IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la delibera del comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.) del 13 luglio
1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre
1993, che ha individuato i criteri per l'applicazione dei commi 9 e
10 dell'art. 1 della citata legge n. 223 del 1991;
Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che ha demandato al comitato interministeriale per la programmazione
economica (C.I.P.E.) il compito di dettare i criteri generali per la
gestione degli interventi di trattamento straordinario di
integrazione salariale;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
Vista la deliberazione n. 96 del 15 novembre 2001 del suddetto
comitato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio
2002, recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99:
devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali", che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione
dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli
interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione
amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data
8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei Conti il 13 marzo 2002,
nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti
criteri;
Considerato che, negli anni trascorsi dall'adozione della citata
delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, si e' constatato, in fase di
istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri
dalla stessa recati sono da ritenersi superati in conseguenza
dell'evoluzione legislativa in materia di ammortizzatori sociali,
nonche' in considerazione dei cambiamenti dei processi produttivi
delle grandi aziende e delle continue ripercussioni per l'occupazione
nelle piccole e medie aziende;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed
all'aggiornamento della citata delibera C.I.P.I. 13 luglio 1993;
Decreta:
Art. 1.
Limite di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale
1. Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223, cosi' come interpretato dall'art. 4, comma 35,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, puo' essere
superato nelle singole unita' aziendali nelle fattispecie contemplate
dall'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991 (procedure
concorsuali), a condizione che:
a) l'attivita' produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi
prima dell'avvio degli interventi di integrazione salariale,
protrattisi per il triennio di riferimento;
b) l'attivita' sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti
l'ammissione alla procedura concorsuale.
2. La deroga del limite temporale imposta dall'art. 1, comma 9,
della citata legge n. 223 del 1991 deve essere espressamente
richiesta nella domanda del trattamento straordinario di integrazione
salariale, inviata o presentata al competente ufficio del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali a cura del curatore, liquidatore
o commissario.
Alla domanda stessa deve essere allegata la documentazione
comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate.
Art. 2.
Trasformazione dell'assetto proprietario aziendale
1. Qualora sia intervenuta una significativa trasformazione
dell'assetto proprietario, le imprese possono presentare solo
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale, con esclusione dei piani di risanamento per crisi
aziendale.
2. Il mutamento effettivo dell'assetto proprietario deve essere
dimostrato mediante il passaggio ad altro soggetto della maggioranza
o del controllo nel caso di societa' quotate in borsa.
3. Per apporto di capitale si intende sia l'aumento del capitale
sociale, sia i versamenti a titolo di apporti patrimoniali, eseguiti
dai soci che acquisiscono la maggioranza o il controllo, per fornire
alla societa' un capitale di rischio e risorse delle quali la
societa' puo' liberamente disporre per le proprie esigenze operative.
4. Si considera rilevante l'apporto di capitale di cui al comma 3
che sia maggiore del 25% del capitale sociale precedente la
trasformazione e comunque non inferiore ad 1 milione di euro, quando
la durata del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria
sia pari o inferiore a dodici mesi.
Qualora la durata del predetto programma sia superiore a dodici
mesi, l'apporto di capitale non potra' essere inferiore a 2 milioni
di euro.
5. Nel caso in cui l'apporto di capitale di cui al comma 4 consista
nel solo aumento del capitale sociale, si considerano rilevanti gli
investimenti di ammontare non inferiore al 20% del predetto apporto
di capitale. Nel caso in cui l'apporto di capitale consista nei
versamenti come definiti nel precedente comma 3, si considerano
rilevanti gli investimenti di ammontare pari al 50% dell'importo dei
suddetti versamenti.
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le istanze di prima approvazione dei programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, nelle
quali si chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge n.
223 del 1991, presentate dalle imprese prima della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono comunque valutate sulla base dei precedenti criteri stabiliti
dalla delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993.
2. L'efficacia della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993 cessa
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle
imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a
diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di giornali
periodici, considerata la specialita' della normativa, sancita, per
il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236.
4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 165
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato