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Gazzetta Ufficiale N. 259 del 05 Novembre 2002

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2002
Modifica del provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000, in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL GOVERNATORE
della Banca d'Italia
Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
Visto il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia
di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari non derivati, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e in particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera g);
Visto il provvedimento Banca d'Italia 22 ottobre 2002 emanato in
attuazione degli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e in particolare l'art. 5, comma 2;
Considerata l'esigenza di modificare il provvedimento emanato ai
sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in relazione alla strutturale concentrazione dei rischi
che si realizza in capo alle controparti centrali;
Considerata la necessita' di stabilire modalita' comuni di adesione
ai servizi di liquidazione per i soggetti italiani ed esteri che
gestiscono nelle medesime forme sistemi di compensazione e garanzia
delle operazioni su strumenti finanziari;
D'intesa con la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa;
Dispone:

1. Il provvedimento 8 settembre 2000 in materia di compensazione e
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati,
ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' modificato come segue.
Nel preambolo e' aggiunto il seguente periodo:
"Considerata la strutturale concentrazione dei rischi che si
realizza in capo alle controparti centrali e la conseguente esigenza
di acquisire tempestivamente dati e notizie sull'attivita' da queste
svolta per assicurare l'efficacia dell'azione di vigilanza sui
servizi di liquidazione;".
Sono aggiunte le lettere h) e i) all'art. 1:
"h) "attivita' di controparte centrale : l'attivita' svolta dal
soggetto che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia
di strumenti finanziari si interpone tra i partecipanti diretti al
sistema stesso, fungendo da controparte esclusiva riguardo ai loro
ordini di trasferimento;
i) "operazioni : i contratti aventi ad oggetto strumenti
finanziari.".
E' aggiunto il comma 5 dell'art. 6:
"I partecipanti ai servizi di liquidazione non possono regolare
operazioni per conto dei soggetti che, nella gestione dei sistemi di
cui al comma 1, lettera f), e comma 2, lettere b) e c), del presente
articolo, svolgono attivita' di controparte centrale.".
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Governatore: Fazio


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato