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Gazzetta Ufficiale N. 209 del 06 Settembre 2002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 22 luglio 2002 Criteri generali di concessione del trattamento CIGS alle aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155. (Decreto n. 31347).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155,
che ha esteso ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di
mensa o ristorazione il trattamento straordinario di integrazione
salariale;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI) del 3 agosto 1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1993,
recante interventi della Cassa integrazione guadagni nei confronti
dei dipendenti di azienda appaltatrici di servizi di mense;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002,
recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni
di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che
ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri
generali per la gestione degli interventi di trattamento
straordinario di integrazione salariale;
Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione
amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data
8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002,
nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti
criteri;
Considerato che, negli anni trascorsi dall'adozione della citata
delibera CIPI del 3 agosto 1993, si e' constatato, in fase di
istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri
dalla stessa recati escludono dalla tutela dell'integrazione
salariale ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 155 del
1981, talune fattispecie, che presentano peculiari caratteristiche
connesse alle diverse e innovative forme e modalita' di gestione
dell'attivita' delle aziende appaltatrici dei servizi di mensa;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed
all'aggiornamento della richiamata delibera CIPI del 3 agosto 1993;

Decreta:
Art. 1.
Requisiti

1. Gli accertamenti di cui all'art. 23, comma 1, della legge
23 aprile 1981, n. 155, sono effettuati secondo le modalita' di
seguito indicate:
a) requisiti soggettivi:
a1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di
servizi di mensa o ristorazione che comprenda nel proprio organico
almeno quindici addetti per i quali vengano versati i contributi CIG;
a2) svolgere tale attivita' in modo prevalente e continuativo;
a3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro
ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attivita' dell'azienda
committente;
b) requisiti oggettivi:
b1) la contrazione dell'attivita' dell'azienda di mensa deve
essere in diretta connessione con la contrazione dell'attivita'
dell'impresa committente;
b2) le difficolta' dell'impresa committente devono essere gia'
state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale,
ivi compreso l'intervento di integrazione salariale a seguito della
sottoscrizione di contratti di solidarieta' ai sensi del
decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 863 del 1984, citato nelle premesse.
2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
soggettivi l'impresa interessata deve fornire specifici elementi
informativi in ordine a:
a) durata dei contratti di lavoro;
b) orario di lavoro giornaliero;
c) esclusivita' del rapporto di lavoro con l'azienda
appaltatrice dei servizi di mensa o eventuali altri lavori svolti dal
dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altre attivita).
3. Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi, l'impresa deve
allegare all'istanza, presentata nei modi e nei termini di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, citato nelle
premesse, una dichiarazione della societa' committente dalla quale
risulti:
a) l'organico di stabilimento nel periodo in cui e' stato fatto
ricorso alla CIG (indicando se ordinaria o straordinaria e in
quest'ultimo caso la specifica causa);
b) il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a
orario ridotto (specificando l'entita' della riduzione).

Art. 2.
Disposizioni finali

1. La richiesta di intervento straordinario di integrazione
salariale ai sensi del presente decreto deve contenere il programma
che l'impresa esercente l'attivita' di mensa intende attuare al fine
di ridurre l'eventuale esubero del personale, anche mediante
attivita' di formazione e riqualificazione professionale rivolta al
recupero di risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego
presso altre aziende appaltanti.
2. L'intervento di integrazione salariale in favore dell'azienda
appaltatrice richiedente non puo' eccedere il periodo di ricorso alla
CIG ordinaria o straordinaria effettuato dall'azienda committente.
3. Le modalita' ed i criteri indicati nel presente decreto si
applicano alle istanze presentate al competente ufficio del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, successivamente alla data di
pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. L'efficacia della delibera CIPI del 3 agosto 1993, citata nelle
premesse, cessa dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2002

Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 70


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato