Capo I
NORME GENERALI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'art. 11;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del
servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante
disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da affidare alle strutturein cui si articola il Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali
strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari
di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei
servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime
affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e
Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art. 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi all'ordinamento
delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei
Dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale la Corte
costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato sorto tra il Governo e la Corte dei conti
relativamente all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, ha ritenuto prevalenti le ragioni addotte dalla Corte
dei conti ed ha annullato il primo periodo del citato art. 9, comma
7;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
luglio 2002, in corso di registrazione;
Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
osservanza della procedura individuata dalla citata sentenza della
Corte costituzionale;
Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla
ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303
del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro
composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta delle autorita' politiche interessate;
Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture
della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere
trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai
sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento,
ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale
organizzazione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
c) presidente, vice presidente e Presidenza: rispettivamente, il
presidente, il vice presidente e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
d) sottosegretario alla presidenza: il Sottosegretario di Stato
con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, segretario generale, vice segretario
generale:
rispettivamente, il Segretariato generale, il segretario
generale ed il vice segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i
Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi
equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia
funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra
struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o
Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti se affidate a
Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di dipartimento di
una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze
in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
g) uffici: strutture, anchesse di livello dirigenziale generale,
in cui si articolano i dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.
Art. 2.
Strutture della Presidenza
1. Costituiscono strutture generali della Presidenza:
a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata alle
aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo:
1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
4) il dipartimento per gli affari regionali;
5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria;
6) il dipartimento della funzione pubblica;
7) il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
8) il dipartimento per le pari opportunita';
9) il dipartimento per le riforme istituzionali;
10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
12) il dipartimento per gli affari economici;
13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali;
14) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
15) l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali;
16) il dipartimento per la protezione civile;
17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;
b) le strutture di missione istituite, ai sensi dell'art. 7,
comma 4, del decreto legislativo, per lo svolgimento di particolari
compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi:
1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
2. Costituiscono altresi' strutture generali della Presidenza,
adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse,
controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo:
a) l'ufficio del segretario generale;
b) il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione;
c) il dipartimento per le risorse strumentali;
d) il dipartimento del cerimoniale di Stato;
e) l'ufficio bilancio e ragioneria;
f) l'ufficio per il controllo interno;
g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti
uffici:
a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria
particolare;
b) l'ufficio stampa e del portavoce del presidente;
c) l'ufficio del consigliere diplomatico;
d) l'ufficio del consigliere militare.
4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta
collaborazione del presidente, fermo restando quanto disposto
dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.
5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla
cui responsabilita' non siano affidate strutture generali, possono
essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto
legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione
si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle
cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.
6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi
collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la
presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non
costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al dipartimento
per le risorse umane e l'organizzazione.
7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi,
costituiscono strutture dirigenziali non generali della presidenza le
strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi
dell'art. 11 della legge.
8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono
individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono
responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della
funzionalita' dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del
personale a questo assegnato.
Art. 3.
Disposizioni di carattere generale
1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non
affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle dirette
dipendenze di Sottosegretari. Il segretario generale sovrintende
all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato
generale. Egli e' altresi' responsabile dell'approvvigionamento delle
risorse umane della Presidenza, nonche' dei profili gestori per i
quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una
gestione accentrata. Il segretario generale risponde al Presidente
dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della
legge non attribuite ad un Ministro o sottosegretario, adottando,
anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti
occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di
incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di
cui all'art. 18 della legge.
2. Il segretario generale predispone il progetto di bilancio
annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della
presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le
modalita' stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia
finanziaria della presidenza e gli adempimenti in materia contabile.
Sul progetto di bilancio, il presidente acquisisce l'avviso dei
Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Nei casi in cui una struttura della presidenza sia affidata, ai
sensi dell'art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilita' di un
Ministro o posta alle dirette dipendenze di un sottosegretario, il
rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della
dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture del
Segretariato, il segretario generale impartisce le direttive generali
per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina
gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche
peculiari dell'attivita' da svolgere, nonche', per le strutture
generali individuate come uffici di diretta collaborazione, del
carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il presidente.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche
per delega, di responsabilita' gestionali, possono delegare a
dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle
strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la
prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro,
nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria
amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e
quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del
segretario generale e comunque per non piu' di quarantacinque giorni
dalla data di giuramento del nuovo Governo.
6. Quando l'affidamento di una struttura generale alla
responsabilita' di un Ministro o sottosegretario viene a cessare per
causa diversa da quella di cui al comma 5, il segretario generale
propone al presidente, entro trenta giorni, la conferma o la
sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa
disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo
della struttura e da questo ai dirigenti.
Art. 4.
Organizzazione degli uffici
1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione
interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi
comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o
Sottosegretari, puo' essere modificata con provvedimento del
segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche
dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla
responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i
Ministri o Sottosegretari interessati.
2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu'
strutture, il segretario generale puo' istituire, sentiti i capi
delle strutture generali interessate e previo assenso delle autorita'
politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilita'
di Ministri o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture di
coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del segretario
generale indica il coordinatore della struttura, il livello
dell'incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti
responsabilita'.
Art. 5.
Poteri gestionali
1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale ed
esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di piu' vice
segretari generali, uno di essi e' delegato dal segretario generale a
svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di
vice segretari generali, il segretario generale puo' attribuire
funzioni vicarie ad uno o piu' dirigenti di prima fascia o
equiparati.
2. I capi dei dipartimenti della presidenza sono nominati ai sensi
dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici
autonomi equiparati a dipartimenti, agli uffici o servizi si
provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal
presidente, per le strutture affidate alla responsabilita' di
Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che
compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del segretario
generale. Il segretario generale puo' delegare ai capi delle
strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello
non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con
le modalita' suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati,
nonche', per quanto di competenza, il segretario generale provvedono
al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita' di studio
e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla
assegnazione alle strutture della presidenza del personale non
dirigenziale provvede il segretario generale.
3. Nelle strutture generali della presidenza, le funzioni vicarie,
per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite
con provvedimento del Ministro o sottosegretario competente, ovvero
del segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse.
In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal
dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica tra quelli in
servizio presso la struttura interessata.
4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture
generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o
funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il
responsabile.
5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della presidenza,
le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese
quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo,
di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e
controllo. Ferme restando la struttura e la composizione
dell'Ispettorato per la funzione pubblica, e' stabilito in dieci
ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in
quattordici ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di
seconda fascia utilizzabili dalla presidenza, presso le strutture di
volta in volta individuate dal presidente, per funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche
esigenze si renda necessario assegnare funzioni di studio e di
ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia in numero eccedente i
limiti rispettivamente di 10 e 14 unita', sara' reso indisponibile un
pari numero di incarichi di funzione dirigenziale di direzione per i
quali sia prevista una retribuzione equivalente o superiore. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del
decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.
Art. 6.
Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari
1. I Ministri senza portafoglio, il sottosegretario alla presidenza
e i Sottosegretari presso la presidenza si avvalgono di uffici di
diretta collaborazione. La composizione di detti uffici e'
disciplinata dal presente articolo. All'adozione di una composizione
diversa da quest'ultima si provvede, nei limiti delle risorse di
bilancio, con decreti del presidente, su proposta del Ministro o
sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del
decreto legislativo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la
cessazione dell'incarico di Governo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno la
seguente composizione:
a) ufficio di gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) ufficio stampa.
3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro ed e' nominato dal Ministro
stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri
parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati,
i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero
tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla
pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita'. Il
Ministro puo' avvalersi di tre consiglieri giuridici, uno dei quali
preposto al settore legislativo, scelti tra persone di elevata
professionalita'. L'ufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti
appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque
dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato,
tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale puo' essere
scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il
dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza.
Al settore e' preposto un consigliere giuridico, designato dal
Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti
appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e quattro
dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato,
tratti dalle categorie indicate al comma 3. Un terzo del personale
puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario
particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti
all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie
indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei
alla pubblica amministrazione.
6. All'ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo iscritto
all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Ministri senza
portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e
del portavoce del presidente.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di
diretta collaborazione del sottosegretario alla presidenza e dei
Sottosegretari presso la presidenza con delega di funzioni da parte
del presidente consistono nella segreteria particolare, organizzata
secondo modalita' analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella
segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda
fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro dipendenti
dell'area B, o livello equiparato. Un terzo del personale puo' essere
scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il sottosegretario
puo' attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della
segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici
di diretta collaborazione.
8. I Sottosegretari presso la presidenza con delega da parte di
Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria
particolare.
Art. 7.
Conferenza dei capi delle strutture generali
1. Il segretario generale convoca e presiede la conferenza dei capi
delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio
della presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento
finanziario e contabile, nonche' per l'esame di problematiche di
carattere generale, a fini di coordinamento.
Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE
Art. 8.
Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
1. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce
la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla
direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed e'
posto alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla
presidenza-segretario del Consiglio dei Ministri, l'ufficio cura la
predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo,
nonche' gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine
del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione;
cura altresi' gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni
collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonche'
quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione
degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri,
assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.
3. Il capo dell'ufficio informa il segretario generale sulle
questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri e
sulle deliberazioni adottate.
Art. 9.
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
1. Il dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la struttura
di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo
con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti riguardanti:
l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di
coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del
Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori
parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la
presentazione di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del
parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonche'
sull'assegnazione di progetti di legge alla sede legislativa; i
rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere;
gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli
atti di sindacato ispettivi rivolti al presidente o al Governo nel
suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in
Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di
atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere
parlamentare.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di otto servizi.
Art. 10.
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
1. Il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei
rapporti del Governo con le istituzioni europee e della quale il
presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo,
per l'attivita' inerente all'attuazione degli impegni assunti
nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento
nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini
della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. Il
dipartimento, in particolare, cura e segue la predisposizione, l'iter
parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila
sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante il
procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo
decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per
prevenirlo; promuove l'informazione sull'attivita' dell'Unione
europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non
piu' di tredici servizi. Dipende funzionalmente dal dipartimento il
nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle
frodi comunitarie.
Art. 11.
Dipartimento per gli affari regionali
1. Il dipartimento per gli affari regionali e' la struttura di
supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con
il sistema delle autonomie e della quale il presidente si avvale, ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di
coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra
Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione, anche in esito
alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista e con
la collaborazione degli uffici di segreteria della Conferenza
permanente Stato, regioni e province autonome nonche' della
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, delle iniziative
necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per
l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i
casi di inerzia o inadempienza. Il dipartimento provvede, in
particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata
partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle
sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra
presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione
regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni; i
rapporti inerenti all'attivita' delle regioni all'estero;
l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia
speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di
confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative
per la salvaguardia delle zone montane.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di undici servizi.
Art. 12.
Dipartimento per gli affari economici
1. Il dipartimento per gli affari economici e' la struttura di
supporto che opera in materia di:
a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza
pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari
di carattere generale;
b) attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali;
monitoraggio e valutazione del conseguimento degli obiettivi
economico-finanziari programmati e degli andamenti economici
generali; occupazione, in riferimento anche all'attuazione e
all'aggiornamento degli accordi con le parti sociali; interventi per
le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti di
programmazione negoziata; rapporti con le parti sociali e le
amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del dipartimento opera il comitato per l'emersione
del lavoro non regolare.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non
piu' di cinque servizi.
Art. 13.
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
1. Il dipartimento e' la struttura di supporto che cura in maniera
specifica le tematiche relative all'attuazione ed aggiornamento del
protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione. Provvede
all'organizzazione ed alla cura delle attivita' preparatorie delle
riunioni sulla concertazione con le parti sociali e cura le relazioni
con le organizzazioni di categoria e le amministrazioni interessate.
Il dipartimento opera altresi' in materia di conoscenza e
coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello
locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione
degli strumenti della programmazione negoziata. Nell'ambito di tali
materie, il dipartimento cura i rapporti con le parti sociali e le
amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del dipartimento operano il comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione e l'Osservatorio per
la piccola e media impresa.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non
piu' di sei servizi.
Art. 14.
Ufficio del consigliere diplomatico
1. L'ufficio del consigliere diplomatico assiste il presidente
nella sua attivita' in materia di relazioni internazionali in Italia
e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica
estera.
Art. 15.
Ufficio del consigliere militare
1. L'ufficio del consigliere militare assiste il presidente nella
sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla
difesa nazionale e cura altresi' gli affari di interesse della
presidenza relativi agli aspetti militari connessi all'appartenenza
dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE.
2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera, in
posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della
produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990,
n. 185. Al servizio e' preposto il capo dell'ufficio.
Art. 16.
Ufficio stampa e del portavoce del Presidente
1. L'ufficio stampa e del portavoce del presidente cura
l'informazione inerente all'attivita' del presidente e del Consiglio
dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in
raccordo funzionale con l'ufficio gli uffici stampa dei Ministri
senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti
presso i Sottosegretari della presidenza. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri,
approvato con decreto del presidente in data 10 novembre 1993.
Art. 17.
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la
struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce
supporto all'attivita' di coordinamento del presidente ed assiste il
sottosegretario alla presidenza e il segretario generale in materia
di attivita' normativa. Il dipartimento assicura altresi' alla
presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in
particolare:
a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa
del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del
dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il
programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri
competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con
il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o
parlamentari, relativi ai disegni di legge;
c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la
qualita' dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche
con riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della formulazione,
all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla
decretazione d'urgenza;
e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle
necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi
appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative
legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro
normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali
precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la
congruita' dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni
impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle
imprese;
f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di
Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende
all'applicazione delle direttive del presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative
procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del
relativo personale;
h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su
richiesta degli organi parlamentari;
i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa
regolamentare del Governo;
l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e
redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e
formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento
legislativo esistente;
m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato
dalla presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di
costituzionalita' e i relativi rapporti con gli uffici della Corte
costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;
n) cura i rapporti con le autorita' amministrative indipendenti
relativamente alle questioni riguardanti la normazione;
o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari
regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e
Stato-citta', gli adempimenti preliminari per l'espressione dei
pareri sugli atti normativi del Governo;
p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e
con i competenti uffici informatici della presidenza, la
predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della
documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni
e dei cittadini;
q) svolge le attivita' di ricerca e documentazione giuridica ed
ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle
proprie competenze, dal presidente, dal sottosegretario alla
presidenza o dal segretario generale.
2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalita' dell'art. 9 del
decreto del presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:
a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei
regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche' nelle procedure di
infrazione avviate dall'Unione europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in
sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della
situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle
conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto
interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento,
relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori
legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio,
che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a
cessare.
4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di nove servizi.
5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di otto unita'
nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3,
della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Art. 18.
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo e' la
struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione, in via
amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il
dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e
indirizzo, nonche' di monitoraggio, in vista anche della verifica di
fattibilita' delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra
attivita' attinente al coordinamento amministrativo demandata alla
presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di
carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal
presidente.
2. Il dipartimento fornisce supporto all'attivita' della
commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con
le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo e con i commissari straordinari istituiti dal Governo, ai
sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e
temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu'
di cinque servizi.
Art. 19.
Dipartimento per le pari opportunita'
1. Il dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di
supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed
al coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle azioni
di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni. Della
struttura stessa il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo, per promuovere e coordinare le azioni di Governo
nell'area funzionale suindicata e quelle volte a consentire
l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione
dei relativi fondi europei. Il dipartimento, in particolare, provvede
anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione
delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attivita'
conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle
materie della parita' e delle pari opportunita'; alla cura dei
rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia e
all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative
necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del Governo
negli organismi nazionali e internazionali.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu'
di cinque servizi. Presso il dipartimento opera la segreteria della
commissione per le pari opportunita'.
Art. 20.
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
1. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la struttura
di supporto del presidente che opera nell'area funzionale relativa al
coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale e delle
politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali. Il
dipartimento, in particolare svolge compiti in materia di attivita'
di informazione, pubblicita' e documentazione istituzionale. Esso
cura altresi' gli affari relativi all'editoria e alla stampa.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di nove servizi.
Art. 21.
Dipartimento della funzione pubblica
1. Il dipartimento della funzione pubblica e' struttura di supporto
per il coordinamento e la verifica delle attivita' in materia di
organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche
con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e
procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita',
nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni. Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in
materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei
reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico e
trattamento economico del personale, anche dirigenziale, delle
pubbliche amministrazioni; gestione stralcio del ruolo unico dei
dirigenti sino alla costituzione dei ruoli delle amministrazioni
dello Stato; cura della banca dati informatica contenente i dati
relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato; tenuta
dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione
concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e
cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle
pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza,
monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme
concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche
amministrazioni. Il dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi
sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e
l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non piu'
di ventisei servizi. Presso il dipartimento opera, inoltre,
l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori
servizi.
3. Nell'ambito del dipartimento, alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica, opera, altresi', l'ufficio per
l'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle
norme e delle procedure con il compito di coadiuvare il Ministro
nell'espletamento di tale attivita'. L'ufficio si articola in un
ulteriore servizio.
4. Il dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del
personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3,
16, 17 e 18 del decreto del presidente della Repubblica 20 giugno
1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto.
5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di dieci unita'
nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3,
della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Art. 22.
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e' struttura
di supporto ai fini del coordinamento delle politiche di promozione
dello sviluppo della societa' dell'informazione, nonche' delle
connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e
le imprese. In particolare il dipartimento cura il supporto per: la
definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del
Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti
coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica
dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare
l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' delle pubbliche
amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle
imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie;
l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la
verifica del piano d'azione "governo elettronico"; l'impulso,
l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che,
attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi, riguardano le
attivita' di piu' amministrazioni; l'assistenza alle singole
amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti
di informatizzazione dell'attivita' e di fornitura di servizi di rete
agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della
vita economica e sociale del Paese, nonche' il coordinamento della
ricerca applicata nelle medesime tecnologie; le attivita' del
comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, nonche'
l'attuazione delle relative decisioni; le attivita' di concertazione
del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza;
salve le competenze attribuite al dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli
organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle
proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali.
2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie si avvale,
inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340, nonche', ai sensi dell'art. 29, comma 7,
lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle strutture
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, e
adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento
dell'attivita' del Centro tecnico e dell'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione con quella del dipartimento, anche
attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e
strumentali.
3. Il dipartimento cura altresi' il supporto al funzionamento e
all'attivita' dei comitati dei Ministri per la societa'
dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla
navigazione satellitare.
4. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e in
non piu' di dodici servizi.
Art. 23.
Dipartimento per le riforme istituzionali
1. Il dipartimento per le riforme istituzionali assicura al
presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato alla
elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare
agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla
rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle
autonomie, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali ed
elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative normative
con gli indirizzi del Parlamento e con quelli di riforma del
programma di Governo.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di un ufficio e non piu'
di tre servizi.
Art. 24.
Ufficio del Segretario generale
1. L'ufficio del segretario generale fornisce a quest'ultimo il
supporto per l'attivita' di coordinamento e di raccordo organizzativo
e funzionale tra le diverse strutture, nonche' per la predisposizione
delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione
e il funzionamento della presidenza. L'ufficio opera nell'area
funzionale della progettazione delle politiche generali e delle
decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale. Svolge
funzioni di verifica e monitoraggio dell'attuazione del programma di
Governo, in base alle direttive del Ministro a cio' delegato, ove
nominato, in particolare l'ufficio:
a) cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione
degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito della Unione
europea ovvero derivanti da accordi internazionali; il monitoraggio
degli adempimenti normativi ed amministrativi in coerenza con gli
obiettivi delineati dal programma di Governo ed il supporto tecnico
per il suo aggiornamento;
b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi
funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di
direttiva, anche con riferimento alle tematiche di raccordo tra i
diversi livelli di governo;
c) cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la
documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalita'
degli uffici della presidenza;
d) assicura il supporto al segretario generale per lo svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 5;
e) assiste il segretario generale, in raccordo con le altre
strutture della presidenza, nell'esercizio delle funzioni
istituzionali di coordinamento e supporto all'attivita' del
presidente nei rapporti con le autorita' amministrative indipendenti,
con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed
enti, assicurando il quadro conoscitivo e l'istruttoria funzionali
allo studio delle varie problematiche inerenti alle relazioni in
questione;
f) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti al
segretario generale, e predispone ricerche e analisi di carattere
giuridico-amministrativo su questioni specifiche;
g) assiste il segretario generale negli adempimenti connessi alla
sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 24
ottobre 1977, n. 801;
h) assicura il servizio di segreteria della conferenza di cui al
comma 5;
i) coordina le attivita' di accettazione e di smistamento della
corrispondenza e del settore delle fotocopie;
l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati, alla
riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale e
cura la gestione del protocollo informatico integrato della
presidenza.
2. Nell'ambito dell'ufficio operano la segreteria del segretario
generale e il Centro comunicazioni classificate, deputato alla
trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati
elettronici.
3. E' un servizio dell'ufficio la Segreteria speciale per le
attivita' di cui al comma 1, lettera g).
4. Nell'ambito dell'ufficio opera, a livello di ufficio
dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il Capo
dell'ufficio, l'ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in
non piu' di tre servizi. Tale ufficio assiste il segretario generale
nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al
presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo e
confessioni religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali
e comunitarie in raccordo con le altre strutture della presidenza,
nonche' nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e raccordo
organizzativo delle attivita' di organismi e commissioni facenti capo
al Segretariato generale, in materie di particolare impatto
strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Cura altresi'
gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature
amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato.
5. L'ufficio assicura il supporto organizzativo per la conferenza
dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata e presieduta dal
segretario generale per l'esame preparatorio delle problematiche
inerenti a profili istituzionali di ordine generale e coinvolgenti
piu' amministrazioni. La conferenza puo' essere convocata, per
l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del
programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche tramite un
suo delegato.
6. L'ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale
di tre dirigenti con compiti di consulenza, studio e ricerca,
nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di
esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.
Art. 25.
Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione
1. Il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione provvede
all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale
della presidenza; alle attivita' di carattere generale, di studio, di
analisi e di verifica delle funzioni organizzative della presidenza;
al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso
la presidenza.
Il dipartimento cura la gestione del contenzioso del personale ed
assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di
conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le
relazioni sindacali.
2. Nell'ambito del dipartimento opera l'ufficio del medico
competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto
soccorso, in attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio
fanno capo, secondo le direttive impartite dal segretario generale,
eventuali strutture mediche istituite presso la presidenza.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non
piu' di dodici servizi.
Art. 26.
Dipartimento per le risorse strumentali
1. Il dipartimento per le risorse strumentali provvede, in un
quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale
coerente con le esigenze di funzionamento della presidenza e
compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di
beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica nonche'
all'ottimale gestione degli immobili in uso alla presidenza. Il
dipartimento provvede, altresi', alla programmazione e alla
realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e
degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai
fini del-l'applicazione della normativa concernente la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il
dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi di
informatizzazione della presidenza, curando l'analisi funzionale, la
progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e
di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e
riservatezza.
Il dipartimento cura la gestione dell'autoparco e la sicurezza del
servizio di trasporto. Coordina le attivita' di rilevamento ed
elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti
della presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico
nazionale. Il dipartimento predispone, altresi', progetti pilota di
outsourcing anche attraverso l'eventuale costituzione di societa'
miste per la gestione dei servizi generali di supporto.
2. Il dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede
all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione
delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni
e servizi, anche di natura informatica nonche' all'avvio e alla
gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle
di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1
e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la
gestione operativa quale referente unico della presidenza. Il
dipartimento provvede altresi' al collaudo e alla regolare esecuzione
delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Nell'ambito di
tutte le attivita' di competenza, il dipartimento cura la gestione
delle procedure contabili, ivi compresi la liquidazione delle spese e
i pagamenti in contanti tramite cassiere.
3. Al dipartimento fanno capo i consegnatari del segretariato
generale e il centralino telefonico. Presso il dipartimento e'
collocato il servizio prevenzione e protezione che supporta il
responsabile, a livello centrale, della prevenzione e protezione ai
sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
4. Il dipartimento si articola in tre uffici:
a) ufficio per la fornitura di beni e servizi;
b) ufficio per le infrastrutture;
c) ufficio per l'informatica e la telematica.
5. I capi degli altri dipartimenti, su richiesta del segretario
generale, del capo del dipartimento o del coordinatore dell'ufficio
per l'informatica e la telematica, designano un responsabile per
l'informatica e le telecomunicazioni, con il compito di interfaccia
tra le strutture interne e il dipartimento.
6. Nel limite delle spese gestite dal segretariato generale, il
coordinatore dell'ufficio per l'informatica e la telematica e' il
responsabile dei sistemi informativi automatizzati nonche' della
sicurezza informatica e delle telecomunicazioni della presidenza.
7. Il dipartimento si articola in non piu' di 12 servizi e si
avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca,
nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.
Art. 27.
Ufficio bilancio e ragioneria
1. L'ufficio bilancio e ragioneria predispone il bilancio
preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della
gestione.
2. L'ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo
della regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui
titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' e di spesa della
presidenza. Provvede, altresi', alla registrazione dei relativi
impegni nonche' alla validazione dei titoli di spesa.
3. L'ufficio esercita, inoltre, la vigilanza sui cassieri.
4. All'ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di
organizzazione e gestione. Esso riferisce al segretario generale
eventuali osservazioni. Cura, altresi', i rapporti con il Ministero
dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di
bilancio ed agli accrediti a favore della presidenza, nonche' i
rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di
competenza soggetti al controllo.
5. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.
Art. 28.
Dipartimento del cerimoniale di Stato
1. Il dipartimento cura il cerimoniale di Stato e assiste il
presidente nell'attivita' di rappresentanza ufficiale, assicurando il
coordinamento delle attivita' di cerimoniale svolte dalle prefetture;
coordina le adesioni, i patronati e i patrocinii governativi;
collabora all'organizzazione delle visite all'estero del presidente;
cura l'istruttoria relativa alle onorificenze e all'araldica.
2. Nell'ambito del dipartimento operano l'ufficio del cerimoniale e
l'ufficio onorificenze e araldica.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro servizi.
Art. 29.
Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
1. L'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del
presidente della conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'ufficio in particolare provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della
conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni
assunte;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle
funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa svolti,
assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti
uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca
informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello
Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di
lavoro o comitati istituiti nell'ambito della conferenza, a norma
dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
3. Il responsabile dell'ufficio, ovvero il responsabile
dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, puo' essere incaricato, con decreto del presidente, di
svolgere le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di
coordinare l'attivita' istruttoria e di supporto posta in essere
dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'ufficio si articola in non piu' di sei servizi ed una
segreteria tecnica e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un
massimo di cinque.
Art. 30.
Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali
1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo
svolgimento delle attribuzioni della conferenza stessa, in
particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle
determinazioni assunte; all'attivita' istruttoria connessa
all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza
o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e
coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie
locali; alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca
informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello
Stato e le autonomie locali. L'ufficio cura, d'intesa con la
segreteria della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 29,
comma 3, l'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento
della conferenza unificata.
2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.
Art. 31.
Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari
1. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora le
predisposizioni di ordine normativo, amministrativo, tecnico e
finanziario necessarie per assicurare le condizioni di svolgimento
del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo,
fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto,
coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma
e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di
particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in
campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi
competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la
priorita' degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone
l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche
privati, impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali.
L'ufficio si articola in non piu' di un servizio.
Art. 32.
Ufficio per il controllo interno
1. L'ufficio per il controllo interno, per il perseguimento degli
obiettivi e nelle forme indicate dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, esercita l'attivita' di valutazione e controllo
strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione degli
obiettivi contenuti nelle direttive e in altri atti di indirizzo
politico-amministrativo della presidenza e ne riferisce al segretario
generale, per quanto attiene al funzionamento delle strutture che
compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari
per le strutture affidate alla responsabilita' dei medesimi.
2. L'ufficio svolge la funzione di supporto per la valutazione dei
dirigenti secondo previsioni normative e contrattuali, in conformita'
dei criteri adottati con decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 febbraio 2002. Cura il coordinamento e l'indirizzo
metodologico delle attivita' di controllo di gestione. L'ufficio
opera in posizione di autonomia funzionale.
3. Alla direzione dell'ufficio e' preposto un collegio composto da
tre membri, scelti dal presidente del Consiglio con proprio decreto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari,
esperti esterni di comprovata professionalita'. Con il medesimo
decreto e' nominato il presidente del collegio, che e' il capo della
struttura ai sensi dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 8.
4. L'ufficio coordina le strutture istituite, in attuazione di
quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, dai dipartimenti ed uffici affidati alla responsabilita' di
Ministri senza portafoglio e di Sottosegretari di Stato, al fine di
assicurare l'omogeneita' dei criteri e delle metodologie in uso nella
presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi e si avvale di
un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito
del contingente di cui all'art. 5, comma 5, per lo sviluppo di
interventi di ottimizzazione dei processi gestionali, per
l'aggiornamento delle metodologie, per la realizzazione di progetti
di sperimentazione.
Art. 33.
Comitato tecnico-scientifico per la valutazione e il controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato
1. Il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, si avvale di un ufficio di livello dirigenziale
generale per il coordinamento in materia di valutazione e controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato. Tale ufficio svolge
altresi' compiti di supporto in ordine alla metodologia dei sistemi
di valutazione, al coordinamento dei controlli di tipo strategico,
alla valutazione della funzionalita' dei sistemi di controllo interno
delle pubbliche amministrazioni. Nell'ambito dell'ufficio operano
l'osservatorio dei controlli interni, di cui al comma 3 del citato
art. 7, nonche' la banca dati di cui al comma 1 dell'articolo stesso.
2. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi.
Art. 34.
Dipartimento per la protezione civile
1. Il dipartimento per la protezione civile, nell'ambito degli
indirizzi dettati dal presidente ovvero dal Ministro dell'interno da
lui delegato, esercita le funzioni allo stesso dipartimento
attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla
normativa in materia di protezione civile.
2. Il dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita'
gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita' della commissione
nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del
comitato operativo della protezione civile nonche' del comitato
paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1 del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione
civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi
istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della
protezione civile, partecipando attivamente a progetti di
collaborazione internazionale.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di otto uffici e non
piu' di quarantatre servizi. Presso il dipartimento e' nominato un
vice capo dipartimento. Il dipartimento si avvale di due consulenti,
dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attivita'
di studio e di un consigliere giuridico che operano alle dirette
dipendenze del capo del dipartimento.
Art. 35.
Ufficio nazionale per il servizio civile
1. L'ufficio svolge i compiti previsti dalla legge 8 luglio 1998,
n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, ed in particolare, cura l'organizzazione,
l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche'
la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo,
elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli
interventi per il servizio civile su scala nazionale.
2. L'ufficio si articola cosi' come stabilito dal decreto del
presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.
Art. 36.
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera la
struttura di missione denominata "Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga", di cui ai decreti del presidente del Consiglio
dei Ministri 15 novembre 2001 e 15 febbraio 2002, con il compito di
assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di
indirizzo e coordinamento del comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga e in particolare del presidente, il quale lo
presiede. La struttura, ferme restando le competenze attribuite alle
altre amministrazioni statali in materia di contrasto alla droga e di
recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ha il compito di effettuare le attivita' istruttorie
necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e
coordinamento del Governo; di predisporre, in applicazione degli
indirizzi generali del Governo, un piano triennale di contrasto alla
diffusione del fenomeno della droga, nonche' ulteriori proposte e
piani operativi; di acquisire, per il tramite delle amministrazioni
competenti, ed elaborare adeguate statistiche su tutti gli aspetti
del fenomeno della tossicodipendenza; di predisporre proposte di
revisione della vigente legislazione in materia da sottoporre al
comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga; di
verificare il rispetto, da parte dei Ministeri interessati e degli
altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle
linee-guida e degli obiettivi previsti dal Piano nonche' da ogni
ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei
tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie,
sia per l'attuazione degli interventi.
2. Alla struttura di missione, che e' posta funzionalmente a
supporto del commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle politiche antidroga, puo' essere preposto un
responsabile ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 18 della legge.
3. La struttura di missione si avvale di quattro unita' di
personale con qualifica dirigenziale con funzioni di consulenza,
collaborazione e studio, nonche' di esperti nominati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo.
Capo III
ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE
Art. 37.
Disposizioni finali
1. Entro il 31 dicembre 2002 sono emanati i decreti di
organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1.
2. Sono abrogati il decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 10 agosto 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli
altri decreti del presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai
sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo
concernenti le strutture generali di cui al presente decreto.
L'attuale organizzazione delle stesse strutture generali resta
comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione
interna di cui al comma 1.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2002
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 72
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato