IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'articolo 70, comma 9, che demanda ad apposito
regolamento la disciplina degli istituti di partecipazione sindacale
per il personale della carriera prefettizia;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Considerata la necessita' di uno stabile sistema di relazioni
sindacali, improntato alla prevenzione delle controversie sindacali
che, in considerazione della centralita' delle funzioni dirigenziali
svolte e della peculiarita' dell'ordinamento della carriera, assicuri
un ampio e tempestivo coinvolgimento del personale interessato;
Acquisito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22
ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale della carriera
prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 70, comma 9 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'art.
3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione
sindacale di cui all'art. 9 del medesimo decreto sono disciplinati
attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche'
dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: "Delega al Governo per
il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura".
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
"Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266.".
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
vedi nelle note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) amministrazione: il Ministero dell'interno, nelle sue
articolazioni centrali e periferiche;
b) personale: il personale della carriera prefettizia di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) organizzazioni sindacali: le organizzazioni sindacali
rappresentative del personale della carriera prefettizia;
d) ufficio relazioni sindacali: l'ufficio relazioni sindacali del
Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"Art. 1 (Funzioni prefettizie). - 1. La carriera prefettizia e'
unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni
dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di
garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza
generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera,
il suo ordinamento e' regolato dal presente decreto e, in quanto
compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i
livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata
tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Detta tabella puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute
esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio
1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.
11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
Art. 3.
Relazioni sindacali e istituti di partecipazione
1. Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli
relazionali:
a) procedimento negoziale, di cui al capo II del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
b) concertazione, consultazione, informazione, nonche' altre
forme di partecipazione.
Nota all'art. 3:
- La rubrica del capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse), reca:
"Procedimento negoziale".
Art. 4.
Informazione
1. L'amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle
relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente le
organizzazioni sindacali sugli atti organizzativi di valenza
generale, anche di carattere finanziario, aventi riflessi sul
rapporto di impiego della carriera prefettizia.
2. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su
richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale e, in ogni caso,
in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione
degli uffici ovvero per l'innovazione tecnologica, nonche' per
eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione
dei servizi.
3. L'amministrazione fornisce un'informazione preventiva sui
criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle
funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle
posizioni funzionali;
d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le
relative sedi di servizio, come previsto dall'articolo 13, comma 2,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
f) iniziative socio-assistenziali in favore del personale;
g) formazione e aggiornamento professionale;
h) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
i) ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di
amministrazione e delle commissioni previste dal decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139.
4. L'informazione preventiva e' fornita ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), nelle materie di cui al comma 3,
almeno cinque giorni prima, inviando contestualmente la
documentazione.
5. Per le materie di cui al comma 1, lettere f) e h),
l'informazione e' fornita anche a livello periferico.
6. L'amministrazione puo' individuare modalita' di informazione
preventiva piu' articolate, anche in materie non comprese nel comma
3.
7. L'amministrazione fornisce, a livello centrale e periferico,
un'informazione successiva nelle seguenti materie, entro dieci giorni
dall'emanazione dell'atto:
a) provvedimenti e atti di gestione rilevanti ai fini del buon
andamento degli uffici, nonche' sulla costituzione, modificazione ed
estinzione del rapporto di impiego;
b) verifica sulla applicazione dei criteri generali di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) resoconto delle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 9, comma 3, 12, comma 4, 13,
comma 2 e 24, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per
l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"Art. 9 (Nomina a prefetto). - 1.-2. (Omissis).
3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede
valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze
professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella
carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti
idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte
il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono
indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco
all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.".
"Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1.-3. (Omissis).
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di Gabinetto
negli uffici territoriali del Governo e gli incarichi di diretta
collaborazione con i capi di Dipartimento individuati con decreto del
Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del
Dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al
conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.".
"Art. 13 (Assegnazione dei funzionari prefettizi). - 1.
(Omissis).
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le
modalita' con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle
qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai
funzionari di manifestare la disponibilita' ad assumerli, ferma
restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.".
"Art. 24 (Collocamento a disposizione). - 1. Fermo restando
quanto previsto per i prefetti dall'art. 237 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti,
previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere
collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia
richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma
del richiamato art. 237.
2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono
esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo
che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1
non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli
dei posti del ruolo organico.".
Art. 5.
Concertazione
1. Le organizzazioni sindacali, ricevuta l'informazione ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, possono attivare, mediante richiesta
scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti le seguenti
materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle
funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle
posizioni funzionali;
d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le
relative sedi di servizio come previsto dall'articolo 13, comma 2,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
f) formazione e aggiornamento professionale.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano
entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta;
durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e
trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici
giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione e'
redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli
eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e
decisione.
Art. 6.
Consultazione
1. La consultazione delle organizzazioni sindacali prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflesso
sul rapporto di impiego e' facoltativa. Essa si svolge
obbligatoriamente in materia di organizzazione e disciplina di
strutture e uffici, a livello centrale e periferico, nonche'
consistenza e variazione della dotazione organica.
2. Nella suddetta materia, prima di assumere le relative
determinazioni, l'Amministrazione, previa adeguata informazione,
acquisisce senza particolari formalita' il parere delle
organizzazioni sindacali.
Art. 7.
Comitato pari opportunita'
1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e'
istituito il Comitato per le pari opportunita' con il compito di
proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo
delegato, e' composto da tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione.
Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
2. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo,
con le scadenze di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139. I componenti del Comitato possono
essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Note all'art. 7:
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: "Azioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note
alle premesse):
"3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha
durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli
aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore del decreto successivo.".
Art. 8.
Commissioni
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del
personale alle attivita' dell'amministrazione, e' prevista la
possibilita' di costituire, a richiesta e senza oneri aggiuntivi,
Commissioni bilaterali per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro
in relazione ai processi di riorganizzazione dell'Amministrazione
stessa nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le
attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per
le pari opportunita' per quanto di sua competenza, raccolgono dati
relativi alle predette materie, che l'amministrazione e' tenuta a
fornire, e formulano proposte in ordine ai medesimi temi. La
composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali,
e' di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza
femminile.
Art. 9.
Diritto di assemblea
1. Il personale ha diritto di partecipare, durante l'orario di
lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con
l'amministrazione, per dieci ore annue pro capite senza decurtazione
della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalita' dei dipendenti o
gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno su
materie di interesse per la categoria.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno, sono
comunicati all'amministrazione con preavviso scritto almeno tre
giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. Eventuali condizioni
eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per
l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono
essere comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze
sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di
ciascuno all'assemblea e' effettuata, nel rispetto delle garanzie
previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, dai responsabili degli
uffici e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.
5. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la
continuita' delle prestazioni indispensabili nelle unita' operative
interessate.
Art. 10.
Diritto di affissione
1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in
appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutto il personale all'interno delle sedi di
servizio, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche
sistemi di informatica.
Art. 11.
S e d e
1. L'Amministrazione mette a disposizione delle organizzazioni
sindacali idonei locali per lo svolgimento delle loro attivita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 70
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato