IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare
un eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti
irregolarmente in Italia;
Considerato che occorre con ogni urgenza ovviare a difficolta' di
natura prettamente operativa della Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
Ravvisata la necessita', quindi, di porre in atto misure idonee per
affrontare la situazione di emergenza conseguente alla costante
affluenza di cittadini stranieri irregolari in Italia, rispetto a cui
appare strumentale anche la definizione di apposite procedure volte a
conseguire il risultato dell'emersione del lavoro irregolare;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;
Acquisita l'intesa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno, avvalendosi degli uffici dipartimentali,
promuove e coordina le attivita' dei prefetti e degli altri soggetti
pubblici e privati volte a fronteggiare la situazione di emergenza
conseguente al continuo e massiccio afflusso di cittadini stranieri
giunti irregolarmente sul territorio nazionale.
2. Per le finalita' di cui al precedente comma, il predetto
Dipartimento si avvale dalle competenti strutture delle Prefetture -
Uffici territoriali del Governo.
Art. 2.
1. Al fine di accelerare le procedure connesse alla valutazione
delle istanze di asilo degli stranieri giunti irregolarmente in
Italia, la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
15 maggio 1990, n. 136, puo' effettuare le audizioni anche in ambito
locale.
2. La Commissione centrale puo' operare, per il periodo di
emergenza con la maggioranza dei componenti.
Art. 3.
1. Per far fronte ad una piu' efficace gestione dei compiti
connessi alla procedura di emersione del lavoro irregolare, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad
utilizzare, tramite una impresa di fornitura di lavoro temporaneo,
nel limite massimo di trecento unita', prestatori di lavoro
temporaneo per l'espletamento delle operazioni direttamente connesse
alla predetta procedura.
2. Al fine di accelerare il procedimento per la selezione della
societa' di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato a ricorrere a trattativa privata ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
3. Al fine dell'assunzione delle iniziative contrattuali di cui al
presente articolo e' autorizzata la deroga all'art. 3, comma 7, della
legge 15 luglio 2002, n. 145.
Art. 4.
1. Alle spese relative all'attuazione all'art. 3 della presente
ordinanza, nel limite massimo di Euro 1.948.317,00, si provvede a
carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, capitolo di bilancio n. 7141
della U.P.B. 2.2.3.3. dello stato di previsone del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato