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Gazzetta Ufficiale N. 249 del 23 Ottobre 2002

MINISTERO DELLA SALUTE COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2002
Modifiche ed integrazioni al decreto della Commissione unica del farmaco del 4 dicembre 2001, riguardante la riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante:
"Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con
particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121, alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1993, recante: "Interventi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127, alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla
riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche omogenee" ai sensi del disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che all'art. 70,
comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in
sede di ammissione in fascia di rimborsabilita';
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" in
particolare l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" in
particolare l'art. 85, comma 1;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405, "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" con riferimento
agli articoli 5 e 6 che prevedono misure di contenimento della spesa
sanitaria e definizione dei livelli essenziali di assistenza;
Considerato l'accordo del 22 novembre 2001 recante "Accordo tra
Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui
livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2002 supplemento
ordinario n. 14;
Visto il provvedimento CUF 4 dicembre 2001 recante l'individuazione
dei farmaci aventi un ruolo non essenziale, per i quali sono
presenti, fra i medicinali concedibili dal Servizio sanitario
nazionale, prodotti aventi attivita' terapeutica sovrapponibile
secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee;
Visto il successivo provvedimento CUF 28 febbraio 2002 con il quale
sono state apportate modifiche e rettifiche agli allegati I e II di
cui al suddetto provvedimento;
Considerata una serie di richieste di chiarimenti pervenute al
Ministero della salute in ordine al provvedimento di cui trattasi;
Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche ed integrazioni
agli allegati I e II di cui al suddetto provvedimento;
Vista la propria ddiberazione adottata sull'argomento nelle sedute
del 9-10 aprile 2002;
Dispone:
Art. 1.
All'allegato I del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e' apportata
la seguente modifica: nell'A.T.C. N02CC - categoria terapeutica
agonisti selettivi dei recettori 5HT1 e' modificata la dizione da
"(uso parenterale)" a "(uso iniettivo)".

Art. 2.
All'allegato II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e' apportata
la seguente modifica ad integrazione:
tra i principi attivi compresi nell'A.T.C. R06AX - categoria
terapeutica altri antiasmatici per uso sistemico e' aggiunto il
seguente principio attivo: ebastina;
tra i principi attivi compresi nell'A.T.C. N02CC - categoria
terapeutica agonisti selettivi dei recettori 5HT1 (per uso orale)
sono aggiunti i seguenti principi attivi: Amotrip- -an e eletriptan;
tra i principi attivi compresi nell'A.T.C. D07AC - categoria
terapeutica corticosteroidi, attivi (gruppo III) e' aggiunto il
seguente principio attivo: amcinonide.

Art. 3.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato