L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 20 febbraio 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
Vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992,
sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network
Provision - ONP) alle linee affittate;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione
della direttiva 92/44/CEE, concernente l'applicazione della fornitura
di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alle linee affittate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77 "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni";
Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE
per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
Vista la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998,
che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio;
Vista la propria delibera n. 66/98 "Autorizzazione alla Telecom
Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre
1998, n. 263;
Vista la propria delibera n. 101/99 "Condizioni economiche di
offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di
meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;
Vista la propria delibera n. 197/99 "Identificazione di organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata
nel bollettino ufficiale dell'Autorita' n. 1/1999;
Vista la propria delibera n. 2/00/CIR "Linee guida per
l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di
rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei
servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;
Vista la propria delibera n. 389/00/CONS "Determinazioni di
condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della
societa' Telecom Italia S.p.a.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 168 del 20 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 10/00/CIR "Valutazione e richiesta di
modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 256 del 2 novembre 2000;
Vista la propria delibera n. 711/00/CONS "Nuove condizioni
economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa'
Telecom Italia S.p.a.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2000, s.o. n. 193;
Vista la propria delibera n. 15/00/CIR "Condizioni economiche e
modalita' di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di
cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e
applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di
Telecom Italia denominati ring e full business company", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del
22 gennaio 2001;
Vista la propria delibera n. 89/01/CONS "Consultazione pubblica
finalizzata a valutare l'opportunita' di disporre di un'offerta
"wholesale di linee affittate da parte della societa' Telecom Italia
S.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli
operatori autorizzati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2001;
Vista la propria delibera n. 3/01/CIR "Integrazione dell'art. 5,
comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti
titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta wholesale
del servizio di canale virtuale permanente", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2001;
Vista la propria delibera n. 4/01/CIR "Valutazione della proposta
di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera
15/00/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 57 del 9 marzo 2001;
Vista la propria delibera n. 18/01/CIR "Disposizioni ai fini del
corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da
parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 266/01/CONS "Integrazione della
delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche
dei circuiti diretti analogici urbani", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;
Vista la propria decisione del 6 agosto 2001 di proroga del termine
di chiusura del procedimento istruttorio;
Vista la propria delibera n. 393/01/CONS "Offerta wholesale di
linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.a.", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre
2001;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato che, in data 7 novembre 2001, Telecom Italia presentava
all'Autorita' l'offerta wholesale di linee affittate, in ottemperanza
a quanto disposto dall'art. 1 della delibera 393/0l/CONS, ed, in
particolare, che - in base ad alcune assunzioni della societa' sulle
configurazioni tecniche ed impiantistiche - i costi commerciali e di
gestione del cliente, in questa proposta, venivano individuati nella
misura del 2,79% per l'offerta standard, mentre erano dichiarati
sostanzialmente nulli nel caso dell'offerta pianificata;
Considerato che l'Autorita', con lettera del 26 novembre 2001, ha
richiesto a Telecom Italia un maggior dettaglio delle informazioni
fornite in data 7 novembre, con particolare riguardo alla
composizione dei costi di commercializzazione e gestione del cliente;
Considerato che Telecom Italia ha risposto, in data 28 novembre
2001, fornendo le informazioni richieste dall'Autorita';
Considerato che Telecom Italia ha richiesto all'Autorita', in data
17 dicembre 2001, alcuni chiarimenti di carattere tecnico, necessari
al fine della predisposizione di un'offerta wholesale secondo i
criteri individuati nella delibera n. 393/01/CONS;
Considerato che l'Autorita' ha stabilito, con lettera-provvedimento
inviata a Telecom Italia il 10 gennaio 2002, che l'accesso
all'offerta wholesale di linee affittate di Telecom Italia, da parte
degli operatori licenziatari (OLO) e/o degli Internet Service
Providers (ISP) interessati, e' condizionata all'utilizzo di almeno
un nodo e/o un apparato di cui l'OLO/ISP sia proprietario o abbia
comunque disponibilita';
Considerato che, in data 18 febbraio 2002, e' pervenuta in
Autorita' la nuova proposta di linee affittate wholesale, formulata
da Telecom Italia sulla base delle precisazioni indicate
dall'Autorita';
Considerando che i valori economici e le condizioni di offerta
presentate da Telecom Italia rispettano le condizioni previste dalla
delibera n. 393/01/CONS;
Considerato che, in particolare, l'entita' delle riduzioni -
rispetto all'offerta ai clienti finali - risulta essere la seguente:
1) -10% per i canoni mensili dei circuiti diretti numerici (CDN)
dell'offerta standard per tutte le capacita' trasmissive e classi di
sconto, tranne per i circuiti di capacita' di 155 Mbit/s e 622 Mbit/s
dove - per le classi di sconto fino a 10 e da 10 a 50 miliardi - la
riduzione e' pari al 5%;
2) -11% per i contributi di attivazione dei circuiti diretti
numerici (CDN) dell'offerta standard, per tutte le capacita'
trasmissive e classi di sconto;
3) -3% per i canoni mensili e i contributi di attivazione dei CDN
dell'offerta pianificata, per tutte le capacita' trasmissive e classi
di sconto;
4) -10% per i prezzi dei circuiti diretti analogici (CDA).
Considerato che le suddette riduzioni sono state ottenute da
Telecom Italia a partire dai dati aggregati di contabilita'
regolatoria, tenuto conto dell'identificazione di configurazioni
tecniche ed impiantistiche tali da prevedere ottimizzazioni nelle
modalita' di attestazione in sede OLO/ISP;
Considerato che l'entita' delle riduzioni risulta in linea con i
risultati del benchmarking internazionale condotto dagli uffici;
Udita la relazione della dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento;
Delibera:
Art. 1.
Condizioni di offerta
1. Sono approvate le condizioni di cui all'allegato A che,
pertanto, costituiscono l'offerta wholesale di collegamenti diretti
analogici e numerici in ambito nazionale da parte di Telecom Italia,
dedicata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di
accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.
2. Al fine di poter accedere all'offerta di cui al comma 1, gli
operatori licenziatari (OLO) e/o i fornitori di accesso ad Internet,
titolari di autorizzazione generale (Internet Service Providers -
ISP) interessati, dovranno utilizzare almeno un nodo e/o un apparato
di cui l'OLO/ISP sia proprietario o abbia comunque disponibilita'.
3. L'allegato A costituisce parte integrante della presente
delibera.
4. Il Service Level Agreement, di cui all'allegato B della presente
delibera, costituisce parte integrante dell'offerta di linee
affittate wholesale di Telecom Italia di cui al presente
provvedimento e, pertanto, deve essere allegato a tutti i contratti
sottoscritti.
Art. 2.
Obblighi di pubblicazione
1. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet la nuova
offerta wholesale di linee affittate di cui all'allegato A, nonche'
il Service Level Agreement di cui all'allegato B della presente
delibera, a far data dal giorno successivo la notifica del presente
provvedimento.
Art. 3.
Entrata in vigore dell'offerta
wholesale di linee affittate
1. L'offerta wholesale di linee affittate entra in vigore dalla
data di notifica del presente provvedimento alla societa' Telecom
Italia S.p.a.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Sono fatte salve tutte le disposizioni di cui alle delibere n.
71l/00/CONS e n. 393/01/CONS.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente
delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
3. Avverso la presente delibera puo' essere presentato ricorso al
TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom
Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 20 febbraio 2002
Il presidente
Cheli
Il commissario relatore
Manacorda
Il segretario generale
Soi
Allegato A
Allegato B
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato