IL GOVERNATORE
della Banca d'Italia
Visti gli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e le
successive norme attuative;
Visti il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 in materia di
fondo di garanzia della liquidazione, ex art. 69, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il provvedimento Banca
d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e garanzia
delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il provvedimento Banca
d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione
delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69,
comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerato che le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari non derivati possono essere eseguite, previo accordo tra
le parti interessate, anche attraverso l'interposizione tra gli
intermediari di una controparte centrale che assume in proprio le
posizioni contrattuali da regolare e determina la posizione netta nei
propri confronti di ciascun partecipante diretto al sistema;
Considerata l'opportunita' di disciplinare l'istituzione e il
funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle
operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, anche
attraverso l'istituzione di fondi di garanzia costituiti da
versamenti effettuati dai partecipanti ai sistemi;
Considerato che l'introduzione di regole per la rilevazione delle
posizioni dei committenti potra' attuarsi alla luce del processo di
armonizzazione internazionale della disciplina dei sistemi di
compensazione e garanzia;
Considerata la necessita', al fine di tutelare la stabilita'
complessiva del sistema nonche' l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni, di acquisire dalle controparti centrali dati e notizie
concernenti l'attivita' da queste svolta su strumenti finanziari
negoziati sui mercati italiani;
D'intesa con la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa
(CONSOB);
Dispone:
Art. 1.
Definizioni
1. Nelle presenti disposizioni si intendono per:
a) "committenti": i soggetti che danno mandato a un partecipante
a un sistema di garanzia di negoziare e/o regolare operazioni;
b) "controparte centrale": il soggetto che, senza assumere
rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i
partecipanti diretti a un sistema di cui alle lettere i) e k) numero
2) e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai
loro ordini di trasferimento;
c) "fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione":
rispettivamente i sistemi di cui alle lettere k) numero 1) e j);
d) "margini": i versamenti effettuati alle societa' di gestione
dei sistemi di cui alle lettere i) e k) numero 2) dai singoli
partecipanti diretti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni
contrattuali registrate nei propri conti;
e) "operazioni": i contratti aventi ad oggetto strumenti
finanziari;
f) "partecipanti": i soggetti che, relativamente alle posizioni
assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti,
aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per
il tramite di altri partecipanti diretti;
g) "posizione contrattuale": gli obblighi e i diritti originati
da operazioni;
h) "servizi di liquidazione": il servizio di compensazione e
liquidazione, nonche' il servizio di liquidazione su base lorda delle
operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 69,
comma 1, del T.U.F.;
i) "sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su
strumenti finanziari derivati": i sistemi previsti dall'art. 70 del
T.U.F.;
j) "sistemi di garanzia della compensazione e della liquidazione
delle operazioni su strumenti finanziari non derivati": i sistemi
previsti dall'art. 69, comma 2, T.U.F.;
k) "sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari
non derivati": i sistemi, previsti dall'art. 68, comma 1, T.U.F.,
finalizzati a garantire il buon fine:
1. delle operazioni concluse tra i partecipanti ai sistemi
mediante la costituzione di fondi di garanzia;
2. degli ordini di trasferimento relativi ad operazioni tra
partecipanti per i quali, previo accordo tra le parti, una
controparte centrale assume in proprio le posizioni contrattuali da
regolare;
l) "ordine di trasferimento": ogni istruzione impartita da un
partecipante a una controparte centrale, secondo quanto previsto
dall'art. 1, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n
210;
m) "societa' di gestione dei sistemi di garanzia": le controparti
centrali e le societa' di gestione dei sistemi di cui alle lettere j)
e k), numero 1;
n) "sistemi di garanzia basati su controparte centrale": i
sistemi di cui alle lettere i) e k), numero 2;
o) "T.U.F." (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2.
Forma giuridica e risorse finanziarie
1. I sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere i), j) e k) sono
organizzati e gestiti da societa' per azioni.
2. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia devono possedere
risorse patrimoniali e finanziarie adeguate all'attivita' svolta.
3. Il capitale minimo versato ed esistente delle societa' di
gestione dei fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione e'
di 12,5 milioni di euro.
4. Il capitale minimo versato ed esistente delle controparti
centrali e' di 25 milioni di euro.
5. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' richiedere in
qualunque momento alle societa' di gestione dei sistemi di garanzia
un incremento del capitale, al fine di garantire il sicuro, ordinato
e continuo funzionamento dei sistemi.
Art. 3.
Regolamento dei sistemi
1. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia disciplinano con
regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse
gestiti e i rapporti con e tra i partecipanti. Dette societa'
informano la propria attivita' a principi di sana e prudente
gestione; pongono in essere misure volte ad assicurare la stabilita'
e l'efficienza del sistema gestito; tengono conto degli standard e
delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. Onde
assicurare l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi offerti e il loro
sviluppo, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti
dei servizi medesimi, informando dei relativi esiti la Banca d'Italia
e la CONSOB.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, approva il
regolamento di cui al comma precedente nonche' le eventuali
successive modifiche dopo avere verificato che le societa' di
gestione di sistemi di garanzia abbiano i requisiti previsti all'art.
2, che siano idonee a garantire un sicuro, ordinato e continuo
funzionamento dei sistemi e che il regolamento stesso sia conforme
alla vigente normativa.
3. Ai fini dell'approvazione di cui al comma precedente le societa'
di gestione dei sistemi di garanzia allegano al regolamento di cui al
comma 1 una relazione sull'adeguatezza delle risorse patrimoniali e
finanziarie disponibili e della struttura tecnico - organizzativa,
nonche' sull'affidabilita' del proprio sistema di controlli interni.
4. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia di cui all'art.
1, comma 1, lettera k), allegano altresi' al regolamento di cui al
comma 1 una relazione sui costi e sui benefici per i mercati, per gli
intermediari e per la relativa clientela del sistema di garanzia
adottato.
Art. 4.
Controllo dei rischi
1. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia si dotano di
strutture e metodologie idonee a misurare, gestire e controllare
adeguatamente i rischi, al fine di garantire il sicuro, ordinato e
continuo funzionamento dei sistemi.
2. Le societa' che gestiscono, oltre ai sistemi di garanzia delle
operazioni concluse sui mercati regolamentati, anche sistemi di
garanzia delle operazioni concluse al di fuori dei mercati
regolamentati adottano apposite misure di controllo dei rischi
connessi a quest'ultima attivita', comunicandole preventivamente alla
Banca d'Italia e alla CONSOB.
3. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia che aderiscono
come partecipanti ad altri sistemi di garanzia, italiani o esteri,
adottano apposite misure di controllo dei rischi, comunicandole
preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
4. Le controparti centrali possono stipulare accordi concernenti la
garanzia delle operazioni con soggetti che gestiscono altri sistemi
di garanzia su strumenti finanziari. Tali accordi devono essere
sottoposti all'approvazione della Banca d'Italia, d'intesa con la
CONSOB, illustrando le metodologie specificamente seguite nella
determinazione dei margini e le misure di controllo dei rischi.
5. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia provvedono alla
separazione contabile e organizzativa delle attivita' diverse da
quella di garanzia delle operazioni e adottano apposite misure di
controllo dei rischi, comunicandole preventivamente alla Banca
d'Italia e alla CONSOB.
6. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia sottopongono a
verifica le strutture organizzative, tecnologiche e informatiche dei
sistemi da esse gestiti; tali verifiche possono essere effettuate da
soggetti esterni alla societa' ovvero da sue strutture interne,
purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. Almeno una volta
all'anno, i risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca
d'Italia e alla CONSOB.
7. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' richiedere in
qualunque momento alle societa' di gestione di sistemi di garanzia
l'adozione di specifiche misure idonee a garantire il sicuro,
ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.
Capo II
Criteri generali di funzionamento dei sistemi di garanzia basati
su controparte centrale
Art. 5.
Funzionamento dei sistemi di garanzia basati
su controparte centrale
1. I sistemi di garanzia basati su controparte centrale sono
finalizzati a compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento
come disciplinata dalle regole del servizio di liquidazione
utilizzato, le posizioni contrattuali dei partecipanti al sistema
stesso derivanti da:
a) operazioni concluse su un mercato regolamentato con il quale
la societa' di gestione dei sistemi di garanzia abbia stipulato
apposite convenzioni;
b) operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati,
previa definizione di apposite convenzioni.
2. Le controparti centrali, per regolare le operazioni attraverso i
servizi di liquidazione, devono partecipare ai servizi stessi.
3. Il regolamento di cui all'art. 3 stabilisce tra l'altro:
a) le fasi in cui si articola il processo di compensazione e
garanzia delle operazioni;
b) i soggetti che possono assumere la qualifica di partecipanti
diretti e indiretti, sulla base di requisiti oggettivi, non
discriminatori e tali da consentire un adeguato governo dei rischi
per le controparti centrali;
c) le modalita' di verifica della permanenza dei requisiti di cui
al punto b);
d) il momento e le modalita' di assunzione in proprio da parte
delle controparti centrali delle posizioni contrattuali derivanti
dalle operazioni concluse dai partecipanti, in modo da non
pregiudicare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento degli
scambi;
e) le modalita' di registrazione delle posizioni contrattuali,
nel rispetto del principio della separatezza tra quelle derivanti da
operazioni concluse dal partecipante per conto proprio e quelle
derivanti da operazioni concluse per conto dei propri committenti;
f) la possibilita' che i margini, nel rispetto dei principi di
efficienza e stabilita', siano costituiti, oltre che in contante,
anche dagli strumenti finanziari di primo livello indicati dalla
Banca centrale europea ovvero da garanzie autonome a prima richiesta
emesse da imprese di assicurazione o da banche, che non appartengano
allo stesso gruppo del partecipante diretto garantito, ovvero dalle
attivita' sottostanti lo strumento finanziario derivato ovvero da
strumenti finanziari oggetto delle operazioni;
g) la tipologia, la modalita' di versamento e i criteri di
quantificazione dei margini in modo da garantire l'adeguata copertura
delle perdite potenziali; l'ammontare dei margini e' determinato
dalle controparti centrali almeno quotidianamente;
h) i casi in cui le controparti centrali possono richiedere il
versamento di margini aggiuntivi;
i) le condizioni e le modalita' con cui consentire ai
partecipanti diretti che lo richiedano di effettuare per singoli
committenti il versamento dei margini a garanzia delle perdite
potenziali derivanti dal saldo ottenuto dalla compensazione delle
posizioni contrattuali dei committenti medesimi (marginazione lorda
per singolo committente);
j) le misure di controllo, gestione e copertura dei rischi,
ulteriori rispetto a quelle previste al punto g), che le controparti
centrali ritengono necessario adottare al fine di garantire la
stabilita' e il continuo funzionamento del sistema di garanzia basato
su controparte centrale; le disponibilita' rinvenienti dall'adozione
di queste misure vengono utilizzate dalle controparti centrali in
caso di inadempimento di uno o piu' partecipanti diretti.
4. I sistemi di cui al presente capo stabiliscono il momento di
immissione dell'ordine di trasferimento nel sistema ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
secondo le prescrizioni dettate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la
CONSOB.
5. Nei casi in cui il regolamento del mercato preveda che il
committente possa designare, per la compensazione e la garanzia delle
operazioni, un partecipante diretto diverso dal soggetto che ha
concluso l'operazione sul mercato, l'operazione si considera a tutti
gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente,
dal partecipante diretto designato alla compensazione e garanzia.
6. La Banca d'Italia puo' partecipare ai sistemi come partecipante
diretto.
Art. 6.
M a r g i n i
1. Le controparti centrali regolano con i partecipanti diretti i
margini in euro sui conti della banca centrale e i margini in
strumenti finanziari sui conti presso gli organismi di deposito
accentrato. Per il regolamento dei margini in valute diverse
dall'euro, le controparti centrali si avvalgono di primarie banche.
2. Le disponibilita' in contante rivenienti dalla raccolta dei
margini e dall'eventuale adozione delle ulteriori misure di
controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all'art. 5, comma
3, lettera j), possono essere investite in strumenti di mercato
monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti
provvisti di elevato merito di credito; le controparti centrali
mantengono in ogni caso, depositata presso la banca centrale o
primarie banche, la liquidita' necessaria per assicurare il continuo
funzionamento del sistema.
Art. 7.
Procedura in caso di inadempimento
1. Al fine di assicurare la stabilita' e l'efficienza del sistema
gestito, il regolamento di cui all'art. 3 disciplina la procedura da
adottare qualora un partecipante non adempia, nei termini e nelle
modalita' previste dal regolamento stesso, agli obblighi di
versamento dei margini o delle ulteriori disponibilita' di cui
all'art. 5, comma 3, lettera j), ovvero agli obblighi di liquidazione
delle operazioni; il regolamento disciplina altresi' la procedura da
seguire qualora un partecipante sia dichiarato insolvente per cause
diverse dalle precedenti.
2. Nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, il
regolamento di cui all'art. 3 individua, tra l'altro, le misure volte
a rendere residuale il ricorso alla realizzazione sul mercato delle
posizioni contrattuali nei casi di cui all'art. 5, comma 3, lettera
i).
Art. 8.
Comunicazione di dati e notizie
1. I partecipanti hanno l'obbligo di comunicare alle controparti
centrali ogni dato da esse richiesto per il sicuro, ordinato e
continuo funzionamento del sistema di garanzia basato su controparte
centrale.
2. Le controparti centrali possono comunicare ai partecipanti tutti
i dati, concernenti altri partecipanti o i loro committenti,
necessari al trasferimento delle posizioni di cui all'art. 7, comma
2.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di garantire il sicuro,
ordinato e continuo funzionamento del sistema, possono richiedere:
a) alle controparti centrali dati e notizie sull'attivita' svolta
dai partecipanti;
b) ai partecipanti dati e notizie sull'attivita' svolta per conto
proprio e per conto dei propri committenti.
4. Le controparti centrali comunicano tempestivamente alla Banca
d'Italia e alla CONSOB ogni notizia ritenuta utile al fine di
assicurare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.
5. I gestori esteri di sistemi finalizzati a garantire il buon fine
delle operazioni su strumenti finanziari concluse sui mercati
italiani o regolate tramite i servizi di liquidazione forniscono alla
Banca d'Italia e alla CONSOB dati e informazioni sull'organizzazione
dei servizi e sull'attivita' svolta nel quadro di accordi con
l'autorita' di vigilanza del paese d'origine.
Capo III
Criteri generali di funzionamento dei fondi di garanzia
Art. 9.
Fondi di garanzia dei contratti
1. I Fondi di garanzia dei contratti, destinati a garantire il buon
fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non
derivati effettuate nei mercati di cui all'art. 61 del T.U.F.,
possono essere istituiti dalle societa' di gestione dei medesimi
mercati che ne affidano la gestione a societa' di cui all'art. 2,
comma 1.
Art. 10.
Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti
1. I Fondi di garanzia dei contratti sono costituiti dai versamenti
effettuati dai partecipanti.
2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro,
ordinato e continuo funzionamento dei sistemi, il regolamento di cui
all'art. 3 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi
di garanzia dei contratti, nonche' le modalita':
a) di adesione ai Fondi;
b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i
relativi termini;
c) di intervento dei Fondi nei casi di insolvenza di un
partecipante;
d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;
e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.
3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini
stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le societa' che li
gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla
CONSOB e alle societa' di gestione dei mercati.
4. Le attivita' di pertinenza dei Fondi possono essere investite in
strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili
e di emittenti provvisti di elevato merito di credito. Le societa' di
gestione di cui all'art. 9 mantengono in ogni caso, depositato presso
la banca centrale o primarie banche, la liquidita' necessaria per
assicurare il continuo funzionamento dei sistemi.
Art. 11.
Fondi di garanzia della liquidazione
1. I Fondi di garanzia della liquidazione, destinati a garantire il
buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni
aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, possono essere
istituiti dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che ne disciplinano
l'affidamento in gestione a societa' di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 12.
Funzionamento dei Fondi di garanzia della liquidazione
1. I Fondi di garanzia della liquidazione sono costituiti dai
versamenti effettuati dai partecipanti.
2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro,
ordinato e continuo funzionamento dei sistemi, il regolamento di cui
all'art. 3 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi
di garanzia della liquidazione, nonche' le modalita':
a) di adesione ai Fondi;
b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i
relativi termini;
c) di intervento dei Fondi nei casi di inadempimento degli
obblighi di copertura dei saldi finali debitori da parte di un
partecipante;
d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;
e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.
3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini
stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le societa' che li
gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla
CONSOB e alla societa' di gestione del mercato.
4. Le attivita' di pertinenza dei Fondi possono essere investite in
strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili
e di emittenti provvisti di elevato merito di credito. Le societa' di
gestione di cui all'art. 11 mantengono in ogni caso, depositato
presso la banca centrale o primarie banche, la liquidita' necessaria
per assicurare il continuo funzionamento del sistema.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 14.
Disposizioni concernenti la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.,
per continuare a svolgere l'attivita' di compensazione e garanzia su
strumenti finanziari derivati e quella di gestione del Fondo di
garanzia dei contratti, deve trasmettere, ai fini dell'approvazione,
alla Banca d'Italia e alla CONSOB il regolamento previsto all'art. 3,
che entrera' in vigore secondo quanto disposto dal provvedimento di
approvazione.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma precedente, la Cassa di compensazione e garanzia continua a
gestire i sistemi di garanzia di cui all'art. 1, comma 1, lettere i)
e k), numero 1 in base alla previgente disciplina. Alla stessa data
sono abrogati il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000
relativo alla compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti
finanziari derivati, ex art. 70 del T.U.F. e il relativo regolamento
della Cassa di compensazione e garanzia emanato ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del predetto provvedimento e approvato dalla Banca d'Italia,
d'intesa con la CONSOB.
3. Tenuto conto che il passaggio al servizio di compensazione e
liquidazione su base netta gestito dalla societa' di cui all'art. 69,
comma 1, del T.U.F. avverra' con gradualita', il provvedimento Banca
d'Italia 16 giugno 1999 concernente la disciplina del Fondo di
garanzia della liquidazione e il relativo regolamento della Cassa di
compensazione e garanzia rimangono in vigore fino a quando tutti gli
strumenti finanziari garantiti dal Fondo stesso non saranno liquidati
presso il servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla
societa' di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F.
Roma, 22 ottobre 2002
Il Governatore: Fazio
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato