IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 1999, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre
2002;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002, concernente
l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile,
con il quale, nell'ambito delle attivita' concernenti
l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza,
prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;
Considerato che lo Stato italiano nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale partecipa alle attivita' di assistenza
alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare
gravita';
Visto il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica ceca, ratificato con legge 2 ottobre 1997,
n. 350, che, tra l'altro, con l'art. 12 prevede il compimento di
iniziative per il reciproco sostegno volte alla protezione
dell'ambiente e contro ogni forma di inquinamento dell'aria,
dell'acqua e del suolo nonche' l'ampliamento della cooperazione per
far fronte alle calamita' naturali;
Considerato che nella seconda decade del mese di agosto 2002
l'Europa centrale e' stata interessata da fenomeni alluvionali di
eccezionale gravita' e, in particolare, il territorio della
Repubblica ceca e' stato colpito da una esondazione del fiume
Moldava;
Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio
connessa alla imminenza della stagione invernale;
Ravvisata la necessita' di continuare a corrispondere, alla
richiesta di assistenza formulata dalle Autorita' ceche attraverso
l'invio di mezzi e materiali necessari per fronteggiare la situazione
emergenziale in argomento;
Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad
evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e
a cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione
in loco dei necessari interventi di prevenzione di possibili contesti
emergenziali;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore
della Repubblica ceca colpita dagli eventi alluvionali della seconda
decade di agosto 2002, in adempimento dei doveri di cooperazione
internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza,
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere
tutti gli interventi e le iniziative necessari anche utilizzando beni
e materiali per assicurare tutela alle popolazioni colpite dagli
eventi calamitosi.
2. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi'
autorizzato a consentire l'utilizzazione, da parte delle autorita'
locali, dei necessari beni e materiali da impiegarsi per impedire il
verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2002
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato