IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo
di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione
dell'11 dicembre 2001 che fissa modalita' di applicazione del sistema
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto
comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio
1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli
ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni
agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del
Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del
30 maggio 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai
produttori di taluni agrumi, modificato dal regolamento (CE) n.
350/2002 della Commissione;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", con il quale
si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di
competenza;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del
14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e
l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed
integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Visto il decreto del Ministro 10 agosto 2001 concernente
"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96
del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto
ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 1092/2001
della Commissione che reca modalita' di applicazione";
Considerata la necessita' di conformare le disposizioni attuative
nazionali alle modifiche intervenute nella regolamentazione
comunitaria, relativa all'erogazione degli aiuti ai produttori che
consegnano agrumi alla trasformazione, anche ai fini dei prescritti
controlli;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 20 giugno 2002;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria
di settore, fino all'adozione da parte delle regioni e province
autonome di specifici atti, il presente decreto individua procedure
attuative del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione,
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del
Consiglio, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni
agrumi, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che
consegnano arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e
satsuma di origine comunitaria, al fine di ottenere succhi o
segmenti, di cui all'art. 1 del regolamento (CE) 2202/96;
b) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori,
riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n.
2200/96, e i trasformatori;
c) adempimenti delle parti contraenti;
d) sistema di controlli e relative risultanze.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di
produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13
del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori
prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;
b) "associazione di organizzazione di produttori": le
associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.
2200/96;
c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che
coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla
trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di
produttori;
d) "regolamento": il regolamento (CE) n. 1092/2001 della
Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalita' di applicazione
del Regolamento (CE) n. 2202/96;
e) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a
fini economici, sotto la propria responsabilita', uno o piu'
stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o piu'
prodotti, di cui all'art. 1 del regolamento, ivi comprese le OP che
autotrasformano il prodotto dei propri soci;
f) "contratti": i contratti di cui all'art. 2, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 2202/96;
g) "quantita'": la quantita' di materia prima espressa in peso
netto, salvo indicazione contraria;
h) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
i) "regione": la regione o la provincia autonoma competente per
territorio;
l) "Agenzia per le erogazioni in agricoltura": AGEA e gli
organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti
norme nazionali;
m) "organismi di rappresentanza nazionali": organismi di
rappresentanza delle OP e dei trasformatori o organizzazioni
interprofessionali riconosciute.
Art. 3.
Campagne
1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna per
arance, mandarini, clementine, satsuma, pompelmi, pomeli e limoni
sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2) del regolamento, come di
seguito enunciato:
a) campagne di commercializzazione per le arance, i limoni, i
mandarini, le clementine, i satsuma, i pompelmi e i pomeli dal
1 ottobre al 30 settembre;
b) periodo di consegna per i mandarini, le clementine e i satsuma
dal 1 ottobre al 30 giugno;
c) periodi di consegna per le arance, i pompelmi, i pomeli ed i
limoni coincidenti con le campagne di commercializzazione.
Art. 4.
Gestione regime aiuti
1. Al fine di dare attuazione all'art. 7 del regolamento,
concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori e le OP che
intendono partecipare al regime sono iscritti in un apposito elenco
nazionale, previa valutazione della regione.
2. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto,
presentano apposita domanda di iscrizione alla regione, dandone
comunicazione al Ministero, antecedentemente la campagna interessata,
entro il 15 luglio per arance, limoni, clementine, mandarini,
satsuma, pompelmi e pomeli.
3. La domanda, di cui al comma 2, contenente informazioni
sull'attivita' di trasformazione, specificando i derivati ottenuti e
sul numero degli stabilimenti con la loro esatta ubicazione nonche'
la dichiarazione di impegno a consentire l'accesso agli incaricati
del controllo, e' corredata dalla seguente documentazione:
a) indicazione del tipo di materia prima oggetto della
trasformazione;
b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli
impianti di trasformazione;
c) relazione tecnica per ciascuna linea di lavorazione, recante:
indicazione della capacita' oraria di estrazione, di pastorizzazione
e di concentrazione dei succhi, sulla base delle indicazioni
dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento; elenco dei macchinari e
delle attrezzature ritenute indispensabili ai fini dell'attivita' di
trasformazione, in particolare, presenza di bilico automatico oppure
bilico a funzionamento non automatico con stampante, di silos o
vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura, di
magazzini, di attrezzature, quali silos contenenti succo, dotati di
specifiche apparecchiature di misurazione per constatare il
quantitativo di prodotto in essi contenuto, nonche' di celle
frigorifere adatte per la conservazione dei succhi surgelati; i
recipienti contenenti i derivati della trasformazione recano un
cartellino con l'indicazione della tipologia e della quantita' di
prodotto in esso contenuti;
d) dichiarazione comprovante la libera disponibilita' degli
stabilimenti e degli impianti;
e) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai
fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria e nazionale;
f) atto costitutivo e statuto della societa';
g) estremi di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con vigenza;
h) estremi di autorizzazione sanitaria vigente con esplicito
riferimento all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed
alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascuno
stabilimento;
i) attestazione relativa alla disponibilita' di macchinari, atti
alla refrigerazione e frigoconservazione del succo ovvero di
tecnologie necessarie nel caso di produzione di succhi naturali
bevibili nonche' di pastorizzatore, di concentratore, di impianti di
surgelazione del prodotto ottenuto e di celle per la
frigoconservazione nel caso di produzione di succhi concentrati. Le
aziende che consegnano il succo ottenuto immediatamente alle
industrie di seconda lavorazione sono esentate dall'obbligo del
possesso del pastorizzatore e del concentratore.
4. E' facolta' della regione stabilire le modalita' per
l'acquisizione dei documenti di cui al comma 4, prevedendo la
possibilita' di fare riferimento a documentazione gia' in possesso
dei competenti uffici.
5. Ai fini della istruttoria della domanda di cui al comma 3, la
regione assicura, anche mediante apposito sopralluogo presso gli
stabilimenti di trasformazione, la sussistenza delle condizioni
previste dal citato comma. Tale accertamento ha luogo entro il
31 agosto per arance, limoni, clementine, mandarini, satsuma,
pompelmi e pomeli.
6. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o il
numero degli stabilimenti e' notificata, entro quindici giorni
lavorativi dall'intervenuta modifica, corredata da relativa
documentazione, alla regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
E' data contestuale comunicazione delle avvenute modifiche al
Ministero, all'agenzia per le erogazioni in agricoltura, nonche' alle
organizzazioni nazionali di rappresentanza. Le medesime imprese di
trasformazione comunicano alla regione, entro quindici giorni
lavorativi dalla realizzazione, le modifiche apportate agli impianti
che determinano variazioni significative delle capacita' lavorative.
7. I trasformatori inclusi nell'elenco nazionale comunicano,
antecedentemente ciascuna campagna, alla regione, entro il 15 luglio
per le arance, i limoni, le clementine, i mandarini, i pompelmi, i
pomeli e i satsuma, l'intendimento di partecipare al regime,
allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle
condizioni previste per l'inserimento nell'elenco nazionale.
8. L'OP, compresa quella che ha presentato domanda di
riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del Regolamento (CE)
n. 2200/96, comunica, antecedentemente ciascuna campagna, alla
regione, entro il 15 luglio per le arance, i limoni, le clementine, i
mandarini, i pompelmi e i satsuma, l'intendimento di partecipare al
regime di aiuto.
9. La regione comunica, antecedentemente ciascuna campagna, al
Ministero, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco
dei trasformatori nonche' delle OP che intendono partecipare al
regime, entro il 15 settembre per le arance, i limoni, le clementine,
i mandarini, i satsuma, i pompelmi e i pomeli; l'elenco nazionale
delle imprese di trasformazione e delle OP partecipanti al regime,
per ogni campagna di commercializzazione, e' disponibile nel sito
internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
Art. 5.
Contrattazione
1. I contratti e le clausole aggiuntive, conclusi nei modi e nei
termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento, e redatti
su appositi modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura sono trasmessi in copia, a cura delle OP, secondo le
modalita' previste dall'art. 6 del regolamento medesimo, all'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura e alla regione dove hanno sede
legale l'OP stessa e il trasformatore. Tali copie dei contratti e
delle eventuali clausole aggiuntive sono acquisite dalla regione e
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci giorni
lavorativi dalla conclusione del contratto o della clausola
aggiuntiva ed entro cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle
consegne, previa attestazione della regione, ove ha sede legale l'OP,
del rispetto dei termini di ricezione. Una ulteriore copia e'
trasmessa da parte delle OP e dei trasformatori ai rispettivi
organismi di rappresentanza nazionali.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette al
Ministero, secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 23
paragrafo l, lettera b), del regolamento, i dati informatizzati dei
quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto e per
tipologia di contratto.
3. Eventuali accordi tra la OP e membri di altre OP o produttori
singoli non associati, di cui all'art. 8, paragrafo 3, del
regolamento, sono acquisiti, unitamente ai relativi contratti,
secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel caso di OP che trasformano direttamente il prodotto dei
soci, i contratti assumono la forma di impegni di conferimento e sono
conclusi nei modi e nei tempi indicati dagli articoli 3, 4 e 5 del
regolamento.
5. In caso di non rispetto degli obblighi contrattuali, in
particolare mancata consegna da parte delle OP o mancata accettazione
da parte dei trasformatori di tutta o di parte della materia prima,
sulla base delle disposizioni dell'art. 3, paragrafo 3, lettera g),
del regolamento, la parte inadempiente e' tenuta a versare all'altra
parte contraente una indennita', fissata dal contratto, per la
materia prima non consegnata o non accettata, con l'assistenza delle
rispettive organizzazioni di rappresentanza delle parti in causa.
Art. 6.
Identificazione delle parcelle
1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura utilizza ai fini del
controllo un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla
base delle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 6, primo
trattino, del regolamento.
2. L'OP trasmette all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e
alla regione le informazioni, di cui all'art. 4 e all'art. 8,
paragrafo 1, del regolamento. Tali informazioni, per ciascun socio
della OP, sono dichiarate nell'apposito modulo di consistenza
aziendale predisposto dall'Agenzia stessa.
3. La modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione
del regime di aiuto, e lo schema procedurale da seguire sono
predisposti e messi a disposizione dalla Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, che ne cura anche gli aspetti informativi concernenti le
indicazioni indispensabili per la gestione del sistema.
Art. 7.
Comunicazioni di inizio campagna
1. L'OP e i trasformatori comunicano per ogni campagna di
trasformazione, secondo i termini di cui all'art. 7, paragrafo 2, del
regolamento, alla regione ed alle organizzazioni di rappresentanza
nazionali la settimana di inizio delle operazioni di consegna e di
trasformazione.
Art. 8.
Consegna della materia prima
1. L'OP, prima della consegna della materia prima ad una impresa di
trasformazione, notifica alla regione le informazioni previste
all'art. 10, paragrafo 1, del regolamento seguendone le prescritte
modalita'.
2. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di
trasformazione, per ciascuna partita, e' compilato un certificato di
consegna, redatto su modello predisposto dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, in piu' copie contenenti un numero di
identificazione, firmato da ambedue le parti contraenti o loro
rappresentanti, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2 del regolamento.
Una copia del certificato e' trasmessa alla regione, ove hanno sede
legale l'OP e l'industria di trasformazione, entro il quinto giorno
lavorativo successivo alla settimana di consegna, da parte della OP
che assicura anche la trasmissione, prevista all'art. 10, paragrafo
3, del regolamento. Copie del medesimo certificato sono inviate a
cura delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi
organismi di rappresentanza nazionali.
3. Le indicazioni risultanti sul certificato di consegna della
materia prima, di cui al comma 2, con riferimento ai rispettivi
contratti, sono registrate giornalmente negli appositi registri di
carico e scarico, dall'OP e dai trasformatori, in base alle
disposizioni degli articoli 17 e 18 del regolamento.
Art. 9.
Pagamento della materia prima
1. Fermi restando le modalita' e i termini di pagamento della
materia prima, di cui all'art. 3, paragrafo 3, lettera g), del
regolamento, le parti contraenti possono definire cadenze periodiche
di pagamento, per gruppi di partite consegnate, purche' venga
rispettato il prescritto limite temporale.
2. L'OP, che autotrasforma il prodotto dei propri soci, puo'
effettuare il pagamento del prezzo concordato anche attraverso
l'accredito in bilancio.
3. Al fine di garantire il pagamento della materia prima ai soci di
una cooperativa aderente ad una OP, la medesima OP acquisisce, entro
quindici giorni dal versamento, con bonifico bancario o postale, alla
cooperativa dell'importo dovuto, la prova che la stessa abbia
liquidato, con analoga modalita', ai propri soci le rispettive
spettanze. L'OP, qualora riscontri il mancato pagamento da parte
della cooperativa del prezzo dell'importo dovuto ai propri soci, ne
informa la regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
4. Nel caso l'OP non adempia le condizioni di cui al comma 3 o non
effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, e' revocato il relativo
riconoscimento.
5. Le convenzioni stipulate dall'OP con gli istituti bancari o
postali, per l'esecuzione dei pagamenti ai propri soci, prevedono
l'obbligo di fornire alla regione e all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, su supporto magnetico, le evidenze dei singoli pagamenti
eseguiti, anche da parte delle cooperative associate. L'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura predispone una apposita procedura
informatica, contenente le informazioni indispensabili per il
riscontro dell'avvenuto pagamento.
Art. 10.
Obblighi dei trasformatori
1. Allo scopo di assicurare lo svolgimento dei previsti controlli,
e' fissato un orario di consegna della materia prima, presso il
trasformatore dalle 8 alle 19; in caso di effettiva necessita' la
regione, su richiesta del trasformatore, ha facolta' di autorizzare
orari differenti. In ogni caso la materia prima presente nello
stabilimento e' trasformata senza alcun limite temporale.
2. Al fine di consentire una adeguata verifica della destinazione
dei succhi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il trasformatore
comunica alla regione e all'ufficio competente per territorio
dell'Ispettorato repressione frodi, contestualmente alla spedizione,
via telefax o mediante concordate procedure informatizzate, le
seguenti informazioni:
a) nominativo ed indirizzo dell'industria cui e' destinato il
succo;
b) quantita' di succo inviato;
c) ora di partenza del mezzo di trasporto;
d) numero di targa del mezzo di trasporto utilizzato.
Art. 11.
Dichiarazioni di trasformazione
1. Il trasformatore comunica, con cadenza mensile entro il giorno
dieci del mese successivo, all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, alla regione, ed alle organizzazioni di rappresentanza
nazionali, le informazioni riportate all'art. 11, paragrafo 1, del
regolamento; e' consentito effettuare le comunicazioni all'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura ed alle regioni anche per il tramite
delle citate organizzazioni di rappresentanza.
2. Il trasformatore invia, entro quarantacinque giorni dalla fine
delle operazioni di trasformazione, per ciascun prodotto, con le
modalita' di cui al comma 1, le informazioni riferite all'intera
campagna, riportate all'art. 11, paragrafo 2, del regolamento.
3. Nel caso di contratti stipulati da una associazione industriale
le comunicazioni, di cui ai commi 1 e 2, sono riferite ad ogni
singolo componente dell'associazione.
Art. 12.
Domande di aiuto
1. La domanda di aiuto, redatta su modelli predisposti dall'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, e' compilata secondo le modalita'
previste all'art. 13 del regolamento e presentata dall'OP, secondo i
termini di cui all'art. 12 del regolamento stesso, alla regione, ove
l'OP medesima ha la propria sede legale, che ne attesta il rispetto
dei termini di ricezione. Copia della domanda, a cura della OP, e'
inviata alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha facolta'
di definire specifiche modalita' per la presentazione delle domande,
anche in via telematica.
Art. 13.
Versamento degli aiuti
1. Ai fini del pagamento dell'aiuto, di cui all'art. 14 del
regolamento, la regione invia, entro trenta giorni dalla data di
presentazione, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la
domanda di aiuto e la documentazione comprovante l'effettuazione dei
controlli fisici e delle verifiche, rispettivamente di cui alla
lettera a), secondo trattino e alla lettera d), del paragrafo 1,
dell'art. 19, del regolamento.
2. Qualora la domanda venga presentata dalla OP dopo la scadenza
dei termini previsti, di cui all'art. 12, paragrafo 3 del
regolamento, la regione applica le previste riduzioni dell'aiuto e ne
informa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai sensi
dell'art. 13, paragrafo 2, del regolamento, non e' concesso alcun
aiuto per i quantitativi sui quali la regione non abbia eseguito i
previsti controlli, per motivi imputabili al richiedente l'aiuto.
3. L'OP una volta ricevuto l'aiuto, versa integralmente, tramite
bonifico bancario o postale, l'importo dovuto ai propri soci e ai non
soci, con i quali sono stati stabiliti specifici accordi, secondo le
modalita' e i termini previsti dall'art. 15, paragrafo 1, del
regolamento. La cooperativa associata all'OP versa integralmente,
tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni
lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci, fornendo la prova all'OP
medesima dell'avvenuto versamento. A tal fine l'OP attua le procedure
di controllo e sanzioni, previste per il pagamento dell'importo
dovuto, di cui all'art. 9, commi 3 e 4.
4. Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione, i
versamenti degli importi e degli aiuti agli associati sono effettuati
anche attraverso accredito in bilancio.
5. Gli eventuali servizi resi dall'OP ai propri associati, nonche'
i contributi associativi sono regolati da partite contabili
appositamente dedicate; analoghe modalita' contabili si applicano
alla cooperativa ed all'OP che autotrasforma.
6. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro,
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti
previsti all'art. 13, paragrafo 2 del regolamento.
Art. 14.
Registri di carico e scarico
1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 17 e 18 del
regolamento, contengono le indicazioni riportate nei medesimi
articoli, specificando per ogni singola partita il nominativo della
OP da cui proviene la materia prima e gli estremi del documento di
accompagnamento della materia prima consegnata, con riferimento ai
certificati di consegna ed ai contratti. In caso di vendita di
prodotti finiti, nel registro di cui al citato art. 18, sono indicati
gli estremi dei documenti di accompagnamento riportanti le specifiche
indicazioni merceologiche.
2. Le indicazioni riportate giornalmente nel registro del
trasformatore riguardano i derivati agrumari, compresi i
sottoprodotti, con le relative quantita' e destinazioni. La regione
verifica, a campione, la congruita' giornaliera tra la materia prima
entrata ed i relativi sottoprodotti ottenuti dalle singole imprese di
trasformazione.
Art. 15.
Controlli
1. L'attivita' di controllo delle superfici, di cui all'art. 19,
paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento, viene
svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne
trasmette le risultanze alla regione che effettua i restanti
controlli, indicati nel medesimo articolo, secondo le modalita' e
tempi prescritti.
2. Allo scopo di uniformare l'attivita' di controllo di cui al
comma 1, sulla base delle indicazioni riportate dall'art. 16 del
regolamento e, tenuto conto delle disposizioni generali del
regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura predispone uno specifico manuale delle procedure,
concordato con le regioni e province autonome.
3. Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento, il
Ministero e la regione hanno facolta' di effettuare controlli
supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.
4. La regione trasmette, entro il 30 novembre di ciascun anno,
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura una relazione
dettagliata, in merito al campionamento, alle modalita' di estrazione
del campione e all'attivita' di controllo globalmente attuata, nella
decorsa campagna, in cui vengono indicati anche il numero dei
controlli e le risultanze degli stessi, nonche' i provvedimenti
adottati.
5. La regione effettua verifiche a campione, presso la OP e le
cooperative socie, al fine di accertare che gli importi pagati dalle
industrie e gli aiuti ricevuti siano stati effettivamente versati ai
soci conferenti. Analoghe verifiche sono effettuate, dalla regione
medesima, al fine di accertare i reali versamenti, da parte delle OP,
nel caso di accredito in bilancio, di cui agli art. 9, comma 2 e 13,
comma 3.
Art. 16.
Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza
1. Gli organismi di rappresentanza nazionali collaborano alla
predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di
dare corretta applicazione alla normativa comunitaria ed alle
disposizioni del presente decreto, in modo da uniformare i
comportamenti delle singole OP e delle imprese di trasformazione,
informando la regione in caso di inadempienze o gravi irregolarita'
per i successivi provvedimenti di competenza.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso
apposita convenzione, dell'attivita' di supporto, di cui al comma 1,
degli organismi di rappresentanza nazionali, mettendo a disposizione
procedure informatiche, secondo apposite modalita' operative.
3. La regione puo' avvalersi delle funzioni svolte dagli organismi
di rappresentanza nazionali.
Art. 17.
Risultanze dei controlli
1. La regione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento, in caso di constatazione del mancato rispetto delle
disposizioni comunitarie, individua le relative sanzioni, di cui agli
articoli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione al Ministero
e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; per l'applicazione
delle citate sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge
23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.
2. Nel caso di accertamento da parte della regione di
irregolarita', di cui all'art. 20, paragrafo 5, del regolamento, l'OP
e' esclusa dalla stipula di nuovi contratti pluriennali per tre
campagne consecutive nel caso di mancato rispetto, nel corso della
stessa campagna, delle consegne dei minimi contrattuali per tre o
piu' contratti pluriennali; analoga sanzione e' applicata nel caso di
mancata attivazione o di risoluzione, per colpa dell'OP, anche di un
solo contratto pluriennale, di cui al paragrafo 7, primo trattino del
medesimo articolo.
3. Qualora la regione accerti le irregolarita' di cui all'art. 21,
paragrafo 2, secondo e terzo trattino del regolamento, da parte del
trasformatore, esclude lo stesso dal regime di aiuto fino a cinque
campagne consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso non puo'
essere utilizzato, ai fini del regime di aiuto, dallo stesso o da
altro trasformatore per il medesimo periodo.
4. Fatte salve eventuali responsabilita' penali, in caso di
dichiarazione non veritiera da parte di una OP, in accordo con il
trasformatore, di cui all'art. 21, paragrafo 2, primo trattino del
regolamento, la regione procede alla revoca del riconoscimento della
OP ed alla esclusione dal regime di aiuto del trasformatore.
5. La regione comunica le proprie determinazioni, in materia di
revoca di riconoscimento alla OP e di esclusione dal regime di aiuto
del trasformatore, al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura.
6. Le regioni assicurano una reciproca collaborazione
amministrativa, allo scopo di dare applicazione alle procedure di
controllo.
Art. 18.
Comunicazioni
1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del
regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua le
comunicazioni previste dal predetto articolo al Ministero, in tempo
utile per consentirne la regolare trasmissione alla Commissione CE.
Art. 19.
Uniformita' delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari
1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 1, del
regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, imputabili al Fondo
europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione
garanzia, provvedono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della
Commissione del 7 luglio 1995, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, nonche' gli eventuali organismi pagatori regionali, di
cui all'art. 2, comma 1, lettera l).
Art. 20.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro, 10 agosto 2001,
sono sostituite da quelle del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2002
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato