IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, concernente
norme per l'istituzione del gioco del bingo ai sensi dell'art. 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del bingo;
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, con il quale e'
stato approvato il regolamento di gioco;
Visto il decreto ministeriale 1 novembre 2000, con il quale e'
stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento in concessione
della gestione del gioco del bingo;
Viste le "Modalita' per la partecipazione al pubblico incanto per
l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo"
(prot. UDG/1105 in data 29 novembre 2000);
Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n.
UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1 febbraio 2001, con i
quali e' stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle
concessioni per le sale destinate al gioco del bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001),
con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per
la gestione del gioco del bingo, e successive modificazioni:
Considerato che, con sentenza n. 7304/02 del 15 maggio 2002,
pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 23 agosto 2002,
il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla
societa' "BIS - Bingo international service s.r.l." (plico n. 198
-
provincia di Udine), ha annullato il predetto provvedimento di
approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della
ricorrente (cioe' nella sola parte che riguarda la provincia di
Udine);
Atteso che la menzionata Commissione aggiudicatrice, riconvocata
anche al fine di verificare, tra l'altro, l'effettiva sussistenza dei
motivi di esclusione dalla gara dell'offerta presentata dalla
societa' in questione, ha confermato, in data 22 maggio 2002 e quindi
successivamente all'emanazione della predetta sentenza n. 7304/02, le
determinazioni adottate in sede di aggiudicazione, in quanto la sala
da gioco e' dotata di 444 postazioni di gioco, di cui 76 al primo
livello e 168 al secondo livello, per una superficie di mq. 656, non
di mq. 680 come dichiarato dal concorrente, e pertanto non risulta
rispettato il requisito minimo essenziale di mq. 1,5 per postazione
previsto dal bando e dalle richiamate disposizioni in materia;
Atteso che l'Amministrazione, in esecuzione della predetta sentenza
n. 7304/02, alla luce delle risultanze del riesame dell'offerta della
societa' in questione effettuato dalla Commissione aggiudicatrice e
della motivazione della sentenza stessa, ritiene di dover confermare
1'inammissibilita' dell'offerta stessa per carenza dei requisiti
minimi previsti dal bando di gara:
Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni di cui in premessa, si conferma l'esclusione
della domanda della societa' "BIS - Bingo international service
s.r.l." dalla gara per l'assegnazione delle concessioni per la
gestione delle sale destinate al gioco del bingo e, per l'effetto, si
conferma, altresi', il decreto direttoriale 11 luglio 2001 nella
parte di interesse della ricorrente, vale a dire per la provincia di
Udine.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 19 dicembre 2002
Il direttore generale: Tino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato