Presentato il 30 settembre 2002
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative).
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2003, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2003 è confermata la competenza
gestionale degli uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione
transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio
dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della
predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni
statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri
decreti, ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni connesse con le ripartizioni
di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,
al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è
stabilito in 52.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi
assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2003,
rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro
mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2003,
a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei
limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2003 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della
unità previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico"
(oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità
"Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 , 9 e 9-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità
previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine"
e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione
di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti),
di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale
dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro, 400 milioni
di euro, 500 milioni di euro, 2.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco
n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione
del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità
previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle
amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi
nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista
dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati
membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale
di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate
derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione
dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione
europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione
del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché
per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi)
di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale
dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003, sul conto di tesoreria denominato "Ministero
del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia".
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e
dicembre 2002 sono riferiti alla competenza dell'anno 2003 ai fini della correlativa
spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata
"Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro
di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra
le amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2003.
14. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e coesione" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni
finanziari 2002 e 2003, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate
al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e
Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti
finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non
economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondi
da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento
regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento
del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire
per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unità previsionale
di base "Aree depresse" (investimenti), Fondo da ripartire per la
costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità
previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli
investimenti pubblici" (investimenti). Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali
di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate
nel conto dei residui dei predetti Fondi.
15. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.
222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base
"8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 è
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base
"Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite
all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo
24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima
legge n. 157 del 1992.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base
"Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della
citata legge n. 36 del 1994.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base
"Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilità
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato.
19. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria
in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità previsionale di base "Fondo sanitario nazionale"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2003 delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare
il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive
variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra
le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti
decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto
in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale
di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità "Politiche di sviluppo e di coesione"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
21. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione
tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale
di base "Calamità naturali e danni bellici" (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità "Politiche di sviluppo
e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge
2 maggio 1990, n. 102.
22. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale
di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi
e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro"
(Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza
e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'unità previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri
- Editoria" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
23. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale
della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di
base "Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile" (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2003, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità
previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale
di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" di pertinenza del
centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, delle
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale
per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo
con l'Unione europea.
25. Ai fini dell'attuazione del decreto- legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni,
il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte
nell'unità previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Servizi
tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione
dei referendum, dall'unità previsionale di base "Spese elettorali"
(oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle competenti unità previsionali
di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti
i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi
per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni,
a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte
e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio
agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura
di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale,
a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione
delle predette consultazioni elettorali.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle
variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo
9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, a trasferire per l'anno 2003 alle unità previsionali
di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza
e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Rimborsi anticipati
o ristrutturazione di passività" di pertinenza del centro di responsabilità
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato
o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
29. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero
degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere
in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2003, è stabilito
in 420.
30. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per
l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo
9, comma 4, della legge 1^ dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento)
di pertinenza del centro di responsabilità "Guardia di finanza"
del medesimo stato di previsione.
31. Per l'anno 2003 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata
ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le
spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle
finanze (Appendice n. 1).
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2003, occorrenti per l'attuazione delle
norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico,
ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa,
tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale"
e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione
alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire,
alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi
per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il fondo integrativo speciale
per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.
36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare
alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate
le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, rivenienti dalle risorse
derivanti dalle licenze UMTS, ai fini dell'utilizzazione per la prevenzione
dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della
legge 23 dicembre 2001, n. 388.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive
e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
attività produttive, per l'anno finanziario 2003, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali
di base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni
e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilità
"Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale
di base "Fondo incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità "Imprese" dello stato di previsione
del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei
mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività
produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione
del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite
all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge
17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo
1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree
di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione
del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo
1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2003, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514,
il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
giustizia, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2003,
sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello
del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,
è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base
"Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dello stato di previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale
di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali
di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive
del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati
nell'ambito delle unità previsionali di base "Mantenimento, assistenza,
rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento"
di pertinenza del centro di responsabilità "Amministrazione penitenziaria"
e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità
"Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della
giustizia per l'anno finanziario 2003.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli
affari esteri, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto
agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2003, annesso allo stato
di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE
del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle
somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2003 per
essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico
per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché
di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa
del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2003.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe
intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta
estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti
valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo
controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato
ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero
degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2003, per
l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti
di cultura e di scuole italiane all'estero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini
di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali
di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi in via di sviluppo"
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli
stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C
allegata alla legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2003, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali
di base "Fondi da ripartire per oneri di personale", "Fondi da
ripartire per l'operatività scolastica" e "Scuole non statali",
di pertinenza del centro di responsabilità "Servizio affari economico
finanziari" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche,
per l'anno finanziario 2003, è comprensiva delle somme per il finanziamento
degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già
approvati dal CIPE, nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto
di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area
di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base
"Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilità
"Programmazione, coordinamento e affari economici" dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo
9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività
produttive.
5. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato
in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione
al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono
riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità
previsionale di base 25.2.3.2 "Ricerca applicata" dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno,
per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base
"Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate extratributarie)
di pertinenza del centro di responsabilità "Protezione civile e
servizi antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2003
sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per
le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla
costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base
"Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia
di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
"Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno,
sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità "Pubblica
sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003,
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre
1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base "Spese generali
di funzionamento".
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore,
delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento
delle spese, relative all'anno finanziario 2003, in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n.
1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici
di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno,
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni,
in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2003, conseguenti
alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato
al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, e successive modificazioni, nonché
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del
centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. Il numero massimo dei militari da mantenere in servizio obbligatorio di leva
presso le Capitanerie di porto a norma dell'articolo 3 della legge 6 agosto
1991, n. 255, e dell'articolo 33 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, è
fissato, per l'anno finanziario 2003, in 2.921 unità.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie
di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio
1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è
stabilito, per l'anno finanziario 2003, in 50 unità.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per
l'anno finanziario 2003, è fissato in 95 unità.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata,
per l'anno finanziario 2003, nel numero di 500 unità.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di
porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
è determinato, per l'anno finanziario 2003, in 77 unità.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte
le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità
dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base "Spese generali
di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
"Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità
delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391,
i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale
dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero
della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di
pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto"
in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione
ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche,
materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza
dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base "Mezzi
operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
"Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilità generale dello Stato.
11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini
di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo per Roma capitale"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Opere
pubbliche ed edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
difesa, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno
finanziario 2003, come segue:
a) Esercito n. 26.854;
b) Marina n. 5.907;
c) Aeronautica n. 5.994.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3
della legge 21 febbraio 1963, n. 249, dell'articolo 1 della legge 21 maggio
1960, n. 556, e dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è
stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:
a) Esercito n. 8;
b) Marina n. 190;
c) Aeronautica n. 220.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:
a) Esercito n. 250;
b) Marina n. 140;
c) Aeronautica n. 100;
d) Carabinieri n. 80.
5. La forza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei
carabinieri da ammettere alla ferma di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno finanziario
2003, in n. 102 unità.
6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito da ammettere
alla ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10
giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.400
unità.
7. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari
marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso della
legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003,
in n. 1.240 unità.
8. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma
volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964,
n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario
2003, in n. 850 unità.
9. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario,
per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato,
per l'anno finanziario 2003, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 10.600 unità.
10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base "Accordi e
organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture
multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento),
dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno
finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo
36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico
delle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali"
(interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano
le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure
d'appalto, d'assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13
settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della
difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2003, i prelevamenti dal "Fondo a disposizione" di cui
agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti
militari di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7
della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale
di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità
"Bilancio e affari finanziari" e nell'unità previsionale di
base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri".
13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento
dell'Agenzia medesima.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate
in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche
ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito
della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa
occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento,
di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito
dell'unità previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo
2827 - di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale
dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità
previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale"
di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento della qualità
dei prodotti agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e
18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione
dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri
decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base
"Economia montana e forestale" di pertinenza del centro di responsabilità
"Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali e disposizioni
relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
salute per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base "Programma anti
AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Tutela
della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti
internazionali" dello stato di previsione del Ministero della salute si
applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo
comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2003, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini
e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della
salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute, per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività
di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base "Ricerca
scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
"Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" dello
stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare
per l'anno finanziario 2003, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo
5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per
le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione
sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le
finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della
salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività
relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale
di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del
centro di responsabilità "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione
del Ministero" dello stato di previsione del Ministero della salute, in
relazione a quanto disposto dalla legge 1^ aprile 1999, n. 91, e successive
modificazioni.
7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della
salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri della salute e della difesa il "Fondo da ripartire per la
realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei
cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché
per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area"
dell'unità previsionale di base "Missioni internazionali di pace"
di pertinenza del centro di responsabilità "Tutela della salute
umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali"
dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2003.
Art. 16.
(Totale generale della spesa).
1. E' approvato, in euro 664.735.974.637 in termini di competenza ed in euro 685.731.613.502 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2003.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2003, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse).
1. Per l'anno finanziario 2003, le spese considerate nelle unità previsionali
di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle
indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2003, le spese delle unità previsionali di
base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano
le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla
presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali
non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito
delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità
previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare
alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie
di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri
in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari
dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in
speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2003,
in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire,
con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità
previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Politiche
di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle pertinenti unità previsionali
di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative
di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive
modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e
orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza,
residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie
per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati,
è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con
propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali
di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore
di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi
cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione
della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale,
delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari
competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa,
l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di
base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli
stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2002 ed in quello in corso
siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9,
nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle
unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità
amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria,
per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente
regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali
di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi
con la operatività delle amministrazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,
tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità
amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la
gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla
costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo
scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni
dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti
di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento
economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente
ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle
Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia,
nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio
del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione
dei predetti fondi conservati.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese
sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità
previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle
amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative dalle unità previsionali "funzionamento",
per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità
delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto
di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche
attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate
con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali
di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche
di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica
delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio
erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
Ministeri, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione
in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra
le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate,
occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale
comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, concernente il Fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare
alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni
di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità
e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle
dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro
competente.
22. Per l'anno finanziario 2003, al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità
del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, con decreti del Ministro
competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio,
nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità
previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione
per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità
e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
23. Per l'anno finanziario 2003, le unità previsionali di base e le funzioni
obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla
presente legge.
Art. 19.
(Bilancio pluriennale).
1. E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato
e delle aziende autonome per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui
alle tabelle allegate alla presente legge.
TABELLE E ALLEGATI
TABELLA A
Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno 2003 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e BEI" (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap. 2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su mutui" (cap. 2256 e 2263);
Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" (cap. 2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap. 2746); 4.1.2.8 "Risorse proprie Unione europea" (cap. 2750, 2751, 2752 e 2753); 4.1.7.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria" (cap. 3100);
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015);
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212);
Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501);
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici all'estero" (capp. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (capp. 2502 e 2503).
TABELLA B
Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni
contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo" (cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
Difesa del suolo: 4.2.1.3 "Calamità naturali e danni bellici" (cap. 7941).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 "Trasporti in gestione diretta ed in concessione" (cap. 8090);
Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 "Opere marittime e portuali" (cap. 7841);
Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7941);
Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 "Calamità naturali e danni bellici" (cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7200);
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 "Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca" (cap. 7000).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Il sole 24 ore (http://www.ilsole24ore.com)