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Gazzetta Ufficiale N. 254 del 29 Ottobre 2002

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 23 ottobre 2002
Modifiche ai termini della direttiva per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2002.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare,
l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di
informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi
assicurativi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per
il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento
rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2001;
Visto l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, che
prevede l'emanazione di direttive relative alle modalita' di
presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la
scelta degli stessi nonche' ai criteri di erogazione del contributo;
Viste la deliberazione del C.N.C.U. adottata nella seduta del
15 maggio 2002, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto
previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale
24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di euro 200.000,00 al
cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del
cofinanziamento ammissibile nonche' di fissare in euro 15.000,00 il
limite massimo del contributo erogabile;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4,
comma 2, che stabilisce che il C.N.C.U. "si avvale, per le proprie
iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
Vista la direttiva per il cofinanziamento di programmi di
informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi
assicurativi - Anno 2002 del Ministro delle attivita' produttive in
data 28 agosto 2002;
Ritenuto di dover apportare modifiche alla tempistica per
consentire l'impegno dei fondi stanziati entro l'esercizio corrente;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche alla direttiva 28 agosto 2002
1. I seguenti termini di cui alla direttiva "per il cofinanziamento
di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di
servizi assicurativi - Anno 2002" del Ministro delle attivita'
produttive in data 28 agosto 2002, sono cosi' modificati:
"Art. 2. Modalita' di presentazione delle richieste di
cofinanziamento.
Comma 2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro le
ore 13 del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. Per le domande
inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.
Art. 3. Requisiti di ricevibilita'.
Comma 2. L'Ufficio C3 ha facolta' di richiedere la regolarizzazione
o l'integrazione delle richieste, per i soli aspetti formali e
documentali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
delle stesse. L'associazione dovra' ottemperare entro i sette giorni
successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta;
decorso invano tale termine la domanda sara' considerata
irricevibile.
Comma 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per
la presentazione delle richieste di cofinanziamento l'Ufficio C3
conclude l'istruttoria e le trasmette, corredate di tutta la
documentazione, alla Commissione di cui al successivo art. 5 della
presente direttiva.
Comma 4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di
integrazione documentale, il predetto termine di trenta giorni viene
sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della
risposta.
Art. 5. Commissione di valutazione.
Comma 3. La Commissione decide entro quindici giorni dal
ricevimento delle richieste da parte dell'Ufficio C3.".
Il presente testo di rettifica viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2002
Il Ministro: Marzano


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato