La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea
ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 948):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
il 7 dicembre 2001.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 gennaio 2001 con parere delle commissioni
1a, 2a, 5a, 8a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione il 7 e 12 febbraio 2002.
Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2002 (atto n.
948/A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2798).
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 giugno 2002 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI, VIII, IX e X.
Esaminato dalla III commissione il 18 giugno e il
3 luglio 2002.
Esaminato in aula il 24 luglio 2002 e approvato il 18
settembre 2002.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo
1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese
necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto
disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di
competenza di parte italiana, la societa' Ferrovie dello Stato spa a
carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente
trasferite alla societa' stessa dal bilancio dello Stato.
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
ACCORDO
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato