IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio
1972, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei
prodotti ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del
mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo
1997, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento CE n.
2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle
organizzazioni di produttori;
Visto il regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione del 14 marzo
1997, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
2200/96 del Consiglio, riguardo al prericonoscimento di gruppi di
produttori;
Visto il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione del 28
marzo 2001, che abroga il regolamento CE n. 411/97, recante modalita'
di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio, riguardo
ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario
comunitario;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle
organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei
commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale, e in particolare, l'art. 2;
Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme
sull'associazionismo dei produttori agricoli;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente
orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Considerato che e' necessario stabilire i criteri per la
determinazione del valore della produzione commercializzata da
prendere in considerazione ai fini del riconoscimento e del calcolo
del valore del fondo di esercizio, nei casi in cui il fatturato delle
organizzazioni di produttori derivi dalla vendita di prodotto
trasformato;
Considerato che le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli
sono regolamentate con normativa comunitaria e nazionale, distinta da
quella destinata alle organizzazioni di produttori degli altri
settori produttivi;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome espressa in data 31
gennaio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Con il presente decreto, sono definite, ai sensi dell'art. 40
della legge 24 aprile 1998, n. 128, le procedure di accertamento
preliminari al riconoscimento e di verifica del mantenimento dei
requisiti nonche' del loro funzionamento in conformita' con il
regolamento (CE) n. 2200/96, svolte dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano sulle organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli, di seguito denominate (OP), sulle loro associazioni,
di seguito denominate (AOP) e sui gruppi di produttori
prericonosciuti, di seguito denominate (GP), fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 26,
comma 5.
2. Le attivita' di controllo, di cui al comma 1, svolte dalle
regioni e province autonome riguardano in particolare:
a) accertamento dei requisiti necessari per riconoscimento delle
OP, delle loro associazioni e dei GP;
b) funzionamento delle predette forme associative;
c) valutazione della gestione del fondo di esercizio;
d) attuazione dei programmi operativi, dei piani di
riconoscimento e l'utilizzo dei relativi contributi pubblici.
Art. 2.
Forma societaria
1. Le organizzazioni di produttori, costituite in forma di societa'
di capitali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n.
228/2001, adottano regolamenti interni, facenti parte integrante
degli statuti, atti a garantire il rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 11, paragrafo 1, lettera d), punto 3, del regolamento (CE)
n. 2200/96.
Art. 3.
Procedure per la verifica dei requisiti per il riconoscimento
delle organizzazioni di produttori
1. La richiesta di riconoscimento, ai fini del presente decreto, e'
presentata da ciascuna organizzazione di produttori, a firma del
proprio legale rappresentante, alla regione o alla provincia autonoma
nel cui territorio l'OP realizza la produzione allo stato fresco che
concorre a formare il maggior valore di produzione
commercializzabile, cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento
(CE) n. 412/97, di seguito denominata "Regione capofila". Alla
richiesta di riconoscimento e' allegata la documentazione comprovante
la presenza dei requisiti richiesti dal citato regolamento
comunitario n. 2200/96 e delle condizioni minime per il
riconoscimento stabilite dall'art. 40, commi 2, 7 ed 8 della legge 24
aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni. Nell'allegato al
presente decreto sono indicate le regioni dove, ai sensi della legge
27 marzo 2001, n. 122, art. 2, comma 2, si applicano i requisiti
minimi previsti dal regolamento (CE) n. 412/97.
2. Le regioni e province autonome verificano la presenza dei
requisiti, di cui al comma 1, sulla base della documentazione
presentata, attraverso un apposito programma informatico messo a
disposizione dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal
SIAN, nonche' attraverso accertamenti in loco. In particolare detti
accertamenti riguardano:
a) il valore della produzione commercializzabile, di cui al comma
1, da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso
di prodotti trasformati, tale valore e' pari al 90% del fatturato per
i prodotti surgelati, all'85% del fatturato per i trasformati
derivati da frutta e agrumi e all'80% del fatturato per i trasformati
derivati dal pomodoro ed altri ortaggi;
b) il rispetto delle condizioni previste dall'art. 11, paragrafo
2 del regolamento (CE) n. 2200/96;
c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni
dichiarate dalle OP, mediante accertamenti in loco che interessano un
campione variabile, a seconda delle dimensioni dell'OP, non inferiore
al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari, ed all'1% in
caso di superfici eccedenti tale limite;
d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla
lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalita' dei
produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle
relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il
rispetto dei requisiti prescritti.
3. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita', di cui
al comma 2, in tempo utile per poter assumere la decisione in merito
al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art.
12 del regolamento (CE) n. 2200/96. Qualora ricorrano obiettive
condizioni di difficolta' operativa per l'effettuazione degli
accertamenti, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4, fermo
restando il termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi
possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del
riconoscimento, in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad
avvenuta conclusione degli accertamenti. Gli accertamenti a campione
riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.
4. Qualora l'OP abbia soci in piu' regioni o province autonome, i
relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni competenti su
richiesta della regione capofila secondo il campione di cui al comma
2, lettera c), nel caso in cui la regione non corrisponda alla
richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o
qualora comunichi l'impossibilita' ad assolvere alla richiesta entro
tale termine, la regione capofila, sentita la regione competente,
individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria
stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti con
proprio personale.
5. Le regioni e le province autonome comunicano il riconoscimento
delle OP al Ministero entro trenta giorni dalla data del
riconoscimento stesso.
Art. 4.
Riconoscimento delle AOP
1. Per quanto attiene alle AOP, in attuazione dell'art. 40, comma
3, della legge n. 128/1998, la richiesta di riconoscimento, ai sensi
del presente decreto e' presentata alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio l'AOP realizza la produzione allo stato
fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione
commercializzabile, cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento
(CE) n. 412/97.
2. Le AOP, la cui forma societaria e' stabilita ai sensi dell'art.
26 del decreto legislativo n. 228/2001, costituite da almeno due
organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 11 del
regolamento (CE) n. 2200/96, possono associare anche gruppi di
produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo
regolamento, a tal fine il riconoscimento e il prericonoscimento
delle OP aderenti nonche' la loro funzionalita' sono attestate dalla
regione o provincia autonoma competente.
Art. 5.
Procedure per la verifica dei requisiti per il prericonoscimento
dei gruppi di produttori
1. Le regioni e le province autonome, all'atto della ricezione
della domanda da parte dei gruppi di produttori, che intendono
ottenere il prericonoscimento ai sensi dall'art. 14 del regolamento
(CE) n. 2200/96, accertano il possesso dei requisiti richiesti dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale, ivi compresi i parametri
minimi, pari al 50% di quelli indicati per il riconoscimento delle
OP, unitamente alla conformita' del piano di riconoscimento ai sensi
del regolamento (CE) n. 478/97.
2. Per gli accertamenti relativi al prericonoscimento dei GP, si
applicano le procedure di cui all'art. 3.
3. Le regioni e le province autonome informano, entro trenta
giorni, il Ministero delle politiche agricole e forestali
dell'avvenuto prericonoscimento dei GP.
Art. 6.
Verifica del funzionamento delle organizzazioni di produttori
e delle associazioni di organizzazioni di produttori
1. Ai fini del presente decreto, le regioni e le province autonome
verificano il funzionamento delle organizzazioni di produttori e
delle loro associazioni mediante verifiche ispettive in loco, da
effettuarsi almeno ogni due anni, nonche' attraverso l'esame di
documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:
a) bilanci preventivi;
b) bilanci consuntivi redatti conformemente al decreto
legislativo n. 137/1991;
c) catastini;
d) principali deliberazioni degli organi sociali;
e) resoconti sull'attivita' svolta.
Tale documentazione e' fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base
informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle regioni e
dalle province autonome competenti.
2. Le OP, oltre alla documentazione di cui al comma 1, mettono a
disposizione delle autorita' nazionali competenti i documenti
relativi alla produzione prevista, conferita e acquistata, distinta
per tipologia e quantita', e alla produzione commercializzata,
distinta per tipologia, quantita', valore e destinazione, comunicando
alle regioni e alle province autonome competenti, con cadenza almeno
annuale, tramite il sistema informativo di cui all'art. 3, le
variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici
produttive.
3. Le verifiche sulla documentazione di cui ai commi 1 e 2, hanno
in particolare lo scopo di accertare:
a) permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;
b) esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e
regionali che regolano l'attivita' delle organizzazioni dei
produttori ortofrutticoli;
c) utilizzo dei finanziamenti pubblici, di cui al regolamento
(CE) n. 2200/96;
d) validita' dell'azione svolta ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
e) regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione
conferita e a quella commercializzata.
4. Nell'ambito della verifica, di cui alla lettera a) del comma 3,
il valore della produzione da prendere in considerazione e' quello
ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri
soci, desunta dalla fatturazione della OP.
5. Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici,
finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della
produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1%
del valore della produzione. La percentuale dei produttori
interessati ai controlli e' stabilita dalle regioni e dalle province
autonome, tenuto conto delle situazioni locali.
6. Gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, ai
riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di
produttori a due o piu' OP, sono seguiti attraverso il programma
informatico di cui all'art. 3.
7. Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in regioni
diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle regioni
competenti per territorio, su richiesta della regione capofila,
secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 7.
8. Le regioni e le province autonome verificano il corretto
utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte delle OP, anche ai fini
di una eventuale revoca del riconoscimento, comunicando l'esito dei
controlli e gli eventuali provvedimenti adottati al Ministero.
9. Le AOP sono soggette alle verifiche, di cui ai commi 1, 2 e 3,
controllo in relazione all'attivita' svolta in applicazione dell'art.
40, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esse possono
elaborare, coordinare e gestire direttamente programmi comuni di
commercializzazione, provvedendo anche alla fatturazione del
prodotto.
Art. 7.
1. Fermo restando il parametro di cui all'art. 11, paragrafo 1,
lettera c), punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, le regioni e le
province autonome possono autorizzare le OP a consentire, nell'ambito
della commercializzazione diretta di cui al punto 4 dell'art. 6, la
fatturazione ai propri soci quando ricorre una documentata azione di
concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita,
purche' sia rispettata la fatturazione del parametro minimo di
commercializzazione necessario per il riconoscimento.
2. In caso di fatturazione delegata, di cui al comma 1, sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che
gia' esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di
valorizzazione dell'offerta;
b) e' costituito un ufficio commerciale presso la struttura
principale della OP;
c) qualora l'attivita' di commercializzazione viene svolta presso
le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente
dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, e' da
questa appositamente delegato;
d) ogni operazione di vendita e' acquisita agli atti dell'ufficio
commerciale dell'organizzazione dei produttori;
e) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
f) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo
iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i
conti d'ordine;
g) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite
dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori.
3. Le fasi della programmazione della produzione e delle vendite
sono di esclusiva competenza delle organizzazioni dei produttori che
in caso promuovano la costituzione di societa' di commercializzazione
e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.
Art. 8.
Verifiche relative all'istituzione del fondo di esercizio previsto
dall'art. 15 del regolamento n. 2200/96 ed alla realizzazione dei
programmi operativi e dei piani di prericonoscimento
1. Le regioni e le province autonome cui sono presentati i
programmi operativi delle OP ed i piani di riconoscimento, al fine di
garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dei
relativi aiuti, effettuano i controlli in coerenza con quanto
previsto dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96,
dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 478/97 e dall'art. 14 del
regolamento CE n. 609/01.
2. Le AOP, conformemente a quanto previsto dall'art. 40, comma 3,
lettera a), della legge n. 128/1998 e dall'art. 2, paragrafi 2 e 3
del regolamento (CE) n. 609/01, possono elaborare, presentare e
attuare i programmi operativi, per conto delle OP aderenti, ovvero
presentare programmi operativi parziali per coordinare ed attuare
azioni comuni o collettive, tra cui i ritiri dal mercato, dei
programmi operativi presentati singolarmente dalle OP aderenti; la
delega delle OP alla AOP di appartenenza, di parte del programma
operativo, e' presentata o contestualmente al piano operativo stesso
o in occasione delle eventuali modifiche annuali riferite
all'annualita' successiva, presentate ai sensi del regolamento (CE)
n. 609/01. Per le AOP delegate ad attuare, in tutto o in parte, il
programma operativo, valgono le stesse regole stabilite per le OP in
merito alla tenuta del conto corrente dedicato. Per la loro attivita'
nella gestione dei programmi operativi e dei ritiri dal mercato, le
AOP sono soggette ai controlli ed alle sanzioni previste per le OP.
3. La rendicontazione delle spese relative ai programmi operativi
e' accompagnata da una dichiarazione di responsabilita', rilasciata
dal legale rappresentante dell'OP o dell'AOP.
4. Nel corso dell'esecuzione del programma operativo o del piano
d'azione, le regioni e le province autonome competenti dispongono i
necessari accertamenti in loco per la verifica della rispondenza tra
le azioni realizzate ed il programma approvato.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno le regioni e le province
autonome comunicano al Ministero l'andamento e gli esiti delle
verifiche effettuate, anche al fine di accertare, a livello
nazionale, il rispetto del quantitativo minimo di controlli imposto
dal regolamento comunitario.
6. Gli accertamenti sulla corretta istituzione e utilizzazione del
fondo di esercizio verificano che il fondo medesimo sia alimentato
con contributi dei soci delle OP, conformemente alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 609/01, art. 3, punto 2, versati direttamente o
trattenuti sulla liquidazione del prodotto nel corso dell'anno di
riferimento.
7. Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento
verificano il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai
parametri necessari al riconoscimento di cui all'art. 11 del
regolamento (CE) n. 2200/96; qualora i risultati di un gruppo di
produttori al termine della prima, seconda, terza e quarta annualita'
di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%,
20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci
e valore della produzione commercializzata, le regioni e le province
autonome, fatte salve le cause di forza maggiore o condizioni
eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.
9. Le regioni e le province autonome competenti, qualora rilevino,
in sede di controllo, l'esistenza di somme indebitamente percepite,
ne danno comunicazione all'organismo pagatore per il relativo
recupero.
Art. 9.
Disposizioni generali
1. Al fine di espletare le proprie funzioni di autorita'
responsabile dei controlli, il Ministero puo' effettuare, previo
accordo con le regioni e le province autonome interessate e in
collaborazione con le medesime gli accertamenti ritenuti necessari
per la verifica della corretta applicazione della normativa
comunitaria e nazionale e delle modalita' di controllo.
2. Per l'espletamento dei controlli richiamati nel presente
provvedimento, le regioni e le province autonome si attengono a
specifiche procedure nazionali e regionali.
3. I riconoscimenti effettuati ai sensi del regolamento (CE) n.
2200/96 prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano
validi; per le OP con iter di riconoscimento in corso all'entrata in
vigore del presente decreto, il riconoscimento e' portato a termine
dalla regione che ne ha iniziato la procedura.
4. Salvo il verificarsi di eventi eccezionali, in caso di OP con
soci in piu' regioni o province, la realizzazione, per due anni
consecutivi, della produzione che allo stato fresco concorre a
formare il maggior valore di produzione commercializzata in una
regione diversa dalla capofila che ha operato il riconoscimento,
comporta il passaggio delle specifiche competenze, senza conseguenza
sul riconoscimento dell'OP; la regione che subentra in tali
competenze, accertata la regolarita' delle procedure, iscrive l'OP
nel proprio elenco regionale.
5. I dati acquisiti con il programma informatico di cui all'art. 3,
comma 2, sono gli unici validi per tutte le attivita' dell'OP
connesse all'organizzazione comune di mercato del settore dei
prodotti ortofrutticoli.
6. Le revoche relative ai riconoscimenti di cui al regolamento
(CEE) n. 1035/72 restano di competenza del Ministero.
7. Il Ministero provvede all'istituzione di un elenco nazionale
delle OP, della AOP e dei GP.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 11 luglio 2002
Il Ministro: Alemanno
Allegato
Regioni e province autonome ricadenti nel campo di applicazione
dell'art. 16, comma 1, lettera b) della legge del 5 febbraio 1999, n.
25, per le quali, ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di
produttori previste dal regolamento CE n. 2200/96, si applicano i
parametri indicati negli allegati 1 e 2 al regolamento CE n. 412/97.
- Piemonte;
- Lombardia;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Veneto;
- Liguria;
- Toscana;
- Marche;
- Umbria;
- Lazio;
- Abruzzo;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato