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Gazzetta Ufficiale N. 225 del 25 Settembre 2002

DECRETO-LEGGE 24 settembre 2002, n.209
Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare
interventi in materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto alla elusione fiscale, di crediti d'imposta per le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i
concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente
al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo delle
partecipazioni in societa' non negoziate in mercati regolamentati di
cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle
diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili,
nonche' delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di
qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per
la societa' partecipata. Per le partecipazioni in societa' non
residenti la deducibilita' fiscale e' determinata applicando le
disposizioni dell'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del
predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative
a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono
deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state
iscritte e nei quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto
dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso
decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito di cui alla medesima disposizione e' pari al
saggio degli interessi legali.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui
all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto
per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta
precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera
il predetto limite e' deducibile in quote costanti nei nove periodi
d'imposta successivi.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo
1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo
superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate
i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento
della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni
dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie
oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della
stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la
minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle
fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza,
e' precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori
valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei
disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai
commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una
somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta
fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la
sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al
citato articolo 6. La somma non e' deducibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ed e'
versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

Art. 2.
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni
1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla
data del 7 luglio 2002 secondo le modalita' dell'articolo 7 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di
incremento occupazionale entro la quale puo' maturare mensilmente il
diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il
periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate
dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento
mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura
massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati
tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo
possono essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote
costanti non superiori a un terzo del totale.

Art. 3.
Disposizioni in materia di accisa
1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1 ottobre 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";
b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1 ottobre 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5-bis";
c) nel comma 4 dell'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000,
rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.". Per garantire
l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante
dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera e'
rimborsato alle regioni stesse con le modalita' individuate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa"
sono inserite le seguenti: ", anche relative ai parametri utili per
garantire la competenza economica di eventuali versamenti in
acconto,".

Art. 4.
Disposizioni in materia di concessionari
della riscossione e di proroga di termini
1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, le parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e: "23,5
per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: "del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato annualmente".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine,
il seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino
al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma
2, lettera c), e' presentata entro il 1 ottobre 2004.";
b) l'articolo 59-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 59-bis (Termini di notificazione della cartella di
pagamento). - 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a),
costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata
notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al
concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo
25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di
cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio
2002.".
3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2002".

Art. 5.
Disposizioni in materia di imposta di bollo
1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione
degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le seguenti:
", nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia";
b) dopo la nota 3 e' aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti
ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il
servizio di tesoreria dello Stato.".
2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia
dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' versata
entro la fine del mese successivo a tale data.

Art. 6.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni
di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 24 settembre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato