Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 259 del 05 Novembre 2002

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 ottobre 2002
Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'. (Deliberazione n. 316/02/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 9 ottobre 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1,
comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni
dall'insediamento dell'Autorita' stessa;
Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale
sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il
trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita',
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
Vista la propria delibera n. 545/00/CONS del 1 agosto 2000, recante
"Integrazione all'art. 4 - "organizzazione interna del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
del 9 agosto 2000;
Vista la propria delibera n. 61/0l/CONS del 25 gennaio 2001 recante
"Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita': istituzione
della segreteria generale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69
del 23 marzo 2001;
Vista la propria delibera n. 113/01/CONS del 7 marzo 2001, recante
"Disciplina dell'attivita' sindacale presso l'Autorita': 1)
convenzione per i diritti sindacali; 2) relazioni sindacali; 3)
protocollo d'intesa relativo agli istituti che disciplinano il
trattamento giuridico ed economico del personale dipendente", ed, in
particolare, l'art. 3 del protocollo delle relazioni sindacali;
Vista la propria delibera n. 83/02/CONS del 13 marzo 2002 recante
"Articolazione dei dipartimenti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e
dei Servizi di cui all'art. 23 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'", ed, in
particolare, l'art. 10 recante "Incarichi speciali";
Considerati i riflessi organizzativi connessi all'istituzione del
segretario generale e le conseguenti ripercussioni che tale modifica
regolamentare ha apportato sul funzionamento della struttura;
Considerata la necessita' di integrare le previsioni regolamentari
concernenti la segreteria generale con riferimento ai compiti
assegnati ed alla struttura facente capo alla stessa, nonche' di
procedere ad un riassetto organizzativo della struttura
dell'Autorita' finalizzato al conseguimento di efficiente ed efficace
funzionalita', anche attraverso l'opportuna armonizzazione delle
modifiche introdotte con il precedente assetto organizzativo;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di
procedere all'adozione di un nuovo regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Sentite le organizzazioni sindacali SIBC, ASLCOM, CGIL, CISL
secondo quanto previsto dall'art. 3 del citato protocollo delle
relazioni sindacali;
Udita la relazione del presidente;
Delibera:

Art. 1.
Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita'
1. L'Autorita' adotta il nuovo regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', riportato
nell'allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera sono
abrogate le disposizioni di cui all'art. 10 della delibera n.
83/02/CONS.
3. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore
dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 9 ottobre 2002
Il presidente: Cheli
Il segretario generale: Botto

Allegato A
alla delibera n. 316/02/CONS
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento:
l'espressione "legge n. 481/1995" indica la legge 14 novembre
1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei
Servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di
regolazione dei Servizi di pubblica utilita'";
l'espressione "legge n. 249/1997" indica la legge 31 luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
l'espressione "Autorita'" indica l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;
l'espressione "presidente" indica il presidente dell'Autorita';
l'espressione "commissario" indica gli altri componenti
dell'Autorita';
l'espressione "organi collegiali dell'Autorita'" indica la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i
servizi e i prodotti e il consiglio;
l'espressione "consiglio" indica il consiglio dell'Autorita'.

Titolo I
L'AUTORITA'

Art. 2.
Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti
1. Nella prima riunione del consiglio, i componenti dichiarano
formalmente, sotto la propria responsabilita', di non versare in
alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma
8, della legge n. 481/1995. Ove ricorrano situazioni di
incompatibilita', il consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e
sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve
esercitare l'opzione.
2. Ove il presidente o un commissario incorra in una delle cause
di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n.
481/1995, il consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito
l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli puo'
esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la
causa d'incompatibilita' ovvero l'interessato non abbia presentato le
proprie dimissioni, il presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle
comunicazioni, ove l'incompatibilita' riguardi il presidente, ovvero
ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della
Repubblica, ove l'incompatibilita' riguardi un commissario, per i
provvedimenti di competenza.
3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui
al comma 2 non partecipa l'interessato.
4. Le dimissioni sono presentate all'Autorita', la quale puo'
sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il presidente, o chi
ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del presidente,
ovvero i Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della
Repubblica, qualora si tratti di un commissario, per i provvedimenti
di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data
della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni
dalla data della loro presentazione.
5. In caso di cessazione del presidente o di un commissario dalla
carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del
presente articolo, il presidente, o chi ne fa le veci, ne da'
notizia, rispettivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e
al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei
deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

Art. 3.
Il presidente
1. Il presidente rappresenta l'Autorita'; convoca le riunioni
degli organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i
lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue
funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e
indifferibili, dal commissario il quale all'interno, rispettivamente
del consiglio, della commissione per le infrastrutture e le reti,
della commissione per i servizi e i prodotti, abbia la maggiore
anzianita' per elezione o, in caso di pari anzianita', sia il piu'
anziano di eta'.
3. In casi straordinari di necessita' e di urgenza il presidente
puo' adottare provvedimenti riferendone al consiglio entro i tre
giorni successivi per la convalida.

Art. 4.
Organizzazione interna
1. Il gabinetto del presidente e' costituito dal capo di
gabinetto, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati
dal presidente previa informativa al consiglio nell'ambito delle
categorie indicate dal comma 2.
2. A ciascun commissario sono assegnati due assistenti e due
addetti di segreteria. Ciascun commissario ne definisce le funzioni.
Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti tra i
dipendenti dell'Autorita', dello Stato o di organi costituzionali o
di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici a tal fine comandato
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, tra personale di cui
l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 1, comma 18 e 19, della
legge n. 249/1997, secondo quanto previsto dal regolamento
concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti, con delibera
del consiglio, su designazione del commissario interessato.

Art. 5.
Convocazione e ordine del giorno
1. Gli organi collegiali dell'Autorita' si riuniscono nella
propria sede in Napoli. E' ammessa, mediante apposito atto di
convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.
2. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate dal
presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data
comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal
presidente, anche sulla base di eventuali indicazioni dei commissari,
e diramato, salvo casi straordinari di necessita' e di urgenza, non
oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa.
Su richiesta di almeno un terzo dei componenti di ciascun organo
collegiale un argomento e' iscritto all'ordine del giorno e la
riunione e' convocata dal presidente senza indugio.
3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno viene trasmessa ai commissari contestualmente all'ordine del
giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono
comunque essere trasmesse ai commissari non oltre il giorno che
precede la riunione.
4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno puo' essere
integrato dal collegio all'unanimita' dei presenti all'inizio di
ciascuna seduta.

Art. 6.
Uffici dell'Autorita'
1. L'Autorita' puo' stabilire propri uffici a Roma e presso sedi
dell'Unione europea.

Art. 7.
Riunioni dell'Autorita'
1. Per la validita' delle riunioni di ciascun organo collegiale
dell'Autorita' e' necessaria la presenza della maggioranza dei
componenti.
2. I commissari che non possono partecipare alla riunione ne
informano tempestivamente il presidente.
3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da
ciascun organo collegiale dell'Autorita', il segretario generale
assiste alle relative riunioni.

Art. 8.
Segretariato generale
1. Il segretariato generale e' diretto dal segretario generale il
quale risponde al consiglio sul complessivo funzionamento della
struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e
vigila sulla efficienza e il rendimento dei dipartimenti e dei
servizi dell'Autorita'.
2. Il segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e
delle proposte, formulate dalle unita' organizzative, da sottoporre
agli organi dell'Autorita' nonche' la corrispondenza di queste ultime
agli indirizzi da essa adottati;
b) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni
dell'Autorita', anche ai fini della puntuale informazione degli
organi collegiali;
c) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori in
conformita' alle priorita' e agli indirizzi stabiliti dagli organi
collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa
periodicamente gli stessi sullo stato di avanzamento dei
procedimenti;
d) propone al consiglio per l'approvazione il piano delle
risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;
e) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni
degli organi collegiali alle strutture competenti;
f) cura la preparazione delle riunioni degli organi collegiali
dell'Autorita' e fornisce la necessaria assistenza per il loro
svolgimento;
g) cura la redazione del processo verbale delle sedute degli
organi collegiali;
h) sovrintende alla gestione delle informazioni ufficiali che
riguardano l'attivita' dell'Autorita';
i) sovrintende alla predisposizione, secondo gli indirizzi del
consiglio, dello schema di relazione annuale da sottoporre
all'approvazione dell'Autorita' per la presentazione al Governo a
norma dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 12 della legge n.
249/1997.
3. L'incarico di segretario generale e' attribuito dal consiglio,
su proposta del presidente, a dirigenti dell'Autorita' che abbiano
gia' ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello
ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti
della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e
professori universitari. L'incarico ha una durata non superiore al
biennio ed e' rinnovabile, con cadenza biennale, per un periodo
complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorita'.
L'incarico e' revocabile per gravi motivi.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente
articolo, nell'ambito del segretariato generale sono costituiti i
seguenti uffici:
a) ufficio del segretario generale, con compiti di diretta
collaborazione, trattazione degli affari generali e supporto
operativo;
b) ufficio del comitato di coordinamento e monitoraggio di cui
all'art. 9;
c) ufficio della commissione per le infrastrutture e le reti;
d) ufficio della commissione per i servizi ed i prodotti;
e) ufficio del consiglio;
f) ufficio per il supporto agli organismi, comitati e
commissioni che operano presso l'Autorita'.

Art. 9.
Comitato di coordinamento e monitoraggio
1. Il segretario generale, per l'esercizio delle funzioni di cui
all'art. 8, comma 2, lettera b), c), h), e per la preparazione delle
riunioni degli organi collegiali si avvale del comitato di
coordinamento e monitoraggio.
2. Il comitato e' presieduto dal segretario generale ed e'
composto dai coordinatori di cui all'art. 24, dai direttori del
servizio giuridico e del servizio risorse umane e finanziarie. In
relazione a singole problematiche, il segretario generale puo' di
volta in volta disporre che partecipino alle riunioni del comitato
altri responsabili di unita' organizzative di primo livello e gli
assistenti del presidente e dei commissari.
3. Il segretario generale puo' conferire specifiche deleghe ai
componenti del comitato.
4. Il supporto alle attivita' del comitato e' assicurato
dall'ufficio di cui all'art. 8, comma 4, lettera b).

Art. 10.
Deliberazioni dell'Autorita'
1. Le deliberazioni dell'Autorita' sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate
immediatamente esecutive, con il voto favorevole della maggioranza
dei componenti.
2. Il voto e' sempre palese; in casi eccezionali e motivati
l'organo collegiale puo' deliberare a scrutinio segreto.
3. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal presidente,
controfirmati dal commissario relatore, e siglati dal segretario
generale.

Art. 11.
Verbale delle riunioni
1. Il segretariato generale cura la redazione del processo
verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con
eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento
trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della
discussione nonche' le decisioni adottate. Quando l'Autorita' dispone
che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la
redazione del processo verbale il commissario con minore anzianita'
di elezione e, in caso di pari anzianita', quello piu' giovane di
eta'.
2. I componenti del collegio possono far inserire dichiarazioni a
verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al
segretario verbalizzante.
3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al presidente
e ai commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso
della quale sono approvati.
4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a
cura del segretariato generale.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Art. 12.
Organizzazione generale dell'Autorita'
1. L'Autorita' e' costituita dal segretariato generale e da
"unita' organizzative" di primo e di secondo livello.
2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorita' e' articolata
in Dipartimenti, con funzioni istruttorie ai fini dell'esercizio
delle attribuzioni dell'Autorita' e in servizi, con funzioni di
supporto agli organi collegiali, al segretariato generale ed ai
dipartimenti.
3. I dipartimenti sono i seguenti:
a) regolamentazione;
b) vigilanza e controllo;
c) garanzie e contenzioso.
4. I servizi sono, oltre quelli di cui al comma 5, i seguenti:
a) tecnologie;
b) analisi di mercato e concorrenza.
5. Al segretariato generale fanno capo i seguenti servizi:
a) Servizio giuridico;
b) Servizio risorse umane e finanziarie;
c) Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa;
d) Servizio relazioni istituzionali;
e) Servizio relazioni comunitarie e internazionali.
6. L'organizzazione di secondo livello e' articolata in uffici.

Art. 13.
Servizio giuridico
1. Il Servizio giuridico:
a) fornisce consulenza giuridica agli organi e alle strutture
dell'Autorita', ed esprime, anche su richiesta di questi, pareri su
specifiche questioni relative a casi e procedimenti;
b) svolge attivita' di analisi di temi e questioni di carattere
giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;
c) provvede all'elaborazione di deduzioni per la difesa in
giudizio dell'Autorita' e cura i raccordi con l'Avvocatura dello
Stato e le istanze giurisdizionali;
d) provvede alla tutela in occasione delle procedure di
infrazione comunitarie e di rinvio pregiudiziale;
e) cura il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la
conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e
internazionale negli ambiti di competenza dell'Autorita' e svolge i
compiti relativi alle attivita' comunitarie, per quanto connesse alle
attribuzioni di competenza.

Art. 14.
Servizio risorse umane e finanziarie
1. Il Servizio risorse umane e finanziarie cura gli affari
generali, la gestione delle risorse, la formazione del personale,
nonche' l'organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme
regolamentari.
2. Il Servizio, in particolare:
a) predispone, sentiti i responsabili di primo livello delle
unita' organizzative, il piano delle risorse umane e finanziarie,
nonche' gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della
gestione finanziaria;
b) provvede alla tenuta della contabilita' generale
dell'Autorita';
c) cura l'amministrazione e la gestione del personale
dipendente dell'Autorita' e le relazioni sindacali. Provvede al
trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni
di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla
formulazione dei relativi programmi annuali nonche' all'attivita' di
formazione, d'intesa con le altre unita' organizzative;
d) provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei
beni necessari per il funzionamento dell'Autorita', curando i
relativi adempimenti; sovraintende al funzionamento dei servizi
ausiliari dell'Autorita', compreso il protocollo generale ed il
centralino;
e) predispone le procedure concernenti l'organizzazione del
lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro,
d'intesa con le altre unita' organizzative;
f) e' responsabile del sistema informativo amministrativo
dell'Autorita' e assicura che il sistema di comunicazione relativo a
dati, voci, immagini sia accessibile a tutte le unita' organizzative
che ne abbiano l'esigenza e che i sistemi specializzati, anche
autonomi, delle diverse unita' organizzative siano tra loro
interoperabili.
3. Il direttore del Servizio risorse umane e finanziarie e'
individuato datore di lavoro dell'Autorita' ai sensi del decreto
legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 15.
Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa
1. Il Servizio delle relazioni esterne e per i rapporti con la
stampa:
a) cura le relazioni con il pubblico;
b) cura l'organizzazione di audizioni;
c) provvede all'organizzazione, alla gestione e alla diffusione
delle informazioni ufficiali dell'Autorita' e predispone gli
strumenti per tale diffusione;
d) cura la progettazione e l'aggiornamento del sito Internet
dell'Autorita';
e) cura i rapporti dell'Autorita' con i mezzi di comunicazione
di massa, secondo le direttive del presidente.

Art. 16.
Servizio relazioni istituzionali
1. Il Servizio per le relazioni istituzionali:
a) cura i rapporti con gli organi costituzionali, con le
pubbliche amministrazioni e con le altre Autorita', nonche' con i
comitati regionali per le comunicazioni e con il Consiglio nazionale
degli utenti;
b) sovrintende alle funzioni del cerimoniale e di
rappresentanza secondo gli specifici indirizzi del presidente.
Art. 17.
Servizio relazioni comunitarie e internazionali
1. Il Servizio per le relazioni comunitarie ed internazionali:
a) cura le relazioni con gli organismi comunitari e con le
amministrazioni e le Autorita' dei Paesi stranieri;
b) coordina, d'intesa con i servizi ed i dipartimenti
interessati, la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali su
questioni di specifico interesse per l'Autorita'.

Art. 18.
Dipartimento regolamentazione
1. Il Dipartimento della regolamentazione svolge attivita'
preparatorie ed istruttorie ai fini dell'esercizio delle competenze
in tema di regolazione e di provvedimenti autorizzatori e concessori
relativamente all'intero settore delle comunicazioni.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attivita'
preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite
all'Autorita' dall'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4, 7,
8, 11, 12 e 13; lettera b), numeri 2, 10 e 15; lettera c), numeri 2,
6, 11 e 13 della legge n. 249/1997.
3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attivita' preparatorie e
quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorita',
in virtu' del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14,
dall'art. 2, com-ma 12, lettera f), della legge n. 481/1995.

Art. 19.
Dipartimento vigilanza e controllo
1. Il Dipartimento della vigilanza e del controllo svolge
attivita' di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di
regole, standard e norme applicative relative all'intero sistema
delle comunicazioni.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attivita'
preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite
all'Autorita' dall'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5, 10 e 15;
lettera b), numeri 1, 3, 4, 11, 12 e 13; lettera c), numeri 8 e 10,
della legge n. 249/1997.
3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attivita' preparatorie e
quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorita',
in virtu' del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14,
dall'art. 2, com-ma 12, lettera g) della legge n. 481/1995.
4. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni il Dipartimento
puo' avvalersi della collaborazione degli organi ausiliari di cui
all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997.
5. Il Dipartimento svolge le attivita' connesse alle funzioni
affidate all'Autorita' dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 20.
Dipartimento garanzie e contenzioso
1. Il Dipartimento delle garanzie e del contenzioso svolge
attivita' di indagine ed istruttoria finalizzate all'accertamento di
violazioni delle norme di garanzia, nonche' alla soluzione delle
controversie tra operatori, e tra questi ultimi e gli utenti.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attivita'
preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite
all'Autorita' dall'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 9 e 14;
lettera b), numeri 6, 7, 8, 9 e 14 della legge n. 249/1997.
3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attivita' preparatorie e
quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorita',
in virtu' del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14,
dall'art. 2, com-ma 12, lettera l) della legge n. 481/1995.

Art. 21.
Servizi tecnologie, analisi di mercato e concorrenza
1. I Servizi per le tecnologie e per le analisi di mercato e
concorrenza provvedono, anche su richiesta degli organi collegiali,
del segretariato generale e dei dipartimenti, ad eseguire indagini,
ad effettuare analisi e studi, a contribuire alle istruttorie ed a
raccogliere documentazione sullo stato attuale e sull'evoluzione
prevista per l'intero sistema delle comunicazioni, con particolare
riferimento rispettivamente agli aspetti tecnologici e economici.
2. Il Servizio per le tecnologie presta, altresi', consulenza
tecnologica agli organi e alle strutture dell'Autorita', esprimendo,
anche su richiesta di questi, pareri e previsioni sulla
disponibilita' industriale, la diffusione, il costo e lo sviluppo
delle diverse tecnologie, nonche' su questioni specifiche relative
agli standard e all'interoperabilita'.
3. Il Servizio analisi di mercato e concorrenza predispone
inoltre le analisi di mercato per la valutazione del grado di
concorrenzialita' dei mercati.

Art. 22.
Ulteriori attivita' dei servizi
1. I servizi di cui all'art. 12, comma 4, e all'art. 13, comma 1,
lettera a) ciascuno per le materie di propria competenza:
a) sviluppano l'insieme delle informazioni da mettere a
disposizione dei vari uffici per aggiornare il patrimonio
conoscitivo;
b) promuovono l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e
studi per monitorare continuativamente le innovazioni riguardanti le
tecnologie, i mercati, i prodotti, i servizi e le tendenze del
consumo;
c) predispongono, su richiesta degli organi collegiali, studi
conoscitivi per segnalare al Governo ed al Parlamento interventi per
adeguare e orientare la disciplina relativa al settore delle
comunicazioni alle evoluzioni previste o in atto in merito a
tecnologie, prodotti, servizi, sistemi distributivi e concorrenziali.
2. I servizi di cui al comma 1, predispongono per lo svolgimento
della propria attivita' annualmente un programma di ricerche e di
collaborazioni con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri
da sottoporre all'approvazione del consiglio.

Art. 23.
Coordinamento tra i dipartimenti e tra i servizi
1. Il coordinamento tra i dipartimenti e tra i servizi di cui
all'art. 12, comma 4, a) e b) e' assicurato da due coordinatori,
scelti tra i rispettivi direttori.
2. I coordinatori sono nominati, su proposta del segretario
generale, dal consiglio per una durata non superiore al biennio e
rinnovabile, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non
superiore alla durata del mandato dell'Autorita'.
3. Il coordinatore dei servizi predispone lo schema di relazione
annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorita' per la
presentazione al Governo a norma dell'art. 1, comma 6, lettera c), n.
12 della legge n. 249/1997.
4. Il coordinatore dei servizi si avvale inoltre di un ufficio
studi statistici, documentazione e pubblicazione che svolge i
seguenti compiti:
a) cura la base statistica e l'attivita' editoriale
dell'Autorita';
b) gestisce il centro documentazione e la biblioteca
dell'Autorita';
c) fornisce a tutte le unita' organizzative il servizio di
ricerca e acquisizione dei materiali documentali, anche utilizzando
strumenti multimediali;
d) cura la pubblicazione del bollettino ufficiale
dell'Autorita'.

Art. 24.
Compiti e responsabilita' dei coordinatori
1. I coordinatori dei dipartimenti e dei servizi assicurano il
buon andamento e l'efficienza delle strutture complessive dei
dipartimenti e dei Servizi e ne rispondono al segretario generale;
specificamente:
a) coordinano le attivita' ed i procedimenti che coinvolgono le
competenze di piu' dipartimenti o piu' servizi;
b) pongono in essere modalita' organizzative per facilitare il
flusso di informazioni tra i dipartimenti o tra i servizi al fine di
assicurare la coerenza dell'azione amministrativa.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, i
coordinatori indicono riunioni con i direttori dei dipartimenti e dei
servizi.

Art. 25.
Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello
1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di
primo livello sono attribuiti, dal consiglio, di regola, a dirigenti
dell'Autorita', su proposta del presidente formulata sulla base degli
orientamenti preliminarmente definiti dal consiglio. Gli incarichi
hanno una durata non superiore al biennio e sono rinnovabili, con
cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla
durata del mandato dell'Autorita'.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono
revocabili per gravi motivi.

Art. 26.
Responsabili dei dipartimenti e dei servizi
1. I direttori dei dipartimenti e dei servizi hanno la
responsabilita' del funzionamento della struttura cui sono preposti,
della quale programmano, dirigono e controllano l'attivita'.
2. I direttori dei dipartimenti e dei servizi, in particolare:
a) propongono al consiglio, d'intesa con il segretario
generale, l'organizzazione degli uffici e la designazione dei
responsabili degli stessi;
b) assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in
coerenza con le professionalita' e le relative qualifiche e nel
rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse
umane;
c) sovrintendono agli affari di competenza del dipartimento o
del servizio, assicurandone la conformita' agli orientamenti generali
dell'Autorita';
d) distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove
necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi
uffici;
e) assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la
trattazione degli affari di competenza;
f) al termine di ogni anno predispongono una relazione
sintetica sulle attivita' svolte e la trasmettono, per il tramite del
coordinatore, al consiglio;
g) rispondono della gestione delle risorse assegnate al
dipartimento o al servizio, secondo le norme del regolamento di
contabilita'.
h) i direttori dei Dipartimenti e dei Servizi provvedono alla
valutazione del personale secondo le apposite procedure.

Art. 27.
Verifica periodica della struttura della Autorita'
1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorita' e'
sottoposta a verifica da parte del consiglio, al fine di accertarne
funzionalita' ed efficienza. Nella prima applicazione la verifica ha
luogo alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.

Art. 28.
Controllo interno
1. Su proposta del presidente, il consiglio istituisce il
servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante
valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive
dell'Autorita' nonche' la corretta ed economica gestione delle
risorse pubbliche e l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici
dell'Autorita'.
2. Il servizio del controllo interno opera in posizione di
autonomia e risponde esclusivamente al presidente ed al consiglio.
3. Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta del servizio
di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il segretario
generale o un suo delegato ed i responsabili delle unita'
organizzative di primo livello.
4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del
servizio, in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione, la durata, le modalita' di
esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche
ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del consiglio, dei
dirigenti di primo livello.

Titolo III
SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 29.
Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio
1. Nell'esercizio delle proprie attivita', l'Autorita' si ispira
ai principi della trasparenza, della partecipazione e del
contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 30.
Audizioni
1. L'Autorita' puo' disporre l'audizione dei soggetti interessati
ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi
diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali
disposte da appositi regolamenti.
2. L'Autorita' puo' disporre che l'audizione avvenga in forma
pubblica.

Art. 31.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa assegna a se'
o ad altro dipendente dell'unita' la responsabilita' del
procedimento. Dell'identita' personale del responsabile del
procedimento e' fatta menzione nella comunicazione di avvio del
procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti
necessari per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria in
conformita' alle deliberazioni dell'Autorita' e agli indirizzi del
responsabile dell'unita' organizzativa.

Art. 32.
Svolgimento e conclusione del procedimento
1. Il presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente
definiti dal consiglio, designa, di regola al termine di un
procedimento, un relatore scelto tra i componenti, ai fini della
trattazione.
2. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte
nelle quali l'Autorita' debba adottare un provvedimento che definisce
un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte
trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione,
formulando e illustrando le proprie conclusioni.
3. E' in facolta' del consiglio, quando la natura del
procedimento lo richieda, designare uno o piu' commissari con il
compito di seguire l'istruttoria per riferirne al consiglio.
4. Nel caso di attivita' procedimentali di particolare rilievo,
quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attivita' ispettiva o
la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il
responsabile del Dipartimento competente puo' essere chiamato ad
esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati
dell'attivita' svolta e gli elementi che giustificano le proposte
sottoposte all'Autorita'.

Art. 33.
Informazione all'Autorita'
1. Il segretario generale assicura periodicamente all'Autorita'
ogni utile informazione, curando la presentazione da parte dei
Dipartimenti e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere
generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle
istruttorie e le pratiche correnti.
2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono
stabiliti dal consiglio.

Art. 34.
Definizione delle procedure
1. Su proposta del segretario generale, il consiglio definisce le
procedure interne aventi rilevanza esterna.
2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1
sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al
pubblico.

Titolo IV
REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DELL'AUTORITA'

Art. 35.
Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1 comma 6,
della legge n. 249/1997
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/1997, le
competenze attribuite all'Autorita' sono cosi' redistribuite: al
consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6,
lettera a), numeri 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla
commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui
all'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 10 e 15, precedentemente
attribuite alla commissione per i servizi e i prodotti.
2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n.
249/1997 e non specificamente assegnate alle commissioni sono
esercitate dal consiglio.

Titolo V
RELAZIONI CON ALTRE AUTORITA' INDIPENDENTI
Art. 36.
Relazioni con altre Autorita'
1. L'Autorita' favorisce ogni opportuno coordinamento con altre
autorita' indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con
le autorita' e le amministrazioni competenti degli Stati esteri.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato