IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista a legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale e'
stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'attivita'
dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, recante "Criteri per
il trasferimento delle unita' abilitate alla pesca con draga
idraulica alla quinta categoria della pesca professionale".
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono
state prorogate al 30 aprile 2002 le sperimentazioni della pesca dei
molluschi bivalvi affidate ai consorzi di gestione;
Ritenuto opportuno prorogare al 30 aprile 2002 il termine utile per
consentire il trasferimento alla quinta categoria della pesca
professionale delle unita' abilitate al sistema "draga idraulica";
Decreta:
Art. 1.
1. E' fissato al 30 aprile 2002 il termine per la richiesta di
trasferimento alla quinta categoria della pesca professionale delle
unita' abilitate all'esercizio dell'attivita' con il sistema "draga
idraulica", secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale
5 ottobre 1999, in premessa citato.
2. Dal 1 luglio 2002 l'esercizio dell'attivita' di pesca dei
molluschi bivalvi e' consentito esclusivamente con il peschereccio
tipo, avente le caratteristiche tecniche di cui al decreto
ministeriale 21 luglio 1998.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2002
Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato