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Gazzetta Ufficiale N. 301 del 24 Dicembre 2002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CIRCOLARE 17 dicembre 2002
Individuazione delle procedure operative per il monitoraggio delle imprese nel territorio della provincia di Catania.

Al presidente della regione Sicilia
Al presidente della provincia di
Catania
A tutti i sindaci della provincia
di Catania
All'ufficio territoriale di governo
di Catania
Al comando regionale dei
Carabinieri
Alla questura di Catania
Al comando regionale - Sicilia -
Guardia di finanza

L'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3254 del 29 novembre 2002 dispone che la scrivente struttura
commissariale definisca delle procedure operative finalizzate al
conseguimento di un compiuto monitoraggio, da parte delle forze
dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere
e degli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, e
di cui alla stessa ordinanza.
A tale scopo si individua la seguente procedura per l'attuazione di
quanto previsto dalla norma in premessa citata.
I sindaci, preventivamente alla applicazione delle procedure di
seguito individuate, valevoli anche per gli affidamenti di propria
competenza, vorranno informare la cittadinanza degli incombenti da
porsi in essere in sede di affidamento delle opere e degli interventi
in premessa indicati.
Le imprese, a qualsiasi titolo impegnate nella realizzazione delle
opere e degli interventi previsti dal decreto-legge n. 245/2002 e
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del
29 novembre 2002, entro due giorni dall'accettazione
dell'affidamento, comunicano alla prefettura - ufficio territoriale
di governo i dati elencati nella presente direttiva.
I sindaci ed i privati cittadini, per gli interventi di rispettiva
competenza oggetto di affidamento, entro ulteriori due giorni
acquisiranno dalle imprese copia della documentazione inviata alla
prefettura - ufficio territoriale di governo dalle predette imprese.
In particolare, dovranno essere comunicati i seguenti elementi:
1) l'oggetto dettagliato della commessa (forniture, servizi,
lavori, individuando analiticamente gli adempimenti cui il soggetto
sia vincolato);
2) il soggetto che ha provveduto all'affidamento;
3) l'importo della commessa o dei lavori;
4) i tempi di consegna ed eventuali proroghe, indicando l'importo
delle penali applicabili in caso di ritardo;
5) l'eventuale utilizzo di ditte sub-appaltatrici, di nolo ovvero
di soggetti affidatari di lavori a cottimo, specificandone la
denominazione, l'iscrizione alla camera di commercio, la ragione
sociale, le generalita' complete dei soci o dei titolari e i numeri
di partita IVA;
6) l'elenco e le generalita' complete degli operai, anche delle
imprese sub-appaltatrici, di nolo e/o dei soggetti affidatari di
lavori a cottimo;
7) il tipo, le targhe e il numero di telaio degli automezzi,
macchine operatrici e mezzi di cantiere che gli affidatari, a
qualunque titolo, utilizzeranno sul territorio di cui all'art. 1,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3254 del 29 novembre 2002, nonche' le generalita' del personale
incaricato della conduzione dei predetti automezzi.
Qualora gli elementi sopra individuati dovessero subire delle
variazioni le imprese provvederanno, entro due giorni, ad effettuare
le conseguenti comunicazioni alla prefettura - ufficio territoriale
di governo.
I sindaci vorranno, infine, predisporre una banca dati informatica
ovvero un registro cartaceo, preventivamente numerato e firmato in
ciascuna pagina, ove acquisire la documentazione sopra indicata
unitamente ad una copia del contratto e/o della lettera di commessa;
inoltre, dovranno inviare, con ogni consentita urgenza, anche in via
telematica, alla competente prefettura - ufficio territoriale di
governo un elenco degli affidamenti effettuati, nonche' delle
relative eventuali variazioni, individuandone l'oggetto, l'importo,
l'affidatario e/o il sub affidatario.
La documentazione inviata alla prefettura - ufficio territoriale di
governo verra' esaminata da un gruppo di lavoro misto, appositamente
costituito, composto da rappresentanti della prefettura - ufficio
territoriale di governo nonche' da rappresentanti delle forze
dell'ordine.
Tale gruppo di lavoro esaminera', con ogni urgenza, la
documentazione trasmessa dagli affidatari nonche' quella inviata dai
sindaci, sia per attivare, ove ne ricorrano i presupposti, ogni
eventuale iniziativa d'informazione delle competenti autorita'
giudiziarie, sia per rilasciare una documentazione di circolazione
dalla quale possano evincersi i dati di cui sub 1, 2 e 5 della
presente direttiva, sia per emettere un contrassegno da applicare su
superficie vetrata (camion, macchine operatrici, mezzi di cantiere) o
su carrozzeria (furgoni, vetture per il personale tecnico, automezzi
di rappresentanza). Tale contrassegno, recante l'intestazione della
prefettura - ufficio territoriale di governo e sottoscritto da un
funzionario all'uopo delegato, sara' plastificato e munito di timbro
a secco. Il medesimo contrassegno, inoltre, dovra' essere sempre
applicato in modo visibile su tutti i veicoli utilizzati dagli
affidatari sul territorio di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre
2002.
Fermo che eventuali inadempimenti alla suesposta direttiva saranno
perseguiti ai sensi di legge, non si dovra' procedere all'esecuzione
delle commesse e/o dei lavori se non in presenza delle comunicazioni
in parola. A tale proposito, si rappresenta l'imprescindibile
necessita' di introdurre negli stipulandi contratti e/o lettere di
commessa, una specifica clausola risolutiva espressa, ex art. 1456
del codice civile, della quale i sindaci, ovvero i privati cittadini
interessati, dovranno avvalersi in caso di mancato rispetto, da parte
degli affidatari, delle direttive impartite dalla scrivente struttura
commissariale.
Infine, l'erogazione di eventuali contributi, ad opera delle
competenti autorita', non dovra' avvenire se non previa verifica
della corretta definizione del contenuto contrattuale nei sensi su
esposti, e del corretto adempimento di quanto disposto dalla presente
nota.
Con riserva dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1 e 2,
comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nell'ipotesi di
successivo riscontro da parte delle forze dell'ordine di situazioni
di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ritenute
suscettibili di incidere negativamente sul perseguimento e
conseguimento degli obiettivi di cui al citato decreto-legge, nonche'
di cui all'ordinanza in premessa citata, al fine di disporre, presso
le autorita' competenti, per l'immediata assunzione di iniziative
adeguate, anche ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza.
Si confida nella massima e fattiva collaborazione delle SS.LL. al
fine di consentire un compiuto monitoraggio delle imprese incaricate
di realizzare gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza
derivante dagli eventi sismici e vulcanici verificatisi nei mesi di
ottobre e novembre 2002.

Roma, 17 dicembre 2002

Il commissario delegato
capo del Dipartimento della protezione civile
Bertolaso

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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