La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti
industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione
stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002
e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 365):
Presentato dal sen. Pianetta ed altri il 2 luglio 2001.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 4 luglio 2001 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a 7a 8a, 10a, 11a, 12a, 13a e della Giunta per gli
affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 3a commissione il 1 agosto 2001.
Relazione scritta annunciata il 1 agosto 2001 (atto n.
365/A - relatore sen. Martone).
Esaminato in aula ed approvato il 3 agosto 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1505):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni
I, II, V, VIII, X, XII, XIV.
Esaminato dalla III commissione il 19, 20, 25 settembre
2001.
Esaminato in aula il 26 settembre 2001 e approvato, con
modificazioni, il 28 settembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 365-B):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 ottobre 2001 con il parere della
commissione 5a.
Esaminato dalla IIl commissione il 28 novembre 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 6 febbraio 2002.
Vedere TRADUZIONE NON UFFICIALE da pag. 49 a pag. 92 della Gazzetta Ufficiale
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato