IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera f);
Vista la deliberazione n. 1/c, adottata dal consiglio di
amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del
regolamento concernente la disciplina e le modalita' dell'attivita'
brevettuale dell'Istituto superiore di sanita';
Vista la nota, in data 9 aprile 2002, con la quale il predetto
regolamento e' stato trasmesso al Ministro della salute, ai sensi
dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
70/2001;
Considerato che e' decorso il termine di sessanta giorni dalla
ricezione del regolamento, senza che il Ministro della salute abbia
formulato osservazioni in merito;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il suddetto
regolamento deve intendersi approvato;
Emana
l'unito regolamento concernente la disciplina e le modalita'
dell'attivita' brevettuale dell'Istituto superiore di sanita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2002
Il presidente: Garaci
BREVETTI
Art. 1.
I ricercatori dell'Istituto sono titolari esclusivi dei diritti
derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori, secondo
quanto previsto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
In caso di piu' autori, dipendenti delle universita', delle
pubbliche amministrazioni aventi fra i loro scopi istituzionali
finalita' di ricerca ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i
diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti
uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di
brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.
Art. 2.
Il ricercatore ha facolta' di chiedere all'Istituto di concorrere
a sostenere, anche a titolo di anticipazione, gli oneri derivanti
dalla procedure di brevettazione, in base a criteri che verranno
stabiliti dal consiglio di amministrazione con apposita delibera,
previo parere del comitato scientifico (o di apposita commissione
consultiva) sui requisiti del brevetto.
Art. 3.
L'importo massimo dei proventi derivanti dall'invenzione,
relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante
all'istituto e/o al soggetto finanziatore della ricerca, e' stabilito
nella misura del 50%.
Art. 4.
Qualora il ricercatore dell'Istituto cedera' con apposito
contratto lo sfruttamento degli eventuali diritti economici derivanti
dal deposito di un brevetto, oltre che a terzi anche all'Istituto, il
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente,
individuera' l'entita' economica di tale cessione ed adottera'
apposito schema di contratto.
Art. 5.
Gli accordi di collaborazione e le convenzioni dell'Istituto, nel
rispetto della norma di cui all'art. 7 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, dovranno prevedere gli importi dei canoni spettanti a ognuna
delle parti contraenti.
Art. 6.
Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,
qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause
indipendenti dalla loro volonta', l'Istituto superiore di sanita'
acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di
sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o
di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore
di esserne riconosciuto autore.
Art. 7.
Il presente regolamento si applica ai brevetti depositati
successivamente all'emanazione dell'art. 7 della legge n. 383 del
2001. I brevetti depositati in precedenza all'entrata in vigore della
suddetta legge sono disciplinati dalla normativa vigente all'epoca
del deposito.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato