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Gazzetta Ufficiale N. 271 del 19 Novembre 2002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 agosto 2002
Criteri e requisiti per l'accertamento delle condizioni per l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia. (Decreto n. 31446).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la
gestione degli interventi di trattamento straordinario di
integrazione salariale;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che ha esteso ai dipendenti delle aziende appaltatrici dei servizi di
pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci
lavoratori, il trattamento straordinario di integrazione salariale;
Visto l'art. 1-sexies, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
Considerato che, successivamente all'entrata in vigore del sopra
richiamato art. 1, comma 7, della legge n. 451 del 1994, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) non ha
adottato specifici criteri sulle modalita' di accertamento dei
presupposti e delle condizioni per l'intervento della Cassa
integrazione guadagni straordinaria in favore dei dipendenti e dei
soci delle citate imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002,
recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni
di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che
ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri
generali per la gestione degli interventi di trattamento
straordinario di integrazione salariale;
Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione
amministrativa e sulla gestione, emanata, per l'anno 2002, in data 8
febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002,
nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti
criteri;
Ritenuto pertanto urgente individuare criteri e requisiti,
oggettivi e soggettivi, per quanto concerne le modalita' di
accertamento delle condizioni per l'intervento di integrazione
salariale straordinaria in favore dei dipendenti e dei soci delle
imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;
Decreta:

Art. 1.
Requisiti
1. Gli accertamenti effettuati di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451, sono effettuati secondo le
modalita' di seguito indicate:
a) Requisiti soggettivi:
a1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di
servizi di pulizia che comprenda nel proprio organico almeno quindici
addetti per i quali vengano versati i contributi CIG. Tale requisito
sussiste anche nel caso del socio lavoratore ove l'azienda
appaltatrice di servizi di pulizia sia costituita in forma
cooperativa;
a2) svolgere tale attivita' in modo prevalente e continuativo;
a3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro
ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attivita' dell'azienda
committente.
b) Requisiti oggettivi:
b1) la contrazione dell'attivita' dell'azienda di pulizia deve
essere in diretta connessione con la contrazione dell'attivita'
dell'impresa committente, verificatasi a seguito dell'attuazione di
programmi di crisi aziendale, o di ristrutturazione, o di
riorganizzazione o di conversione industriale;
b2) le difficolta' dell'impresa committente devono essere gia'
state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale,
ivi compreso l'intervento di integrazione salariale a seguito della
sottoscrizione di contratti di solidarieta' ai sensi del
decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 863 del 1984, citato nelle premesse.
2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
soggettivi l'impresa interessata deve fornire specifici elementi
informativi in ordine:
a) durata dei contratti di lavoro;
b) orario di lavoro giornaliero;
c) esclusivita' del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice
dei servizi pulizia o eventuali altri lavori svolti dal dipendente
(con indicazione delle ore dedicate ad altre attivita).
3. Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi l'impresa dovra'
allegare all'istanza presentata nei modi e nei termini di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, citato nelle
premesse, una dichiarazione della societa' committente dalla quale
risulti:
a) l'organico di stabilimento nel periodo in cui e' stato fatto
ricorso alla CIG straordinaria;
b) il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a
orario ridotto (specificando l'entita' della riduzione).

Art. 2.
Disposizioni finali
1. La richiesta di intervento straordinario di integrazione
salariale ai sensi del presente decreto deve contenere il programma
che l'impresa esercente l'attivita' di pulizia intende attuare al
fine di ridurre l'eventuale esubero del personale, anche mediante
attivita' di formazione e riqualificazione professionale rivolta al
recupero di risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego
presso altre aziende appaltanti.
2. L'intervento di integrazione salariale in favore dell'azienda
appaltatrice richiedente non puo' eccedere il periodo di ricorso alla
CIG straordinaria effettuato dall'azienda committente.
3. Le modalita' ed i criteri indicati nel presente decreto si
applicano alle istanze presentate al competente ufficio del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, successivamente alla data di
pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 164


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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