TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157
milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002,
resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro
per l'anno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di
euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174
milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una
relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti
sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti
incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione
indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non
possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo
netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo,
salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto
eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui
al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale,
finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al
riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitA'
europee (GUCE).
Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di
contabilitA' generale dello Stato in materia di bilancio",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per
il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
del-l'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.".
Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, si rinvia alle note all'art. 9.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della
detraibilita' delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della
deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a
decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno
diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto
da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Per l'anno 2001
l'importo di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al
primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire
100.000.000. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro
e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione
che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro
per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a
carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata
a 774,69 euro".
2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi le parole:
"la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per
il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente,
per il primo figlio".
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle
imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) e' inserita la seguente:
"c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;".
4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, concernente la deducibilita' delle spese
sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed
organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, e'
abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata
dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione
ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma
espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti
dalla legge".
6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 12 e 13-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come
modificati dal presente articolo:
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non
supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
nonche' ogni altra persona indicata nell'art. 433 del
codice civile che conviva con il contribuente o percepisca
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000
per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro
a decorrere dal 1º gennaio 2002 da ripartire tra coloro che
hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo
onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e'
aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta'
inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire
516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000
quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al
primo, a condizione che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l'importo
di 285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero
a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, a condizione che il reddito
complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in
516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:
1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due
figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non
superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni
figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai
periodi precedenti e' aumentata a 774,69 euro.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i
figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed
effettivamente separato, la detrazione prevista alla
lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente, per
il primo figlio e per gli altri figli si applica la
detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.".
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato
nell'anno precedente o successivo alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto uo o
di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede
lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente
dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da
quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani
guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovati nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. a' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di
lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire
250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuate le tipologie di animali per le quali spetta la
detraibilita' delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il
valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui
alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a due milioni di lire, in favore delle societa'
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
l-bis) dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro
in favore dei partiti e movimenti politici per importi
compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate
mediante versamento bancario o postale.
l-ter) ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1º gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma;
l-quater) dall'imposta lorda si detrae, nella
misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta
dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f)
del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo
restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite
complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino
nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo
articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.".
Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61,
cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 19. - 1. Per l'esecuzione di prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la
diagnostica radioimmu-nologica, la medicina nucleare e la
fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno,
salvi gli interventi di riabilitazione e per le malattie
croniche che richiedono trattamenti periodici, non puo'
essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il
limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna
regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di
tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a
servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere
alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, e'
elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va
assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le
prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte
di unita' sanitarie locali del termine massimo di quattro
giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono
essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero
della sanita'. Il Ministro della sanita' regolamenta con
proprio decreto la materia.
2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le
prestazioni di cui al comma 1 e gia' convenzionate al
31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche
se in forma societaria, restano convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di
una nuova disciplina organica della materia e comunque non
oltre il 31 marzo 1989.
3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per
le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati,
ai fini dei controlli di congruita' delle prestazioni
effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati,
corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed
un registro del personale comunque impiegato corredato
dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento
dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze
riscontrate nei controlli sull'osservanza delle
disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti
ed alle strutture convenzionate perche' forniscano le
eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni
vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita'
sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione
per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione
ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la
risoluzione del rapporto convenzionale.
4. I medicinali per uso umano, al momento
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata
ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
sono classificati come medicinali prescrivibili dal
Servizio sanitario nazionale o come medicinali non
prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale. Il
provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un
medicinale per uso umano specifica, altresi', la
classificazione ai fini del decreto legislativo di
recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni.
5. Al prontuario terapeutico, costituito dai
medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale,
sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili
esclusivamente in ambiente ospedaliero e quello dei
medicinali utilizzabili esclusivamente dagli specialisti,
in ambulatorio. Il prontuario deve conformarsi ai principi
e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. (Comma soppresso).
7. Alla Commissione di cui al decreto-legge
30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) valutare la rispondenza delle specialita'
medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di
legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;
b) proporre la collocazione delle specialita'
medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al
momento della loro autorizzazione alla immissione in
commercio ovvero proporre le modifiche di classe di
appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo
rendano necessario;
c) effettuare la revisione di ogni specialita'
medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente
quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini
dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica
extra-ospedaliera;
d) proporre la migliore aderenza delle confezioni
delle specialita' medicinali alle reali esigenze dei cicli
terapeutici.
8. Il Ministero della sanita', su proposta della
Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui
all'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, terzo comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il
31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico.
Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il
prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione
consultiva del farmaco dispone con continuita'
l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci
nuovi o gia' noti.
9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il
prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.
10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di
un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle
indicazioni del piano di settore, di cui all'art. 32, terzo
comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con
particolare riferimento alle proiezioni temporali
programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di
tutte le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di
proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma
4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai fini
della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla
direttiva n. 75/319/CEE 20 maggio 1975, entro il termine
del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanita'
sono adottati gli atti conseguenti.
11. (Comma abrogato).
12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad
aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese
nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine e'
prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia
provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del
prontuario terapeutico nazionale.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la quota di partecipazione
dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche,
prevista dall'art. 10, comma 3, lettera b) del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e' determinata in lire 2.000 per ricetta.
14. (Comma abrogato).
15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita', sentite le
competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato
interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione
del prezzo amministrato delle specialita' medicinali e dei
prodotti galenici.
16. I benefici previsti dall'art. 1, decreto-legge
31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle
farmacie, comprese quelle pubbliche, nonche' alle loro
associazioni che svolgono le attivita' di acquisizione dei
dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione
finanziaria di elaboratori elettronici, programmi
applicativi e apparecchiature di lettura automatica.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita'
esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'art. 14, legge 17 febbraio 1982, n.
46.
17. a' istituito un fondo per interventi di
educazione ed informazione sanitaria collegate ad attivita'
sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo
spetta ad un Comitato composto dal Ministero della sanita',
che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e
dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i
programmi e le modalita' di attuazione, avvalendosi della
collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca,
delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del
CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre
miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di
lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del
Ministero della sanita' per l'anno 1988 e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con
propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel
presente comma.
18. Sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle
dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio
dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione
dalla parteci-pazione alla spesa sanitaria per motivi di
reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al
presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche
tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le
modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni delle
esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle
unita' sanitarie locali.
19. Le regioni definiscono con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale
del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i progetti finalizzati di cui all'art. 103,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con
prioritario riferimento alla riduzione della durata media
delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo
svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare
rilevanza e complessita', nonche' al contenimento dei
consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo
coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione
le commissioni professionali di presidio e regionali per la
verifica e la revisione della qualita' tecnico-scientifica
dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, n. 289, all'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, numero 290,
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, numero 291. Qualora le organizzazioni
sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in
tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in
via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla
definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di
incentivazione di cui all'art. 102, comma 7, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270, restano accantonate e non possono essere erogate al
personale ad altro titolo.
20. Allo scopo di garantire condizioni di
uniformita' e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul
territorio nazionale, il Ministro della sanita' individua
con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle
prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere
nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad
integrazione delle prestazioni curative previste dall'art.
25 della legge 23 dicembre 1978, numero 833. Altre
prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono
essere erogate con le modalita' previste dall'art. 25,
ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.".
Si riporta il testo dell'art. 36 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento
ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 36 (Determinazione del prezzo dei farmaci e
spese per assistenza farmaceutica). - 1. La disposizione di
cui all'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, secondo la quale, a decorrere dal 1º gennaio 1994, i
prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali
da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo
le modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la
media dei prezzi risultanti per prodotti similari e
inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della
Comunita' europea, deve essere intesa nel senso che e'
rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della
Comunita' prendere a riferimento per il confronto, con
applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati
sulla parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo
stesso CIPE.
2. Dalla data del 1º settembre 1994 fino all'entrata
in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo
come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi
applicati secondo i criteri indicati per la determinazione
del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE
25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto
1994 e 22 novembre 1994.
3. A decorrere dal 1º luglio 1998, ai fini del
calcolo del prezzo medio dei medicinali si applicano i
tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi
dell'Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo
del quadrimestre precedente quello in cui si opera il
calcolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si
provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del
prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal
comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di
medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali
siano disponibili i dati di commercializzazione dei
prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere
l'inapplicabilita' del metodo ai medicinali che non siano
in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con
regime di prezzi amministrati. Se l'azienda farmaceutica
interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla
deliberazione del CIPE cui al presente comma, il prezzo o
il fatturato o le quantita' di un medicinale venduto
all'estero, il corrispondente medicinale non puo' essere
venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per
cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo
vigente, perche' il medicinale non e' ancora in commercio o
per altro ro motivo, il medicinale non puo' essere comunque
venduto ad un prezzo superiore al prezzo piu' basso fra
quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica
principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non
si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a
cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata.
5. Per i medicinali gia' in commercio, l'adeguamento
del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto
del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti
inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario
l'adeguamento e' attuato in sei fasi con cadenza annuale di
eguale importo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media
comunitaria gia' previsti dall'art. 8, comma 12, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base di
principi attivi per i quali e' scaduta la tutela
brevettuale e' pari all'80 per cento del prezzo calcolato
secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita'
medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, il disposto del primo periodo del presente
comma si applica con effetto immediato, mentre per le
specialita' gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento
dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere
dal 1º luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle
specialita' medicinali che hanno goduto della tutela
brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa
licenza.
8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina
del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo
sono collocati nelle classi di rimborsabilita' applicate
alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee.
8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire che
le regioni e le province autonome possono provvedere
all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea,
anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale,
di medicinali destinati al trattamento delle malattie
invalidanti o delle malattie rare di cui all'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi
le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in
base alla normativa in vigore, siano trasferiti nella
classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in
conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda
titolare.
9. La percentuale di riduzione del prezzo prevista
dal comma 130 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, ai fini della classificazione del generico
nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo
della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto
della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che
hanno usufruito della relativa licenza.
10. In deroga alla disciplina del prezzo medio
europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni
sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma
41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in
via sperimentale, per due anni, alle specialita' medicinali
autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo
riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al
secondo periodo del richiamato comma 41, la cui
applicazione alle specialita' medicinali predette e'
differita al 1º gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva
diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e
a quelli autorizzati con il sistema del mutuo
riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato
art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si
applica il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11. Il Ministro della sanita' adotta misure atte a
favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad
assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui
medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al
foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di
confezioni di specialita' medicinali e di farmaci generici
che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio
attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo
terapeutico.
12. Il Ministro della sanita' adotta iniziative
dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei
medicinali collocati nella classe c) prevista dall'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli
eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono
ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione
degli stessi al Ministero della sanita' e al CIPE e con
frequenza annuale.
13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso
convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20
per cento ai fini della determinazione del reddito di
impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta
autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del
silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.
14. Per iniziative di farmacovigilanza e di
informazione degli operatori sanitari sulle proprieta',
sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali,
nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella
stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato,
per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
province autonome, che si avvalgono a tal fine delle
aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per
cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
cui al comma 13.
15. L'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in
lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali
destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi
derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di
farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS,
lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi
per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per
gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge
finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
puo' registrare un incremento non superiore al 10 per
cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze
finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per i medesimi anni.
16. Nel caso che la spesa per l'assistenza
farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare
trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il
Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita
commissione da istituire con proprio decreto, che includa
una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese
quelle della distribuzione intermedia e finale, e della
Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle
eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e
identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere
tra le tre categorie predette avviene sulla base delle
quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali
tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali
risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
16-bis. (Comma abrogato).
17. Al fine di consentire al competente Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di
definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi
alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in
commercio di medicinali, il Ministro della sanita' e'
autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e
revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta
unita', di medici, chimici, farmacisti, economisti,
informatici, amministrativi e personale esecutivo, non
appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi
sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto
ministeriale per un periodo non superiore a due anni e
possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di
servizio, ivi compresa l'opportunita' di sostituire, entro
lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra
professionalita'. La misura dei compensi per gli incarichi
e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, tenuto conto della
professionalita' richiesta. Gli oneri per il conferimento
degli incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5
miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede mediante
utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe
per le domande di autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali previsti dall'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.".
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
(Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la
pubblicita' dei medicinali per uso umano) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento
ordinario.
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla
disciplina delle detrazioni e delle deduzioni). - 1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) all'art. 11, comma 1, concernente le aliquote e
gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche:
1) la lettera a), relativa al primo scaglione di
reddito, e' sostituita dalla seguente:
"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;
;
2) la lettera b), relativa al secondo scaglione
di reddito, e' sostituita dalla seguente:
"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000
....... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per
l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; ;
3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione
di reddito, le parole: "33,5 per cento sono sostituite
dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001 ;
4) nella lettera d), relativa al quarto
scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento sono
sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001,
38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a
decorrere dall'anno 2003 ;
5) nella lettera e), relativa al quinto
scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento sono
sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001,
44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a
decorrere dall'anno 2003 ;
d) - i). (Omissis).
2. - 10. (Omissis).".
Art. 3.
(Disposizioni in materia di beni di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di
cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
puo' essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre
2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a
decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale e' stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono
della facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano
l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell' ammontare delle
imposte di cui all'articolo 105, comini 2 e 3, del predetto testo
unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per
l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti.
4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001
utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2,
primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi,
puo', entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione e'
soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del
bene.
5. Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi
4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in
due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo
2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i
rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste
in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre
2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro
dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero
devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse
condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7.
In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,
il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del
bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3
del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio
sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che
precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione e' stata
deliberata o realizzata.
10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente
articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva
entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari
importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri
di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei
confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per
cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta
al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45
per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta
deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al
corrispondente periodo di imposta.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.
340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento
dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce
e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
Note all'art. 3:
La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure
in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario, al Capo I
reca: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi" e
alla Sezione II (Artt. 10-16) reca: "Rivalutazione dei beni
delle imprese".
Si riporta il testo degli articoli 87, comma 1; 105,
commi 1, 2, 3 e 4; 40, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, supplemento ordinario:
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o
senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio
dello Stato.
2. - 4-bis. (Omissis).".
"Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del
credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti). - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito
d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87
devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei
redditi:
a) l'ammontare complessivo delle imposte
determinato ai sensi dei commi 2 e 3;
b) l'ammontare complessivo delle imposte
determinato ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle
dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero
2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu'
impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti
definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di
imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene
conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro
la data della deliberazione di distribuzione degli utili di
esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da
quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di
utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di
esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo
del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella
dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si
riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta
dichiarazione scade successivamente alla data della
deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente
si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle
riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine
riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale
tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il
concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il
credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non
trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad
effettuare, per la differenza, il versamento di una
corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art.
105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1º gennaio 2003, corrispondente ai
proventi che in base agli altri articoli del presente testo
unico o di leggi speciali non concorrono a formare il
reddito della societa' o dell'ente e per i quali e'
consentito computare detta imposta fra quelle del presente
comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno
concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e
per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente
medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94,
comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al
numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede
quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi
medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2)
e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi
indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o
dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma
1-bis.
5. - 8. (Omissis).".
"Art. 40 (Immobili non produttivi di reddito
fondiario). - 1. (Omissis).
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo
quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'art. 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.".
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, recante "Norme in materia tributaria
nonche' per la semplifi-cazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della
legge 13 maggio 1988, n. 154, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 1988, n. 112, entrata in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art.
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n 131, e del quinto comma dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637,
aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880,
si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della
nuda proprieta', nonche' ai trasferimenti ed alle
costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi,
dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949,
n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano
con attribuzione di rendita. Il contribuente e' tenuto a
dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione
di volersi avvalere delle disposizioni del presente
articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'art. 3,
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
650, deve essere allegata specifica istanza per
l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno
essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della
dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli
relativi all'individuazione catastale dell'immobile cosi'
come riportati nell'atto medesimo; la domanda non puo'
essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve
essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il
contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del
registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione
dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura
privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione
degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione
della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce
un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta
produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta
nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 26, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 637.
2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi
dalla data in cui e' stata presentata la domanda di
voltura, sono tenuti ad inviare al-l'ufficio del registro,
presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un
certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con
attribuzione di rendita.
2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di
denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle
previste dal regolamento di attuazione dell'art. 2, commi
1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo
periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla
rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente
dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione e alle successioni aperte
da tale data.
3-bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a
rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in
misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80
volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito
per l'anno di riferimento del valore iniziale, ne' e'
sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e
dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in
misura non superiore a quella determinata sulla suddetta
base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta
di successione. La disposizione si applica anche con
riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3,
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sempreche' l'accertamento del valore
iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data.
3-ter. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge
17 dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni previste dall'art. 8 si
applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni
poste in essere anteriormente al 1º luglio 1986, per le
quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento
del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato,
entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella
risultante dall'applicazione del suddetto art. 8, i
contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni,
adeguare il valore dichiarato a quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali
aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di
apertura della successione o di registrazione dell'atto
relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni
registrate anteriormente al 1º gennaio 1986 e con quelli
stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni
apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della
pubblicazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A
tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro,
entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa .
3-quater. La disposizione del comma 3-ter e'
applicabile sempreche' l'accertamento non sia divenuto
definitivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.".
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.
Si riporta il testo dell'art. 29 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento
ordinario:
"Art. 29 (Assegnazione agevolata di beni ai soci e
trasformazione in societa' semplice). - 1. Le societa' in
nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita'
limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro
il 1º settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in
pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa o quote di
partecipazione in societa', possono applicare le
disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti
i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove
prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che
vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre
1997. Le medesime disposizioni si applicano alle societa'
che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione
dei predetti beni e che entro il 1º settembre 1998 si
trasformano in societa' semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni
assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni
posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo
fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) nella misura
del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione e'
soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere
applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione
dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari
al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota
propria dei medesimi. Le riserve in sospensione di imposta
annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e
quelle delle societa' che si trasformano sono assoggettate
ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della societa' e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale
puo' essere determinato in misura pari a quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a
quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per
l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di
partecipazione si assume il maggiore tra il costo
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in
proporzione del patrimonio netto della societa'
partecipata.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute dai soci delle societa' trasformate va
aumentato della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 44 del citato
testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore
normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati,
riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta
di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonche'
alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non
sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e
dell'INVIM.
6. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni
del presente articolo devono versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la
restante parte in quote di pari importo entro il
16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, recante "Disposizioni in materia
tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria e di revisione generale del catasto",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1999, n.
43:
"Art. 13 (Modifiche alla disciplina recata dall'art.
29 della legge n. 449 del 1997). - 1. Le disposizioni
contenute nell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere
ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al
30 giugno 1999.
2. All'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della disposizione medesima, le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e per azioni sono
sostituite dalle seguenti: "per azioni e in accomandita per
azioni ;
b) al comma 2, le parole da: "per i beni la cui
cessione fino a "l'aliquota propria del bene sono
sostituite dalle seguenti: "per i beni la cui assegnazione
e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere
applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione
dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari
al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota
propria dei medesimi ;
c) al comma 3, le parole: "il valore normale e'
quello sono sostituite dalle seguenti: "il valore normale
puo' essere determinato in misura pari a quello ;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le societa' che si avvalgono delle disposizioni
del presente articolo devono versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la
restante parte in quote di pari importo entro il
16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
3. Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e
relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1
del citato art. 29. In tale caso, ai fini della
determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo
della cessione, se inferiore al valore normale del bene,
determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto art. 29
della legge n. 449 del 1997, e' computato in misura non
inferiore ad uno dei due valori.
4. Per le assegnazioni e le cessioni di
partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998
il valore normale delle partecipazioni stesse e'
determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare
da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei
trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o
la cessione e' stata deliberata o realizzata.".
Si riporta il testo dell'art. 9 del sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle
perdite). - 1. I redditi e le perdite che concorrono a
formare il reddito complessivo sono determinati
distintamente per ciascuna categoria, secondo le
disposizioni dei successivi capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella
stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite
i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in societa'
o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il
valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se
negoziati in mercati italiani o esteri.
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel
comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determi-nazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa'
non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi
da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente
al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'.".
Si riporta il testo dell'art. 64 del codice di
procedura civile:
"Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice
penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la
ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del
codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei
danni causati alle parti.".
Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 19 e 20
della sopra citata legge 21 novembre 2000, n. 342:
"Art. 17 (Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le
societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art.
7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni, possono applicare un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura del 19
per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti
a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo
fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a
decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel
comma 1. La stessa differenza e' considerata costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o
societa' conferente nel limite del loro valore risultante
dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione
in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel
comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si
considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai
conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad
altra societa', la differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
3. Le societa' indicate al comma 1 possono
applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista,
un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In
tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva
non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o
societa' conferente.
4. Se la societa' destinataria dei conferimenti
effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si e'
fusa con la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e'
applicata sulla differenza tra il valore dei beni della
societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti
previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in
un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima
con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta
successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate
successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli
importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.".
"Art. 18 (Societa' che hanno eseguito conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Nei
confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle
azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si
considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con
le modalita' e nei termini previsti dall'art. 17, ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura
pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento si considerano assoggettati ad imposta per
l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al
netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non
e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti
delle societa' conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la
societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato
l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento
puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1
sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente
a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute
in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi
si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero
ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.".
"Art. 19 (Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358). -
1. Le disposizioni dell'art. 17 si applicano anche ai
soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
recante norme in materia di riordino delle imposte sui
redditi applicabili alle operazioni di cessione e
conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni".
"Art. 20 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - 1.
L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17,
comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve
o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo
periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e'
computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
recante adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
della societa' o ente conferente, se rientrano tra i
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi
dell'art. 17, commi 1, per la parte eccedente la quota
attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18,
commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare delle imposte di
cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del
credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle
predette disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in
parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
Le somme corrisposte o ricevute per effetto della
ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta
sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni
dell'art. 17 non concorrono a formare il reddito ne' la
base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.".
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle
imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 1997, n. 249:
"Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e
del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
possedute per un periodo non inferiore a tre anni,
effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di
plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente
deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute,
l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda
conferita e il soggetto conferitario subentra nella
posizione di quello conferente in ordine agli elementi
dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da
allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del
comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dell'art. 1 del presente decreto. L'opzione puo'
essere esercitata anche per i conferimenti di cui all'art.
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante
disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie
relative al regime fiscale di fusioni, scissioni,
conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al
comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto
conferitario a seguito del conferimento si considera
formato con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera
e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la
parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
dell'azienda conferita.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplifi-cazione
1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre
2000, n. 275, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e
regolamento sugli strumenti di pubblicita). - 1. A
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i fogli degli
annunzi legali delle province sono aboliti. La legge
30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della
legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la
legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto
obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti
iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica
forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge
impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione
degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
alla individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.".
Il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
di bollo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, n. 3.
Art. 4.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta)
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche
se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre
rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due
successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il
primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento
per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al
comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa;
tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del
citato comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si considera come
provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per
cento di detto reddito.
4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,
in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o
rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale
o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche
in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta
sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione
risultante in bilancio nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di
cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
Note all'art. 4:
Per il testo dell'art. 105, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
rimanda alle note all'art. 3.
Si riporta il testo degli articoli 2365 e 2445 del
codice civile:
"Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto
costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera
altresi' sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma
degli articoli 2450 e 2452.".
"Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). - La
riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante
per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo
sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei
versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e
2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve
indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. La
riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle
imprese, purche' entro questo termine nessun creditore
sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo'
disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione
da parte della societa' di un'idonea garanzia.".
Art. 5.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo'
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a
tale data della frazione del patrimonio netto della societa',
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento
per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi
dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento
per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai
sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo
di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data
del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale;
la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della
perizia e al codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle
ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della
stessa societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la
relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se
la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di
alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1
gennaio 2002, la relativa spesa e' portata in aumento del valore di
acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore
di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai
sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli
intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a
norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore,
in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se
prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della
societa' periziata.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi
diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se
non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o
di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle
imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di
cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3,
lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione
economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e
di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali
non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi
forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati
nell'esercizio diretto di attivita' sportive
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle
razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e
da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua
finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti,
nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data
piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano
chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od
acquisiti in data piu' recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e
conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.".
Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura
civile si rimanda alle note all'art. 3.
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario, al capo III
(Articoli 17-29) reca: "Disposizioni in materia di
riscossione".
Si riporta il testo dell'art. 82 del sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"Art. 82 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 81 sono
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti
nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di
acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
1-bis. (Comma soppresso).
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 e' costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto
il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti
registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato
di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della
imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e
di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle
plusvalenze l'eccedenza e' portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate.
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente
alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle
perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed
altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1
dello stesso art. 81; se l'ammontare complessivo delle
minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare
complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi,
l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei
periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e
le perdite sono state realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis)
e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, diverse da quelle
immobiliari o finanziarie, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minu-svalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera
c) del comma 1 dell'art. 81, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e'
verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e
conti correnti si assume come corrispettivo il valore
normale della valuta alla data di effettuazione del
prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in
mancanza della documentazione del costo di acquisto, le
plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento
del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in
essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1 dell'art. 81, il corrispettivo e'
costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del
pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata
con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma
1 dell'art. 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81.
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi, nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 6.
9. (Comma soppresso).".
Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante "Riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario:
"Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5
su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle
relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli,
quote o certificati siano in custodia o in amministrazione
presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e
altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze. Per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di
valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del
comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986,
nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi
realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le
cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso
comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche'
intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come
intermediari professionali o come controparti, i soggetti
indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui
siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione,
deposito.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla
lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
del medesimo comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917
del 1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione
puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del
primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento
dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per
tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la
scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo
d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca
dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti
non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e'
applicata dagli intermediari, anche in mancanza di
esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente
di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima
operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere
esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare
della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o
valore di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di
cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita
certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei
titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote,
certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro
trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione,
intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di
provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al
comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito,
minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si
assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e
4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita
certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle
percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
dell'opzione, per la determinazione dei redditi da
assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica
ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la
sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite
le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12. (Comma abrogato).".
"Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi
1 e 1-bis del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la
giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento
dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia
soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la
sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun
mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai
commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600
del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art.
27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute
sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa'
estere non negoziate in mercati regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato
dall'art. 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di
investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta
sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
comuni di investimento immobiliare di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto
degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio
gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio
ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o
conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al
termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita
relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti
prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata
revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista
nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto
il risultato della gestione sia negativo, il soggetto
gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla
quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi
del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogni qualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico
del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti
posseduti alla data della violazione.
15. (Comma abrogato).
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.".
Art. 6.
(Modifica all'articolo 2474 del codice civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come
modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: "soci" sono
inserite le seguenti: "relative alle societa' di nuova costituzione".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2474 del codice
civile, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 2474 (Capitale sociale). - La societa' deve
costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci relative alle
societa' di nuova costituzione possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento e' superiore al minimo,
deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.
Se il valore di un conferimento in natura non
raggiunge l'ammontare minimo, o un multiplo di questo, la
differenza deve essere integrata mediante conferimento in
danaro.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
"Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario:
"Art. 4 (Importi in lire contenuti in norme
vigenti). - 1. (Omissis).
2. A decorrere dal 1º gennaio 2002:
a) (Omissis);
b) i commi primo, secondo e terzo dell'art. 2474
del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"La societa' deve costituirsi con un capitale non
inferiore a diecimila euro .
Le quote di conferimento dei soci possono essere di
diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento e' superiore al minimo,
deve essere costituita da un ammontare multiplo di un
euro.;
c)-h-ter) (omissis).
3.-5-quinquies. (Omissis).".
Art. 7.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e
con destinazione agricola)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo
del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo
64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli
albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti
industriali edili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento
del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo
di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data
del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato,
nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, e'
conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine
del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato in
aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con
destinazione agricola nella misura in cui e' stato effettivamente
sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5
costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
rimanda alle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura
civile si rimanda alle note all'art. 3.
- Per il capo III del D.L.G. 9 luglio 1997, n. 241,
si rimanda alle note all'art. 5.
Art. 8.
(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili)
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, non e' dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria
sull'incremento di valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di
cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre
1991 e' stato dichiarato in misura non inferiore a quella che
risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche
presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del
citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
recante "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.:
"Art. 18 (Dichiarazione). - I cedenti, i donatori,
gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare
gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di
registro o di successione debbono contestualmente produrre
una dichiarazione su modello fornito gratuitamente
dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi del
precedente art. 6;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della
denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne
determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato
per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale
del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto
comma dell'art. 6.
I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono
richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per
tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono
produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro
esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.
Le spese di cui all'art. 11 se gia' non esposte
nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a
pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento
della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito
ai fini della deduzione delle passivita' agli effetti
dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni
caduti in successione.
Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del
presente decreto la dichiarazione deve essere corredata
della documentazione relativa.
Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo
comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni
nel territorio dei quali sono siti i beni.
Le societa' indicate nel primo comma dell'art. 3
devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del
registro nella cui circoscrizione si trova ciascun
immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al
semestre in cui si e' compiuto il decennio. Per gli
immobili relativamente ai quali il primo decennio e' gia'
scaduto alla data del 1º gennaio 1975 la dichiarazione deve
essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente
entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni
ulteriore decennio.
Nella dichiarazione prevista dal precedente comma
devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e
il valore della proprieta' o della nuda proprieta'
dell'immobile al compimento del decennio, nonche', a pena
di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono
essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile,
in carta semplice, e la documentazione delle spese
effettuate dopo il 1º gennaio 1973.
Se l'atto di alienazione non e' soggetto a
registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al
primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla
data dell'atto stesso.
In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione
deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in
cui si e' verificato l'evento che ha determinato il
passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa
dell'usucapione.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante
"Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a
seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del
reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,
nonche' altre disposizioni tributarie urgenti", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1991, n. 220 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
comma, della legge 18 novembre 1991, n. 363, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1991, n. 270:
"Art. 1. - 1. - 7. (Omissis).
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta
per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al
31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non e'
sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non
inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare
delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione
del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della
revisione generale disposta con decreto del Ministro delle
finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari
a cento per le unita' immobiliari classificate nei gruppi
catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e
C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D
e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle
classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa
disposizione si applica per la rettifica del valore finale
dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma
non ancora iscritti alla data di presentazione della
dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio
tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione
dell'istanza di attribuzione della rendita, invia
all'ufficio del registro il certificato attestante
l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la
rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei
terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti
urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha
riferimento al reddito dominicale risultante in catasto,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto
del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre
1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente
articolo, il termine del 1º gennaio 1992 indicato nell'art.
4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990,
n. 405, e' anticipato al 1º ottobre 1991. 8-bis. - 10.
(Omissis).".
Art. 9.
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese
sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci
quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio
1998, ai fin del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche
nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma,
lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione
dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al
successivo acquirente o assegnatario delle singole unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore
degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del
prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell' atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo
previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449
del 1997.
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2002".
5. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del
reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei
volontari e dei cooperanti e' determinata sulla base dei compensi
convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli
affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla
natura del contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49".
6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e
di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto
geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di
manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione
dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e facolta' di fruizione, a
scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
comma.
7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle
seguenti; "nella misura dell'1,9".
8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come
modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001"
sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le
parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di
tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da
conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono
aggiunte le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe
d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni
censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero
per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo
determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria
provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni
e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella
dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti
dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle
risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puo'
essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza
applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della
relativa imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite
le seguenti: ", ad esclusione delle imprese che esercitano
l'attivita' di riparazione o commercializzazione di apparecchiature
di ricezione radiotelevisiva".
15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al comma 2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in
corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione
di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono sostituite
dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";
c) al comma 2, lettera a), il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al
comma 1, si impegnano nel programma di emersione e,
conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato
rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno
diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che
hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione
sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10
per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
secondo periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo periodo
di imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
non e' dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito
imponibile dichiarato";
d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il
primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e
b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine
di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in
ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a
partire dal predetto termine";
e) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni
concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione,
dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi a
condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il
termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione
annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le
sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte
sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive ne'
quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei
relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione";
f) al comma 7, le parole: "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "1 settembre, 2002".
16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".
17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui
al comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "spettacoli" sono inserite le
seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000"
sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2001" e le parole: "31
gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al comma 2, le parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I contribuenti possono effettuare il versamento in tre
rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda
entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002";
c) al comma 5, le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della
richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento
integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso
legale".
19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro
loco.
20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti:
"nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002".
21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono
inserite le seguenti: "o ad un anno per le societa' sportive
professionistiche". Le disposizioni previste dal presente comma si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2001.
22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, le parole: "1 gennaio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "1 marzo 2002".
23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente
prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: "Per l'anno
2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".
24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione
dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita
la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione.
Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del presente comma.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti
interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme
UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere
finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita
in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. a'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
l'intervento di banche o della societa' Poste Italiane
S.p.a., in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al
presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2
e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate
dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno
presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724
del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39,
comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse
legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro
sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni
dell'obbligo di pagamento.
41. E ammesso il versamento della somma di cui al
comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al
comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della citata
legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni .
10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi
soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, dopo il numero
127-undecies) e' inserito il seguente:
"127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia
residenziale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 agosto 1978, n. 231:
"Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistemativo di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica,
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
competenze previste dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e
29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed
integrazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O., cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto, di altre imposte indirette e per
l'emersione di base imponibile). - 1. Ferme restando le
disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del
31 dicembre 2002 sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in
favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle
operazioni fatturate a decorrere dal 1º gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto
dall'art. 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, con riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul
valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni
ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi
dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia'
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere
per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli
immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e
relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto
dall'art. 14, comma 13, secondo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle
iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, gia'
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2001.
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'art. 1 e
relative note della tariffa, parte I, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento.
7. Nella tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, nell'art. 1, comma 1, le parole: "i
trasferimenti coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto
dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad
oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento".
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari,
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed
a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti
dei quali trovano applicazione gli studi di settore
approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il
mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive
modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo
d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento
delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere
effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali
di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche'
mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in
precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento
comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata
applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999
all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore
eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito,
per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale
tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei
parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza
di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali, e' quella risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da
applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le
modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento
comporta il pagamento di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in
misura pari al 30 per cento da applicare al valore
iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento
delle imposte dovute con le modalita' e nei termini
previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla
dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in
corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i
successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci
milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due
rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40
per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi
superiori a dieci milioni di lire e' possibile effettuare
per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e
versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate
annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione
dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle
singole rate sono maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del
termine previsto per il primo versamento. Al mancato
pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora
da pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni
conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a
fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti
dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono
riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal
periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del
valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati
ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi
d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9.
L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di
constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino
alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la sua
liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera e) del comma 10 dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla
seguente:
"e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; .
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto
a decorrere dal 16 gennaio 1999.
17. All'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al
dettaglio e all'ingrosso sono inserite le seguenti: "ivi
comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in
base a concessione amministrativa ;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, emanato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i beni strumentali alle attivita' di impresa
sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di
atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le
previsioni del comma 1 del presente articolo ;
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di
cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le
medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire
150 miliardi per l'anno 2001 .
18. L'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2000. In questo caso la
deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e'
consentita in quote costanti nel periodo di imposta di
sostenimento e nei tre successivi.".
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O., cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 30 (Disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto). - 1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 10, relativo alle operazioni esenti
dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) e' sostituito
dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del
lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e
dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge
24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate
;
b) all'art. 10, relativo alle operazioni esenti,
dopo il numero 27-quinquies), e' aggiunto il seguente:
"27-sexies) le importazioni nei porti effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna ;
c) all'art. 74, e' abrogato il settimo comma,
concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di
abilita' ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse, l'art. 7 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7 (Rapporto tra imposta unica e altri
tributi), - 1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei
confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo
erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi
pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle
cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico
.
3. All'alinea del comma 1 dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni
assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino
alla data del 31 dicembre 2000 sono sostituite dalle
seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001 .
4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore
aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto
ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'art. 7, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 2002; tuttavia limitatamente
all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante
contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di
detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento
del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di
veicoli con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta
sul valore aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in
parte a norma del comma 4, la base imponibile e' assunta
per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo
ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a
combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di
beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle
cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato
applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente
articolo.
7. Le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con
handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver
determinato il riconoscimento dell'indennita' di
accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della
capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a
prescindere dall'adattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad iscrivere nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per
effetto delle disposizioni del comma 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte
o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte,
di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. a'
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di
imposta in cui sono state sostenute, delle spese di
acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non
sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni
di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore
alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli
immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla
rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di
beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui
maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni
sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
cui sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al
50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati
in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una
somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura
sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali
immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria per gli
immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di
locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
4. (Comma abrogato).
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
sono deducibili per un importo complessivamente non
superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi
percepiti nel periodo di imposta. Le spese di
rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento
dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono
comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle
sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di
arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi
e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
del 50 per cento del loro ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili
si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis),
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art.
62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
7. (Comma soppresso).
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in
denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25
per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le
partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle
lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi
indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
di deduzione forfettaria delle spese.
8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata
sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49.".
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49 recante "Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo :
"Art. 28 (Riconoscimento di idoneita' delle
organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
governative, che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il
riconoscimento di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere
della Commissione per le organizzazioni non governative, di
cui all'art. 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri
obbligatori anche sulle revoche di idoneita', sulle
qualificazioni professionali o di mestiere e sulle
modalita' di selezione, formazione e perfezionamento
tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneita' puo' essere richiesta per la
realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei
Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e
impiego dei volontari in servizio civile; per attivita' di
formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di
sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette
attivita' possono inoltre richiedere l'idoneita' per
attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente
concesse dal Ministro degli affari esteri prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneita' alle
organizzazioni non governative puo' essere dato per uno o
piu' settori di intervento sopra indicati, a condizione che
le medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli
14, 36 e 39 del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di
svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo, in favore
delle popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalita' di lucro e prevedano
l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da
attivita' commerciali accessorie o da altre forme di
autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con
finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla
realizzazione delle attivita' previste, disponendo anche
delle strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacita'
organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si
richiede il riconoscimento di idoneita';
g) accettino controlli periodici all'uopo
stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi
all'ultimo triennio e documentino la tenuta della
contabilita';
i) si obblighino alla presentazione di una
relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi
in corso".
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1997, n. 298, S.O., cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i
soggetti che operano nel settore agricolo e per le
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, per i periodi d'imposta in corso
al 1º gennaio 1998, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento;
per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota e'
stabilita, rispettivamente, nella misura del 1,9, del 3,10
e del 3,75 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i
periodi d'imposta in corso al 1º gennaio 1998, al
1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000 l'aliquota e'
stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi
d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta
sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta
personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e
percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare
l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
stessa imposta determinato ai sensi dell'art. 31, nonche'
le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a
6. La predetta riduzione non puo' superare per ciascun
soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel
predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di
gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a
250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di
lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare
dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3
anche per la determinazione dell'imposta dovuta
all'esercizio in corso al 1º gennaio 1998, prendendo a
riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati
dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria
attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le
disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
regioni e' determinata in misura proporzionale alla base
imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via
ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata
in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere
computata in detrazione dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per
l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante "Norme in
materia di imposta sul valore aggiunto , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n. 219, S.O., cosi'
come modificato dal presente articolo:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. La
disposizione di cui al secondo periodo del primo comma
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2
del presente decreto, si applica agli acquisti ed alle
importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere
dal 1º gennaio 1998.
2. La rettifica della detrazione prevista nei commi
1 e 2 dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3
del presente decreto, va operata per i beni e servizi
acquistati o utilizzati a decorrere dal 1º gennaio 1998;
quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del
predetto art. 19-bis2, va operata relativamente ai beni
acquistati o ultimati a decorrere dal 1º gennaio 1998.
3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile
l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni
che, in virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate
temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla
entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole, da
emanarsi ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'art. 5 del presente decreto, sono
rideterminate le percentuali di compensazione applicabili,
a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto
dell'andamento delle grandezze macroeconomiche,
assicurando maggiori entrate nette per lire 120 miliardi
per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno 1999.
5. Per gli anni dal 1998 al 2002 le disposizioni di
cui all'art. 34, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai
soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni
di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
dal 1998 al 2002 dai detti soggetti l'imposta si applica
con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma
restando la detrazione sulla base delle percentuali di
compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli
enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi
che applicano il regime speciale, effettuati da parte di
produttori agricoli, soci o associati che applicano lo
stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione.
5-bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1º gennaio
2003.
6. La misura della detrazione forfettizzata relativa
alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli
spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma
dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente
decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due
terzi.
7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente
esercitata prevista dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto
comma dell'art. 74, come modificati, rispettivamente,
dall'art. 5 e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal
terzo comma dell'art. 36, puo' essere revocata dandone
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
o, in caso di esonero, nel termine previsto per la
presentazione della dichiarazione, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 19-bis2, introdotto dall'art. 3 del presente
decreto.
8. Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1998.".
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 2, della
sopra citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 31 (Ulteriori disposizioni in materia di
imposta sul valore aggiunto). - 1. (Omissis).
2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, concernente il regime speciale per i
produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999
e 2000 sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1998,
1999, 2000 e 2001 e le parole: "negli anni 1998, 1999 e
2000 sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998,
1999, 2000 e 2001 ;
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal
1º gennaio 2001 sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1º gennaio 2002 .
3.-4. (Omissis).".
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 24 febbraio 2000, recante "Determinazione dei
consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica ai fini
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione
dall'accisa , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 marzo 2000, n. 53.
Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O., cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 34 (Regime speciale per i produttori
agricoli). - 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e
ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A)
effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista
nell'art. 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo
risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile
delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione per i
passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate
nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano
attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di
mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri
molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri
soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di
prodotti in applicazione di regolamenti della Unione
europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti stessi;
c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e
loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della
legislazione vigente che effettuano cessioni di beni
prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato
originario o previa manipolazione o trasformazione, gli
enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o
trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei
produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino
per conto di produttori nei cui confronti si rendono
applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal
fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il
31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni
dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti
apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere
i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti
organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al
comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate,
determinata in misura corrispondente al rapporto tra
l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci,
associati o partecipanti che possono usufruire del regime
speciale di cui al presente articolo e l'ammontare
complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e
importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi
organismi operano altresi', nei modi ordinari, la
detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui
conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti
che non possono usufruire del predetto regime speciale e
sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e
ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione
e' operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in
misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei
predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire
del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di
tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti
agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente,
nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa
venire meno nei confronti dei soggetti coferitari
l'applicazione del regime speciale di cui al presente
articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti
dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato
un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le
cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto
derivi da atto non assoggettato ad imposta.
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa
impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse
da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate
distintamente e indicate separatamente in sede di
liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella
relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non
ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per
la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto
delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non
superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione
annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare
le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i
cessionari e i committenti, se acquistano i beni o
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono
emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui
all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata
applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e
registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i
produttori agricoli che esercitano la loro attivita'
esclusivamente nei comuni montani con meno di mille
abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti
ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle
rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel
periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I
produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a
quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi
versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di
fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di
conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39, di
versamento annuale dell'imposta con le modalita'
semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle
finanze da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei
precedenti periodi del presente comma cessano comunque di
avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente
di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire
a condizione che non venga superato il limite di un terzo
delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono
rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo,
secondo e terzo periodo del presente comma dandone
comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli
enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi
indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita,
anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori
agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della
fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto
dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e'
consegnato un esemplare della fattura ai fini dei
successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano
anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque
marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro
costituite e relativi consorzi nonche' alle societa'
consortili e agli altri organismi associativi indicati al
comma 2, lettera c).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le
cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli
8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni
intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il
rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione
delle percentuali di compensazione che sarebbero
applicabili per analoghe operazioni effettuate nel
territorio dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art.
36, le attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa
agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla
disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso
unitariamente considerate.
11. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo,
ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
o, in caso di esonero, nel termine previsto per la
presentazione della dichiarazione ovvero nella
dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal
primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non e'
revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni
ammortizzabili, e' vincolante fino a quando non sia
trascorso il termine previsto dall'art. 19-bis2 e,
comunque, almeno per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante
"Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n.
255:
"Art. 62-bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
settori economici, appositi studi di settore al fine di
rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
una piu' articolata determinazione dei coefficienti
presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal
fine gli stessi uffici identificano campioni significativi
di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da
sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi
caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di
settore sono approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed
hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal
periodo di imposta 1995.".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O., cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 16 (Disposizioni in materia di canone di
abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A
decorrere dal 1º gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati
gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come
canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere inferiore a cento e superiore a
venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle;
villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi
pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi
con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di
televisori superiore a dieci; residence
turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e
campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda
categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3
stelle con un numero di televisori pari o inferiore a
dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2
e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e
quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico;
ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b),
c) e d) del presente comma con un numero di televisori non
superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti
politici; istituti religiosi; studi professionali;
botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese
che esercitano l'attivita' di riparazione o
commercializzazione di apparecchiature di ricezione
radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti
scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge
2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge
28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
2. Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche
quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno
percentualmente commisurati alla annuale determinazione del
canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il
rilancio dell'economia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' come modificato
dal presente articolo:
"Art. 1 (Dichiarazione di emersione). - 1. Gli
imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale,
possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di
emersione, da presentare entro il 30 giugno 2002, con
indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei
lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura
non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva
i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, e per i due periodi
successivi, la dichiarazione di emersione costituisce
titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e
previdenziale:
a) del 20 per cento per il terzo periodo di
imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive gli
imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1,
si impegnano nel programma di emersione e,
conseguentemente, incrementano il reddito imponibile
dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo
del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la
dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di
imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta
e (IRAP) non e' dovuta fino a concorrenza dell'incremento
del reddito imponibile dichiarato. Per il secondo ed il
terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si
tiene conto delle eventuali varizioni in diminuzione del
costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile
previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi
dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione,
si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione
di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del
9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per
il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si
applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75
per cento per il primo anno, del 70 per cento per il
secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano
nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione
previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si
applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione
separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in
ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per
il terzo anno.
2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva
dovute per il primo periodo d'imposta, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono
versate in un'unica soluzione, entro il termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in
ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi
legali, a partire dal predetto termine.
2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, non si applicano
le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) per le violazioni concernenti gli obblighi
di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attivita', e non sono dovuti interessi a condizione che il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla
dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non
si applicano le sanzioni previste per le analoghe
violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta
regionale sulle attivita' produttive ne' quelle previste
per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi
versamenti dovuti fino alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la
dichiarazione di emersione vale anche come proposta di
concordato tributario e previdenziale, se presentata prima
dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o
della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.
In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore
dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del
lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi
periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di
un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP,
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi
previdenziali e premi assicurativi con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro
irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di
sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi,
sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge,
il concordato produce effetti preclusivi automatici degli
accertamenti fiscali relativi all'attivita' di impresa e
previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del
lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta
sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione,
entro il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in
ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine,
senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento
sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui
all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i
reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e
civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali
relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di
rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli
illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai
programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere
i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla
prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni
che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una
contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000
per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e
interessi. Il pagamento e' effettuato nei termini e con le
modalita' di cui al comma 3. a' precluso ogni accertamento
fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni
regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire
la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di
lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta
la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla
data del 30 giugno 2002. La ricostruzione, che avviene
esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata
fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico
del datore di lavoro dal fondo di cui all'art. 5 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino
ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di
venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la
suddetta impresa a far data dal 30 giugno 2002. La
ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo
di dodici mesi.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si
applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai
soggetti richiamati all'art. 62, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli
interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento
retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui
all'art. 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, all'art. 63 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
e all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti,
e' definito un piano straordinario di accertamento,
operativo dal 1º settembre 2002, mirato al contrasto
dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorita' di
intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed e'
basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo
incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilita',
dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di
base imponibile connessa ai programmi di emersione, con
esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di
cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione
della pressione contributiva, al netto delle risorse
destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei
lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai
sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in
misura non superiore al 66 per cento della quota residua
rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli
oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro
posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi,
ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti
delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo
stesso decreto e' inoltre determinata la misura del
trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della
dichiarazione di emersione in proporzione alle quote
contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la
quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio
dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della
citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e
di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di
emersione in base al numero degli imprenditori e dei
lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per
incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla
differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e
ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i
lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva,
nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal
recupero di base imponibile.".
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1.
Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri
accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi
passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali
ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata
in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai
beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio
ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati non si intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di
quelle che per disposizione di legge non concorrono a
formare il reddito;
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa
tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni
e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in lire dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. La valutazione,
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in
bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli
similari, e' consentita se effettuata per la totalita' di
essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non
siano valutati in modo coerente. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57
e 78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7
dell'art. 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2
dell'art. 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio
se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei
criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle
imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni
con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle
valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha
effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve
procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli
esercizi successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che
vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in
ciascun mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio
italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si
considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori individuati, con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri
equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano
la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente
un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le
operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o
di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
prove addotte, dovra' darne specifica motivazione
nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e
degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis e'
comunque subordinata alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e
7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con
soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art.
127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese
estere partecipate.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 24 aprile
1992, recante "Individuazione degli Stati e dei territori
non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un
regime fiscale privilegiato", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 1992, n. 104.
- Si riporta il testo dell'art. 82 della legge
21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2000, n. 276, S.O., cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 82 (Disposizioni concernenti le liti fiscali
in materia di imposta sugli spettacoli). - 1. Le liti
fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli e i tributi
connessi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, pendenti alla data del 30 novembre
2001, possono essere definite, a domanda dei contribuenti
interessati, con il pagamento entro il 30 giugno 2002 di
una somma pari al 60 per cento del valore della lite.
2. I contribuenti possono regolarizzare, senza
applicazione di sanzioni amministrative ne' di interessi,
gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli
mediante il pagamento entro il 30 giugno 2002 di una somma
corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui
proventi imponibili ridotti del 50 per cento. I
contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate
di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la
seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il
16 dicembre 2002.
3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati
con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite si intende qualsiasi controversia
avente ad oggetto l'accertamento del tributo o
l'irrogazione di sanzioni in materia di imposta sugli
spettacoli;
b) per valore della lite si intende l'importo
dell'imposta, al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; eventuali
versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a
titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente
alla irrogazione di sanzioni, il valore e' costituito dal
50 per cento dell'ammontare complessivo di queste.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al
30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata
udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta
del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo. L'estinzione del
giudizio e' subordinata all'integrale pagamento delle somme
di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in
misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta
la scusabilita' dell'errore, e' consentita la
regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta
giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte
degli uffici competenti; al versamento integrativo si
applicano gli interessi in misura pari al tasso legale.
6. A seguito della definizione della lite, non sono
dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di
giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme eventualmente gia' versate dal contribuente.
7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma
1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalita'
per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti
per l'applicazione del presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
recante "Imposta sugli spettacoli", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 2:
"Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e
le altre attivita' soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti
e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di
consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto
del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato
mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato
dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie
automatizzate gia' in servizio, purche' conformi alle
caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali
previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto,
in considerazione di particolari condizioni
dell'intrattenimento puo' autorizzare l'uso di speciali
apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso
aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal
comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori
delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove
debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi
mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da
terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto
stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione
dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi
mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i
relativi controlli.
3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di
promozione sociale di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di
intrattenimento a favore dei soci sono esonerati
dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al
presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 145, commi 13 e 14,
della sopra citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi'
come modificato dal presente articolo:
"Art. 145 (Altri interventi). - 1. 12. (Omissis).
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e'
autorizzata la concessione al CONI medesimo di un
contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno
2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A
tal fine, nell'anno 2001 e nei limiti della quota del
suddetto contributo, per agevolare e promuovere
l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di
eta' compresa tra i quattordici ed i diciannove anni
compiuti, definiti ai sensi dell'art. 33 del regolamento
interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di
serie", alle societa' sportive, militanti nei campionati
nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di
lavoro avente le predette finalita' sono riconosciuti, per
ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma
capitaria pari ad un milione di lire, nonche' un credito di
imposta pari al 10 per cento del reddito di lavoro
dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite
massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni
preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul
totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di
competenza. a' possibile la proroga del limite di eta' fino
al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la
societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare
con il giovane di serie il primo contratto
professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.
14. Per le stesse finalita' di cui al comma 13 e'
autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 15
miliardi per l'anno 2001 nonche' di 6 milioni di euro per
l'anno 2002. L'erogazione e' preceduta da una verifica,
effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulle risultanze contabili e
sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da
completare entro il 30 giugno 2001.
15.-99. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 54 del sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da
quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a
formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni;
c) (lettera abrogata);
d) se i beni vengono destinati al consumo
personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra
il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
non concorrono alla formazione del reddito per la parte
eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e
nella misura in cui siano comunque realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1
la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma
del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni o ad un anno per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. Per i beni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo
precedente si applica per quelli iscritti come tali negli
ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni
acquisiti in data piu' recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le
plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si
applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a
norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda
per causa di morte o per atto gratuito a familiari non
costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa;
l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di
cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a
seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura
della successione, della societa' esistente tra gli eredi,
la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
5-bis. (Comma abrogato).
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della sopra citata
legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli
atti giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti
relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e
in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di
volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di
bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di
cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e
amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di
volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun
grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di
iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in
giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero,
nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che
interviene nella procedura di esecuzione, a pena di
irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del
pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il
diritto alla ripetizione nei confronti della parte
soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura
civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento
penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui
al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la
parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento
di una somma a titolo di risarcimento del danno, il
contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di
accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo
liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi
degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa
espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo
ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della
domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a
farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove
non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita'
della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono apportate le variazioni alla misura del
contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente
legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei
processi registrate nei due anni precedenti. Con il
predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
versamento del contributo unificato e le modalita' per
l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di
generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di
giustizia.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a
forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati
dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al
presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti
di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di
registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura, nonche' i procedimenti di rettificazione
di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi
verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
milioni.
10. (Comma abrogato).
11. Le disposizioni del presente articolo si
applicano dal 1º marzo 2002 ai procedimenti iscritti a
ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti
gia' iscritti a ruolo alla data del 1º marzo 2002 la parte
puo' valersi delle disposizioni del presente articolo
versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o
alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta
di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di
cancelleria.".
Si riporta il testo dell'art. 3 della sopra citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 3 (Disposizioni fiscali in materia di
pensioni, assegni di fonte estera, nonche' di redditi da
lavoro dipendente prestato all'estero). - 1. Per i periodi
d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000,
i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni
ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia
per effetto di disciplina convenzionale, possono essere
dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A
tali redditi si applica l'aliquota marginale del
contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di
omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si
riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di
soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che
sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte
cosi' calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente
comma devono essere versate in quattro rate di pari importo
da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del
15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003
senza applicazione di interessi. Le disposizioni del
presente comma si applicano altresi' alle controversie
pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i
redditi di cui al presente comma nonche' a coloro i quali
si siano avvalsi della facolta' di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche
entro i termini stabiliti dall'art. 38 della legge 8 maggio
1998, n. 146, e dall'art. 45, comma 14, della legge
17 maggio 1999, n. 144.
2. Per gli anni 2001 e 2002, i redditi derivanti da
lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base
imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono
in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se
richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica
amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli
all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della
valutazione della propria situazione economica.".
- Si riporta il testo dell'art. 78, comma 32, della
sopra citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 78 (Interventi urgenti in materia di
ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori
socialmente utili). - 1.-31. (Omissis).
32. Per l'integrazione dei servizi informativi
catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei
beni immobiliari, previsti dall'art. 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare
attraverso un piano pluriennale di attivita' straordinarie
finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati
presenti negli archivi, anche al fine di favorire il
processo di decentramento di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e
l'agenzia del territorio, a decorrere dalla data di
trasferimento a quest'ultima delle funzioni del
Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa
di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 193, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art. 12, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a
tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche
rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unita', dei
soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al
progetto denominato "Catasto urbano .
33. (Omissis).".
Art. 10.
(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita'
e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e
si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di
mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno
in anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facolta' di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse
le seguenti parole: "delle prime tre classi";
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I
comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere
l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo
precedente";
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di
mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di
repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con
interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento
misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in
materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di
sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e
riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il
funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11,
rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione
non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione di soggetti
pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai
fenomeni abusivi.
I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a
richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire
assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano.
Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti
concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse
fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo
145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di
concessione del servizio di accertamento e di riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche
affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in
essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione
di altre entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche,
connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dall' attuazione dell'articolo 17,
comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate
per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono
integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi
cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono
disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione
delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato;
b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per
cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in
relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate
dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente
l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' con il canone".
Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale (articoli 1-57)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n.
288, S.O., al capo I reca: "Imposta comunale sulla
pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni",
(articoli 1-37).
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 17 e 24
del sopra citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 3 (Regolamento e tariffe). - 1. Il comune e'
tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni.
2. Con il regolamento il comune disciplina le
modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo'
stabilire limitazioni e divieti per particolari forme
pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico
interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la
tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le
modalita' per ottenere il provvedimento per
l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del
piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la
ripartizione della superficie degli impianti pubblici da
destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale
o comunque prive di rilevanza economica e quella da
destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la
superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati,
per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello in cui la relativa
deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.
5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del
diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il
31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal
1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione
della deliberazione, si intendono prorogate di anno in
anno.
6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi
turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita',
puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione
fino al cinquanta per cento delle tariffe per la
pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2,
3, 4 e 5, e all'art. 15, nonche', limitativamente a quelle
di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche
affissioni di cui all'art. 19.".
"Art. 4 (Categoria delle localita). - 1. Agli
effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle
affissioni di carattere commerciale, i comuni possono
suddividere le localita' del proprio territorio in due
categorie in relazione alla loro importanza, applicando
alla categoria speciale una maggiorazione fino al
centocinquanta per cento della tariffa normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le
localita' comprese nella categoria speciale, la cui
superficie complessiva non puo' superare il 35 per cento di
quella del centro abitato, come delimitato ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche
affissioni installati in categoria speciale non potra'
essere superiore alla meta' di quella complessiva.".
"Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti
dall'imposta:
a) la pubblicita' realizzata all'interno dei
locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di
servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi
esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione
delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di
ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti
all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro
insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato
per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o
sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la
localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica
utilita', che non superino la superficie di mezzo metro
quadrato e quelli riguardanti la locazione o la
compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di
superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno,
sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di
pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai
giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle
sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle
porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicita' esposta all'interno delle
stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere
inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto,
nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni
stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui
contengano informazioni relative alle modalita' di
effettuazione del servizio;
f) la pubblicita' esposta all'interno delle
vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione
dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicita' comunque effettuata in via
esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui
esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato,
qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo
metro quadrato di superficie.
1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di
esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni
o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento
dell'imposta per le insegne di esercizio anche di
superficie complessiva superiore al limite di cui al
periodo precedente.".
"Art. 24 (Sanzioni amministrative). - 1. Il comune
e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti
l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette
disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui
applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o,
per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla
disciplina generale delle relative sanzioni amministrative
salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari
stabilite dal comune in esecuzione del presente capo
nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi
all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da
lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione
agli interessati, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati
in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la
rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone
menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il
comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le
spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo'
effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione
degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva,
in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero
la rimozione delle affissioni abusive, con successiva
notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste
dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente
possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a
garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di
custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle
relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza
deve essere stabilito un termine entro il quale gli
interessati possono chiedere la restituzione del materiale
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione
stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono
devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al
miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale,
nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano
generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto
del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e
dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un
piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero
e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e
disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione
bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta
di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione
di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di
recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A
tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di
cui all'art. 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono
utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati
in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro
concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di
contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui
all'art. 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e
previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla
formazione e redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di
arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i
procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in
materia di imposta di pubblicita' commesse fino al
30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'art.
145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente
comma.".
- Si riporta il testo degli articoli 52 e 62 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento
ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione
del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1º gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene
all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle
altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di
cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.
142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
gia' costituite prima della data di entrata in vigore del
decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo
art. 53;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri
comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere
dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della
concessione del servizio nazionale di riscossione, ai
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. (Comma abrogato).".
"Art. 62 (Canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari). - 1. I comuni possono, con regolamento
adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione,
nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla
pubblicita' di cui al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o
sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole
al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) individuazione della tipologia dei mezzi di
effettuazione della pubblicita' esterna che incidono
sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e
per il rinnovo dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalita' di impiego dei
mezzi pubblicitari e delle modalita' e termini di pagamento
del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di
ragionevolezza e gradualita' tenendo conto della
popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche
delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto
ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il
25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta
comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione
comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della
delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' con il canone;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del
canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la
preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione
per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati
di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non
inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore
al doppio della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi
pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore
di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi
pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento puo' anche prevedere, con
carattere di generalita', divieti, limitazioni e
agevolazioni.
4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi
pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o
installati in difformita' della stessa, o per i quali non
sia stato effettuato il pagamento del relativo canone,
nonche' alla immediata copertura della pubblicita' con essi
effettuata, mediante contestuale processo verbale di
contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di
quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione
delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le
disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992.".
Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia
di fondazioni)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita
e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso
l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato,
filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale;
assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della
criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura
di qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione
dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero
delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3)
ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale;
4) arte, attivita' e beni culturali. I settori indicati possono
essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;".
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni,
dalla fondazione, in numero non superiore a tre;".
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio,
indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e
operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando,
singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle
risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una
prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo
Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a
rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli
117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche'
dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed
esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita'
della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento
dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo
modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire
un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di
ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione
dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti
ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo
di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non
devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli
interventi delle fondazioni;".
5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ",
unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse.
6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilita'," sono inserite
le
seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica
confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".
7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso la Societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti
nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di
quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo
economico o patrimoniale".
8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso.
9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali
enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza
e moralita'".
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera
controllata da una fondazione anche quando il controllo e'
riconducibile, direttamente o indirettamente, a piu' fondazioni, in
qualunque modo o comunque sia esso determinato".
11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale con le loro
finalita' istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del
territorio".
12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la
partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria puo' essere
affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in
nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che
e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la
possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti
dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque
realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58".
14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente
articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i
propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta
giorni dall'emanazione delle disposizioni della Autorita' di
vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita'
bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente
alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in
assenza di espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza,
limitano la propria attivita' all'ordinaria amministrazione, nella
quale e' compresa l'esecuzione dei progetti di erogazione gia'
approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e
programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone
l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli
stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 46 della
presente legge.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6,
7 e 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125,
cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si
intendono per:
a) "Legge di delega : la legge 23 dicembre 1998,
n. 461;
b) "TUIR : testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
c) "Fondazione : l'ente che ha effettuato il
conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c-bis) "Settori ammessi :
1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e
sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti
civili;
2) prevenzione della criminalita' e sicurezza
pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita';
sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi
psichici e mentali;
3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione
e qualita' ambientale;
4) arte, attivita' e beni culturali. I settori
indicati possono essere modificati con regolamento
dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) "Settori rilevanti : i settori ammessi scelti,
ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
tre;
e) "Autorita' di vigilanza : l'autorita' prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge di delega, le cui
funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
secondo quanto previsto dall'art. 10;
f) "Societa' bancaria conferitaria : la societa'
titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte
dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella
quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una
partecipazione, ivi compresi, in particolare:
1) la societa' titolare di tutta o parte
dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione
ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa' risultante da operazioni di
fusione della societa' bancaria conferitaria;
3) la societa' beneficiaria di operazioni di
scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda
bancaria da parte della societa' bancaria conferitaria;
4) la societa' che detiene il controllo delle
societa' di cui ai punti 1), 2) e 3);
g) "Societa' conferitaria : la societa'
destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della
legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e
integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e
successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in
particolare:
1) la societa' titolare di tutta o parte
dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa' risultante da operazioni di
fusione della societa' conferitaria;
3) la societa' beneficiaria di operazioni di
scissione e di conferimento di azienda da parte della
societa' conferitaria;
4) la societa' che detiene il controllo delle
societa' di cui ai punti 1), 2) e 3);
h) "Impresa strumentale : impresa esercitata dalla
fondazione o da una societa' di cui la fondazione detiene
il controllo, operante in via esclusiva per la diretta
realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla
Fondazione nei settori rilevanti;
i) "Partecipazione indiretta : la partecipazione
detenuta tramite societa' controllata, societa' fiduciaria
o per interposta persona;
j) "Conferimenti : i conferimenti effettuati ai
sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993,
n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
k) "Fondi immobiliari : i fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi;
l) "Direttiva 18 novembre 1994 : la direttiva
18 novembre 1994 del Ministro del tesoro, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante
"Criteri e procedure per la dismissione delle
partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, nonche' per la diversificazione del rischio degli
investimenti effettuati dagli enti stessi , adottata ai
sensi dell'art. 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.".
"Art. 2 (Natura e scopi delle fondazioni). - 1. Le
fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.
Perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di
promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti.
2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il
territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente
nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme,
l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
ai settori a maggiore rilevanza sociale.".
"Art. 4 (Organi). 1. Gli statuti, nel definire
l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
seguenti principi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni
di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all'organo di indirizzo della
competenza in ordine alla determinazione dei programmi,
delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso
provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei
regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di
amministrazione e di controllo e determinazione dei
relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei
confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della
gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
6) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell'ambito dell'organo di
indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza
degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche'
dell'apporto di personalita' che per professionalita',
competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e'
rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali,
fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare
l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo
modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire
un'equilibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto
previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e'
attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni;
d) le fondazioni di origine associativa possono,
nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere
il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze
dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del
presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere
attribuito dallo statuto il potere di designare una quota
non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei
soci non possono comunque superare la meta' del totale dei
componenti l'organo di indirizzo;
e) attribuzione all'organo di amministrazione dei
compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti
dall'organo di indirizzo;
f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali
delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai
rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della
presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta
per cento di persone residenti da almeno tre anni nei
territori stessi;
g) determinazione, per i soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e
controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
lettera e), di requisiti di professionalita' e
onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di
idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di
direttore generale della Societa' bancaria conferitaria
ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di
assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
compiti e la trasparenza delle decisioni;
h) previsione dell'obbligo dei componenti degli
organi della fondazione di dare immediata comunicazione
delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di
incompatibilita' che li riguardano;
i) previsione che i componenti degli organi della
fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e
possono essere confermati per una sola volta;
j) previsione che ciascun organo verifica per i
propri componenti la sussistenza dei requisiti delle
incompatibilita' o delle cause di sospensione e di
decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti
provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non
rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
ad essi rispondono.
3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni
non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la Societa' bancaria
conferitaria o altre societa' operanti nel settore
bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di
quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di
limitato rilievo economico o patrimoniale.
4. L'organo di controllo e' composto da persone che
hanno i requisiti professionali per l'esercizio del
controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria
delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto
qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli
organi della fondazione.".
"Art. 5 (Patrimonio). - 1. Il patrimonio della
fondazione e' totalmente vincolato al perseguimento degli
scopi statutari ed e' gestito in modo coerente con la
natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che
operano secondo principi di trasparenza e moralita'. Le
fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano
criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il
valore ed ottenerne una redditivita' adeguata.
2. La gestione del patrimonio e' svolta con
modalita' organizzative interne idonee ad assicurarne la
separazione dalle altre attivita' della fondazione, ovvero
puo' essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In
quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra
quelle di funzionamento detraibili a norma dell'art. 8,
comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione
patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri
di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della
fondazione.
3. Il patrimonio e' incrementato dalla riserva
prevista dall'art. 8, comma 1, lettera c), nonche' dalle
altre componenti di cui all'art. 9, comma 4.".
"Art. 6 (Partecipazioni di controllo). - 1. Le
fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo
solamente in enti e societa' che abbiano per oggetto
esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo
sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo
comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2,
dell'art. 2359 del codice civile, quando:
a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi
forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare
la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi
in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare
al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza
degli amministratori;
c) sussistono rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire
alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a)
o b).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le fondazioni non possono acquisire nuove
partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle
di cui al comma 1, ne' conservare le partecipazioni di
controllo gia' detenute nelle societa' stesse, fatta salva
l'applicazione della disposizione di cui all'art. 25.
5. La scissione a favore di societa' controllate
dalla fondazione non puo' riguardare partecipazioni di
controllo in enti o societa' diversi da quelli previsti al
comma 1.
5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario
si considera controllata da una fondazione anche quando il
controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente,
a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso
determinato.".
"Art. 7 (Diversificazione del patrimonio). - 1. Le
fondazioni diversificano il rischio di investimento del
patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata
redditivita' assicurando il collegamento funzionale con le
loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo
sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere
o acquisire partecipazioni non di controllo in societa'
anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo
l'esercizio di imprese strumentali.
2. Nella dismissione delle attivita' patrimoniali le
fondazioni operano secondo criteri di trasparenza,
congruita' e non discriminazione.
3. Le operazioni aventi per oggetto le
partecipazioni detenute dalla fondazione nella Societa'
bancaria conferitaria sono previamente comunicate
all'Autorita' di vigilanza insieme con un prospetto
informativo nel quale sono illustrati i termini, le
modalita', gli obiettivi e i soggetti interessati
dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte dell'Autorita' di vigilanza
senza che siano state formulate osservazioni la fondazione
puo' procedere alle operazioni deliberate.".
"Art. 25 (Detenzione delle partecipazioni di
controllo nel periodo transitorio). - 1. Le partecipazioni
di controllo nelle Societa' bancarie conferitarie, in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono continuare ad essere detenute, in via transitoria,
per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini della loro
dismissione.
1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel
comma 1, la partecipazione nella Societa' bancaria
conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di
gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio
secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva
la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per
le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi
previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione
e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo
alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e
la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Le partecipazioni di controllo in societa'
diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di
quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali,
sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita' di
vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il
valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine
quadriennale di cui allo stesso comma 1.
3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo
rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a
detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla
dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche
mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza,
nella misura idonea a determinare la perdita del controllo
e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni
di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del
patrimonio.".
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 3.
Art. 12.
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei
componenti delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali possono
essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti
vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla
previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri
disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed
F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'";
b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle)." - 1. I criteri di
valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al
presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze".
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente
l'oggetto della giurisdizione tributaria, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le
sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella,
nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione
da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella
propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di
querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa
dalla capacita' di stare in giudizio".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 11 (Durata dell'incarico). - 1. I componenti
delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa
commissione non oltre nove anni e sono nominati con
precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono
vacanti in altre commissioni secondo i criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a
parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
eta'.
2. I componenti delle commissioni tributarie cessano
dall'incarico in ogni caso al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.
3. I componenti delle commissioni tributarie
provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di
attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni
tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di
cui all'art. 5, con precedenza su altri disponibili,
secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F
ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
eta'.
4. La nomina a componente di commissione tributaria
non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico
impiego.".
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
Art. 13.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei
comuni della provincia di Udine, gia' individuati dal decreto del
Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno
2002. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la
provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di
euro.
2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei
prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche'
nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle
proprie disponibilita' di bilancio, che vi fa fronte mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento
da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante
"Disposizioni concernenti criteri di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i
contratti di trasferimento di titoli o valori e altre
disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 1992, n. 1 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1992, n.
66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1992,
n. 33:
"Art. 7. - 1-1-bis. (Omissis).
1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al
prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per
autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata
alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al
fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni
della provincia di Udine determinati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto
prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n.
14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del
1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello
stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente
indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla
citata legge n. 700 del 1975.
1-quater - 1-octies. (Omissis).".
- Il decreto del Ministro delle finanze 30 luglio
1993, recante "Designazione dei comuni della provincia di
Udine beneficiari del contingente di gasolio agevolato,
destinato ad uso autotrazione", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1º-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di
cui alla voce "Oli minerali dell'allegato I al testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A
allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura
dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a
decorrere dal 1º gennaio 2005 nelle misure stabilite
nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1º gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1º gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in
rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati
nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua
alla fine del primo trimestre dell'anno successivo
unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione
annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno
precedente, nonche' al versamento della prima rata di
acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono
detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove
necessario, delle rate successive. In caso di cessazione
dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale
e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi
successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento
previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro dal doppio al
quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi
generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1º gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre
il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori,
per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio
liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona
climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta
metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile
altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,
esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del
Ministro delle finanze, e individuate annualmente con
delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali
delibere devono essere comunicate al Ministero delle
finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi
per la riduzione delle emissioni inquinanti, per
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per
la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con
biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e
le reti di teleriscaldamento alimentati da energia
geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale
con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora
(Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
11. La commissione del CIPE di cui al comma 5, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sulla
benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire
1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al
comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione
disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1º luglio
1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione
di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera
a).".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.:
"Art. 12 (Oli emulsionati). - 1.-3. (Omissis).
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, la lettera c)del comma 10
dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998 e'
sostituita dalla seguente:
"c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre
il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori,
per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio
liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona
climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta
metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile
altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,
esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del
Ministro delle finanze, e individuate annualmente con
delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali
delibere devono essere comunicate al Ministero delle
finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.
5. (Omissis).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, recante "Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n.
242, S.O.
- Il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre
2000, n. 375, recante "Regolamento recante norme relative
alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da
adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 aprile 2000, n. 92", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2000, n. 293.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante "Proroga del
regime speciale in materia di IVA per i produttori
agricoli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
2000, n. 37, e convertito in legge dall'art. 1 della legge
14 aprile 2000, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 aprile 2000, n. 89:
"Art. 1 (Modifiche al regime speciale
dell'agricoltura). - 1. - 3. (Omissis).
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai
sensi dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti
petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.
Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
dell'agevolazione di cui al numero 5) della tabella A
allegata al testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1º gennaio
2001, in relazione alla riduzione dei consumi gia'
realizzati, nonche' alla applicazione del regime ordinario
in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori
agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo
numero 5).
5. (Omissis).".
Art. 14.
(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)
1. In funzione del completamento progressivo del processo di
armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine
di tidurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone
geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio
2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite
degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione
dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in
territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2
previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad
applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per
l'anno 2003 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante
"Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146,
S.O.:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione) - (Art.
3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955;
art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n.
760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952.) - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
(Art. 3, comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge
n. 634/1957.) Qualora il territorio dei comprensori di
bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di
quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000
abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del
testo unico sara' limitata al solo territorio di quel
comune facente parte dei comprensori medesimi.
(Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma
2, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da
leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle
che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori
indicati nel presente articolo.".
- Le tariffe del provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986, recante: "Metodo per la determinazione e la
revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete
urbana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
1º luglio 1986, riguardano, rispettivamente, T1 l'uso
domestico per la cottura dei cibi e la produzione di acqua
calda e T2 l'uso di riscaldamento individuale (con o senza
uso di cottura cibi e produzione di acqua calda).
- Per il testo dell'art. 11, comma 3, della legge
5 agosto 1978, n. 468, si rinvia alle note all'art. 1.
Art. 15.
(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:
"10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale
di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e
servizi, e' sostituita dalla seguente:
"g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16,
nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette
alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50
per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo".
4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di
11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, recante "Disposizioni urgenti per
gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1998, n. 302 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n.
40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999,
n. 48, entrata in vigore il giorno successivo al quello
della sua pubblicazione:
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1. Gli importi di cui all'art. 3, comma
2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a
legge 35.500 e legge 71.000 per il periodo di imposta
relativo all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in
lire 41 miliardi per l'anno 1999.
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate,
tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi
alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno
precedente.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per
l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si
provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi,
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.:
"Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto).
- 1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa
annua di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante "Disposizioni
urgenti in materia di autotrasporto", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2000, n. 144 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 10 agosto
2000, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
2000, n. 194, entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione:
"Art. 2. - 1. (Omissis).
2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art.
45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi
sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi , le parole:
"23 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi e
le parole: "90 miliardi sono sostituite dalle seguenti:
"130 miliardi .".
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla
meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
per categorie di beni omogenei in base al normale periodo
di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo'
essere superata in proporzione alla piu' intensa
utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del
settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due
volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti
fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento;
nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri
soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito
dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro
delle finanze, la indicata misura massima puo' essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un
quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
in particolari processi produttivi. Le quote di
ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento
dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili
e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per
l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai
soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in
misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le
quote di ammortamento relative alla differenza sono
deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i
limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se
l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla
meta' della misura massima il minore ammontare non concorre
a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non
dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene
rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore
a 1 milione di lire e' consentita la deduzione integrale
delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono
state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di
acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori
produttivi possono essere stabiliti, con decreto del
Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di
deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di
competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui
costo non si tiene conto nella determinazione del limite
percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le
quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio
nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento
finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la
deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni
immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma
2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa
stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo
stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle
finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della
meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini
della deducibilita' dei canoni, qualora venga
rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima
dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo
comma 3.
8-bis. (Comma abrogato).
8-ter. (Comma abrogato).
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
personale o familiare dell'imprenditore sono
ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma
6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di
noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per
gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una
somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del
canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il
contribuente non disponga di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di
impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del
50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo
e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O., cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della
detrazione per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad
autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da
diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in
detrazione l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di
locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette
autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione
l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione
delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori
di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a
mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle
somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi
sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto
di persone ed al transito stradale delle autovetture e
autoveicoli di cui all'art. 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al
terzo comma dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione,
di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa
in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta
limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
per ciascun veicolo;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione o la
rivendita dei predetti fabbricati o delle predette
porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che
esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti
di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano la
riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art.
19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.".
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 16.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da
destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori
incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli
anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48
milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi
dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del citato
decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione
della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui
al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui
gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei
fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del
personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92
milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia di cui al decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed
in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo
costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione
integrativa, e' incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002. Il predetto fondo e' incrementato, per l'anno 2003,
di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle
disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 22 della
presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi
annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le
risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale.
Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 e'
destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate nella
contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di
autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In
relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma
1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma
di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle
istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per
l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal
2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla
criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che
presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari
finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1
milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita'
civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a
terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della
propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002,
di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30
milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della
carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli
oneri contributivi ai fini' previdenziali e dell'IRAP di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell' ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la
contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale
delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 48, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
il seguente:
"Art. 48 (Disponibilita' destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, quantifica, in coerenza con
i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
i medesimi parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato
e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito
alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,
le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si
applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa
relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta
nelle stesse forme con cui vengono approvati bilanci, con
distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
di controllo interno ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici".
- Il testo dell'art. 24, comma 3, del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"3. Il trattamento economico determinato ai sensi
dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza".
- Il titolo del decreto legislativo del 12 maggio
1995 n. 195, e successive modificazioni e' il seguente:
"Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2000, n. 302, S.O.)".
- Il testo dell'art. 50, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2001) e' il seguente:
"3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per
il personale del comparto scuola, anche allo scopo di
favorire il processo di attuazione dell'autonomia
scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento
della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100
miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa del
personale docente, lire 200 miliardi destinate alla
dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti
locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di
continuita', degli obiettivi di valorizzazione
professionale della funzione docente e' autorizzata la
costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
dell'importo di lire 400 miliardi per per l'anno 2002 e di
lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare
in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene
ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione. In sede di contrattazione
integrativa sono utilizzate anche le somme relative
all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei
docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del
comparto scuola per gli anni 1998-2001, sottoscritto il
31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999".
- Il testo dell'art. 7 della legge del 29 marzo
2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia) e' il seguente:
"Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli
retributivi del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificita'
del personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
retributivi di tale personale, ad esclusione di quello
dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento
nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione,
attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di
parametri di stipendio in relazione al grado o alla
qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora
dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati
solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano
stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme
previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
amministrazioni interessate, definisce il quadro delle
esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al
comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
definite, sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze militari delle categorie interessate, sono
allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le
altre categorie di personale dei comparti del pubblico
impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro
trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia.".
- Il titolo del decreto legislativo del 15 dicembre
1997, n. 446 e' il seguente: "Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali."
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1999,
n. 292).
- Il testo della lettera h), comma 3, dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio), come sostituita dall'art. 5 della legge
23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio
e di contabilita' dello Stato) e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-g) (Omissis);
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale".
- Per il testo del comma 2, dell'art. 48 della legge
n. 165/2001 si veda in nota precedente.
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
"2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli art. 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
- Il testo dell'art. 70, comma 4, del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi
26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n.
186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge
30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende sono regolati da contratti
collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui
agli art. 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati
dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti
collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47".
- Il testo dell'art. 47, comma 1 del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
"Art. 47. - 1. Gli indirizzi per la contrattazione
collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di
settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri
casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN.
Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo
Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci
giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale".
Art. 17.
(Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa)
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e
dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso
il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli
oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore
corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Compatibilita' della spesa in materia di
contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche
indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo
procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni
finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui
contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma
6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle
finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1
e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio,
secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative
clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui
all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".
Note all'art. 17:
- Il testo del comma 3, dell'art. 47 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoroalle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, cosi' come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN
acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul
testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e
indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per le
amministrazioni di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si
esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di
divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato
di settore disponga comunque per l'ulteriore corso
dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle
disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni".
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto
previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41,
com ma 6. Per le figure professionali che, in posizione di
elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura
contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti".
Art. 18.
(Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, di istituire
comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad
eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata
specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio
personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione gia' operanti nelle pubbliche amministrazioni
ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni
statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le
restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo
di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni
di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come
indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente
soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto divieto di
corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi
collegiali.
Art. 19.
(Assunzioni di personale)
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle universita', limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni,
alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano
rispettato le disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno
2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del
personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001. Alla
copertura dei posti disponibili si puo' provvedere mediante ricorso
alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative e
contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di
accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si
puo' ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione di
appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune
ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello
previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50
per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle
unita' di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette
e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si
applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si
applica altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto
di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle
specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un
programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unita' di
personale appartenente alle figure professionali strettamente
necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario.
Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute
nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale
assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di
assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
I termini di validita' delle graduatorie per l'assunzione di
personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto
di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero
della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002,
del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui
all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la
spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con
convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della spesa
sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari
al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale
della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio
2001, n. 48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge".
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito
dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie
e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore
all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali
con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale impiego delle
risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del
personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui
svolgimento puo' essere garantito mediante l'assegnazione delle
relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche,
o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente piu'
vantaggioso nonche' delle conseguenti iniziative che si intendono
assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve
quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le
quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono,
comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le
Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri
gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio
di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le
amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale
in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la
conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al
termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e
in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le
disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del
2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile
degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste
italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati
dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale
dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre
2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale
del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio,
in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione
europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti,
essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul
territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo
determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia
medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma
occupati solo in caso di carente disponibilita' di medici gia'
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, puo'
partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,
ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si
iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea puo' partecipare successivamente, a
fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di
formazione specifica in medicina generale.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui
all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta
formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla
dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di
laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle
metodologie di formazione a distanza per finalita' connesse alle
attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale
fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate
all'aggiornamento e alla formazione, del personale, le
amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di
formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche
erogare borse di studio del valore massimo corrispondente
all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo
rimborso.
15. Ai fitti dello sviluppo e del potenziamento dell'attivita' di
ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei
limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui
all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente
indisponibilita' di posti di professore, la medesima Scuota puo'
assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite
procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia
universitaria.
Note all'art. 19:
- Il comma 3 dell'art. 119 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali ) e successive modificazioni e'
il seguente:
"3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi,
dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione
di dissesto, sono i seguenti:
=====================================================================
| Rapporto medio dipendenti/
Fascia demografica | popolazione
=====================================================================
fino a 999 abitanti.... | 1/95
---------------------------------------------------------------------
da 1.000 a 2.999 abitanti.... | 1/100
---------------------------------------------------------------------
da 3.000 a 9.999 abitanti.... | 1/105
---------------------------------------------------------------------
da 10.000 a 59.999 abitanti.... | 1/95
---------------------------------------------------------------------
da 60.000 a 249.999 abitanti.... | 1/80
---------------------------------------------------------------------
oltre 249.999 abitanti.... | 1/60
PROVINCIE
=====================================================================
| rapporto medio dipendenti/
Fascia demografica | popolazione
=====================================================================
fino a 299.999 abitanti.... | 1/520
---------------------------------------------------------------------
da 300.000 a 499.999 abitanti.... | 1/650
---------------------------------------------------------------------
da 500.000 a 999.999 abitanti.... | 1/830
---------------------------------------------------------------------
da 1.000.000 a 2.000.000 |
abitanti.... | 1/770
---------------------------------------------------------------------
oltre 2.000.000 abitanti.... | 1/1000"
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge
18 agosto 2000, n. 242 (Autorizzazione al Ministero della
giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente
utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa
sul giudice unico di primo grado) e' il seguente:
"2. Per fare fronte alla necessita' di garantire, in
particolare, la piena attuazione del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di
primo grado, ove richiesto da carenze di organico presso i
vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della
giustizia puo' provvedere, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge alla stipulazione di
contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un
massimo di 1850, per i seguenti soggetti:
a) prioritariamente, per i lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi
scadenza massima successiva al 1º aprile 2000, per effetto
della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai
sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo
1º dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori
socialmente utili nelle se periferiche della giustizia
minorile ovvero utilizzati per progetti di utilita'
collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del
Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti
contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio
degli incentivi previsti dall'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e
dall'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81".
- Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge
16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per
agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del
Grande Giubileo dell'anno 2000) e' il seguente:
"2. Il Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e
fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di
profilassi internazionale e' autorizzato ad avvalersi,
mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite
complessivo di centosessanta unita', di medici, personale
tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla
pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti
mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della
sanita'".
- Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
e' il seguente:
"3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all'art. 23, comma 1, gli invalidi del
lavoro ed i soggetti di cui all'art.<?tic=magenta> <?tic>4,
comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle
liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici
competenti senza necessita di inserimento nella graduatoria
di cui all'art. 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si
applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 6".
- Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge
13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e
disciplina dell'accesso in magistratura), cosi' come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 18 (Reclutamento di uditori giudiziari). -
1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura
di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura
alla data di entrata in vigore della presente legge,
compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'art. 1,
avviene mediante tre concorsi, da bandire entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
- Il testo vigente dell'art. 39, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), cosi' come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999, viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000, il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con
gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3, si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio, 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8, all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle
circoscrizioni' territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi 7 e 8, della legge
4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica
nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico,
nonche' quelle di cui al comma 2, dell'art. 43 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998, ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1994. n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1º gennaio 1994, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . 2. Al comma
18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".
- Il titolo della legge 14 novembre 2000, n. 331,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
269, e' il seguente: "Norme per l'istituzione del servizio
militare professionale".
- La tabella A, allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331, e' la seguente:
"Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2) Ripartizione
dei volumi organici del personale delle Forze armate da
conseguire alla data del 1º gennaio 2021.
=====================================================================
Categorie Forza armata
Esercito Marina Aeronautica
Ufficiali 12.050 4.500 5.700
Sottufficiali
Aiutanti 2.400 2.178 3.000
Marescialli 5.583 5.774 6.480
Sergenti 16.108 5.624 16.800
------ ------ ------
Totale 24.091 13.576 26.280
Volontari di truppa
VSP 44.496 9.400 7.049
VFP 31.363 6.524 4.971
------ ------ ------
Totale 75.859 15.924 12.020
------- ------ ------
Totale generale 112.000 34.000 44.000".
- Il testo dell'art. 29, comma 2, del sopracitato
decreto legislativo n. 215/2001 e' il seguente:
"2. Fino al conseguimento delle dotazioni
organiche indicate nella tabella A allegata al presente
decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di
truppa in servizio permanente e in ferma prefissata
avvengono in deroga a quanto previsto dall'art. 39 della
legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni".
- Il testo dell'art. 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' il seguente:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali".
- Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 vedasi in nota precedente.
- Il testo dell'art. 45, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
"10. Al personale della societa' Poste italiane
S.p.a. che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in
servizio in posizione di comando presso pubbliche
amministrazioni si applicano le disposizioni previste
dall'art. 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, a condizione che la richiesta di comando sia stata
effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il
personale suddetto puo' permanere in posizione di comando
per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per il
suddetto periodo, le unita' che abbiano assunto servizio in
comando presso l'amministrazione richiedente dopo il
28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni
autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione
delle norme di programmazione delle assunzioni previste
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116 (Riordino dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato aifini della sua
trasformazione in societa' per azioni, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il
seguente:
"4. Fino alla trasformazione in societa' per azioni
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il personale
dipendente dell'Istituto puo' essere comandato presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni.
- Il testo dell'art. 118, comma 14, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge
finanziaria 2001) e' il seguente:
"14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i
cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici
di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- Il testo dell'art. 5, comma 5, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze) e' il
seguente:
"5. Il numero complessivo dei professori incaricati
non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le
trenta unita'".
Art. 20.
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella
regione Sicilia)
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima
provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio
1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992,
come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli
articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti
locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli
eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure
selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa
spesa si provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati
alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi
del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle
procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli
obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni, puo' essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive
competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le
amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni
con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle
attivita' delle stesse.
Note all'art. 20:
- L'art. 21 dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del
3 febbraio 1992, come sostituito dall'art. 13
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2414/FPC del 18 settembre 1995, e' il seguente:
"Art. 13. - L'art. 21 e' cosi' sostituito:
"1. Le spese inerenti il funzionamento delle
commissioni comunali e quelle correlate alle verifiche e
sopralluoghi previsti all'art. 20 sono poste a carico dello
stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge
31 dicembre 1991, n. 433, e vengono accreditate dalla
regione siciliana sulla base di documentate richieste dei
comuni interessati.
2. In caso di carenza di organici degli uffici
tecnici, i comuni assegnatari dei finanziamenti per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza possono utilizzare una quota non superiore
all'uno per cento dei finanziamenti medesimi per la
copertura degli oneri relativi alla eventuale assunzione di
personale tecnico a tempo determinato, per la durata non
superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze
a due, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 8, della legge 29
dicembre 1988, n. 544. Dette assunzioni sono effettuate con
chiamata nominativa da parte del sindaco. La predetta quota
di finanziamento puo' essere utilizzata anche per la
copertura degli oneri relativi a prestazioni di lavoro
straordinario, anche in eccedenza a quello eventualmente
gia' retribuito dalle amministrazioni comunali, nonche' per
l'acquisto di beni strumentali d'ufficio finalizzati alle
maggiori incombenze richieste alle amministrazioni medesime
.".
- Il comma 14 dell'art. 14 e l'art. 23-quater del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (ulteriori
interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi), cosi' recitano:
"14. Per le attivita' previste dal presente decreto
le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo
massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni
di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la
dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di
personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a
corrispondere al personale dipendente compensi per
ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad
avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 1º dicembre 1997 n.
468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di
societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle
regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a
ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo
predisposto".
"Art. 23-quater (Semplificazione delle procedure per
la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli
eventi sismici del 13-16 dicembre 1990). - 1. Al fine di
accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate
dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa, all'art. 1 della legge
31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'art. 2 del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettere a) e b) sono aggiunti i
seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito
non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o
per il rispetto della vigente normativa tecnica
antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei
limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili
esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la
destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano
stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa
sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della
costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito,
previa demolizione a cura del comune, al patrimonio
comunale. ;
b) al comma 2, lettera i-ter) dopo la parola:
"immobili sono aggiunte le seguenti: ", da parte dei comuni
.
2. All'art. 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Tale comitato tecnico, nominato dal Presidente
della Regione siciliana sentito il Dipartimento della
protezione civile, predispone altresi' il piano degli
interventi da realizzare con le disponibilita' residue
accertate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente
articolo, e provvede alla revisione del programma di cui
all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433,
precedentemente approvato. La Regione siciliana approva il
programma e individua per ciascun intervento il soggetto
attuatore .".
- L'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433
(Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle
zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle
province di Siracusa, Catania e Ragusa) e' il seguente:
"Art. 1 (Autorizzazione di spesa e finalita). - 1.
Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi
sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio
1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui
all'art. 8, comma 2, della presente legge, e' assegnato
alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un
contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione
di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi
per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di
lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi
per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.
Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115
miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio
edilizio privato.
1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le
disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o
alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla
ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma
2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'art.
2.
2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1
deve realizzare i seguenti obiettivi:
a) riparazione, con miglioramento strutturale o
adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione,
degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal
sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia
possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il
rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo'
essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del
contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che
abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione
dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati
edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica
vigente. Conseguentemente l'area di risulta della
costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito,
previa demolizione a cura del comune, al patrimonio
comunale;
b) riparazione, miglioramento strutturale o
ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la
ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni
urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente
normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato,
rispettivamente nei limiti del contributo spettante,
l'acquisto di immobili esistenti che abbiano
caratteristiche compatibili con la destinazione
dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati
edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica
vigente. Conseguentemente l'area di risulta della
costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito,
previa demolizione a cura del comune, al patrimonio
comunale;
c) recupero e conservazione degli edifici di culto
e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale,
con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di
Noto;
d) ripristino delle infrastrutture urbane
danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di
eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone
interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino
degli edifici danneggiati;
e) ripristino, con miglioramento strutturale,
degli edifici produttivi industriali, artigianali,
commerciali e turistici, di privati e di imprese, che
abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici;
f) riassetto urbanistico del territorio, con
interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione
del patrimonio edilizio esistente;
g) realizzazione di un sistema di sorveglianza
sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale,
nonche' di ricerca sui precursori dei terremoti e delle
eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in
prosecuzione del programma avviato in base al disposto
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195 compresa la gestione sperimentale, per un
periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore
a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla
prima e seconda fase del sistema;
h) potenziamento dei servizi di protezione civile
anche a livello periferico, compreso il potenziamento
operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
i) potenziamento delle misure antisismiche nella
zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta;
i-bis) interventi di messa in sicurezza e
prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici
non statali e per quelli privati, nonche' per le
infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere,
ancorche' non danneggiati dal sisma, nei comuni delle
province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;
i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da
parte dei comuni con caratteristiche di edilizia
residenziale pubblica per far fronte alle esigenze
abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers.
3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di
ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie
giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali o da liberi
professionisti. Le perizie devono esplicitare la
sussistenza del nesso di causalita' tra i danni rilevati e
l'evento sismico.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle
lettere g) e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento
delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel
territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione
dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la
stipula di apposite convenzioni".
Art. 21.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)
1. In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva
sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' attivato un primo programma di arruolamento di
contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti
di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro
per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004,
ferma rimanendo la necessita' di assicurare nei successivi esercizi
finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri
e le modalita' per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali
possono partecipare, se di eta' non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano
concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla
data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di
servizio senza demerito in qualita' di volontario in ferma breve
ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del
70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai
volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e
non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati
nel successivo concorso.
Note all'art. 21:
Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, si veda in nota all'art. 19.
Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331) e' il seguente:
"Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri....70%;
b) Corpo della guardia di Finanza....70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa....100%;
d) Polizia di Stato....45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria....60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco....45%;
g) Corpo forestale dello Stato....45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti del personale ammesso alle successive
rafferme biennali di cui art. 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' regolamenti adottati
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati,
mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per
l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei
regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'art.
3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei
volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve,
congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
di polizia municipale e provinciale, attraverso la
previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, disciplina la riserva di posti da
devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e
ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50
per cento dei posti annualmente