IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, concernente
"Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine e
animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali a basso rischio";
Visto l'art. 7-ter, comma 1, della predetta legge 9 marzo 2001, n.
49, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge
27 luglio 2001, n. 212, la sospensione o il differimento dei termini
relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore degli
allevatori di bovini delle aziende di macellazione e degli esercenti
attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti
dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata
dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto 14 marzo 2001, che prevede la
sospensione per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei
termini relativi ai versamenti diretti dei tributi a favore dei
soggetti indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001,
n. 49;
Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto 14 marzo 2001, il
quale prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applica anche
ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di
acconto dai soggetti sopracitati in qualita' di sostituti di imposta,
ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto 7 agosto 2001, che prevede la
proroga di quattro mesi, a partire dal 15 agosto 2001, della
sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi,
concessa a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-ter, comma 1,
della legge 9 marzo 2001, n. 49;
Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto 7 agosto 2001, il
quale prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applica anche
ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di
acconto dai soggetti sopracitati in qualita' di sostituti di imposta,
ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
quale ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del
bilancio e programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Il recupero dei tributi non corrisposti per effetto delle
sospensioni disposte fino al 15 dicembre 2001 dall'art. 1 del decreto
7 agosto 2001, decorre dal 18 marzo 2002. La riscossione avviene
mediante ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di venti
rate mensili.
2. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli
adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al
comma 1, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 marzo 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato