IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, concernente l'obbligo di
versamento, a carico dei concessionari della riscossione, del 32 per
cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle
riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
Visto il comma 2 del citato art. 9 dello stesso decreto-legge n. 79
del 1997, come modificato, dall'art. 4, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, che prevede che alla
ripartizione tra i concessionari dell'acconto in questione si
provvede con decreto ministeriale, emanato annualmente;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 288 del 9 dicembre 2002, con il quale, in attuazione
delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 del citato articolo 9 del
decreto-legge n. 79 del 1997, vigenti anteriormente alle modifiche
apportate dal predetto decreto-legge n. 282 del 2002, sono state
fissate, per ciascun ambito territoriale, le somme da versarsi entro
il 30 dicembre 2002;
Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova ripartizione
tra i concessionari della riscossione dell'acconto dovuto per il
corrente anno, in luogo di quella stabilita nell'allegato A al citato
decreto 4 dicembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, che i concessionari ed i commissari
governativi del servizio nazionale della riscossione versano entro il
30 dicembre dell'anno 2002, pari al 32 per cento dell'ammontare delle
entrate erariali riscosse nell'anno 2001, e' determinato, per ciascun
ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in
allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del
9 dicembre 2002.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 dicembre 2002
Il capo del Dipartimento: Manzitti
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
7 Economia e finanze, foglio n. 81
Allegato A
Acconto ex art. 9, comma 1, decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140
Tabella
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato