LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Visto l'art. 2 comma 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 che dispone che la Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi
conseguiti ed i risultati raggiunti con riferimento agli atti di
pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si e'
pronunciata;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che
dispone che Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed
efficacia dell'azione amministrativa possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 9 agosto 2001 che dispone che il Ministro, anche in
qualita' di presidente della Conferenza Stato-Regioni e di componente
del CIPE, cura il raccordo con le regioni ai fini della conclusione e
del rispetto delle intese istituzionali di programma;
Considerato che questa Conferenza, ai sensi dell'art. 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha espresso parere sulle
Intese istituzionali di programma, sottoscritte da tutte le Regioni;
Tenuto conto della recente approvazione della legge costituzionale
n. 3 del 18 ottobre 2001;
Vista la nota del Presidente della Conferenza dei Presidenti del
13 novembre 2001, con la quale e' stato trasmesso un documento sulla
"regionalizzazione della programmazione negoziata dello sviluppo
locale", approvato dalle Regioni l'8 novembre 2001, che riafferma
l'esigenza di dare attuazione al conferimento di competenze e risorse
alle Regioni, cosi' come sancito nell'atto di indirizzo approvato dal
CIPE nella seduta del 4 aprile 2001;
Considerato che le Regioni nel corso della seduta di questa
Conferenza hanno richiamato le richieste contenute nel citato
documento, avanzando la proposta di istituire un tavolo tecnico
nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, composto da
rappresentanti delle Regioni e delle Amministrazioni interessate;
Considerato che, nel corso della medesima seduta, il Presidente di
questa Conferenza ha condiviso la richiesta avanzata dalle Regioni
circa l'istituzione di un tavolo tecnico al quale affidare anche il
compito della verifica della disciplina delle Intese Istituzionali di
programma, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione,
ed i cui risultati saranno sottoposti all'esame della Conferenza
medesima;
Considerato che il rappresentante del Ministero dell'Economia, in
sede di Conferenza, ha espresso il suo assenso;
sancisce il seguente accordo tra
il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
nei termini sottoindicati:
e' istituito un tavolo tecnico per la verifica delle Intese
istituzionali di programma, a seguito della riforma della
Costituzione, e per la regionalizzazione della programmazione
negoziata per lo sviluppo locale, composto:
- da nove rappresentanti delle Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano;
- da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e Finanze;
- da tre rappresentanti del Ministero delle Attivita' Produttive;
- da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri- Dipartimento per gli Affari regionali;
- dal Direttore dell'Ufficio della Segreteria di questa
Conferenza, con funzioni di coordinamento e di presidenza.
Il tavolo tecnico di cui all'oggetto potra' essere integrato di
volta in volta, all'occorrenza, da rappresentanti di altre
Amministrazioni dello Stato.
Da' mandato:
al proprio Presidente di nominare, con proprio provvedimento e
sulla scorta delle designazioni dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome e delle Amministrazioni statali, i componenti del
tavolo tecnico istituito con il presente atto.
La partecipazione alle attivita' del tavolo tecnico e' prestata a
titolo gratuito.
Roma, 22 novembre 2001
Il Presidente: La Loggia
Il Segretario: La Falce
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato