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Gazzetta Ufficiale N. 249 del 23 Ottobre 2002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2002
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo
di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11
dicembre 2001 che fissa modalita' di applicazione del sistema
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto
comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio
1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
297 del 21 novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di
mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 311 del
4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
297 del 21 novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di
mercato nel settore dei prodotti trasformati a base di
ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 464/99 della Commissione del 3 marzo
del 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
L 56 del 4 marzo 1999, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il
regime di aiuto delle prugne secche e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1573/99 della Commissione del 19
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 187 del 20 luglio 1999, recante modalita' di applicazione
del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le
caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di
aiuto alla produzione e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
64 del 6 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il
regime di aiuti alla produzione dei prodotti trasformati a base di
ortofrutticoli, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001;
Visto il regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione del 5
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 35 del 6 febbraio 2002, che stabilisce criteri di
accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla
produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che l'applicazione
del territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita'
europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14
giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e
l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed
integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Visto il decreto del Ministro 26 aprile 2001 concernente
"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n.
449/2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il
regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di
ortofrutticoli";
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni a seguito
delle modifiche intervenute per l'applicazione delle richiamate norme
comunitarie, distinguendo i prodotti per i quali e' previsto un
riconoscimento delle imprese di trasformazione dai prodotti che non
necessitano, ai fini della attuazione del regime di aiuti, di un
analogo riconoscimento delle imprese di trasformazione;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 20 giugno 2002;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria
di settore, fino all'adozione da parte delle regioni e province
autonome di specifici atti, il presente decreto individua procedure
attuative del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2
marzo 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto nel
settore degli ortofrutticoli trasformati, con riguardo ai seguenti
aspetti:
a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che
consegnano pomodori, pesche e pere di origine comunitaria, al fine di
ottenere i prodotti trasformati che figurano nell'allegato 1 del
regolamento (CE) n. 2201/96 medesimo;
b) regime di aiuto alla produzione a favore delle imprese di
trasformazione di prugne secche e fichi secchi, che corrispondono ai
produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo;
c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori,
riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n.
2200/96, e i trasformatori riconosciuti, nel caso di pomodoro, pesche
e pere;
d) adempimenti delle parti contraenti;
e) sistema di controlli e relative risultanze.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di
produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13
del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori
prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;
b) "associazione di organizzazione di produttori": le
associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2200/96;
c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che
coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla
trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di
produttori;
d) "regolamento": il regolamento (CE) n. 449/2001 della
Commissione del 2 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 2201/1996;
e) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a
fini economici, sotto la propria responsabilita', uno o piu'
stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o piu'
prodotti, di cui all'art. 1, paragrafo 2, punti da a) ad o) del
regolamento, riconosciuta, se del caso, conformemente all'art. 3,
paragrafo 1 del regolamento stesso, ivi comprese le OP che
autotrasformano il prodotto dei propri soci;
f) "quantita'": la quantita' e' espressa in peso netto, salvo
indicazione contraria;
g) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
h) "INCA": Istituto nazionale conserve alimentari;
i) "regione": la regione o la provincia autonoma competenti per
territorio;
l) "Agenzia per le erogazioni in agricoltura": AGEA o organismi
pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme
nazionali.

Art. 3.
Campagne
1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna della
materia prima sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2), del
regolamento, come di seguito riportati:
a) campagne di commercializzazione:
1) dal 15 giugno al 14 giugno per i prodotti trasformati a base
di pomodori e i prodotti trasformati a base di pesche;
2) dal 15 luglio al 14 luglio per i prodotti trasformati a base
di pere Williams e Rocha;
3) dal 1 agosto al 31 luglio per i fichi secchi;
4) dal 15 agosto al 14 agosto per le prugne secche ottenute da
prugne d'Ente;
b) periodi di consegna della materia prima, all'impresa di
trasformazione ai fini dell'ammissibilita' dell'aiuto:
1) pomodori: tra il 15 giugno e il 15 novembre;
2) pesche: tra il 15 giugno e il 25 ottobre;
3) pere: tra il 15 luglio e il 15 dicembre;
4) prugne secche ottenute da prugne d'Ente: tra il 15 agosto e
il 15 gennaio;
5) fichi secchi: tra il 15 agosto e il 15 giugno.

Art. 4.
Gestione regime aiuti
1. In applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 3, paragrafo
1, del regolamento, sono di seguito definite le procedure ai fini del
riconoscimento dei trasformatori di pomodori, pesche e pere, che
intendono partecipare al regime di aiuto.
2. Al fine di dare attuazione all'art. 8 del regolamento,
concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori di prugne secche
e fichi secchi sono iscritti in una sezione aggiuntiva dell'elenco
nazionale dei trasformatori.
3. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, ai
fini della stipula dei contratti con le OP, sono riconosciuti ovvero
valutati, ai sensi dei commi 1 e 2, dalla regione.
4. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto,
presentano apposita domanda di riconoscimento alla regione, dandone
comunicazione al Ministero, antecedentemente la campagna,
rispettivamente entro il 15 settembre, per il pomodoro, e entro il
30 aprile, per le pesche e le pere.
5. La domanda, di cui ai commi 3 e 4, contenente dettagliate
informazioni sull'attivita' di trasformazione, sul numero degli
stabilimenti e loro esatta ubicazione, nonche' l'impegno a rispettare
sia gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale, sia a consentire l'accesso ai propri
impianti agli incaricati del controllo, e' corredata della seguente
documentazione:
a) indicazione del tipo di materia prima oggetto della
trasformazione, ai fini della fabbricazione dei prodotti previsti
all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento;
b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli
impianti di trasformazione;
c) relazione tecnica recante l'indicazione della capacita'
lavorativa, oraria e complessiva, di ogni singola linea di
lavorazione;
d) dichiarazione comprovante la libera disponibilita' degli
stabilimenti e degli impianti;
e) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai
fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria e nazionale;
f) atto costitutivo e statuto della societa';
g) estremi di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, con vigenza;
h) estremi di autorizzazione sanitaria vigente con esplicito
riferimento all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed
alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascuno
stabilimento.
6. Ai fini della istruttoria della domanda, di cui ai commi 3 e 4,
e' effettuato apposito sopralluogo presso gli stabilimenti di
trasformazione da parte dei competenti uffici regionali, allo scopo
di verificare la sussistenza delle condizioni, di cui alla
documentazione indicata al comma 6, nonche' la funzionalita'
dell'impianto in termini di effettiva capacita' lavorativa.
7. I trasformatori che intendono partecipare al regime di aiuto
alla produzione di prugne secche e fichi secchi presentano, entro il
30 aprile, antecedentemente la campagna, apposita domanda alla
regione, corredata dalla documentazione prevista al comma 5, lettere
c), d), e), f), g) e h), ai fini dell'iscrizione nella sezione
aggiuntiva dell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione.
8. Le imprese di trasformazione incluse nell'elenco nazionale
comunicano, alla regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per
il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne
secche e i fichi secchi, antecedente ciascuna campagna,
l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita
dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni.
9. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o del
numero degli stabilimenti, limitatamente a pomodori, pesche e pere,
e' notificata entro quindici giorni, corredata da relativa
documentazione, alla regione ai fini dell'aggiornamento del
riconoscimento o della iscrizione nell'apposito elenco. E' data
contestuale comunicazione delle avvenute modifiche anche al
Ministero, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e all'INCA,
nonche' alle organizzazioni nazionali di rappresentanza. Inoltre, le
medesime imprese di trasformazione comunicano alla regione, entro
quindici giorni dalla realizzazione, tutte le modifiche apportate
agli impianti che determinano variazioni significative delle
capacita' lavorative.
10. Le OP, comprese quelle che hanno presentato domanda di
riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE)
n. 2200/96, comunicano alla regione, rispettivamente entro il 16
novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le
pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna
campagna, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto.
11. La regione comunica per ogni campagna al Ministero e
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, anche su supporto
magnetico, l'elenco dei trasformatori nonche' delle OP che intendono
partecipare al regime, rispettivamente entro il 1 dicembre, per i
pomodori, e entro il 20 maggio, per le pesche, le pere, le prugne
secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna; il
Ministero trasmette a tutti gli organismi interessati l'elenco
nazionale delle predette imprese di trasformazione e delle OP
partecipanti al regime, rispettivamente entro il 20 dicembre, per i
pomodori, e entro il 31 maggio, per le pesche, le pere, le prugne
secche e i fichi secchi. Tale elenco e' inserito anche nel sito
internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

Art. 5.
Contrattazione
1. I contratti e le eventuali clausole aggiuntive, conclusi secondo
le modalita' e i tempi previsti agli articoli 3, 4 e 5 del
regolamento, sono redatti su appositi modelli predisposti dalla
Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Copia dei predetti
contratti, secondo le modalita' previste dall'art. 5 del regolamento,
e' inviata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla
regione dove hanno sede l'OP e il trasformatore. Una ulteriore copia
e' trasmessa agli organismi di rappresentanza delle OP e dei
trasformatori. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette
al Ministero, entro quaranta giorni dalla data limite di stipula dei
contratti e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui
all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, i dati informatizzati delle
superfici e dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo
prodotto.
2. Copia dei contratti e delle clausole aggiuntive, di cui al comma
1, perviene a cura delle OP, per i pomodori, le pesche e le pere, e a
cura dei trasformatori, per le prugne secche e i fichi secchi, alla
regione e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci
giorni lavorativi, successivi alla data di stipula, e, comunque,
entro cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne. I
contratti dei pomodori pervengono entro dieci giorni lavorativi
successivi alla loro data di stipula. La regione, ove ha sede legale
l'OP o il trasformatore nel caso di prugne secche e fichi secchi,
attesta il rispetto dei termini di ricezione.
3. Eventuali accordi tra la OP e membri di altre OP o produttori
singoli non associati, di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere a) e
b) del regolamento, pervengono, unitamente ai relativi contratti,
secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 1 e 2.
4. Le OP inviano alla regione le informazioni riportate all'art. 4
e all'art. 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento, secondo le modalita'
e i termini fissati dal medesimo regolamento.
5. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, il prezzo da pagare
alle OP non puo' essere inferiore al prezzo minimo fissato,
conformemente all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, senza
inclusione di eventuali costi da contabilizzare separatamente.

Art. 6.
Identificazione delle parcelle
1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura utilizza ai fini del
controllo un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla
base delle disposizioni di cui all'art. 6, del regolamento.
2. Le OP trasmettono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e
alla regione le informazioni di cui all'art. 5, comma 5, indicando
per ogni particella catastale la superficie coltivata, la stima del
raccolto, il quantitativo destinato alla trasformazione nonche', per
il pomodoro, le rese relative alle varieta' tonde e allungate
ottenute nelle due campagne precedenti. Tali informazioni, per
ciascun socio della OP, sono dichiarate nell'apposito modulo di
consistenza aziendale predisposto dall'Agenzia stessa.
3. La modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione
del regime, e lo schema procedurale da seguire sono predisposti e
messi a disposizione dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
che ne cura anche gli aspetti informativi concernenti le indicazioni
indispensabili per la gestione del sistema.

Art. 7.
Comunicazioni
1. Le OP e i trasformatori comunicano all'inizio di ogni campagna
di trasformazione, ai sensi dell'art. 8, paragrafi 2 e 3, del
regolamento alle regioni nel cui territorio ha sede la OP o l'impresa
di trasformazione, all'INCA, e agli organismi di rappresentanza, la
settimana in cui iniziano le operazioni rispettivamente di consegna e
trasformazione, specificando per il pomodoro la prevista destinazione
della materia prima. Tale comunicazione e' acquisita dai citati
organismi entro i cinque giorni lavorativi, precedenti la settimana
di inizio delle consegne o della trasformazione.
2. I trasformatori che intendono produrre miscele di frutta o salse
di pomodoro, preparate in conformita' dell'art. 1, paragrafo 2,
lettere c) e o) del regolamento, inviano alla regione e all'ufficio
INCA di zona, prima dell'inizio di ciascuna campagna di
commercializzazione, apposita comunicazione ai sensi dell'art. 8,
paragrafo 4, del regolamento, specificando il peso netto in grammi di
ogni componente.
3. I produttori di salse di pomodoro preparate presentano apposita
dichiarazione all'INCA, intesa a dimostrare che la tecnologia
impiegata nella produzione delle medesime consente il prelievo del
componente a base di pomodoro, prima della miscelazione con altri
ingredienti.
4. I trasformatori per ciascuna campagna, rispettivamente entro il
1 febbraio, per pomodori, pesche, pere e entro il 15 maggio, per
prugne secche e fichi secchi, comunicano le informazioni di cui
all'art. 9 del regolamento, all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura e alla regione, anche per il tramite degli organismi
nazionali di rappresentanza. Tale comunicazione e' effettuata secondo
le modalita' indicate dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6,
comma 3.

Art. 8.
Consegna della materia prima
1. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di
trasformazione per ciascuna partita di pomodori, pesche e pere e'
compilato un certificato di consegna, redatto su modello predisposto
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in piu' esemplari
contenenti un numero di identificazione e firmato da ambedue le parti
contraenti o loro rappresentanti, ai sensi dell'art. 11, del
regolamento. Tale certificato riporta, oltre alle indicazioni di cui
all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento, sulla base anche dei
risultati del controllo qualitativo della materia prima di cui al
regolamento (CE) n. 217/2002, nel caso del pomodoro l'identificazione
del produttore conferente. Il certificato e' trasmesso alla regione,
ove ha la sede l'OP e l'industria di trasformazione, da parte della
OP secondo le modalita' e i termini dell'art. 11, paragrafo 1, del
regolamento. Esemplari del medesimo certificato sono inviati a cura
delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi organismi di
rappresentanza.
2. Le indicazioni risultanti sul certificato di consegna della
materia prima, di cui al comma 2, con riferimento ai rispettivi
contratti, sono registrate giornalmente negli appositi registri di
carico e scarico, dalle OP e dai trasformatori in base alle
disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento.

Art. 9.
Determinazione dello scarto e limiti di accettabilita'
di una partita di pomodoro
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del
regolamento, nel caso previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo,
si applicano i criteri minimi di qualita' della materia prima,
nell'ambito della estensione di un accordo interprofessionale, in
applicazione dell'art. 21, del regolamento (CE) n. 2200/96.
2. Ai fini della determinazione dell'accettabilita' della partita
di materia prima consegnata al trasformatore, si applicano le
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 217/2002. Le regioni
assumono gli atti necessari per applicare le procedure di
campionamento previste dall'art. 2, paragrafo 1, del predetto
regolamento (CE) n. 217/2002 e per definire le eventuali controversie
attraverso l'istituzione di una apposita commissione.

Art. 10.
Pagamento della materia prima
1. Ferme restando le modalita' di pagamento della materia prima di
cui all'art. 7 del regolamento, per quanto riguarda il termine, di
cui all'art. 3, paragrafo 4, lettera e), per il pagamento del prezzo
contrattato per pomodori, pesche e pere le parti contraenti possono
definire cadenze periodiche di pagamento, per gruppi di partite
consegnate, purche' venga rispettato il previsto limite temporale.
2. Le OP, che autotrasformano il prodotto dei propri soci, possono
effettuare il pagamento del prezzo concordato, per pomodori, pesche e
pere, o del prezzo minimo, nel caso delle prugne secche e dei fichi
secchi, anche attraverso l'accredito in bilancio. Nel caso di prugne
secche e fichi secchi, tutti gli eventuali servizi resi dalle OP ai
propri associati sono regolati da partite contabili a parte.
3. Al fine di garantire il pagamento della materia prima ai soci di
una cooperativa aderente ad una OP, la medesima OP acquisisce, entro
quindici giorni dal versamento, effettuato con bonifico bancario o
postale, alla cooperativa dell'importo dovuto, la prova che la stessa
abbia liquidato, con analoga modalita', ai propri soci le rispettive
spettanze. La OP, qualora riscontri il mancato pagamento da parte
della cooperativa del prezzo della materia ai propri soci, ne informa
la regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
4. Nel caso la OP non adempia le condizioni, di cui al comma 3, o
non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, e' revocato il
relativo riconoscimento.
5. Le OP, nello stipulare convenzioni con gli istituti bancari o
postali per l'esecuzione dei pagamenti ai propri soci, prevedono
l'obbligo di fornire alle regioni e all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, su supporto magnetico, le evidenze dei singoli pagamenti
eseguiti, anche da parte delle cooperative associate. L'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura predispone un apposito tracciato record,
contenente le informazioni indispensabili per il riscontro
dell'avvenuto pagamento.

Art. 11.
Domande di aiuto
1. Le domande di aiuto, redatte su modelli predisposti dall'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, di cui all'art. 6, sono compilate
secondo le modalita' previste dall'art. 13 del regolamento. Le OP,
per pomodori, pesche e pere, e i trasformatori, per prugne secche e
fichi secchi, presentano la domanda in modo da rispettare i termini
previsti dall'art. 12 del regolamento, rispettivamente alla regione
ove la OP ha la propria sede legale e a quella ove e' avvenuta la
trasformazione. Copia della domanda e' inviata alla Agenzia per le
erogazioni in agricoltura che ha facolta' di definire specifiche
modalita' per la presentazione delle domande, anche in via
telematica.
2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3 del regolamento, sono
presentate le domande di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e
pere, secondo le modalita' indicate nel comma 1. Dette domande,
contenenti le informazioni minime previste all'art. 13, paragrafo 3
del regolamento, sono presentate entro il 30 settembre di ciascuna
campagna, per i quantitativi di prodotto consegnato alla
trasformazione fino al 15 settembre.
3. Nel caso di richiesta di aiuto anticipato, per pomodori, pesche
e pere, da parte delle OP e' costituita una garanzia, pari al 110%
dell'aiuto richiesto, a favore dell'AGEA, secondo tempi e modalita'
fissati dalla medesima Agenzia.

Art. 12.
Versamento degli aiuti
1. Ai fini del pagamento dell'aiuto, per il pomodoro, le pesche e
le pere, di cui all'art. 14, paragrafo 1 del regolamento, le regioni
inviano all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, secondo le
modalita' di cui all'art. 6, comma 3, la domanda di aiuto e la
documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche, di cui
all'art. 18, paragrafo 1, punto v) del regolamento, nonche' dei
controlli fisici di cui all'art. 18, paragrafo l, punto i), secondo
trattino del regolamento; in caso di domanda di aiuto anticipato, la
predetta documentazione e' relativa alle verifiche, di cui all'art.
13, paragrafo 3 del regolamento, ivi compresi i certificati di
consegna corrispondenti ai quantitativi oggetto di domanda stessa. La
trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette e'
effettuata non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda, per consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
di versare l'aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 4 del regolamento. I
documenti e le informazioni riguardanti le domande di aiuto
anticipato sono presentate all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura entro il 15 ottobre, per consentire alla stessa il
versamento dell'aiuto nel periodo compreso fra il 16 ed il
31 ottobre. Qualora la domanda venga presentata dalla OP o dal
trasformatore dopo la scadenza dei termini previsti, di cui all'art.
12, paragrafo 7 del regolamento, la regione applica le previste
riduzioni dell'aiuto e ne informa l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, del regolamento non
e' concesso alcun aiuto per i quantitativi su cui la regione non
abbia potuto eseguire i necessari controlli, per motivi imputabili al
richiedente l'aiuto.
2. Le OP una volta ricevuto l'aiuto versano integralmente, tramite
bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi,
l'importo dovuto ai propri soci secondo le modalita' previste
dall'art. 14, paragrafo 1, del regolamento. Le cooperative associate
alle OP, a loro volta, versano integralmente, tramite bonifico
bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo
dovuto ai propri soci fornendo la prova all'OP dell'avvenuto
versamento. A tal fine le OP attuano le medesime procedure, previste
per il pagamento del prezzo della materia prima, di cui all'art. 10,
commi 3 e 5.
3. Eventuali altri oneri a carico dei produttori soci, da
contabilizzare separatamente, non sono compensabili con l'importo
dell'aiuto.
4. Ai sensi dell'art. 14, paragrafi 2 e 4 del regolamento,
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura versa l'aiuto ai
trasformatori di prugne secche e fichi secchi, previo accertamento e
certificazione da parte della regione competente per territorio del
rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 19 del
regolamento nonche' delle norme qualitative, di cui al regolamento
(CE) n. 464/1999 per le prugne secche e al regolamento (CE) n.
1573/1999 per i fichi secchi.
5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro,
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti
previsti all'art. 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento.

Art. 13.
Registri di carico e scarico
1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 16 e 17 del
regolamento, anche informatizzati, contengono tutte le indicazioni
riportate nei medesimi articoli e, inoltre, per ogni singolo lotto,
il nominativo della OP da cui proviene la materia prima e gli estremi
del documento di accompagnamento della materia prima consegnata, con
riferimento ai certificati di consegna ed ai contratti. Per le
vendite dei prodotti finiti, sono indicati gli estremi dei documenti
di accompagnamento che riportano le medesime indicazioni
merceologiche del registro.
2. I trasformatori, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5 del
regolamento, indicano in separati registri eventuali quantita' di
pomodori, pesche e pere, oggetto di temporanea importazione per
essere lavorati e successivamente riesportati, in regime di traffico
di perfezionamento attivo TPA, o importati per essere
commercializzati all'interno dell'Unione europea, riportando tutte le
informazioni indicate nei certificati di importazione.
3. I trasformatori che trasformano, pomodori, pesche, pere, prugne
secche e fichi secchi, acquistati fuori contratto, istituiscono
apposito registro supplementare riportante tutte le informazioni
relative alle operazioni di carico e scarico.

Art. 14.
Controlli
1. L'attivita' di controllo delle superfici di cui all'art. 18,
paragrafo 1, lettera i), primo trattino, del regolamento viene svolta
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne trasmette le
risultanze alla regione. Ai fini dell'espletamento di tali controlli,
le OP forniscono all'Agenzia medesima i calendari di trapianto, per
il pomodoro, e i calendari di inizio raccolta, per il pomodoro, le
pesche e le pere, ripartiti per singole zone di produzione. La
regione effettua i restanti controlli, previsti dagli articoli 15, 18
e 19 del regolamento, secondo le modalita' e tempi indicati nei
medesimi articoli.
2. Allo scopo di uniformare l'attivita' di controllo, di cui agli
articoli 18 e 19 del regolamento, sulla base delle indicazioni
riportate dell'art. 15 del regolamento e del regolamento (CE) n.
1663/95, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone uno
specifico manuale delle procedure concordato con le regioni e
province autonome.
3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura cura la stampa, la
diffusione e la distribuzione agli organismi interessati dei modelli
di contratto, del certificato di consegna e della domanda di aiuto,
predisposti in conformita' alla normativa comunitaria.
4. L'INCA verifica la rispondenza del prodotto finito alle norme di
qualita', ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, lettera i), e dell'art.
19, paragrafo 2, del regolamento, su almeno il 5% del prodotto finito
per ciascuna materia prima e per ciascuna campagna, predisponendo
apposita certificazione da inviare ai competenti uffici regionali e
all'Agenzia per le erogazioni' in agricoltura, ogni anno, entro il 15
febbraio, per il pomodoro, il 1 aprile, per le pesche e le pere, e il
15 maggio, per le prugne secche e fichi secchi.
5. Il Ministero e la regione si riservano di effettuare controlli
supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.
6. La regione trasmette, entro il 30 aprile di ciascuna campagna,
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura una relazione
dettagliata, in merito all'attivita' di controllo globalmente
attuata, nella quale vengono indicati il numero dei controlli e le
risultanze degli stessi.

Art. 15.
Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza
1. Gli organismi nazionali di rappresentanza collaborano alla
predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di
dare corretta applicazione della normativa comunitaria e delle
disposizioni del presente decreto, in modo da uniformare i
comportamenti delle singole OP e delle imprese di trasformazione,
informando la regione in caso di inadempienze o gravi irregolarita'
per i successivi provvedimenti di competenza.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso
apposita convenzione, dell'attivita' di supporto degli organismi
nazionali, di cui al comma 1, di rappresentanza delle OP e dei
trasformatori e/o dell'organizzazione interprofessionale
riconosciuta. La regione puo' avvalersi dell'attivita' di supporto
degli stessi organismi. Per l'esecuzione di tali attivita' l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura mette a disposizione di detti
organismi le procedure informatiche, secondo le modalita' operative
dalla medesima predisposte.

Art. 16.
Risultanze dei controlli
1. La regione, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento, in caso di constatazione del mancato rispetto delle
disposizioni comunitarie e nazionali, individua le relative sanzioni
di cui agli articoli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e al Ministero.
2. La regione qualora accerti le irregolarita' di cui all'art. 21,
paragrafo 2, del regolamento, da parte del trasformatore, esclude lo
stesso dal regime di aiuto mediante la revoca del riconoscimento fino
a cinque campagne consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso
non puo essere utilizzato, ai fini del regime di aiuto, dallo stesso
o da altro trasformatore per il medesimo periodo.
3. Fatte salve eventuali responsabilita' penali, in caso di
dichiarazione non veritiera da parte di una OP, in accordo con il
trasformatore, ovvero qualora gli stessi soggetti non si sottopongano
ai controlli, di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento, la
regione procede alla revoca del riconoscimento della OP e del
trasformatore.
4. La regione comunica le proprie determinazioni, in materia di
revoca di riconoscimento delle OP e dei trasformatori, al Ministero e
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
5. Le regioni assicurano una reciproca collaborazione
amministrativa, allo scopo di dare applicazione alle procedure di
controllo.

Art. 17.
Comunicazioni
1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del
regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua al
Ministero le comunicazioni previste, entro i termini seguenti:
a) il 1 dicembre di ogni anno per le informazioni, di cui al
paragrafo 2, lettere a) e b) dell'art. 23;
b) il 15 febbraio per i pomodori, il 1 aprile per le pesche e le
pere e il 15 maggio per le prugne secche e fichi secchi,in ordine
alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e) e
f), dell'art. 23;
c) il 15 maggio il rapporto sul numero delle risultanze dei
controlli, di cui al paragrafo 4, dell'art. 23;
d) quaranta giorni dalle comunicazioni, di cui all'art. 7, comma
4, del presente decreto.

Art. 18.
Uniformita' delle norme ed ente erogatore
degli aiuti comunitari
1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ed imputabili al
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione
garanzia, provvedono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della
Commissione del 7 luglio 1995, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura nonche' gli eventuali organismi pagatori regionali, di
cui all'art. 2, comma 1, lettera l).

Art. 19.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro, 26 aprile 2001,
sono sostituite da quelle del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2002
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 71


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato