Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 259 del 05 Novembre 2002

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - DECRETO 3 ottobre 2002 Regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, ed in particolare l'art. 13;
Vista la deliberazione n. 5/b, adottata dal consiglio di
amministrazione in data 3 luglio 2002, relativa all'adozione del
regolamento recante norme per il reclutamento del personale
dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento
degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento funzione pubblica, reso in data 19 luglio
2002;
Considerato che e' decorso il termine di sessanta giorni dalla
ricezione del regolamento senza che il Ministro della salute abbia
formulato osservazioni in merito;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il suddetto
regolamento deve intendersi approvato;
E m a n a
l'unito regolamento sulle modalita' di reclutamento del personale
dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento
degli incarichi e delle borse di studio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2002

Il presidente: Garaci

Allegato
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI E DELLE BORSE DI STUDIO.

Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di
reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita', in
conformita' ai principi generali stabiliti dagli articoli 35 e
seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle norme
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001, n. 70.
2. L'assunzione del personale di ruolo dell'Istituto superiore di
sanita', con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
avviene:
a) tramite concorso pubblico, per titoli ed esami;
b) tramite concorso pubblico, per titoli;
c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per i profili per
i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
3. Il personale dell'Istituto superiore di sanita' e' assunto,
inoltre, nei casi e nei limiti percentuali previsti dalla normativa,
con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, mediante
procedure selettive pubbliche, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta.
4. Per lo svolgimento di programmi di ricerca ovvero per
attivita' di supporto tecnico nell'ambito dei predetti programmi e
per la gestione di infrastrutture tecniche complesse, e' possibile
procedere direttamente all'assunzione, con contratto a tempo
determinato, della durata massima di cinque anni, di personale
tecnico-scientifico, di elevato livello di competenza ed esperienza,
ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera.
5. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 2000, n. 324.
6. Il presente regolamento disciplina altresi', in attuazione
dell'art. 13, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le modalita' di conferimento degli
incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi
di ricerca, di progetti, accordi e convenzioni, nonche' le modalita'
di conferimento degli incarichi ad esperti di cui all'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.
7. Il presente regolamento disciplina, infine, ai sensi dell'art.
13, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 70/2001, le modalita' di conferimento delle borse di studio.

Art. 2.
Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento si applica la normativa generale vigente in materia di
assunzioni nel pubblico impiego ed in particolare il decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto attiene alle assunzioni obbligatorie da parte
dell'Istituto superiore di sanita' dei soggetti di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, trovano applicazione il secondo comma dell'art.
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.

Capo II
CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Titolo I
NORME COMUNI ALLE DIVERSE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 3.
Programmazione delle assunzioni
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, i
concorsi pubblici sono programmati sulla base del piano triennale e
dei relativi aggiornamenti annuali.
2. I concorsi sono indetti con cadenza annuale. I relativi bandi
sono emanati entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Per casi di particolare e comprovata urgenza, il consiglio di
amministrazione puo' autorizzare l'indizione di singoli concorsi
anche senza l'osservanza del termine fissato dal precedente comma.

Art. 4.
Bandi di concorso
1. I bandi dei concorsi sono definiti sulla base di schemi-tipo,
articolati per i diversi profili e livelli del personale.
2. Il bando specifica il numero dei posti a concorso, il profilo
professionale, il livello, l'area scientifica-disciplinare o l'area
tecnologica ovvero la struttura tecnico-amministrativa interessata ed
indica, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa e
di quelli fissati dal presente regolamento, i requisiti di
ammissione, i titoli valutabili, le prove da sostenere, i punteggi
minimi per il superamento di ciascuna prova, con l'individuazione
della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche o
tecnico-amministrative richieste, il livello richiesto di conoscenza
di una lingua straniera, il grado di capacita' di utilizzo delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
3. Il bando indica altresi' il termine e le modalita' di
presentazione delle domande; l'avviso relativo alla determinazione
del diario delle prove, la sede delle prove scritte ed orali ed
eventualmente pratiche, i titoli che danno luogo a precedenza o a
preferenza a parita' di punteggio, nonche' i termini e le modalita'
della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al
personale interno, in conformita' alle normative vigenti e le
percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate
categorie. Il bando di concorso deve infine garantire, ai sensi della
legge 10 aprile 1991, n. 125, pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro.
4. Per il personale dei livelli dal IV al IX, con esclusione del
profilo di CTER, le materie d'esame sono individuate, nel rispetto
della normativa vigente e dei principi del presente regolamento, dal
consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, in
sede di elaborazione dei piani di assunzioni del personale medesimo.
5. Per il personale appartenente ai profili di ricercatore,
tecnologo e CTER, le materie d'esame sono individuate, nel rispetto
della normativa vigente e dei principi del presente regolamento, dal
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, in sede di
determinazione delle aree scientifico-disciplinari e delle aree
tecnologiche.
6. I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Art. 5.
Titoli di merito
1. Il piano triennale di fabbisogno del personale determina, per
ciascun profilo professionale, le categorie dei titoli di merito
valutabili ed i punteggi massimi complessivamente attribuibili ai
titoli.
2. Il piano triennale stabilisce altresi' il punteggio massimo
attribuibile a ciascuna categoria ed il punteggio massimo
attribuibile singolarmente ad ogni titolo, secondo criteri che
garantiscano uniformita' di valutazione per concorsi relativi a
medesimi profili professionali.
3. L'indicazione dei predetti punteggi massimi deve essere
riportata nel bando.
4. Nei concorsi, per titoli ed esami, la valutazione dei titoli,
previa determinazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il risultato della
valutazione dei titoli viene comunicato agli interessati prima dello
svolgimento della prova orale.

Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. I concorsi sono svolti presso la sede dell'Istituto o presso
altra idonea struttura.
2. Per ogni concorso e' nominato un responsabile del
procedimento, esterno alla commissione, nominato dal direttore
generale, con il compito di garantire e accertare la regolarita'
formale e il rispetto del termine del procedimento stesso.
3. Le procedure concorsuali devono concludersi entro il termine
di sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte ovvero,
se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima
convocazione della commissione.
4. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera,
nonche' per l'accertamento della capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche possono essere
nominati, quali membri aggiunti della commissione, professori od
esperti delle corrispondenti discipline linguistiche o informatiche.

Art. 7.
Assunzione dei vincitori
1. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto
individuale di lavoro tra coloro che sono risultati vincitori del
relativo concorso ed il direttore generale.
2. Il rapporto di lavoro e' disciplinato dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dai contratti individuali e collettivi di
lavoro.

Titolo II
CONCORSI PER AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E PER AREE TECNOLOGICHE

Art. 8.
Norme generali
1. Il personale appartenente ai diversi livelli del profilo di
ricercatore viene assunto attraverso concorsi pubblici distinti per
aree scientifico-disciplinari.
2. Le diverse aree scientifico-disciplinari di cui al comma 1
sono determinate, su proposta del presidente, con deliberazione del
consiglio di amministrazione. Per ciascuna area sono individuate le
aree scientifico-disciplinari affini e le materie d'esame. Le aree
sono sottoposte a revisione periodica.
3. Il personale appartenente ai diversi livelli del profilo di
tecnologo viene assunto attraverso concorsi pubblici distinti per
aree tecnologiche.
4. Le diverse aree tecnologiche sono determinate, su proposta del
Presidente, con deliberazione del consiglio di amministrazione. Per
ciascuna area sono individuate le aree tecnologiche affini e le
materie d'esame. Le aree sono sottoposte a revisione periodica.

Art. 9.
Commissioni per dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori
1. Le commissioni per l'assunzione del personale appartenente ai
diversi livelli del profilo di ricercatore sono nominate con decreto
del Presidente.
2. Dette commissioni sono composte da tre membri:
a) un professore universitario ordinario ovvero un dirigente di
ricerca di altro ente pubblico, con funzioni di presidente;
b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i
professori universitari ordinari o associati ovvero tra i dirigenti
di ricerca, i primi ricercatori e i ricercatori dell'Istituto o di
enti pubblici, in relazione al livello del profilo messo a concorso
ovvero tra gli esperti stranieri di pari livello.
3. Il segretario delle commissioni e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto.
4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di
concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina delle
commissioni di cui hanno fatto parte.

Art. 10.
Commissioni per dirigenti tecnologi, primi tecnologi e tecnologi
1. Le commissioni per l'assunzione del personale appartenente ai
diversi livelli del profilo di tecnologo sono nominate con decreto
del presidente.
2. Dette commissioni sono composte da tre membri:
a) un professore universitario ordinario ovvero un dirigente
tecnologo di altro ente pubblico, con funzioni di Presidente;
b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i
professori universitari ordinari o associati ovvero tra i dirigenti
di ricerca e i dirigenti tecnologi, tra i primi ricercatori e i primi
tecnologi, i ricercatori e i tecnologi, in relazione al livello del
profilo messo a concorso, dell'istituto o di enti pubblici, ovvero
tra gli esperti stranieri di pari livello.
3. Il segretario delle commissioni e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto.
4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di
concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina delle
commissioni di cui hanno fatto parte.

Art. 11.
Concorso a dirigente di ricerca
1. L'accesso al profilo di dirigente di ricerca avviene mediante
concorso pubblico nazionale per titoli.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il
punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
3. La commissione forma la graduatoria sulla base dei curricula e
dei titoli scientifici presentati dai candidati.
4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria di merito, il
candidato deve riportare nella valutazione dei titoli un punteggio
non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente;
l'indicazione del punteggio minimo necessario per l'inclusione nella
graduatoria di merito deve essere riportata nel bando di concorso.

Art. 12.
Concorso a primo ricercatore
1. L'accesso al profilo di primo ricercatore avviene mediante
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il
punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
4. L'esame consiste in una prova orale.
5. La prova orale consiste in un colloquio tendente ad accertare
le capacita' professionali del candidato, in relazione alle attivita'
proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si
riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e
professionali presentati. In particolare, avuto riguardo all'area
scientifico-disciplinare per la quale e' indetto il concorso, il
colloquio verte sugli argomenti espressamente indicati nel bando ed
ha per oggetto i compiti propri del profilo professionale a concorso;
il colloquio deve altresi' accertare il grado di conoscenza della
lingua straniera parlata e scritta e della relativa terminologia
scientifica, nonche' la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche inerenti l'area scientifico-disciplinare
e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Ai fini del superamento del colloquio il candidato deve
riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario per il
superamento della prova deve essere riportata nel bando di concorso.

Art. 13.
Concorso a ricercatore
1. L'accesso al profilo di ricercatore avviene mediante concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il
punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
4. Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova
orale.
5. La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato su
argomenti proposti dalla commissione esaminatrice, relativi alle
materie indicate nel bando, concernenti l'area
scientifico-disciplinare per la quale viene indetto il concorso.
6. La prova orale consiste in un colloquio; il colloquio verte
sugli stessi argomenti indicati nel bando per la prova scritta e
tende all'accertamento delle capacita' professionali del candidato in
relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo
professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli culturali, di servizio e professionali presentati. Il
colloquio deve anche accertare il grado di conoscenza della lingua
straniera parlata e scritta e della relativa terminologia
scientifica, nonche' la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche inerenti l'area scientifico-disciplinare
e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente. L'indicazione dei punteggi minimi per il superamento di
ciascuna prova deve essere riportato nel bando.

Art. 14.
Concorso a dirigente tecnologo
1. L'accesso al profilo di dirigente tecnologo avviene mediante
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il
punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
4. L'esame consiste in una prova orale.
5. La prova orale consiste in un colloquio tendente
all'accertamento delle capacita' professionali del candidato, in
relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo
professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli culturali, di servizio e professionali presentati. In
particolare, avuto riguardo all'area tecnologica per la quale e'
indetto il concorso, il colloquio verte sugli argomenti espressamente
indicati nel bando e deve altresi' avere ad oggetto i compiti, ivi
compresi quelli organizzativi, inerenti le finzioni da conferire.
6. Il colloquio deve inoltre accertare il grado di conoscenza
della lingua straniera parlata e scritta, nonche' la capacita' di
utilizzare le apparecchiature scientifiche inerenti l'area
tecnologica e le applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. Ai fini del superamento del colloquio il candidato deve
riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario per il
superamento del colloquio deve essere riportata nel bando di
concorso.

Art. 15.
Concorso a primo tecnologo
1. L'accesso al profilo di primo tecnologo avviene mediante
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il
punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
4. L'esame consiste in una prova orale.
5. La prova orale consiste in un colloquio tendente
all'accertamento delle capacita' professionali del candidato, in
relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo
professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli culturali, professionali e di servizio presentati. In
particolare, avuto riguardo all'area tecnologica per la quale e'
indetto il concorso, il colloquio verte sugli argomenti espressamente
indicati nel bando e deve altresi' avere ad oggetto i compiti propri
del profilo professionale.
6. Il colloquio deve anche accertare il grado di conoscenza della
lingua straniera parlata e scritta, nonche' la capacita' di utilizzo
delle apparecchiature scientifiche inerenti l'area tecnologica ed
applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. Ai fini del superamento del colloquio il candidato deve
riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario al
superamento del colloquio deve risultare dal bando di concorso.

Art. 16.
Concorso a tecnologo
1. L'accesso al profilo di tecnologo avviene mediante concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il
punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
4. Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova
orale.
5. La prova scritta consiste nella redazione di una dissertazione
su argomenti proposti dalla commissione esaminatrice, relativi alle
materie indicate nel bando, concernenti l'area tecnologica per la
quale viene indetto il concorso.
6. La prova orale consiste in un colloquio avente per oggetto gli
stessi argomenti indicati nel bando per la prova scritta e tendente
all'accertamento delle capacita' professionali del candidato, in
relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo
professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli culturali, professionali e di servizio presentati; il
colloquio deve accertare altresi' il grado di conoscenza della lingua
straniera parlata e scritta, nonche' la capacita' di utilizzare le
apparecchiature scientifiche inerenti l'area tecnologica e le
applicazioni informatiche piu' diffuse.
8. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente, l'indicazione del punteggio minimo necessario per il
superamento di ciascuna prova deve risultare dal bando.

Titolo III
CONCORSI PUBBLICI PER IL SETTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 17.
Concorsi a collaboratore tecnico
1. L'accesso al profilo di collaboratore tecnico avviene mediante
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami.
2. L'accesso puo' avvenire al livello iniziale del profilo di
CTER, nonche', nei limiti percentuali fissati dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro, al livello apicale del medesimo
profilo.
3. Le commissioni dei concorsi per CTER sono nominate con decreto
del Presidente e sono composte da:
a) un professore universitario, ovvero un dirigente tecnologo o
di ricerca di altro ente pubblico, con funzioni di presidente;
b) da due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i
primi tecnologi e i tecnologi o tra i primi ricercatori e i
ricercatori dell'Istituto o di enti pubblici, esperti nelle materie
d'esame.
4. Il segretario delle commissioni e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto.
5. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di
concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della
commissione di cui hanno fatto parte.

Art. 18.
Concorsi a CTER: prove d'esame
1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti, i
requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti nazionali di
lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il
punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
3. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, ovvero in
una serie di quesiti a risposta sintetica, in una prova pratica con
relazione scritta ed in una prova orale.
4. La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato
sugli argomenti proposti dalla commissione esaminatrice, relativi
alle materie indicate dal bando, concernenti l'attivita' svolta dalle
strutture per le quali i posti sono messi a concorso.
5. Il bando di concorso puo' prevedere, in alternativa alla prova
scritta, una serie di quesiti a risposta sintetica, concernenti le
materie indicate nel bando.
6. La prova pratica o a contenuto teorico-pratico consiste
nell'esecuzione di tecniche e nella illustrazione e applicazione di
metodi di lavoro attinenti alle materie indicate nel bando,
concernenti l'attivita' della struttura per la quale i posti sono
messi a concorso; delle modalita' di esecuzione della prova pratica
deve essere redatta dal candidato una sintetica relazione scritta.
7. La prova orale consiste in un colloquio che deve tendere ad
accertare il grado di conoscenza delle materie oggetto della prova
scritta e della prova pratica, nonche' dell'ordinamento e dei compiti
istituzionali dell'Istituto superiore di sanita'; deve altresi'
tendere all'accertamento delle capacita' professionali del candidato
in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo
professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli culturali, di servizio e professionali presentati; il
colloquio deve infine accertare il grado di conoscenza della lingua
straniera scritta e parlata e della relativa terminologia
scientifica, nonche' la capacita' di utilizzare le apparecchiature ed
applicazioni informatiche piu' diffuse.
8. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente.
9. L'indicazione dei punteggi minimi per il superamento delle
prove deve risultare dal bando.

Art. 19.
Concorsi per funzionario di amministrazione
1. L'accesso al profilo di funzionario di amministrazione avviene
mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
2. L'accesso puo' avvenire al livello iniziale del profilo di
funzionario di amministrazione, nonche', nei limiti percentuali
fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, al
livello apicale del medesimo profilo.
3. Le commissioni di concorso per funzionari di amministrazione
sono nominate con decreto del direttore generale e sono composte da:
a) un magistrato amministrativo e/o contabile o un avvocato
dello Stato ovvero un dirigente di prima fascia del ruolo unico delle
amministrazioni dello Stato o da un dirigente di prima fascia di
altro ente pubblico, con funzioni di Presidente;
b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i
dirigenti di seconda fascia dell'Istituto, delle amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici.
4. Il segretario e' scelto tra i funzionari di amministrazione
dell'Istituto.
5. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di
concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della
commissione di cui hanno fatto parte.

Art. 20.
Concorsi a funzionario di amministrazione: prove d'esame
1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il
punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
3. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale.
4. Le prove scritte, una delle quali puo' essere a contenuto
teorico-pratico, vertono su argomenti di diritto amministrativo,
contabilita' di Stato e su materie attinenti alla sfera di competenza
dell'Istituto Superiore di Sanita'.
5. La prova orale consiste in un colloquio che tende ad accertare
il grado di conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte e
delle eventuali altre materie espressamente indicate dal bando di
concorso, nonche' ad accertare le capacita' professionali del
candidato in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo
professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli culturali, di servizio e professionali presentati; il
colloquio deve anche accertare il grado di conoscenza della lingua
straniera e la capacita' di utilizzo delle apparecchiature ed
applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente.
7. L'indicazione dei punteggi minimi necessari per il superamento
di ciascuna prova deve essere riportata nel bando di concorso.

Art. 21.
Concorso a collaboratore di amministrazione
1. L'accesso al livello iniziale del profilo di collaboratore di
amministrazione avviene mediante concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
3. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del
direttore generale, e' composta da un dirigente di prima fascia del
ruolo unico delle amministrazioni dello Stato o di altro ente
pubblico, con funzioni di presidente, e da due componenti, di cui
almeno uno interno, con profilo non inferiore a funzionario di
amministrazione, scelti tra i dipendenti dell'Istituto superiore di
sanita' e di enti pubblici, esperti nelle materie oggetto del
concorso.
4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di
concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della
commissione di cui hanno fatto parte.
5. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il
punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
6. Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica
o a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
7. La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato
sulle materie indicate nel bando, attinenti alle attivita' proprie
del profilo professionale a concorso.
8. Il bando di concorso puo' prevedere, in alternativa alla prova
scritta, una serie di quesiti a risposta multipla da risolvere in un
tempo predeterminato.
9. La prova pratica o a contenuto teorico-pratico consiste nella
esecuzione di metodiche burocratiche o nella illustrazione ed
applicazione di sistemi di lavoro attinenti alle attivita' proprie
del profilo professionale a concorso, con riferimento alle materie
indicate nel bando.
10. La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto le
stesse materie indicate nel bando per le prove scritte, nonche'
tendente ad accertare le capacita' professionali del candidato in
relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il
concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di
servizio e professionali presentati; il colloquio deve altresi'
accertare la conoscenza di una lingua straniera e la capacita' di
utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu'
diffuse.
11. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente.
12. L'indicazione dei punteggi minimi necessari per il
superamento di ciascuna prova deve essere riportata nel bando di
concorso.

Art. 22.
Commissioni per i concorsi ad operatore tecnico
1. L'accesso al livello iniziale del profilo di operatore tecnico
avviene mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del
direttore generale, e' composta da:
a) un dirigente tecnologo o un primo tecnologo ovvero da un
dirigente di ricerca o da un primo ricercatore di altro ente pubblico
con funzioni di presidente;
b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i
primi tecnologi e i tecnologi o tra i primi ricercatori e i
ricercatori dell'Istituto o di ente pubblico.
3. Il segretario della Commissione e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto Superiore della Sanita'.
4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di
concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della
commissione di cui hanno fatto parte.

Art. 23.
Operatore tecnico: prove d'esame
1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il
punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
3. Gli esami consistono in una prova pratica o a contenuto
teorico-pratico ed in una prova orale.
4. La prova pratica o a contenuto teorico-pratico consiste
nell'esecuzione di metodiche strumentali o nella illustrazione ed
applicazione di sistemi di lavoro attinenti alle attivita' proprie
del profilo professionale a concorso, con riferimento alle materie
indicate nel bando.
5. La prova orale consiste in un colloquio sulle stesse materie
indicate nel bando per la prova pratica; la prova tende altresi'
all'accertamento delle capacita' professionali del candidato in
relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo
professionale cui il concorso si riferisce; il colloquio tende
altresi' ad accertare la conoscenza di una lingua straniera e la
capacita' di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni
informatiche piu' diffuse.
6. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente.
7. L'indicazione dei punteggi minimi per il superamento di
ciascuna prova deve essere riportata nel bando di concorso.

Titolo IV
ASSUNZIONI DI PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI PROFESSIONALI PER
I QUALI E' RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 24.
Assunzione di personale con profilo di operatore di amministrazione
1. L'accesso al profilo di operatore di amministrazione avviene
mediante selezione per l'accertamento dell'idoneita', come previsto
dalla vigente normativa disciplinante le assunzioni da parte delle
pubbliche amministrazioni di personale appartenente ai profili
professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo.
2. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneita' e'
nominata con decreto del direttore generale ed e' composta da un
dirigente di seconda fascia dell'istituto, con funzioni di
presidente, e da due componenti, scelti tra i funzionari di
amministrazione, IV livello professionale, dell'Istituto.
3. Il segretario della commissione e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto.

Art. 25.
Assunzione di personale con profilo di ausiliario tecnico
1. L'accesso al profilo di ausiliario tecnico avviene mediante
selezione per l'accertamento dell'idoneita', come previsto dalla
vigente normativa disciplinante le assunzioni da parte delle
pubbliche amministrazioni di personale appartenente ai profili
professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo.
2. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneita',
nominata con decreto del direttore generale, e' composta da un
dipendente dell'Istituto con profilo non inferiore a primo
ricercatore, primo tecnologo o dirigente di seconda fascia, con
funzioni di presidente, e da altri due dipendenti dell'Istituto, con
profilo non inferiore a funzionario di amministrazione o
collaboratore tecnico enti di ricerca. Il segretario e' scelto tra i
funzionari di amministrazione dell'Istituto.

Art. 26.
Assunzione di personale con profilo di ausiliario di amministrazione
1. L'accesso al profilo di ausiliario di amministrazione avviene
mediante selezione per l'accertamento dell'idoneita', come previsto
dalla vigente normativa disciplinante le assunzioni da parte delle
pubbliche amministrazioni di personale appartenente ai profili
professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo.
2. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneita',
nominata con decreto del direttore generale, e' composta da un
dipendente dell'Istituto con profilo non inferiore a dirigente di
seconda fascia, con funzioni di presidente, e da altri due dipendenti
dell'Istituto, con profilo non inferiore a funzionario di
amministrazione. Il segretario e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto.

Capo III
ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 27.
Principi generali
1. L'Istituto superiore di sanita' puo' assumere, nei casi e nei
limiti percentuali complessivamente previsti dalle norme legislative,
ivi comprese le previsioni di cui all'art. 36 della legge 20 marzo
1975, n. 70, e dalla contrattazione collettiva, personale con
contratto a tempo determinato.
2. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati per far
fronte alle esigenze di realizzazione dei programmi nazionali e
internazionali di ricerca dell'Istituto o di programmi di ricerca
affidati all'Istituto medesimo, mediante convenzione, da soggetti
esterni, pubblici o privati, ovvero su indicazione di norme di legge
o regolamentari.
3. L'Istituto puo' assumere a tempo determinato:
a) personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 165/2001, finalizzate ad accertare il possesso della
professionalita' del profilo professionale per il quale si concorre;
b) personale tecnico-scientifico, di elevato livello di
competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di
cittadinanza straniera, per lo svolgimento di programmi di ricerca
ovvero per attivita' di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di
ricerca, per l'intera durata degli stessi programmi, e per la
gestione di infrastrutture tecniche complesse.
4. Le selezioni vengono adeguatamente pubblicizzate, mediante
pubblicazione per estratto del relativo bando nella Gazzetta
Ufficiale; le modalita' di espletamento devono garantire
l'imparzialita' dello svolgimento, l'adeguato accesso dall'esterno,
l'economicita' e la celerita'.
5. Il bando di avvio della selezione specifica il profilo, il
livello, l'area scientifico-disciplinare o l'area tecnologica ovvero
la struttura tecnico-amministrativa di destinazione e definisce i
requisiti di ammissione, i titoli valutabili, le prove da sostenere e
i relativi punteggi, con l'indicazione della tipologia delle
competenze scientifiche e tecnologiche o tecnico-amministrative
richieste, nonche' il grado di conoscenza della lingua straniera e
dell'utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu'
diffuse richiesto.
6. Per le assunzioni a tempo determinato sono richiesti i
medesimi requisiti valevoli per le assunzioni a tempo indeterminato
nel corrispondente profilo.
7. Le modalita' di espletamento delle selezioni, ivi comprese le
tipologie di prove selettive e le regole sulla composizione delle
commissioni esaminatrici, sono stabilite in conformita' alla
normativa generale ed alla disciplina dettata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca. In mancanza di
specifica regolamentazione contrattuale, le modalita' di espletamento
delle selezioni sono determinate, nel rispetto della normativa
generale, dal consiglio di amministrazione, secondo criteri analoghi
a quelli seguiti per il reclutamento a tempo indeterminato del
corrispondente personale.
8. Le categorie di titoli di merito valutabili in tutte le
selezioni pubbliche sono le medesime previste per le assunzioni a
tempo indeterminato nel corrispondente profilo.
9. Il bando indica per ciascuna categoria di titoli il punteggio
massimo attribuibile alla categoria stessa ed il punteggio massimo
attribuibile a ciascun titolo della categoria, in analogia a quanto
in proposito stabilito per i corrispondenti concorsi per le
assunzioni a tempo indeterminato.
10. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dell'espletamento
delle prove selettive.

Capo IV
INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE

Art. 28.
Modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di
collaborazione
1. Per esigenze connesse all'attuazione dei programmi di ricerca
relativi a convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ovvero su indicazione di norme di
legge o regolamentari, ed in mancanza di adeguate professionalita'
interne, e' possibile procedere all'affidamento di incarichi
temporanei di collaborazione per l'espletamento delle relative
attivita'.
2. I soggetti cui affidare gli incarichi temporanei di
collaborazione sono selezionati, per ciascun programma di ricerca, da
commissioni di esperti, sulla base della valutazione comparativa dei
requisiti di piu' elevata professionalita' posseduti dai candidati.
3. Le procedure amministrative per la selezione dei soggetti ai
quali affidare gli incarichi di cui al primo comma sono adottate
dall'ufficio amministrativo competente per materia.
4. L'atto di conferimento dell'incarico determina la durata,
l'oggetto, il luogo di espletamento dell'incarico di collaborazione,
la misura del compenso spettante e le modalita' di corresponsione
dello stesso.
5. Le prestazioni connesse agli incarichi temporanei di
collaborazione sono espletate senza vincolo di subordinazione e
dipendenza dagli organi di gestione dell'Istituto.
6. Gli incarichi temporanei di collaborazione non comportano
osservanza di orari di lavoro, ne' l'inserimento stabile all'interno
della struttura operativa nella quale vengono svolte le attivita'
relative al programma scientifico; detti incarichi possono essere
svolti al di fuori della sede dell'Istituto; la durata dell'incarico
di norma non potra' superare i due anni.
7. Per motivate esigenze, possono essere altresi' conferiti ai
sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, contratti
d'opera per un periodo limitato.

Art. 29.
Modalita' di conferimento di incarichi temporanei ad esperti
1. Il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2001, n. 70, e' disposto dal consiglio di amministrazione,
previo accertamento della sussistenza delle particolari esigenze che
ne determinano l'utilizzazione.
2. Deve in ogni caso trattarsi di esigenze connesse alle
attivita' istituzionali dell'ente nel suo complesso ovvero a
problematiche generali dell'amministrazione.
3. La proposta di conferimento degli incarichi temporanei ad
esperti, adeguatamente motivata, e' formulata dal presidente, sulla
base di apposito atto istruttorio del direttore generale, nel quale,
accertata la mancanza all'interno dell'Istituto di adeguate
professionalita' tecnico-scientifiche, vengono evidenziati, in
relazione ai curricula sottoscritti dai candidati, i titoli e le
esperienze professionali che suffragano le diverse candidature.
4. La delibera del consiglio di amministrazione, con la quale
sono scelti i soggetti cui conferire gli incarichi temporanei di cui
al presente articolo stabilisce, altresi', la durata, l'oggetto, il
luogo di espletamento dell'incarico, la misura del compenso
spettante, le modalita' di corresponsione dello stesso, nonche'
l'obbligo, da parte dell'incaricato, di presentare apposita,
specifica relazione conclusiva.

Capo V
BORSE DI STUDIO

Art. 30.
Borse di studio e assegni di ricerca
1. L'Istituto superiore di sanita' eroga borse di studio e
assegni di ricerca per il personale laureato.
2. Ogni Dipartimento provvede, con le risorse del proprio
bilancio, alla concessione di borse di studio e assegni di ricerca,
previo parere del comitato scientifico, ai sensi dell'art. 10, primo
comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n.
70/2001;
3. Il consiglio di amministrazione puo', sentito il comitato
scientifico, deliberare ulteriori programmi di attivazione di borse
di studio e assegni di ricerca nell'interesse generale dell'Istituto
superiore di sanita' o di programmi di ricerca non necessariamente
affidati ai dipartimenti.
4. Le borse di studio e gli assegni di ricerca sono concessi a
cittadini italiani, comunitari e stranieri, in possesso di laurea o
di dottorato di ricerca o titolo equivalente, italiano o straniero.
5. Le tipologie delle borse di studio e degli assegni di ricerca,
la loro durata, il loro eventuale rinnovo, nonche' i requisiti e le
procedure selettive per la concessione sono disciplinati con delibera
del consiglio di amministrazione.
6. Al fine di favorire la formazione di personale altamente
specializzato in programmi di intervento e di ricerca mirati alla
lotta ed alla prevenzione delle principali patologie, l'Istituto
superiore di sanita' puo' concedere borse di studio all'estero.
7. Possono fruire della borsa di studio all'estero, cumulando
l'importo con la retribuzione, anche coloro che siano dipendenti da
amministrazioni pubbliche, compresi i dipendenti dell'Istituto
superiore di sanita', o enti pubblici o privati e a condizione che
gli interessati siano autorizzati dall'amministrazione o ente di
appartenenza.
8. Le commissioni esaminatrici per le borse di studio e gli
assegni di ricerca, nominate con decreto del presidente
dell'Istituto, sono composte dal direttore del dipartimento o del
servizio interessato, con funzioni di presidente, e da due dirigenti
di ricerca o dirigenti tecnologi, esperti nella materia; le funzioni
di segretario sono svolte da un funzionario di amministrazione.

Art. 31.
Borse di dottorato di ricerca
1. L'Istituto superiore di sanita' puo' contribuire, con proprie
borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti
dalle universita' ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.
210.
2. A tal fine l'Istituto superiore di sanita' stipula apposite
convenzioni con le universita' che attivano i corsi di dottorato,
nelle quali vengono regolamentati la partecipazione del personale di
ricerca dell'Istituto ai collegi dei docenti dei dottorati, alle
commissioni di accesso ai corsi, lo svolgimento presso le strutture
di ricerca dell'Istituto di attivita' di ricerca finalizzate alla
formazione dei dottorandi di ricerca.
3. Con apposite convenzioni o nell'ambito delle convenzioni di
cui al comma 2, l'Istituto puo' promuovere attivita' di formazione
post-dottorato, di formazione continua permanente e ricorrente, di
formazione superiore non universitaria e di attivita' di promozione
della conoscenza in tema di sanita' pubblica tra gli operatori
sanitari, nella scuola e nella societa', anche mediante appropriate
attivita' divulgative.

Art. 32.
Aspettativa per motivi di studio e ricerca per il personale
dell'Istituto
1. Il personale tecnico dell'Istituto dei livelli dal primo al
sesto, nonche' i dirigenti ed il personale amministrativo dei livelli
dal quarto al settimo, puo' essere collocato in aspettativa, a
domanda, oltre che per i motivi previsti dalle vigenti norme
contrattuali, per motivi di studio e di ricerca, nell'interesse
dell'Istituto.
2. Il collocamento in aspettativa per motivi di studio e ricerca
viene disposto dal direttore generale, previa delibera del consiglio
di amministrazione, su proposta del titolare del dipartimento, del
Centro nazionale o del servizio tecnico-scientifico, ovvero dai
competenti dirigenti degli uffici dirigenziali generali, per il
personale dei livelli dal quarto al settimo, assegnato ai predetti
uffici.
3. La durata dell'aspettativa non puo' superare i due anni; per
giustificati motivi il consiglio di amministrazione puo' deliberare
la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.
Il periodo complessivo dell'aspettativa per motivi di studio e
ricerca non puo' superare i due anni e sei mesi in un decennio.
4. I dipendenti dell'Istituto, collocati in aspettativa per
motivi di studio e ricerca nell'interesse dell'Istituto stesso,
cumulano l'importo dell'eventuale borsa di studio o assegno di
ricerca, erogato dall'ente ospitante, anche estero con la
retribuzione in godimento, nei limiti fissati dalla normativa vigente
in materia.
5. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio e
ricerca di cui al presente articolo, e' computato per intero ai fini
della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 33.
Norma finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento si applica la disciplina generale vigente in materia di
assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato