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Gazzetta Ufficiale N. 213 del 11 Settembre 2002


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DECRETO 27 giugno 2002
Regolamento sulle modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, ed in particolare gli articoli 6, comma 6, 10, comma 3, e 13;
Vista la deliberazione n. 1/b, adottata dal consiglio di
amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del
regolamento sulle modalita' di funzionamento del consiglio di
amministrazione e del comitato scientifico dell'Istituto superiore di
sanita'.
Vista la nota in data 9 aprile 2002, con la quale il predetto
regolamento e' stato trasmesso al Ministro della salute, ai sensi
dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
70/2001;
Considerato che e' decorso il termine di sessanta giorni dalla
ricezione del regolamento, senza che il Ministro della salute abbia
formulato osservazioni in merito;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il suddetto
regolamento deve intendersi approvato;
Emana
l'unito regolamento sulle modalita' di funzionamento del consiglio di
amministrazione e del comitato scientifico dell'Istituto superiore di
sanita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2002
Il presidente: Garaci

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA'

Art. 1.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente
dell'Istituto superiore di sanita'.
2. Il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della
maggioranza dei suoi componenti, puo' eleggere nel proprio seno un
vicepresidente.
3. In caso di mancata nomina del vicepresidente o in caso di
assenza o impedimento del presidente o vicepresidente, le riunioni
sono presiedute dal consigliere piu' anziano.
Art. 2.
Consiglio di amministrazione: convocazione validita' delle sedute,
deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente,
di norma presso la sede dell'Istituto, con avviso scritto da
comunicare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data
fissata per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione
dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della
riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del
giorno e' resa disponibile almeno quattro giorni prima di detta data,
unitamente, ove possibile, ad uno schema di deliberazione per ogni
argomento trattato.
3. L'ordine del giorno e' stabilito dal presidente, sentito il
direttore generale. Su richiesta della maggioranza dei componenti
sono inseriti ulteriori argomenti.
4. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola in
seduta ordinaria una volta al mese.
5. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei
componenti, il consiglio puo' essere convocato in seduta
straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima
della data fissata per la riunione.
6. E' ammessa anche la possibilita', in casi di particolare
urgenza o necessita', che le adunanze del consiglio di
amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del
giorno. Verificandosi queste condizioni, il consiglio di
amministrazione si considerera' tenuto nel luogo in cui si trovano il
presidente ed il segretario del consiglio, al fine di consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.
7. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando
sono presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti.
8. Le delibere del consiglio di amministrazione sono adottate con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad
eccezione di quelle concernenti i regolamenti e di quelle relative al
piano triennale di attivita' nonche' agli aggiornamenti annuali, per
le quali e' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti.
9. Nei casi in cui, applicando i criteri di cui ai commi 7 e 8,
non si' raggiunga un numero intero, si procede per approssimazione al
numero intero immediatamente superiore.
10. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del
presidente.
11. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio
di amministrazione con voto consultivo.
12. Il verbale della seduta contiene la sintetica
rappresentazione degli argomenti discussi, delle opinioni espresse
con l'indicazione dei nominativi degli intervenuti, delle
determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun
componente e il direttore generale possono richiedere che siano
inseriti integralmente il proprio intervento o la propria
dichiarazione di voto. Il verbale e' presentato e di norma approvato
nella riunione successiva. Il verbale e' sottoscritto dal presidente
e dal segretario.
13. Le delibere del consiglio di amministrazione, sottoscritte
dal presidente, vengono trasmesse al direttore generale e raccolte in
volumi annuali unitamente ai verbali delle relative sedute; le
delibere sono conservate nell'archivio degli atti ufficiali
dell'ente.
14. Le delibere del consiglio sono inviate al collegio dei
revisori nel termine di cinque giorni dalla loro adozione.
15. La delibere del consiglio, entro dieci giorni dalla loro
adozione, sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'Istituto
per un periodo non inferiore a quindici giorni, salvo che tale
pubblicazione possa recare un danno all'ente o ai terzi ovvero non
sia consentita ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del
31 dicembre 1996.
16. La pubblicita' delle deliberazioni, in attuazione della
normativa vigente, e' assicurata anche con mezzi telematici.
17. Nei casi di necessita' ed urgenza, il presidente e il
direttore generale, nell'ambito delle rispettive funzioni, adottano i
provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale
gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva per la
necessaria ratifica.
Art. 3.
Controlli sulle delibere

1. Le delibere dell'Istituto superiore di sanita' sono
immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative
all'adozione dei regolamenti, nonche' al piano triennale di attivita'
e relativi aggiornamenti, per le quali trovano applicazione,
rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.
2. Le delibere relative all'adozione dei regolamenti sono
trasmesse, a cura dell'ufficio organi collegiali, per l'approvazione,
al Ministro della salute, ed ove previsto al Ministro dell'economia e
delle finanze ovvero al Ministro per la funzione pubblica, nel
termine di dieci giorni dalla loro adozione da parte del consiglio di
amministrazione; nello stesso termine devono essere trasmesse
dall'ufficio organi collegiali ai Ministri competenti le delibere
relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti
annuali, sia per l'approvazione sia per l'acquisizione dei prescritti
pareri.
3. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo sono trasmesse, sempre a cura dell'ufficio organi
collegiali, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e
delle finanze ed alla Corte dei conti, nel termine di quindici giorni
dalla loro adozione.
Art. 4.
Comitato scientifico: convocazione validita' delle sedute e
deliberazioni

1. Il comitato scientifico e' convocato presso la sede
dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, contenente
l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora della
riunione, da comunicare a tutti i componenti almeno cinque giorni
prima della data fissata per la riunione.
2. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del
giorno e' resa disponibile almeno quattro giorni prima di detta data.
3. I termini di cui ai precedenti commi possono essere
abbreviati, solo in casi di effettiva urgenza, rispettivamente a
quattro e due giorni.
4. Il comitato scientifico si riunisce di norma ogni due mesi e
tutte le volte che lo ritenga necessario il consiglio di
amministrazione o il presidente.
5. In caso di assenza del presidente, le riunioni del comitato
scientifico sono presiedute dal componente piu' anziano di eta'
dell'organo collegiale.
6. Le sedute del comitato scientifico sono valide con la presenza
di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.
7. I pareri del comitato scientifico sono validamente espressi
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti,
tranne quelle relative al piano triennale ed agli eventuali
aggiornamenti, per le quali e' richiesto il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti.
8. Nei casi in cui, applicando i criteri di cui ai commi 6 e 7,
non si raggiunga un numero intero, si procede per approssimazione al
numero intero immediatamente superiore.
9. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del
presidente.
10. Il verbale delle riunioni e' sottoscritto dal presidente e
dal segretario.
11. I pareri del comitato scientifico sono firmati dal presidente
e trasmessi, a cura del segretario, al presidente, al direttore
generale ed al consiglio di amministrazione entro i dieci giorni
successivi alla data della seduta del comitato stesso. Essi vengono
raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti
ufficiali dell'ente.
12. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, alle riunioni del comitato
possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di
voto, dirigenti, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono
altresi' essere chiamate a partecipare, senza diritto di voto,
personalita' scientifiche esterne, in relazione alla particolare
rilevanza della materia oggetto di valutazione.
13. Alle riunioni del comitato scientifico puo' intervenire,
senza diritto di voto, il direttore generale dell'Istituto.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato