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Gazzetta Ufficiale N. 303 del 28 Dicembre 2002

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 28 novembre 2002
Attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 25 gennaio 2002, n. 2002/66/CE relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2002.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma l del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
Visto lo schema di decreto ministeriale per il recepimento della
raccomandazione della Commissione europea del 25 gennaio 2002 n.
2002/66/CE relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale
dei prodotti alimentari per il 2002, trasmesso con nota
dell'11 ottobre 2002 dal Ministero della salute;
Considerato che, atteso il disposto dell'art. 117, comma 5 della
Costituzione, il quale prevede che le regioni provvedano direttamente
al recepimento degli atti dell'Unione europea, si e' ritenuto
opportuno adottare detto provvedimento sotto forma di accordo;
Considerato che, il 12 novembre u.s., in sede tecnica, e' stata
esaminata la proposta di accordo in oggetto e, i rappresentanti delle
regioni hanno avanzato alcune proposte di modifica, che sono state
condivise a livello tecnico dai rappresentanti delle amministrazioni
centrali;
Considerato che, con nota del 18 novembre 2002, il Ministero della
salute ha trasmesso lo schema di accordo nella stesura definitiva con
le modifiche concordate in sede tecnica il 12 novembre 2002;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Si conviene per l'anno 2002, sul programma comunitario coordinato
di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di cui alla
raccomandazione dell'Unione europea del 25 gennaio 2002, n.
2002/66/CE nei termini sottoindicati:
1) Che il programma coordinato di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari per il 2002 prevede l'esecuzione di "ispezioni e
controlli" che comportano, ove indicato, il prelievo di campioni e la
loro analisi in laboratorio al fine di:
a) accertare l'effettiva applicazione della normativa
comunitaria sulle modalita' di etichettatura degli alimenti e degli
ingredienti alimentari costituiti da soia e mais geneticamente
modificati o suscettibili di contenere tali prodotti alimentari
ovvero derivati da essi;
b) valutare la qualita' batteriologica di frutta e verdura
crude, dei semi germinati;
c) valutare la qualita' batteriologica dei succhi di frutta e
di verdura.
2) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi
per dare attuazione al programma coordinato di controllo ufficiale
previsto per il 2003 e individuano le strutture incaricate di
effettuare le verifiche nonche' designano i laboratori per
l'esecuzione delle analisi.
3) Per l'anno 2002, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano comunicano al Ministero della salute i dati relativi
all'attivita' svolta in merito al programma coordinato di controllo
ufficiale di cui al precedente punto 2, entro il 31 marzo 2003,
conformemente ai modelli di cui agli allegati II, III e IV della
raccomandazione 25 gennaio 2002, n. 2002/66/CE.
4) Le designazioni dei laboratori vengono comunicate al Ministero
della salute, direzione generale della sanita' pubblica veterinaria,
degli alimenti e della nutrizione.
5) Per ciascun tipo di verifica e controllo il numero minimo di
campioni da prelevare sul totale e' di 10 per milione di abitanti e
comunque non meno di 5 per regione o provincia autonoma.
6) Per i prodotti alimentari di cui al punto 1, lettera a), il
numero minimo di campioni da prelevare e' di 15 per milione di
abitanti; i campionamenti e le analisi devono essere effettuati dalle
strutture individuate al punto 2.


Roma, 28 novembre 2002

Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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