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Gazzetta Ufficiale N. 260 del 06 Novembre 2002

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Oneri di pubblicita' e trasmissione programmi triennali

IL PRESIDENTE
Premesso:
che gli articoli 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modifiche, 14 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e 2 comma 4, del decreto
ministeriale 21 giugno 2000, prevedono che le amministrazioni
aggiudicatici trasmettano i programmi triennali ed elenchi annuali
all'osservatorio perche' ne dia pubblicita';
Considerato:
che tale onere di pubblicita' a carico dell'osservatorio puo'
qualificarsi quale forma di "pubblicita-notizia" diretta unicamente a
rendere noti ai terzi determinati fatti od atti;
che le forme di pubblicita' non sostituiscono ma coesistono con
la normativa in materia di accesso, permanendo, infatti, in capo alle
stazioni appaltanti l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 22,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto
di accesso ai documenti della programmazione;
che ai fini dell'informazione al mercato esistono una serie di
forme alternative quali l'eventuale pubblicazione, da parte delle
amministrazioni aggiudicatici, dei programmi ed elenchi annuali sul
proprio sito internet;
che l'utilizzo contestuale di molteplici meccanismi di
informazione e partecipazione consente, comunque, il raggiungimento
degli obiettivi sottesi alla ratio delle norme di cui in premessa,
attraverso la sinergia tra i soggetti coinvolti nell'iter di
formazione e pubblicita' dei programmi triennali;
che l'onere di pubblicita-notizia a carico dell'osservatorio puo'
intendersi assolto mediante la pubblicazione di alcuni elementi
relativi agli atti di programmazione adottati;
che e' opportuno semplificare gli oneri a carico delle
amministrazioni aggiudicatrici;
Comunica che:
a decorrere dal 15o (quindicesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, e
pertanto con efficacia anche rispetto al triennio in corso:
1) l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatici di
inviare all'osservatorio dei lavori pubblici nella forma stabilita
dal decreto ministeriale ll. pp. del 21 giugno 2000 e' assolto con
l'invio di una comunicazione attestante:
l'avvenuta adozione ed approvazione del programma triennale;
gli estremi dei relativi provvedimenti;
l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito
"Internet" dell'amministrazione aggiudicatrice;
2) l'obbligo e' assolto con l'invio entro trenta giorni
dall'avvenuta approvazione.
Roma, 16 ottobre 2002
Il Presidente: Garri


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato