IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" per
il
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come
modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, che prevede, tra
l'altro, che tutta l'attivita' di attuazione del complesso delle
azioni organizzative dovra' essere completata entro il 31 maggio
2003;
Considerato che nel periodo di Presidenza italiana dell'Unione
europea si celebreranno all'estero le piu' importanti manifestazioni
ed in Italia molteplici incontri che coinvolgeranno rappresentanti e
delegazioni aderenti all'Unione stessa;
Ravvisata la necessita' di attuare con ogni urgenza, in un contesto
di doveroso contenimento della spesa pubblica ed assicurando
condizioni di massima funzionalita' e sicurezza, tutti gli interventi
volti a definire compiutamente gli aspetti organizzativi connessi al
grande evento anche in relazione agli aspetti logistici e della
ricettivita';
Ravvisata altresi' l'esigenza di adottare una serie di disposizioni
volte a consentire un adeguato assetto anche finanziario del
Dipartimento della protezione civile per fronteggiare gli oneri
connessi all'esercizio delle competenze istituzionali;
Ravvisata, infine, la necessita' di disciplinare con apposite
disposizioni gli aspetti organizzativi facenti capo al Ministero
degli affari esteri, tenuto conto delle competenze della delegazione
di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208;
D'intesa con il Ministero degli affari esteri;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3200
del 3 maggio 2002 e' abrogata e sono, altresi', abrogati i commi 1,
7, 9, 10, 11 e 13 dell'art. 1 e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del
24 aprile 2002. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
12 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3199/2002 si applica l'art. 2, comma
2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e la nomina del
professionista cui compete la dichiarazione assentita del giuramento
e' effettuata entro dieci giorni dalla richiesta del capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. Agli oneri relativi alle attivita' poste in essere dal
provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, nella
vigenza della predetta ordinanza n. 3199/2002 ed in attuazione di
quanto previsto dall'art. 8 della stessa, si provvede ai sensi
dell'art. 5 della presente ordinanza, nei limiti risultanti
dall'accertamento compiuto dal Dipartimento della protezione civile
della pertinenza degli oneri stessi rispetto agli interventi di
riqualificazione e completamento del Centro polifunzionale di
Castelnuovo di Porto.
Art. 2.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato,
provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le
iniziative connessi alla pianificazione ed alla realizzazione delle
manifestazioni di cui al "grande evento" indicato in premessa,
secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 marzo 2002, cosi' come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002;
con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' determinato il compenso del commissario delegato e degli
eventuali soggetti attuatori, con le deroghe, per quanto di
interesse, di cui all'art. 3.
2. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato, anche avvalendosi di soggetti attuatori, assume le
necessarie iniziative per la realizzazione delle opere, anche
edilizie, di adeguamento delle strutture presso cui si svolgeranno le
predette manifestazioni, nonche' per l'acquisizione della
disponibilita' di beni, mobili ed immobili, e di forniture di
servizi, stipulando i relativi atti convenzionali, avvalendosi delle
deroghe di cui all'art. 3, anche applicando, relativamente alla
realizzazione di opere, ove necessario, il regime previsto dall'art.
33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture
e dei servizi di cui al comma 2 e' autorizzato il ricorso alla
trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.
4. Con uno o piu' piani di sicurezza da predisporre appositamente
sulla base di quanto stabilito dal capo I della legge 1 aprile 1981,
n. 121, sono disciplinati i necessari coordinamenti tra le Forze di
polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i rispettivi
ambiti e livelli di responsabilita', in attuazione, altresi', di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n.
149, con definizione del quadro complessivo delle risorse umane e
strumentali occorrenti.
Art. 3.
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' autorizzata,
nei limiti necessari per l'attuazione degli interventi e nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alle
seguenti disposizioni:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive
modifiche ed integrazioni;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8,
11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 36, 58, 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 38, 39, 40, 41,
42, 117, 119;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
articoli 3, 5, 10, 13, 21;
regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, art. 34;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, articoli 22, 23, 24, 25,
26;
decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, art. 638;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed
integrazioni;
legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
settembre 1999;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II, sezione I
ed articoli 151 e 156;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter,
37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per le parti strettamente collegate;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28 e 29, coordinato con le disposizioni del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
1999;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
legge 8 giugno 2000, n. 149, art. 4;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, 24, 35 e
36;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8;
legge 16 dicembre 1999, n. 494, art. 2, comma 2;
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114,
articoli 13 e 18.
Art. 4.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato, anche avvalendosi di apposito soggetto attuatore, entro
sessanta giorni dalla emanazione della presente ordinanza, acquisita
la valutazione tecnico-economica del corrispettivo da erogarsi per il
periodo di conduzione del Centro polifunzionale di Castelnuovo di
Porto successivo alla scadenza del contratto di locazione, da
effettuarsi anche ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16
dicembre 1999, n. 494, provvede, anche in sede transattiva, al
compimento delle conseguenti attivita' solutorie, nonche'
all'adozione delle necessarie urgenti iniziative per il rilascio
definitivo del Centro medesimo.
2. Relativamente ai mezzi ed ai materiali in uso al Dipartimento
della protezione civile e solitamente depositati presso il Centro
polifunzionale di Castelnuovo di Porto, il capo del Dipartimento
della protezione civile - Commissario delegato, anche avvalendosi di
un soggetto attuatore, puo' provvedere per la cessione in uso ad enti
pubblici, anche territoriali, e privati, che ne assicurino l'utilizzo
per finalita' di protezione civile; sono altresi' risolti tutti i
rapporti convenzionali con le amministrazioni ed enti pubblici,
nonche' i contratti di servizi e forniture in corso presso il Centro
polifunzionale di Castelnuovo di Porto, anche in deroga alle
normative di riferimento di cui all'art. 3 ed alle disposizioni
contrattuali che disciplinano la durata dei contratti stessi e la
risoluzione o la rescissione anticipata.
3. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato, anche avvalendosi di soggetti attuatori, assume le
necessarie iniziative per la realizzazione delle opere, anche
edilizie, attinenti all'organizzazione ed all'attrezzamento logistico
e tecnologico delle strutture dipartimentali, nonche' per
l'acquisizione della disponibilita' di beni, mobili ed immobili, e di
forniture di servizi, stipulando i relativi atti convenzionali,
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.
4. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture
e dei servizi di cui al comma 3 e' autorizzato il ricorso alla
trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.
Art. 5.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, il capo del Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato ad avvalersi delle somme derivanti
dall'utilizzo dell'autorizzazione di spesa ivi prevista per le
attivita' di propria competenza ai sensi della presente ordinanza e
dell'ordinanza n. 3199/2002.
2. Per fronteggiare gli oneri connessi all'esercizio delle
ulteriori competenze istituzionali, il capo del Dipartimento della
protezione civile, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3,
del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, e' autorizzato ad
avvalersi, sulla base di apposita determinazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, delle somme derivanti dall'utilizzo
dell'autorizzazione di spesa sopra citata.
Art. 6.
1. Per l'espletamento dei compiti organizzativi facenti capo al
Ministero degli affari esteri per la preparazione del "grande
evento", il capo della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5
giugno 1984, n. 208, esercita i poteri attribuitigli da detta legge,
nonche' dalla presente ordinanza in connessione con quelli assegnati
al capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della
legge 5 giugno 1984, n. 208, il capo delegazione, ai fini
dell'efficace e tempestivo espletamento dei compiti di cui al comma
1, e' autorizzato, per tutto il periodo di vigenza del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 agosto 2002, a:
a) stipulare contratti di collaborazione di diritto privato a
tempo determinato di durata non superiore al suddetto periodo
temporale di vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 marzo 2002, cosi' come integrato dal successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002,
con societa', consulenti o esperti anche estranei alla pubblica
amministrazione i cui compensi saranno determinati in ragione
dell'incarico conferito;
b) stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per
un periodo temporale non superiore a quello di cui alla lettera a),
in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
c) stipulare contratti per servizi e forniture anche a trattativa
privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3;
d) stipulare contratti per lavori, anche per stralci, avvalendosi
delle deroghe di cui all'art. 3 e con applicazione, se necessario,
del regime previsto dall'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n.
109.
3. Per il piu' gravoso impegno connesso ai compiti organizzativi
per la preparazione del "grande evento", al capo della delegazione
ed
al personale dirigente della delegazione medesima puo' essere
riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% delle
retribuzioni di posizione, in deroga, relativamente al personale
della carriera diplomatica, all'art. 13, comma 2 ed all'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114,
nonche', per il restante personale dirigente, all'art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1,
sottoscritto il 5 aprile 2001.
Art. 7.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 sono posti a
carico del capitolo 4514 dell'U.P.B. 20.1.1.0 del Centro di
responsabilita' 20 "integrazione europea" del bilancio di previsione
del Ministero degli affari esteri.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2002
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato