A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla
navigazione (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i
canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si
comunicano di seguito le condizioni di applicazione e di pagamento
delle tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in
vigore dal 1 gennaio 2003, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni
di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol secondo le procedure
internazionalmente definite.
Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti e' disponibile
presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a. - via Salaria, 716 - 00138
Roma.
ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA - EUROCONTROL
Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta
Art. 1.
1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un
aeromobile secondo le regole del volo strumentale (volo IFR), in
conformita' con le procedure formulate in applicazione degli standard
e delle pratiche raccomandate dall'organizzazione dell'aviazione
civile internazionale, nello spazio aereo delle regioni di
informazione di volo di competenza degli Stati contraenti, come
elencate nell'allegato 1. Inoltre, nelle regioni di informazione di
volo di propria competenza, uno Stato contraente puo' decidere che
venga percepito un canone per qualsiasi volo effettuato secondo le
regole del volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte
secondo le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del
volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione
di volo di competenza di un determinato Stato contraente sono
soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate
regioni di informazione di volo, al canone percepito in detto Stato
per i voli IFR.
2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti
dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi
di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni
di rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la
gestione del sistema.
3. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di
informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono
essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Eurocontrol
puo', in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e
secondo le modalita' convenute con lo Stato in questione.
4. La persona cui il canone e' imputato e' l'operatore
dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso
l'identita' dell'operatore non fosse conosciuta, e' considerato come
tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia
dimostrato chi sia l'operatore.
Art. 2.
Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di
informazione di volo di competenza di piu' Stati contraenti viene
percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati
dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di
volo di competenza di ciascuno Stato contraente:
Art. 3.
Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle
regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato
contraente (i) calcolato secondo la formula:
Art. 4.
Per un dato volo, il numero di unita' di servizio designato da
(Ni) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della
formula seguente:
Art. 5.
1. Il coefficiente di distanza (di) e' ottenuto dividendo per
cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica
espressa in chilometri fra:
l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo
delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato
contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio, e
l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello
spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui
la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del
detto spazio aereo. Il piano di volo tiene conto di tutti i
cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente
depositato cosi' come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore
conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di
traffico aereo.
2. Tuttavia, per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza
dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun
atterraggio intermedio (voli circolari), e per i quali il punto piu'
distante dall'aerodromo si trova in una regione di informazione di
volo dello Stato contraente (i), il coefficiente di distanza (di) e'
ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la
distanza ortodromica espressa in chilometri fra:
l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo delle
regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente
(i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio, e
il punto piu' distante dall'aerodromo,
piu' il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in
chilometri fra:
il punto piu' distante dall'aerodromo, e
l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo menzionato,
ovvero il punto di uscita da detto spazio.
3. La distanza da prendere in considerazione verra' determinata
sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni
atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.
Art. 6.
1. Il coefficiente di peso e' pari alla radice quadrata del
quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle
tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo
dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilita', sul
manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:
Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non
e' noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il
coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso
dell'aeromobile piu' pesante e dello stesso tipo di cui sia nota
l'esistenza.
2. Quando per uno stesso aeromobile esistono piu' pesi massimi
certificati al decollo, il fattore peso e' stabilito in base al piu'
elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal
suo Stato d'immatricolazione.
3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi
responsabili della riscossione dei canoni di disporre di piu'
aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il
coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato
dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media
dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso
tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per
operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.
4. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso e' espresso
da un numero a due decimali.
Art. 7.
1. Il coefficiente unitario di tariffazione e' stabilito in euro.
2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il
coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato mensilmente
applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta
nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha
avuto luogo il volo. Il tasso di cambio applicato e' la media mensile
dei "tassi incrociati alla chiusura", calcolato da Reuters sulla base
del tasso BID giornaliero.
Art. 8.
1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:
a) voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle
regioni di informazione di volo di competenza dello Stato o degli
Stati contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non
viene percepito un canone per i voli VFR;
b) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo
autorizzato al decollo e' inferiore a due (2) tonnellate metriche;
c) voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani
regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo,
nonche' di Ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in
ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di status
sul piano di volo;
d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR
competente.
2. Inoltre, per cio' che concerne le regioni di informazione di
volo di propria competenza, uno Stato contraente puo' decidere di
esentare dal pagamento del canone:
a) i voli militari effettuati da aeromobili militari di
qualsiasi Stato;
b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo
di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il
personale di condotta, quando ne e' fatta menzione specifica nel
piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro lo
spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto
di passeggeri e/o merci, ne' posizionamento o trasferimento di
aeromobili;
c) i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o
collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti
al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento
effettuati dagli aeromobili in questione;
d) i voli che terminano nell'aerodromo di partenza
dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun
atterraggio intermedio (voli circolari).
Art. 9.
Il canone e' pagabile presso la sede centrale di Eurocontrol, in
conformita' con le condizioni di pagamento esposte nell'allegato 2.
La divisa di contabilizzazione utilizzata e' l'euro.
Art. 10.
Le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e i
coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.
Allegato 1
REGIONI DI INFORMAZIONE DI VOLO
Stati contraenti
(al 01.11.02)
Repubblica di Albania (non ancora integrata tecnicamente)
Regione di informazione di volo Tirana
Regione superiore di informazione di volo Tirana
Repubblica federale di Germania
Regione superiore di informazione di volo Berlino
Regione superiore di informazione di volo Hannover
Regione superiore di informazione di volo Reno
Regione di informazione di volo Brema
Regione di informazione di volo Düsseldorf
Regione di informazione di volo Francoforte
Regione di informazione di volo Monaco
Regione di informazione di volo Berlino
Repubblica d'Austria
Regione di informazione di volo Vienna
Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo
Lussemburgo
Regione superiore di informazione di volo Bruxelles
Regione di informazione di volo Bruxelles
Repubblica di Bulgaria
Regione di informazione di volo Sofia
Regione di informazione di volo Varna
Repubblica di Cipro
Regione di informazione di volo Nicosia
Repubblica di Croazia
Regione di informazione di volo Zagabria
Regione superiore di informazione di volo Zagabria
Regno di Danimarca
Regione di informazione di volo Copenaghen
Regno di Spagna
Regione superiore di informazione di volo Madrid
Regione di informazione di volo Madrid
Regione superiore di informazione di volo Barcellona
Regione di informazione di volo Barcellona
Regione superiore di informazione di volo Isole Canarie
Regione di informazione di volo Isole Canarie
Repubblica di Finlandia
Regione superiore di informazione di volo Tampere
Regione di informazione di volo Tampere
Regione superiore di informazione di volo Rovaniemi
Regione di informazione di volo Rovaniemi
Repubblica francese
Regione superiore di informazione di volo Francia
Regione di informazione di volo Parigi
Regione di informazione di volo Brest
Regione di informazione di volo Bordeaux
Regione di informazione di volo Marsiglia
Regione di informazione di volo Reims
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Regione superiore di informazione di volo Scottish
Regione di informazione di volo Scottish
Regione superiore di informazione di volo Londra
Regione di informazione di volo Londra
Repubblica ellenica
Regione superiore di informazione di volo Atene
Regione di informazione di volo Atene
Repubblica d'Ungheria
Regione di informazione di volo Budapest
Irlanda
Regione superiore di informazione di volo Shannon
Regione di informazione di volo Shannon
Regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle
seguenti coordinate: 51o Nord 15o Ovest, 51o Nord 8o Ovest, 48o 30I
Nord 8o Ovest, 49o Nord 15o Ovest, 51o Nord 15o Ovest a FL55 e al di
sopra
Repubblica italiana
Regione superiore di informazione di volo Milano
Regione di informazione di volo Milano
Regione superiore di informazione di volo Roma
Regione di informazione di volo Roma
Regione superiore di informazione di volo Brindisi
Regione di informazione di volo Brindisi
ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Regione di informazione di volo Skopje
Repubblica di Malta
Regione superiore di informazione di volo Malta
Regione di informazione di volo Malta
Repubblica moldova
Regione d'informazione di volo Chisinau
Principato di Monaco
p.m. (Regione di informazione di volo Marsiglia)
Regno di Norvegia
Regione superiore di informazione di volo Oslo
Regione superiore di informazione di volo Stavanger
Regione superiore di informazione di volo Trondheim
Regione superiore di informazione di volo Bodø
Regione di informazione di volo Oslo
Regione di informazione di volo Stavanger
Regione di informazione di volo Trondheim
Regione di informazione di volo Bodø
Regione oceanica di informazione di volo Bodø
Regno dei Paesi Bassi
Regione di informazione di volo Amsterdam
Repubblica portoghese
Regione superiore di informazione di volo Lisbona
Regione di informazione di volo Lisbona
Regione di informazione di volo Santa Maria
Romania
Regione di informazione di volo Bucarest
Repubblica slovacca
Regione di informazione di volo Bratislava
Repubblica slovena
Regione di informazione di volo Lubiana
Regno di Svezia
Regione superiore di informazione di volo Svezia
Regione di informazione di volo Svezia
Confederazione elvetica
Regione superiore di informazione di volo Svizzera
Regione di informazione di volo Svizzera
Repubblica ceca
Regione di informazione di volo Praga
Repubblica di Turchia
Regione di informazione di volo Ankara
Regione di informazione di volo Istanbul
Allegato 2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Clausola 1.
1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la sede centrale di
Eurocontrol a Bruxelles.
2. Eurocontrol considera tuttavia come liberatori i pagamenti
effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari
designati dagli organismi competenti del sistema dei canoni di rotta
negli Stati contraenti o in altri Stati.
3. L'importo del canone e' dovuto alla data in cui il volo ha
avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i trenta
giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite
entro cui Eurocontrol deve ricevere il pagamento e' indicata nella
fattura.
Clausola 2.
1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente
clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.
2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un
istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli
utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni
nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.
3. Se l'utente si avvale della facolta' prevista al paragrafo
precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro
si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del
luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.
Clausola 3.
Il pagamento si considerera' ricevuto da parte di Eurocontrol
alla data di valuta in cui l'importo dovuto e' accreditato su un
conto bancario indicato da Eurocontrol. La data di valuta e' quella
alla quale Eurocontrol puo' utilizzare i fondi.
Clausola 4.
1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei
riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate
e delle note di accredito in deduzione. La necessita' di indicare in
euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si
avvalgono della possibilita' di pagare in moneta nazionale.
2. Quando un pagamento non e' accompagnato dalle indicazioni
previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una
o piu' fatture specifiche, Eurocontrol puo' destinare il pagamento:
in primo luogo agli interessi e successivamente
alle fatture piu' vecchie non pagate.
Clausola 5.
1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad
Eurocontrol per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente
approvato da Eurocontrol. La data limite entro la quale i reclami
devono pervenire ad Eurocontrol, fissata in sessanta giorni a partire
dalla data della fattura, e' indicata nella fattura.
2. La data di deposito dei reclami e' la data in cui Eurocontrol
li riceve.
3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere
accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.
4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in
deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne
venga autorizzato da Eurocontrol.
5. Se Eurocontrol e un utente sono mutuamente debitori e
creditori, nessun pagamento compensativo puo' essere effettuato senza
la preventiva autorizzazione di Eurocontrol.
Clausola 6.
1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite
di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso
deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti
conformemente alle disposizioni dell'art. 10 delle condizioni di
applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato
pagamento, e' un interesse semplice, calcolato giorno per giorno
sull'ammontare dovuto non pagato.
2. Tale interesse e' calcolato e fatturato in euro.
Clausola 7.
Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono
essere intraprese misure per un recupero forzato.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato