IL CAPO
del Dipartimento del tesoro - Direzione V
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura";
Visto il proprio decreto del 16 settembre 2002, recante la
"classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
Visto da ultimo il proprio decreto del 18 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002 e,
in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca
d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per
il trimestre 1 luglio 2002 - 30 settembre 2002 alla rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
d.lgs. n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art.
106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
base al quale "a decorrere dal 1 gennaio 1999 [.....] la Banca
d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) [.....] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici
che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento al periodo 1 luglio 2002 - 30 settembre 2002 e tenuto
conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura
sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso
ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di
riferimento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2
della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente
al trimestre 1 luglio 2002 - 30 settembre 2002, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo
scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 marzo 2003, ai fini della determinazione degli interessi
usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.
108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente
decreto devono essere aumentati della meta'.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il
rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni
per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per
il trimestre 1 ottobre 2002 - 31 dicembre 2002 alla rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni
indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
16 settembre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2002
Il capo della Direzione V: Maresca
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni
delle banche e degli intermediari finanziari non bancari,
corrette per la variazione del valore medio della misura
sostitutiva del tasso ufficiale di sconto periodo
di riferimento della rilevazione: 1 luglio - 30 settembre 2002
applicazione dal 1 gennaio fino al 31 marzo 2003
=====================================================================
Categorie di | Classi di importo in | Tassi medi (su base
operazioni | unita' di euro | annua)
=====================================================================
Aperture di credito in| |
conto corrente (1)....| fino a 5.000 | 12,34
---------------------------------------------------------------------
| oltre 5.000 | 9,73
---------------------------------------------------------------------
Anticipi, sconti | |
commerciali e altri | |
finanziamenti alle | |
imprese effettuati | |
dalle banche (2).... | fino a 5.000 | 7,69
---------------------------------------------------------------------
| oltre 5.000 | 6,72
---------------------------------------------------------------------
Factoring (3).... | fino a 50.000 | 7,74
---------------------------------------------------------------------
| oltre 50.000 | 6,37
---------------------------------------------------------------------
Crediti personali e | |
altri finanziamenti | |
alle famiglie | |
effettuati dalle | |
banche (4).... | - | 10,54
---------------------------------------------------------------------
Anticipi, sconti | |
commerciali, crediti | |
personali e altri | |
finanziamenti | |
effettuati dagli | |
intermediari non | |
bancari (5).... | fino a 5.000 | 20,36
---------------------------------------------------------------------
| oltre 5.000 | 15,19
---------------------------------------------------------------------
Prestiti contro | |
cessione del quinto | |
dello stipendio | |
(6).... | fino a 5.000 | 20,31
---------------------------------------------------------------------
| oltre 5.000 | 12,67
---------------------------------------------------------------------
Leasing (7).... | fino a 5.000 | 15,01
---------------------------------------------------------------------
| oltre 5.000 fino a |
| 25.000 | 10,18
---------------------------------------------------------------------
| oltre 25.000 fino a |
| 50.000 | 8,90
---------------------------------------------------------------------
| oltre 50.000 | 6,68
---------------------------------------------------------------------
Credito finalizzato | |
all'acquisto rateale | |
(8).... | fino a 1.500 | 19,97
---------------------------------------------------------------------
| oltre 1.500 fino a |
| 5.000 | 15,19
---------------------------------------------------------------------
| oltre 5.000 | 11,56
---------------------------------------------------------------------
Mutui (9).... | - | 5,37
Avvertenza: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono
essere aumentati della meta'.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della
tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la
commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni
rilevate, si ragguaglia a 0,59 punti percentuali.
Legenda delle categorie di operazioni.
(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
16 settembre 2002; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e
dell'Ufficio italiano dei cambi):
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti -
sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a
medio e lungo termine alle unita' produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti
futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine;
altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e
lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per
anticipi su crediti e documenti sconto di portafoglio commerciale;
crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri
finanziamenti a famiglie di consumatori e a unita' produttive
private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi
si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi
contrattuali adesso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
16 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del
30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie
omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei
cambi il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo;
limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata,
all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono
incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a
tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni
a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato",
"leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti
contro cessione
del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai
rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato
un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla
normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di
credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di
portafoglio commerciale", il "credito revolving" e il "factoring"
- i
cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono
rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel
trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del
tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art.
107 del Testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base
di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si
tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento
rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari
presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la
distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di
stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene
esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di
espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad
aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione
e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che e' stata definita
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - e'
composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni.
Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite
considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme
tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi
presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e' contenuto.
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari
si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla
natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali
specificita', alcune categorie di operazioni sono evidenziate
distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari
riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca
d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della
Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e
dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a
campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono
comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e
sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale
dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
superiore a 75.000,00 euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono
stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del
tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di
riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213 che reca le disposizioni per
l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, si fa
riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la
legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da
considerarsi usurari.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato