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Gazzetta Ufficiale N. 66 del 19 Marzo 2002

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'ENAC - quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 - 1999 sottoscritto in data 19 dicembre 2001.


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 14 novembre 2001
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con l'Enac sul
testo dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al
personale non dirigente dell'Enac nonche' della certificazione della
Corte dei Conti, in data 13 dicembre 2001, sull'attendibilita' dei
costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 19 dicembre 2001 alle ore 13,30, presso la sede dell'Aran, ha
avuto luogo l'incontro tra:


L' ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali

CGIL/FP (firmato) CGIL (firmato)
CISL/FIT (firmato) CISL (firmato)
UIL (firmato) UIL (firmato)
SALC/UNSA (firmato) USPPI (firmato)

Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente
dall'ENAC con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo
determinato e a tempo parziale, esclusi i dirigenti. Ai sensi
dell'art. 8, comma 5 del D. lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, il presente
CCNL si applica altresi' al personale non dirigenziale dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo, a cui e' attribuito il
trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti
qualifiche dell'ENAC.
2. Il presente CCNL comprende una disciplina comune per tutto il
personale, ferma restando l'applicazione dell'art. 40, comma 3, del
d. lgs. 165/2001 e, pertanto, la previsione delle specifiche
disposizioni di cui al titolo X per i professionisti dipendenti.
3. Le disposizioni contenute nel D. Lgs 29 del 1993 e successive
modifiche ed integrazioni sono sostituite dalle disposizioni
contenute nel D. Lgs 165 del 2001.
4. Al personale dell'Ente soggetto a processi di mobilita' in
conseguenza di provvedimenti di fusione, soppressione, trasformazione
o riordino, si applica il presente contratto sino alla data di
decorrenza dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione
o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto
collettivo vigente nel comparto o ente di destinazione.
5. L'ente consegna una copia del presente contratto ad ogni
dipendente.

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1998 e ha scadenza il
31/12/2001 per la parte normativa e il 31/12/1999 per la parte
economica. In caso di mancata disdetta da una delle due parti, da
comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di
ciascuna scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.
In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla
data di stipulazione del presente contratto. La stipula si intende
avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di
cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. L'Ente e' tenuto ad attuare gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato e automatico, entro 30 giorni dalla
data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il
rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima
delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese
successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali, ne' procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti dell'Ente e' corrisposta la relativa indennita' nella
misura e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei
redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita'
l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.
165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto
di riferimento del negoziato e' costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23
luglio 1993.


TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E MODELLI RELAZIONALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della
distinzione dei ruoli e delle responsabilita' delle parti, e'
riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare
l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell'ENAC di
innalzare i livelli qualitativi e quantitativi delle attivita' svolte
nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali.
2. Il perseguimento dell'obiettivo indicato al comma precedente
comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali
convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in
momenti di interazione non negoziale atti a garantire la
partecipazione dei soggetti sindacali. In tale impostazione il
sistema di relazioni sindacali comprende:
a. la contrattazione collettiva, che ha il suo momento fondamentale
nel contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore esplicazione
nella contrattazione integrativa sulle materie e secondo le modalita'
previste dal predetto contratto nazionale; in coerenza con il
carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in
conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b. la partecipazione sindacale che si articola negli istituti
dell'informazione, della consultazione e della concertazione;
c. le procedure per l'interpretazione autentica dei contratti
collettivi.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra i soggetti
indicati nell'art.11. Essa si avvale delle risorse dell'apposito
fondo unico previsto dall'art.64 e persegue la finalita' di
incrementare la produttivita' e la qualita' dei servizi e del lavoro
nonche' di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione
tecnologica e organizzativa.
2. La contrattazione collettiva integrativa e' strutturata su due
livelli: il primo a livello nazionale ed il secondo a livello
territoriale, coincidente con le aggregazioni delle strutture
correlate agli ambiti di elezione delle R.S.U.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di livello
nazionale sono regolate le seguenti materie:
a) criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di cui
all'art. 64 e di utilizzazione delle stesse risorse per le varie
finalita' indicate nell'art. 65;
b) criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale sulla
base di programmi, progetti e piani di attivita', anche pluriennali,
basati su sistemi di programmazione e controllo quali-quantitativo
dei risultati, finalizzati a promuovere effettivi e significativi
miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia
dell'organizzazione e di qualita' dei servizi;
c) linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione,
riqualificazione e aggiornamento professionale del personale in linea
con i processi di innovazione;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione
ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili;
e) pari opportunita', per le finalita' indicate nell'art.10 del
presente contratto collettivo, nonche' per quelle indicate dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125;
f) criteri generali per le attivita' socio-assistenziali del
personale;
g) adattamento alle esigenze specifiche dell'ENAC delle tipologie di
orario definite dall'art.19 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non
dirigente, con esclusione dell'articolazione degli orari oggetto di
concertazione;
h) gli accordi mobilita' per la gestione delle eccedenze del
personale;
i) criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche all'interno di ciascuna categoria;
j) criteri e modalita' operative per la ripartizione, tra le varie
unita' operative territoriali, del contingente di personale
autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio di cui
all'art.26, comma 1;
k) criteri per la utilizzazione dei congedi per la formazione di cui
all'art.30;
l) definizione delle iniziative di formazione connesse al telelavoro
di cui all'art.38, comma 10;
m) definizione del trattamento accessorio compatibile con la
specialita' della prestazione di telelavoro di cui
all'art.38,comma15;
n) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalita' per la
corresponsione di eventuali trattamenti accessori, nonche' per
l'utilizzo dei servizi sociali, in favore dei lavoratori temporanei
ai sensi dell'art.39, comma 6;
o) criteri generali per la organizzazione dei turni di cui
all'art.42, comma 1;
p) definizione della disciplina del servizio di pronta reperibilita'
di cui all'art.43, comma 1;
q) criteri relativi alla mobilita' d'ufficio e a domanda;
r) criteri per il superamento del limite individuale annuale delle
prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art.44 comma 4;
s) criteri di riparto della quota di risorse derivanti da entrate
correlate agli incarichi conferiti al personale, tra il fondo di cui
all'art. 64 e il fondo di cui all'art. 91;
t) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei
processi di riqualificazione dei servizi sulla qualita' del lavoro e
sulla professionalita' dei dipendenti;
u) individuazione dei nuovi profili professionali;
v) attivazione dei passaggi alla posizione C4, ai sensi dell'art. 65
comma 5.
4. In sede di contrattazione integrativa a livello territoriale, sono
regolate le seguenti materie e le altre, tra quelle di cui al comma
3, eventualmente demandate in sede di contrattazione integrativa
nazionale:
a) i criteri di applicazione in sede locale della disciplina definita
ai sensi del comma 3, lett. b), c), e), f), g), o).
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle
modalita', delle normative relative all'igiene, all'ambiente, alla
sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nonche' delle
misure necessarie ad agevolare il lavoro dei disabili.
5. Le componenti retributive con valenza incentivante da attribuire a
consuntivo, sulla base dei sistemi di incentivazione definiti livello
di contrattazione integrativa, sono comunque correlate ai risultati
conseguiti nell'attuazione di programmi, progetti e piani di
attivita' e sono quindi graduate sulla base della verifica dei
risultati raggiunti nell'ambito del sistema di controllo e
valutazione adottato dall'ENAC in attuazione dei principi di cui al
d. lgs. 286/1999.
6. Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le
trattative indicati nell'art.15, sulle materie demandate alla
contrattazione integrativa non direttamente implicanti l'erogazione
di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi
senza esito trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti
riassumono le rispettive prerogative e la liberta' di iniziativa.
7. I contratti collettivi integrativi di cui al presente articolo non
possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratto
collettivo nazionale o comportare oneri non previsti rispetto a
quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
8. Fino alla elezione delle R.S.U., secondo la disciplina del CCNQ
del 7/8/1998 e del protocollo di intesa del 16/6/1999, la
contrattazione integrativa a livello territoriale si svolge soltanto
con le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente CCNL.

Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello
e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte
salve specifiche materie previste dal presente contratto che, per
loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate
a fattori organizzativi contingenti. La contrattazione collettiva
integrativa individua con cadenza annuale le modalita' di utilizzo
delle risorse all'uopo destinate nell'ambito dell'autonomia di
bilancio dell'ENAC e secondo quanto previsto dal presente contratto.
2. L'ENAC provvede a costituire le delegazioni di parte pubblica
abilitate alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e
a convocare le delegazioni sindacali di cui all'art.11, per l'avvio
del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato
dall'organo preposto al controllo interno secondo le vigenti
disposizioni. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata
all'organo di controllo entro 5 giorni, corredata dall'apposita
relazione tecnico-finanziaria illustrativa. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per
la parte pubblica la sottoscrizione e' demandata al presidente della
delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del predetto
organo di controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione.
5. L'ENAC trasmette all'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 6 - Informazione
1. L'ENAC assicura ai soggetti sindacali di cui all'art.11,
informazioni periodiche e tempestive sugli atti di valenza generale,
aventi riflessi diretti sul rapporto di lavoro, ovvero concernenti
l'organizzazione degli uffici o la gestione complessiva delle risorse
umane.
2. Nelle materie di seguito indicate, l'ENAC fornisce una
informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
A. ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1:
a) nei casi in cui il presente CCNL prevede la contrattazione
integrativa a livello nazionale o territoriale ovvero la
concertazione;
b) definizione dei criteri relativi alla programmazione dei
fabbisogni di organici in conseguenza degli indirizzi formulati dagli
organi istituzionali di governo;
c) articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, sulla base
delle esigenze dell'attivita';
d) verifica periodica della produttivita' delle unita' organizzative
centrali e periferiche;
e) verifica dello stato dell'occupazione e delle politiche degli
organici;
f) definizione dei criteri generali concernenti l'organizzazione del
lavoro;
g) introduzione di nuove tecnologie e processi di razionalizzazione,
anche finalizzati all'affidamento all'esterno dei servizi;
h) criteri generali di organizzazione degli uffici;
i) progetti per la sperimentazione del telelavoro, ai sensi
dell'art.38 comma 1;
j) numero, motivi, contenuto e durata dei contratti di lavoro
temporaneo, ai sensi dell'art.39 comma 9;
k) interventi in materia di pari opportunita'
l) definizione dei criteri e delle procedure relativi alla
valutazione periodica delle attivita' svolte dai dipendenti investiti
di incarichi dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art.
... e delle necessarie garanzie di contraddittorio;
m) individuazione dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a
tempo parziale;
n) identificazione delle competenze e dei principali contenuti
lavorativi dei profili professionali, anche di nuova istituzione, ai
sensi dell'art.51, comma 4;
o) procedure e criteri per lo sviluppo professionale di cui
all'art.54;
p) criteri generali per il conferimento degli incarichi di elevata
responsabilita' di cui all'art. 55.
B. ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 2, per gli aspetti
pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:
a) verifica periodica della produttivita' delle unita' organizzative;
b) verifica dello stato dell'occupazione e delle politiche degli
organici aventi riflessi sulle sedi periferiche;
c) definizione dei criteri generali concernenti l'organizzazione del
lavoro nelle sedi periferiche.
3. Nelle materie di seguito indicate, aventi per oggetto gli atti di
gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, l'ENAC
fornisce un'informazione successiva:
A. ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1:
a) applicazione di sistemi di monitoraggio della produttivita' e
della qualita' dei servizi;
b) andamento generale della mobilita' del personale;
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro a livello nazionale;
e) distribuzione complessiva delle risorse del fondo unico di ente di
cui all'art. 64 per i trattamenti accessori;
f) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e
utilizzo delle relative prestazioni a livello nazionale;
g) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
h) criteri e relativa graduatoria per la concessione dei permessi per
il diritto allo studio, in caso di richieste superiori alle
disponibilita' individuate ai sensi dell'art.26, comma 1;
i) rivalutazioni, sulla base degli indici ISTAT relativi al costo
della vita, dei rimborsi massimi in caso di missione di cui all'art.
48 del CCNL RAI 14/07/1997, nonche' rideterminazione del valore del
buono pasto, per mantenere inalterato il reale potere di acquisto del
buono stesso, ai sensi dell'art. 54 c. 2 del CCNL RAI 14/07/1997.
B. ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 2, per gli aspetti
pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:
a) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
b) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e
utilizzo delle relative prestazioni;
c) applicazione dei criteri concernenti l'organizzazione del lavoro
nelle sedi periferiche.

Art. 7 - Consultazione
La consultazione e' attivata dall'ENAC prima dell'adozione degli atti
interni di organizzazione aventi diretti riflessi sul rapporto di
lavoro ed e' facoltativa, salvo che per le seguenti materie, per le
quali e' obbligatoria:
A. nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1:
a) organizzazione e disciplina delle unita' organizzative, comunque
denominate, consistenza e variazione della dotazione organica e della
sua articolazione;
b) elevazione del contingente massimo per la trasformazione dei posti
da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art.35;
B. nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 2:
a) organizzazione e disciplina degli uffici.
2. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nei
casi previsti dall'art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 8 - Concertazione
1. Sono oggetto di concertazione con i soggetti sindacali di cui
all'art. 11, comma 1, i criteri generali relativi:
a) alla definizione delle procedure di selezione per i passaggi di
categoria di cui all'art.54;
b) al conferimento, revoca e durata degli incarichi di posizione
organizzativa di cui all'art.55;
c) alla graduazione delle posizioni organizzative di cui all'art.56
ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione di posizione;
d) all'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, sulla
base delle esigenze dell'attivita';
e) ai procedimenti e criteri per la stabilizzazione del rapporto di
lavoro del personale assunto con contratto di formazione lavoro, ai
sensi dell'art.42, comma 14;
f) alla verifica periodica della produttivita' delle unita'
organizzative;
g) criteri generali relativi alla mobilita' del personale tra
differenti sedi di lavoro.
2. Sono oggetto di concertazione con i soggetti sindacali di cui
all'art. 11, comma 2, i criteri generali relativi:
a) alle modalita' di attuazione delle misure in materia di pari
opportunita' nelle sedi periferiche;
b) alla verifica periodica della produttivita' nelle sedi
periferiche;
c) all'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro nelle sedi
periferiche, sulla base delle esigenze dell'attivita'.
3. La richiesta della concertazione deve essere formulata con atto
scritto, entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui
all'art. 6, da parte dei soggetti sindacali di cui ai precedenti
commi 1 e 2.
4. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta. Durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai
principi di correttezza e buona fede.
5. Nel corso della concertazione le parti accertano la possibilita'
di definire una posizione comune sulle materie oggetto del confronto,
che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30 giorni
dalla sua attivazione. Dell'esito di esso e' redatto verbale che
riporta le posizioni delle parti.

Art. 9 - Monitoraggio e verifiche
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a
richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l'ente, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che l'ente e' tenuto a fornire - e
di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
2. E' istituita una Conferenza di rappresentanti dell'ente e delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa.
La Conferenza esamina almeno due volte l'anno - una delle quali prima
della presentazione del bilancio di previsione agli organi
deliberanti - le linee essenziali di indirizzo in materia di
organizzazione e gestione dell'ente, con particolare riguardo ai
sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di
efficacia e di qualita' dei servizi istituzionali.
3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che
non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Art. 10 - Pari opportunita'
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire parita'
di opportunita' tra donne e uomini sul lavoro, nell'ambito delle piu'
ampie previsioni di cui al d. lgs. 165/2001 ed alla legge n.
125/1991, sono definiti, con la contrattazione integrativa,
interventi che si concretizzino in azioni positive a favore delle
donne lavoratrici.
2. Presso l'ENAC e' inoltre costituito un Comitato per le pari
opportunita', composto da un rappresentante dell'ente, con funzioni
di presidente, da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'ente.
3. Il Comitato per le pari opportunita' ha il compito di:
a) svolgere, con specifico riferimento alla realta' dell'ENAC,
attivita' di studio, ricerca e promozione sui principi di parita'
previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione
della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai
programmi di azione comunitari;
b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parita' di
opportunita' tra donne e uomini sul lavoro, proponendo iniziative
dirette al loro superamento;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
donne lavoratrici dopo l'assenza per maternita' e a salvaguardarne la
professionalita';
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali
nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le
caratteristiche del fenomeno;
e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione
Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle
persone, nonche' di azioni positive ai sensi della legge 125/1991;
f) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
della contrattazione integrativa e partecipazione alle riunioni di
contrattazione integrativa dedicate alla discussione delle predette
proposte.
4. L'ENAC assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il
funzionamento del comitato di cui al comma 3. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dal Comitato. Quest'ultimo predispone una
relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici nell'ambito
dell'ENAC.
5. Tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato di cui al
comma 3, in sede di contrattazione integrativa, sono concordate le
misure volte a favorire effettive pari opportunita' nel lavoro e
nello sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle
lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalita' di
svolgimento degli stessi;
b) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a
parita' di requisiti professionali, di cui si deve tenere conto anche
nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate;
c) individuazione di iniziative di informazione per promuovere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunita' nel
lavoro;
d) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto all'orario dei
servizi sociali anche nella fruizione del tempo parziale.
6. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.


CAPO II
SOGGETTI SINDACALI

Art. 11 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a
livello nazionale di cui all'art. 4, comma 3 sono le organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a
livello territoriale di cui all'art. 4, comma 4, fatto salvo lo
speciale regime transitorio di cui di cui all'art. 4 comma 8, sono:
a) le R.S.U.;
b) le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente CCNL.

Art. 12 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), eletta ai sensi
dell'accordo collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del
7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 27 gennaio 1999 e ai sensi del protocollo di
intesa sottoscritto in data 16/6/1999 dall'ARAN e dalle
confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse
RSU negli enti di cui all'art. 7o del D.Lgs. n. 165/2001;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo
collettivo quadro indicato nella lettera a).e del relativo protocollo
di intesa.

Art. 13 - Composizione delle delegazioni della contrattazione
integrativa
1. Per la parte pubblica, la delegazione e' composta come segue:
a) in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale: dal
titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, dai
dirigenti espressamente nominati dall'ENAC;
b) in sede di contrattazione integrativa a livello territoriale: dai
dirigenti espressamente nominati dall'ENAC.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta come
segue:
a) in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale: dai
soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1;
b) in sede di contrattazione integrativa a livello territoriale: dai
soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 2.

Art. 14 - Deleghe a favore delle organizzazioni sindacali
1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione
di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'ENAC a cura del
dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
del rilascio.
3. Il dipendente puo' revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'ENAC e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della
revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dall'ENAC sulle retribuzioni
dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo
modalita' concordate con l'ENAC.
5. L'ENAC e' tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.


CAPO IV
PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA'

Art. 15 - Principi e regole di comportamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi di
correttezza e buona fede ed e' orientato alla prevenzione dei
conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del
negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette e
compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle
materie demandate alla contrattazione stessa.
3. In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 2, nel negoziato
di contrattazione integrativa che si svolge nelle sedi territoriali
le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni
dirette prima di aver esperito almeno un tentativo di accordo alla
presenza dei soggetti titolari della contrattazione integrativa di
livello nazionale.
4. Durante il periodo in cui si svolgono la consultazione o la
concertazione, le parti medesime si attengono ugualmente all'impegno
di non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
consultazione o della concertazione.

Art. 16 - Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita'
sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo
47 del D. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e -
per quanto concerne i contratti collettivi integrativi - con quelle
previste dall'art.5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura di cui al comma 1 puo' essere attivata anche
a richiesta di una delle parti.


TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 17 - Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e'
soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come
segue:
a) 2 mesi per il personale dell'area tecnico, economica ed
amministrativa appartenente alla categoria OPERATORE;
b) 4 mesi per il personale dell'area tecnico, economica ed
amministrativa appartenente alle categorie COLLABORATORE e
FUNZIONARIO;
c) 6 mesi per il personale dell'area operativa.
2. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti dell'ENAC che
siano stati riclassificati a seguito di processi di selezione interna
di cui all'art.64.
3. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova e' sospeso nei casi di assenza per malattia,
di astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti
dalla legge. In caso di malattia durante il periodo di prova il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere
risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante
da causa di servizio trova applicazione l'art.25 del CCNL RAI 14/7/97
del personale non dirigente.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne' di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso,
fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso
dell'ENAC deve essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato
risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
8. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilita' maturati. Spetta altresi' al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute.
9. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
sia vincitore di concorso pubblico presso l'ENAC o altra pubblica
amministrazione, ha diritto, durante il periodo di prova, alla
conservazione del posto senza retribuzione, e, in caso di mancato
superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente,
rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.

Art. 18 - Lavoratori disabili
1. Al fine di valorizzare pienamente la capacita' e le potenzialita'
dei lavoratori disabili, l'ENAC, nell'ambito delle forme di
partecipazione di cui all'art. 9, individua e realizza le iniziative
per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/1999
in materia di diritto al lavoro dei disabili, anche con riferimento a
quanto previsto dall'art. 24 della legge n.104/1992 per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni
descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione
le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e
successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla
stessa.

Art. 19 - Mutamento di mansioni per inidoneita' psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via
permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo
professionale, l'ENAC non puo' procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro per inidoneita' fisica o psichica prima di aver
esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al
servizio impiegandolo in altro profilo, anche di area diversa,
riferito alla stessa categoria di inquadramento, assicurando un
adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il
dipendente puo' essere impiegato in un profilo di categoria
immediatamente inferiore, anche di area diversa.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale
applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente
destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della
medesima disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo con trattamento tabellare
inferiore il dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento
retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di
provenienza, ove questo sia piu' favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato
nell'ambito dell'ENAC con le modalita' previste dai commi precedenti,
si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art.20.

Art. 20 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in
eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del
d.lgs.n.165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto
del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti e di evitare il
collocamento in disponibilita' del personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'ambito dell'ENAC, quest'ultimo comunica a
tutti gli enti o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.
lgs. 165/2001 presenti a livello provinciale, regionale e nazionale,
l'elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo
professionale richiedendo la loro disponibilita' al passaggio
diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora
interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entita' dei
posti, per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione
organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in
eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che
possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorita'; l'ENAC
dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla
richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo
stesso posto, L'ENAC forma una graduatoria sulla base dei seguenti
criteri:
a) dipendenti portatori di handicap;
b) dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di
familiari a carico;
d) maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e
dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui
disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente
contratto, e' accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente;
f) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap;
La ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione
integrativa.
5. La contrattazione integrativa puo' prevedere specifiche iniziative
di formazione e riqualificazione:
a) da parte degli stessi enti riceventi, al fine di favorire le
integrazioni dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto
organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione
vigente;
b) da parte dell'ENAC, al fine di favorire la ricollocazione degli
stessi lavoratori anche in attuazione dell'art. 34, commi 2 e 6, del
ripetuto d.lgs. 165/2001.

Art. 21 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per
effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, puo'
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni o della
risoluzione, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'ENAC si
pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di
accoglimento il dipendente e' ricollocato nella posizione economica e
nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni o della risoluzione,
corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato
dall'ENAC al momento della ricostituzione del rapporto.
2. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dipendente, senza
limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza
italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto di lavoro e' subordinata alla disponibilita' del
corrispondente posto nella dotazione organica dell'ENAC ed al
permanere del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da
parte del richiedente nonche' del positivo accertamento
dell'idoneita' fisica, secondo le vigenti disposizioni, qualora la
cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto delle dimissioni o della risoluzione, il
dipendete fruisca di un trattamento pensionistico, si applicano le
vigenti disposizioni in materia di cumulo.


TITOLO IV
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 22 - Aspettativa per motivi familiari o personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne
faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta',
tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1 comma 40, lettere a) e
b) della legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni e
integrazioni e nei limiti ivi previsti.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in
considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo
dei periodi di conservazione del posto previsti dagli artt.24 e 25
del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati
da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da
questo contratto collettivo.

Art. 23 - Servizio militare e servizio sostitutivo civile
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il
richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonche'
l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio
militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di
lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla
conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di
leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti che prestano il servizio sostitutivo civile hanno
diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di
lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata
in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione
dell'ENAC per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto
di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' di preavviso
nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro
tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge,
regolamentari e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione
del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai
fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale, l'ENAC
corrisponde l'eventuale differenza fra il trattamento economico in
godimento corrispondente alle voci retributive previste dall'art.61,
lettere a), b), c), d), e), e quello erogato dall'amministrazione
militare.
6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi a disposizione
dell'ENAC per riprendere la sua occupazione entro il termine di
cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un
mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma
inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore
a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e
l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.

Art. 24 - Assenze per malattia
1. L'art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente, e'
integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
a) "5 bis. In caso di patologie gravi che richiedano, terapie
salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da
AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle
citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda
sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il
dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione fissa
mensile nonche' le quote di salario accessorio con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e turnazione.
b) "5 ter La disciplina di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o
invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile
alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d.
lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui
necessita', correlata alla gravita' dello stato di invalidita', sia
debitamente documentata dal competente servizio della Azienda
sanitaria locale."
c) "5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce
un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei
soggetti interessati."
2. La lett. a), del comma 6, dell'art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 e'
sostituita come segue:
"a) l'intera retribuzione fissa mensile, relativa alle voci
retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell'art. 61,
comma 1 del presente contratto"
3. Il comma 8, dell'art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale
non dirigente e' sostituito dal seguente:
"11. L'Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal
primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie
locali."

Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. All'art. 25 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente
sono aggiunti i seguenti commi:
a) "4. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai
fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia
di cui all'articolo 24.
b) 5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o
malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilita' trova
applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di
lavoratori che divengano inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione
l'art. 4, comma 4 della stessa legge."

Art. 26 - Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono
concessi - anche in aggiunta alle attivita' formative programmate
dall'ENAC - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150
ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno,
con arrotondamento all'unita' superiore. L'Ente, con atti
organizzativi interni, provvede a ripartire tra le varie unita'
operative territoriali il contingente di personale di cui al presente
comma, definendo i relativi criteri e modalita' operative in sede di
contrattazione integrativa a livello nazionale.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a
corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento
pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di
laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza
di corsi organizzati dall'Unione Europea e per sostenere i relativi
esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione
a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti
svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o
psico-fisico.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la
preparazione agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di
lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo
settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilita'
individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si
rispetta il seguente ordine di priorita':
a. dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di
integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;
b. dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
c. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
d. dipendenti ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che non
si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la
precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi
4 e 5 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria
formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all'art.6.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i
dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi,
l'attestato di partecipazione o, se non previsto, altra idonea
documentazione concordata preventivamente con l'ENAC e comunque
quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati
vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il
dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente
articolo, puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'art.21, comma 1, del CCNL 14/7/1997
del personale non dirigente.

Art. 27 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi
di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476
oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per
motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa.

Art. 28 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio
all'estero, puo' chiedere il collocamento in aspettativa senza
assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o
il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un
suo trasferimento nella localita' in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 puo' avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che
l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di
almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza
all'estero del dipendente in aspettativa.

Art. 29 - Disposizioni comuni sulle aspettative
1. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di due periodi
di aspettativa, o di congedo non retribuito, anche richiesti per
motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi di
servizio attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di
aspettativa per cariche pubbliche elettive e per volontariato, di
distacchi sindacali, di assenza o aspettativa ai sensi della legge
1204/1971 e in applicazione di quanto previsto dalla legge n.
53/2000.
2. L'ente, qualora accerti durante il periodo di aspettativa che sono
venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita
il dipendente a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.
Il dipendente, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di
propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna
indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente
che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 2.

Art. 30 - Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati
dall'art.5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni
presso l'ENAC, possono essere concessi a richiesta congedi per la
formazione nella misura percentuale complessiva dell'10% del
personale delle diverse categorie in servizio con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene
verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al
31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce
i criteri per la relativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono
presentare all'ENAC una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio
e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attivita'
formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione,
nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e
6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del
servizio, l'ENAC puo' differire la fruizione del congedo stesso fino
ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo
puo' essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione al
corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5,
comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo
stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto,
alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di
comunicazione all'ente ed ai controlli si applicano le disposizioni
contenute nell'art.24 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non
dirigente e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di
servizio, nell'art.25 dello stesso CCNL.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo
ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo
ciclo formativo con diritto di priorita'.

Art. 31- Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in
materia di tutela della maternita' contenute nel D.Lgs 151/2001 (T.U.
di cui all'art. 15 della legge n. 53/2000) che riunisce e coordina le
disposizioni previste dalla legge n.1204/1971, come modificata ed
integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16
e 17 del D. Lgs n.151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
nell'ipotesi di cui all'art. 28 del D. Lgs n.151/2001, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile relativa alle voci retributive
indicate dalla lettera a) alla lettera j) nell'art. 61, comma 1.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i
mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro
abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere
che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il
restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o
in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la
richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione
medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della
lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice
rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui
all'art. 39 del D. Lgs n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall'art. 32, comma 1, lett. a) e lett. b) del D. Lgs n.151/2001 ,
per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i
primi trenta giorni di assenza fruibili anche in modo frazionato, non
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio
e sono retribuiti secondo la disciplina del comma 2.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino
al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'art. 47, del D. Lgs n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno,
computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 3.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, della D. Lgs
n.151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice
madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la
indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma 7, la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39
del D. Lgs 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere
utilizzate anche dal padre.

Art. 32 - Congedi per eventi e cause particolari
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai
congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della
legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo
grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della
legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la disciplina di cui
all'art.21, comma 1, seconda alinea, del CCNL RAI 14/7/97 del
personale non dirigente.

Art. 33 - Permessi retribuiti
1. L'art. 21 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente, e'
integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
"9. Ai fini della concessione dei permessi per lutti in famiglia di
cui al comma 1, la condizione di convivente stabile e' equiparata a
quella di coniuge"
10. Nei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge di cui
al precedente comma 6, sono compresi i permessi per donazioni di
sangue di cui alla legge 584/1967 e successive modifiche ed
integrazioni".


TITOLO V
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 34 - Assunzioni a tempo determinato
1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge
n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'art.23, comma 1, della
legge n.56/1997, l'ENAC puo' stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco
sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5
della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di
astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di
sciopero), l'assunzione a tempo determinato puo' essere anticipata
fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del
lavoratore che si deve assentare;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli
articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come modificate dall'art.3
della legge n.53/2000; in tali casi l'assunzione a tempo determinato
puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di
astensione;
c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'Ente nei casi di
trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d) per lo svolgimento di attivita' stagionali, nell'ambito delle
vigenti disposizioni;
e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti
dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove
tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel
limite massimo di dodici mesi;
f) per attivita' connesse allo svolgimento di specifici progetti o
programmi predisposti dall'Ente, quando alle stesse non sia possibile
far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici
mesi;
g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse
categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purche' siano
avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. L'ENAC disciplina, con gli atti previsti dal proprio ordinamento,
nel rispetto dei principi di cui all'art.35 del D.Lgs.n.165/12001, le
procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di
lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ente puo'
procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle
mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato
a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni
superiori ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.165/2001, a quelle proprie
del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto
individuale e' specificato per iscritto la causa della sostituzione
ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non
solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto
ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare
ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto puo'
comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio
delle consegne.
5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto
individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in
servizio del lavoratore sostituito.
6. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto
con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello
stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 5 e 8 del presente
articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di
preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15
giorni contrattualmente stabilito e comunque non puo' superare i 30
giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
7. L'assunzione a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno
ovvero, per i profili professionali per i quali e' consentito, anche
a tempo parziale.
8. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un
periodo di prova, secondo la disciplina dell'art.17, non superiore
comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e
di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a
quanto previsto dall'art.17, in qualunque momento del periodo di
prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo
di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi
i casi di sospensione di cui al successivo comma 9. Il recesso opera
dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in
essere dall'ente deve essere motivato.
9. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la
natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio
prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dagli artt.24 e 25 del CCNL RAI
14/7/97 del personale non dirigente, si applica l'art. 5 del D.L. 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11
novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento
economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto
sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art.24 del CCNL RAI
14/7/97 del personale non dirigente, in misura proporzionalmente
rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti
di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico
non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di
lavoro. Il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del
contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato
dall'art.24 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art 21, comma 3,
del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a
termine non sia possibile applicare il disposto dell'art15, comma 5,
del CCNL 14/7/1997 del personale non dirigente, il contratto e'
stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla
normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel
termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti
previsti per l'assunzione il rapporto e' risolto con effetto
immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal
lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
dipendenti, compresa la legge n.53/2000.
1. Il contratto a termine e' nullo e produce unicamente gli effetti
di cui all'art. 2126 C.C. quando:
a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi
precedenti.
2. La proroga ed il rinnovo deI contratto a tempo determinato sono
disciplinati dall'art. 2 della legge n.230/1962, come modificato ed
integrato dalla legge n.196/1997.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso
l'ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi,
possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni
pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti
vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali e' stato
sottoscritto il contratto a termine.
5. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine
superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalita' di
legge, il lavoratore dovra' essere informato di quanto previsto
dall'art.23,comma 4, della legge n.56/1987 in materia di iscrizione
nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.

Art.35 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito
relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree
del sistema di classificazione del personale mediante:
a) reclutamento dall'esterno, nell'ambito della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti
disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il 25%
della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di
ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni organizzative
preventivamente individuate dall'ENAC. Il lavoratore titolare delle
stesse puo' ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a
tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico
conferitogli. Il predetto limite e' arrotondato per eccesso onde
arrivare comunque all'unita'.
3. L'ENAC, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e
nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa
informazione alle OO.SS. seguita, a richiesta, da incontro, individua
i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nel
rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art.36,
comma 1. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base
delle richieste presentate dal personale in servizio di pari
categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante
reclutamento dall'esterno con le ordinarie procedure stabilite per
l'accesso.
4. Nell'ipotesi in cui l'ente non abbia provveduto agli adempimenti
previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale
residua, dopo l'attuazione della disciplina prevista dal medesimo
comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda. La predetta domanda deve indicare
l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere ai fini di quanto previsto ai commi da 6
a 8.
5. L'ente, entro il termine di cui al comma 4, puo', con
provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di
lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa
comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa
del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del lavoratore
a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle
incompatibilita', possono svolgere un'altra attivita' lavorativa e
professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad
albi professionali.
7. L'ENAC, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli
casi, e' tenuto a individuare, informandone i dipendenti, le
attivita' che, in ragione della loro interferenza con i compiti
istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al
comma precedente, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni.
8. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi
tra l'attivita' esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma
- con quella della specifica attivita' di servizio, come nel caso in
cui la predetta attivita' lavorativa debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica, l'ente non puo' consentire la
trasformazione del rapporto a tempo parziale.
9. Il dipendente a tempo parziale e' tenuto a comunicare entro
quindici giorni all'ENAC la data di inizio dell'eventuale attivita'
lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano.
10. L'ente, in presenza di particolari situazioni organizzative o di
gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati,
previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, puo'
elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10% come
tetto massimo. In deroga alle procedure previste da detto comma, le
domande per la trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali
casi presentate con cadenza trimestrale ed accolte ai sensi del comma
2 a valere dal primo giorno del trimestre successivo.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi di cui al
comma 10 ecceda il contingente comprensivo della quota aggiuntiva ivi
prevista, viene data la precedenza ai dipendenti:
a) portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
b) che assistano propri familiari portatori di handicap di grado non
inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o
affetti da gravi patologie, o, ancora, anziani e non autosufficienti;
c) che abbiano figli minori, con ordine di priorita' in relazione al
numero dei figli stessi.
12. L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 152/1997 e' comunicata
per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con
l'indicazione della du-rata e dell'articolazione della prestazione
lavorativa secondo quanto concordato tra il dipendente stesso e
l'ENAC.
13. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno
diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla
trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza
del biennio, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in
organico.
14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che
vi sia disponibilita' del posto in organico.
15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di esercitare presso l'ENAC i diritti di liberta' e di
attivita' sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono
partecipare alle assemblee del personale dipendente.

Art.36 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una
frazione di posto in organico corrispondente alla durata della
prestazione lavorativa che non puo' essere inferiore al 30% di quella
a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo
parziale non puo' superare il numero complessivo dei posti in
organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere a) e
b).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente puo'
concordare con l'ente ulteriori modalita' di articolazione della
prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze in
base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale,
mensile o annuale praticabili presso l'ENAC tenuto conto della natura
dell'attivita' istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro
praticati e della situazione degli organici nei diversi profili
professionali.
4. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione,
in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art.35 vengono
previamente definiti dall'ENAC e resi noti a tutto il personale,
mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono
concordati con i dipendenti.

Art. 37 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale
1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale puo' essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro
supplementare, di cui all'art.1, co.2, lett. e) del D. lgs. n.61/2000
come modificato dal D. Lgs n. 100/2001, nella misura massima
stabilita dall'art. 3, co.2, dello stesso decreto legislativo e in
ogni caso con il consenso del lavoratore interessato. Il ricorso al
lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta'
organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non
prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di
retribuzione globale di fatto maggiorata di una percentuale pari al
15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai
compensi per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle
sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite
massimo individuale annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro straordinario di cui al comma 4 sono retribuite
con un compenso pari alla retribuzione oraria preso a base di calcolo
dall'art.44, comma 4, maggiorata di una percentuale del 50%.
6. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del
lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in via
non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del
lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso
per piu' di sei mesi.
7. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi, il relativo
trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione
giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche
per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL,
ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time
verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D. Lgs n. 151/2001,
anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo
trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione
obbligatoria, e' commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i
permessi per maternita', i permessi per lutto e i permessi per il
diritto allo studio spettano per intero solo per i periodi
coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo
trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la
prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si
riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il
preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi
effettivamente lavorati.
8. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
ivi compresa l'indennita' integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianita', spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo
professionale.
9. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o
alla realizzazione di progetti, nonche' altri istituti non collegati
alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai
dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la
disciplina prevista in sede di contrattazione integrativa.
10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato
dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988 e
successive modificazioni e integrazioni.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le
disposizioni contenute nel d. lgs. n. 61/2000 come modificato dal D.
Lgs n. 100/2001.

Art.38 - Disciplina sperimentale del telelavoro
1. L'ENAC, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali
di cui all'art.11, comma 1, puo' definire progetti per la
sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalita'
stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro
sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla
disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie
di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento
della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici
strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita'
lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da
centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione,
installata e collaudata a cura e a spese dell'ENAC, sul quale gravano
i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i
lavoratori, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e fermo restando quanto
previsto dall'art. 5 comma 3 dell'accordo quadro del 23/03/2000 in
merito all'attivazione di dispositivi di controllo. Nel caso di
telelavoro a domicilio, puo' essere installata una linea telefonica
dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e
di esercizio a carico dell'ENAC, espressamente preventivati nel
progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entita' dei
rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal
lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono
individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro
del 23 marzo 2000.
5. L'ENAC definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti
da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza
dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non puo' essere
inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 1.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo
parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione
del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere, fermo restando
che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora
ciascuno concordati con l'ente nell'ambito dell'orario di servizio;
per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale,
il periodo e' unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma
distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
supplementari, straordinarie notturne o festive ne' permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore
presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo
dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che
non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.
8. L'ENAC definisce in sede di contrattazione integrativa, le
iniziative di formazione che assumono carattere di specificita' e di
attualita' nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5,
commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine,
le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e
qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, l'ente attiva
opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori
interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le
informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli
e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei
programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore
puo' eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le
attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.
11. L'ENAC, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento
della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative
per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,
con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneita'
dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivita' e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con
l'interessato i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, d. lgs. 626/1994, e' inviata ad ogni dipendente per la parte
che lo riguarda, nonche' al rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa definisce il trattamento accessorio
compatibile con la specialita' della prestazione nell'ambito delle
finalita' indicate nell'art. 65. Le relative risorse sono ricomprese
nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la
partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione all'attivita' sindacale, il lavoratore deve poter
essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale
elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le
rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

Art.39 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1. L'ENAC puo' stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la
disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a
carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio
o attraverso le modalita' del reclutamento ordinario previste dal d.
lgs. 165/2001.
2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti
dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono
stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei
criteri generali indicati nel comma 1:
a) per far fronte a picchi di attivita' non prevedibili, e per un
periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti
anche da innovazioni legislative;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in
sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di
posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che
siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite
temporale e' elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di
posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o
comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi;
c) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo
della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purche'
l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite
dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non puo'
superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a
tempo indeterminato in servizio presso l'ENAC, arrotondando, in caso
di frazioni, all'unita' superiore.
4. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di
lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge
n. 196/1997, la durata dei contratti puo' comprendere periodi di
affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di
quindici giorni.
5. L'ENAC e' tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad
assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di
formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs.
626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici
connessi all'attivita' lavorativa cui sono impegnati.
6. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e
le modalita' per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori
nell'ambito delle finalita' indicate dall'art.65, nonche' l'utilizzo
dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENAC. Le relative
risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di
utilizzo del lavoro temporaneo.
7. L'ENAC comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare
del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le
circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge n.300/1970.
8. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'ENAC
i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge
n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale
dipendente.
9. L'ENAC provvede alla tempestiva e preventiva informazione e
consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1, sul
numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata
prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei
casi di motivate ragioni d'urgenza l'ENAC fornisce l'informazione in
via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma
4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
10. Alla fine di ciascun anno, l'ENAC fornisce ai soggetti sindacali
firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla
verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo
stesso termine l'ENAC fornisce alle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al
precedente comma 9.
11. In conformita' alle vigenti disposizioni di legge, e' fatto
divieto all'ENAC di attivare rapporti per l'assunzione di personale
di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie
abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale.

Art.40 - Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale,
l'ENAC puo' stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'ENAC non puo' stipulare contratti di formazione e lavoro qualora
abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in
disponibilita' di proprio personale nei dodici mesi precedenti la
richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di
profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza,
fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai
sensi dell'art.20.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione
e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in
tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro puo' essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalita' elevate ed intermedie;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita' professionali
al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti
di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate
per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di
classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalita' inserite nella categoria di FUNZIONARI e intermedie
le professionalita' inserite nella categoria di COLLABORATORI.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha
una durata di almeno 80 ore per le professionalita' intermedie e di
almeno 130 ore per le professionalita' elevate e deve essere
effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di
cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno
20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed
anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma scritta,
secondo i principi di cui all'art. 15 del CCNL RAI 14/7/1997 del
personale non dirigente, e deve contenere l'indicazione delle
caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In
particolare la durata e' fissata in misura non superiore a 24 mesi,
nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a
dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del
contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al
lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro
previsti dal comma 4 e' attribuito il trattamento relativo alla
posizione economica iniziale della categoria corrispondente al
profilo di assunzione. Spettano, inoltre, l'indennita' integrativa
speciale e la tredicesima mensilita'. La contrattazione integrativa
puo' disciplinare la attribuzione di compensi per particolari
condizioni di lavoro, nonche' la fruizione dei servizi sociali
previsti per il personale dell'ENAC, nell'ambito del finanziamento
del progetto di formazione e lavoro.
9. Il trattamento normativo e' quello previsto per i lavoratori a
tempo determinato. Il periodo di prova e' stabilito in un mese nei
contratti di un anno ed e' elevato proporzionalmente in relazione
alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il
lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro per un periodo pari alla meta' del contratto di formazione di
cui e' titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono
essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla
scadenza prefissata e non puo' essere prorogato o rinnovato. Ai soli
fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei
seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il
contratto puo' essere prorogato per un periodo corrispondente a
quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partum
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) infortunio sul lavoro
12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il
contratto di formazione e lavoro puo' essere risolto esclusivamente
per giusta causa.
13. Al termine del rapporto l'ENAC e' tenuto ad attestare l'attivita'
svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia
dell'attestato e' rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro puo' essere trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma
11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L'ENAC
disciplina, previa concertazione ai sensi dell'art.8, il procedimento
ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da
ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai
lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi
in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro
viene computato a tutti gli effetti nell'anzianita' di servizio.
16. Non e' consentita la stipula di contratti di formazione lavoro
qualora l'ENAC non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui
contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di
comprovata impossibilita' correlati ad eventi eccezionali e non
prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno
diritto di esercitare i diritti di liberta' e di attivita' sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente.


TITOLO VI
ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI

Art.41 - Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali. Esso e'
articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte salve le
esigenze dei servizi connesse con l'attivita' degli organi
istituzionali, che richiedono orari continuativi o prestazioni per
tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico; le rispettive articolazioni sono determinate
previa concertazione di cui all'art. 8 del presente contratto.
3. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore
continuative, il personale ha diritto a beneficiare di un intervallo
di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
4. E' possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero,
con l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' in entrata
ed in uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
personali, sociali e familiari (legge n.1204/1971, legge n. 53/2000,
legge n.903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento
di figli in asili nido, figli in eta' scolare, impegno in attivita'
di volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano
richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro d'obbligo, il
dipendente e' tenuto al relativo recupero entro il mese successivo,
salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si opera
la proporzionale decurtazione della retribuzione.
6. In relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati
uffici e servizi puo' essere effettuata, previa concertazione ai
sensi dell'art. 8, la programmazione plurisettimanale dell'orario di
lavoro ordinario. Tale programmazione va definita, di norma, una
volta all'anno. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di
lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera
dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del
numero delle giornate lavorative.
7. Nei confronti del personale ENAC, trova applicazione il d. lgs.
532/1999 in materia di lavoro notturno, in particolare per quanto
concerne la tutela della salute dei lavoratori, i doveri del datore
di lavoro anche con riferimento alle relazioni sindacali, le
limitazioni alle relative prestazioni. Nel caso in cui sopraggiungano
condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla prestazione di
lavoro notturno, accertata dal medico competente, trova applicazione
l'art. 6, comma 1, del d. lgs. 26 novembre 1999, n. 532. Sono oggetto
di contrattazione integrativa i criteri generali per l'applicazione
della disciplina sul lavoro notturno di cui al citato d. lgs. n.
532/1999, relativamente agli aspetti applicativi che il predetto
decreto rimette alla contrattazione collettiva.

Art.42 - Turnazioni
1. L'ENAC, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di
servizio o funzionali, puo' istituire turni giornalieri di lavoro. Il
turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere del lavoro. I criteri generali
per la organizzazione dei turni sono definiti in sede di
contrattazione integrativa a livello nazionale.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere
distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una
distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in
orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in
relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere
attuati in strutture che prevedano una erogazione giornaliera di
servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel
mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La
durata dei turni puo' anche comprendere periodi di limitata
sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa a
livello nazionale, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuita'
nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
5. Ai fini della determinazione dei compensi previsti dal comma 6, i
turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni
pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni
di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani,
pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per
le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista e' corrisposta una indennita' che compensa
interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione
dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
a) fascia pomeridiana: maggiorazione oraria delle voci retributive
previste dalle lettere da a) a d) dell'art. 61, comma 1 nella misura
del 16%;
b) fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria delle voci
retributive previste dalle lettere da a) a d) dell'art. 61, comma 1
nella misura del 20%;
c) fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria delle voci
retributive previste dalle lettere da a) a d) dell'art. 61, comma 1
nella misura del 38%;
7. La maggiorazione di cui al comma 6 puo' essere corrisposta solo
per le ore di effettiva prestazione di servizio in turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni
caso, con le risorse previste dall'art.64.

Art.43 - Reperibilita'
1. Il servizio di pronta reperibilita' puo' essere istituito
dall'ENAC, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario
di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni
riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento e simili.
La relativa disciplina e' definita in sede di contrattazione
integrativa a livello nazionale e tiene conto anche delle esigenze di
rotazione tra piu' soggetti anche volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilita' e' di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di
reperibilita', la prestazione di lavoro non puo' essere superiore a 6
ore.
4. Ciascun dipendente non puo' essere collocato in reperibilita' per
piu' di sette volte e, entro tale limite, per non piu' di due
domeniche nell'arco di un mese.
5. Il periodo di reperibilita' di 12 ore e' remunerato con un
compenso di L. 33.600. Detto compenso e' frazionabile in misura non
inferiore a 4 ore ed e' corrisposto in proporzione alla durata del
turno di reperibilita' maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilita' cade in giorno festivo, il dipendente ha
diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a
rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo
compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di
lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono
retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con
recupero orario; per le stesse ore e' esclusa la percezione del
compenso di cui al comma 5; sono fatte salve, in ogni caso, le
maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
8. Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa
fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 64.

Art.44 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare
situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere
utilizzate come fattore ordinario di programmazione e copertura del
tempo di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario e' disposta unicamente
sulla base delle esigenze di servizio individuate dal dirigente. Sono
escluse da tale previsione tutte le forme generalizzate di
autorizzazione, nonche' tutte le forme di lavoro straordinario o
supplementare, comunque denominate, effettuate su richiesta del
dipendente.
3. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di
lavoro straordinario, l'Ente puo' utilizzare risorse finanziarie in
misura non superiore di quelle destinate a tale scopo nell'anno 1999.
4. Il limite massimo individuale annuale per le prestazioni di lavoro
straordinario e' stabilito in 300 ore. Per esigenze eccezionali,
debitamente motivate, tale limite massimo individuale puo' essere
elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il
limite delle risorse previsto dal precedente comma 3.
5. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data
di entrata in vigore del presente CCNL, e' determinata maggiorando la
misura oraria del lavoro ordinario calcolata convenzionalmente
dividendo per 156 la retribuzione mensile di cui alle lettere da a) a
d) dell'art.61, comma 1. Per il personale che fruisce della riduzione
di orario di cui all'art. 47 il valore del predetto divisore e'
fissato in 151.
6. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari:
a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o
in orario notturno (dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo);
c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario
notturno-festivo.
7. Le parti si incontrano a livello di Ente, almeno una volta l'anno,
per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione
di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono
consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante
opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
8. La disciplina di cui al presente articolo decorre dal 01/01/2001.

Art.45 - Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle
prestazioni di lavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro
supplementare di cui agli artt.37 e 44, in modo retribuito o come
permessi compensativi, e' istituita la banca delle ore, con un conto
individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di
prestazione di lavoro straordinario o di lavoro supplementare di cui
agli artt.37 e 44, debitamente autorizzate, nel limite complessivo
annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da
utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore
o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi,
alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi
alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle
esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti
finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel
rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente
individuate finalita' e modalita' aggiuntive, anche collettive, per
l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono
evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o
supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione
lavorativa.

Art.46 - Riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari ed episodiche esigenze di
servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui
all'art.19 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, non
usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta una
maggiorazione delle voci retributive previste dalle lettere da a) ad
e) dell'art.61, nella misura del 50%, con diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro la settimana successiva e
comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per
esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del
riposo compensativo, da' titolo ad un compenso sostitutivo
commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per
il lavoro straordinario festivo.
3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito
di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del
dipendente da' titolo a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo,
sempre che sia stato interamente prestato l'orario contrattuale
settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 e' cumulabile con altro
trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Con esclusione del personale in turno ai sensi dell'art. 42, nel
caso di lavoro ordinario notturno e festivo e' dovuta una
maggiorazione della retribuzione oraria di cui al comma 1, nella
misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la
maggiorazione dovuta e' del 30%.

Art.47 - Riduzione dell'orario
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su piu' turni o
coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi
all'utenza e/o comprendenti particolari gravosita', ivi compreso il
lavoro prestato ordinariamente in periodo notturno, si applica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo,
una riduzione d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La
riduzione puo' realizzarsi alla condizione che, in armonia con le
premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali
riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli
assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
2. Entro il 31/12/2001 le parti si incontrano per valutare le
modalita' di applicazione a tutto il personale delle modifiche
legislative eventualmente intervenute in materia.


TITOLO VII
FORMAZIONE

Art.48 - La formazione: obiettivi e strumenti
1. Le parti concordano che nell'ambito dei processi di riforma e
modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli
obiettivi di cambiamento.
2. L'attivita' formativa si realizza attraverso piani di formazione
del personale, definiti in conformita' alle linee di indirizzo
concordate nell'ambito della contrattazione integrativa, che
individuano i percorsi formativi e le modalita' operative di
svolgimento delle attivita', comprese le metodologie didattiche e di
intervento. La formazione del personale di nuova assunzione si
realizza mediante corsi teorico-pratici di intensita' e durata
rapportate alle attivita' da svolgere, in base a programmi definiti
dall'ENAC.
3. Le iniziative di formazione sotto elencate devono interessare
tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in
distacco sindacale. I dipendenti provenienti da altri enti e/o
amministrazioni, in attesa dell'inquadramento presso l'ENAC,
partecipano ai programmi di formazione di cui al successivo punto b).
I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere
obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con
esame finale collegati ai passaggi all'interno delle categorie del
sistema di classificazione;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire
ai dipendenti il piu' alto grado di operativita' ed autonomia in
relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in
particolare della normativa vigente da applicare, delle
caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di
lavoro, delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse
umane, organizzative e tecnologiche.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attivita' formative,
l'ENAC puo' avvalersi della collaborazione della scuola superiore
della P.A., delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati
specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in
materia di sistemi informativi destinati al personale informatico
sara' realizzata ai sensi dell'art.7, lettera e) del D.Lgs.
n.39/1993.
5. Per garantire le attivita' formative di cui al presente articolo,
l'ENAC utilizza le risorse disponibili sulla base della direttiva del
Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/95 relativa alla
formazione, nonche' tutte le risorse allo scopo previste da
specifiche norme di legge, come quelle del D.Lgs. n.39/1993, ovvero
da particolari disposizioni dell'Unione Europea. Nell'ambito del
quadriennio 1998-2001, in conformita' a quanto previsto dal
protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, si
perverra' alla destinazione alle finalita' predette di una quota pari
almeno all'1% della spesa complessiva per il personale. Le somme
destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di
riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo
per le medesime finalita'.
6. Il personale che partecipa alle attivita' di formazione
organizzate dall'ENAC e' considerato in servizio a tutti gli effetti.
I relativi oneri sono a carico dell'ENAC. I corsi sono tenuti, di
norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori
dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione
e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i
presupposti.
7. L'ENAC individua i dipendenti che partecipano alle attivita' di
formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art.
4 in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei
vari uffici, nonche' di riqualificazione professionale del personale
in mobilita', tenendo conto anche delle attitudini personali e
culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunita' di
partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.57, lettera
c) del D.Lgs n.165/2001.


TITOLO VIII
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Art.49 - Obiettivi
1. Il sistema di classificazione del personale dell'ENAC, secondo le
linee definite negli articoli seguenti, persegue le finalita' del
progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle
opportunita' di crescita professionale, della funzionalita' degli
uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia
dell'attivita' istituzionale dell'Ente e della gestione delle risorse
umane.
2. Alle finalita' di cui al comma 1 sono correlati adeguati ed
organici interventi formativi secondo quanto previsto dall'art. 48.

Art.50 - Ordinamento professionale del personale
1. L'ordinamento professionale del personale dell'ENAC - con
esclusione dei professionisti dipendenti disciplinati nell'apposita
sezione di cui al titolo X - e' organizzato nelle seguenti aree
professionali:
a) area tecnica, economica ed amministrativa, che ricomprende i
dipendenti che, nell'esercizio dei compiti correlati all'area e al
profilo rivestito, svolgono attivita' inerenti ai servizi
amministrativi, organizzativi, ispettivi, patrimoniali, contabili, di
assistenza tecnica secondo la disciplina prevista dall'art. 51 e
segg.;
b) area operativa, che ricomprende gli ispettori di volo e i
dipendenti che svolgono effettivamente attivita' di natura operativa,
di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale, secondo
la disciplina prevista dall'art. 60.

Art.51 - Il sistema di classificazione del personale dell'area
tecnica, economica e amministrativa
1. Il sistema di classificazione del personale dell' area tecnica,
economica ed amministrativa e' articolato in tre categorie
denominate: FUNZIONARI, COLLABORATORI, OPERATORI
2. Alle categorie corrispondono insiemi affini di competenze,
conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una gamma di
attivita' lavorative, descritte, secondo il diverso grado di
autonomia e di responsabilita', mediante le declaratorie riportate
nell'allegato A. All'interno della categoria Funzionari, la posizione
economica C3, e relativo trattamento tabellare iniziale, costituisce
anche un livello di accesso caratterizzato da mansioni
contraddistinte da piu' elevati gradi di complessita' e contenuto.
3. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni
proprie di ciascuna categoria. Nell'allegato A1 sono riportati, a
titolo esemplificativo, alcuni profili dell'area tecnica, economica
ed amministrativa relativi a ciascuna categoria. Nell'ambito della
categoria Funzionari, i profili caratterizzati da livelli di
complessita' e contenuto professionale di particolare rilevanza,
indicati nell'allegato ... al presente contratto o individuati, in
relazione alle esigenze organizzative dell'ente, in sede di
contrattazione integrativa, sono collocati nella posizione economica
tabellare iniziale C3.
4. L'ENAC, in relazione al proprio modello organizzativo, identifica,
previa contrattazione integrativa, le competenze e i principali
contenuti lavorativi dei profili professionali di nuova istituzione,
e li colloca nella categoria corrispondente, nel rispetto delle
declaratorie delle categorie stesse e tenendo conto, in via
analogica, del contenuto dei profili riportati a titolo
esemplificativo nell'allegato A1.
5. All'interno di ciascuna categoria tutte le mansioni, se
professionalmente equivalenti, sono esigibili. Sono fatte salve
quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni
professionali. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce
atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto
di lavoro.
6. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio
del potere modificativo.
7. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica
iniziale della categoria cui corrisponde il posto messo a concorso.
All'interno della categoria Funzionari, l'accesso puo' avvenire nella
posizione C3 anziche' all'iniziale C1, per piu' elevate
professionalita' che richiedano ulteriori requisiti di competenza, in
relazione al maggiore grado di complessita' e contenuto delle
rispettive mansioni. Le posizioni economiche successive sono
acquisite mediante progressione economica, nell'ambito della
categoria, secondo quanto previsto dall'art. 53.
8. In caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito
il trattamento tabellare previsto per la nuova categoria. Il predetto
trattamento corrisponde alla posizione economica iniziale di ciascuna
categoria, salvo che per i profili della categoria "Funzionari" di
cui al comma 3, per i quali il trattamento tabellare iniziale
corrisponde al valore economico della posizione C3. Qualora il
pregresso trattamento economico in godimento, acquisito per effetto
della progressione economica, risulti superiore al nuovo trattamento
tabellare iniziale attribuito a seguito del passaggio tra categorie
ovvero a seguito del passaggio ad uno dei profili della categoria
funzionari di cui al comma 3, il dipendente e' collocato nella
posizione economica iniziale della nuova categoria e conserva a
titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di
progressione a posizione economica superiore.

Art.52 - Accesso dall'esterno alle categorie
1. L'accesso dall'esterno e' previsto nella posizione economica
iniziale di ciascuna categoria e nella posizione economica C3 della
categoria "Funzionari", nell'ambito dei relativi posti vacanti
espressamente destinati a tale finalita' dalla programmazione dei
fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997.
2. L'ENAC disciplina la procedure e i contenuti delle selezioni
pubbliche, fatte salve le speciali procedure di avviamento al lavoro
o per le assunzioni obbligatorie di cui allo stesso art. 36, comma 1,
lett. b) e comma 2.

Art.53 - Progressione economica all'interno delle categorie
1. All'interno di ciascuna categoria e' prevista una progressione
economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il
trattamento tabellare iniziale, delle successive posizioni economiche
indicate nelle tabelle 2 e 3. All'interno della categoria funzionari,
la progressione economica dei profili professionali con trattamento
tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale puo'
svilupparsi fino all'acquisizione dell'incremento retributivo
corrispondente alla posizione C3.
2. Nell'ambito della categoria, i passaggi a posizione economica
immediatamente superiore avvengono, nei limiti consentiti dalla
disponibilita' delle risorse a cio' finalizzate dal presente
contratto e dal contratto integrativo, attraverso valutazioni
selettive annuali del personale che presenta un apprezzabile e
significativo arricchimento professionale, in termini di ampiezza e
profondita' delle competenze acquisite e dimostrate, con esclusione
di automatismi legati al decorso dell'anzianita'. Ai fini della
partecipazione a dette valutazioni selettive, gli interessati debbono
aver maturato almeno 2 anni di servizio nella posizione economica
immediatamente inferiore.
3. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche all'interno di ciascuna categoria, sono oggetto di
contrattazione integrativa. Tali criteri devono comunque tener conto:
a) dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza
lavorativa e dalla partecipazione a corsi di formazione certificati e
pertinenti;
b) del miglioramento della prestazione individuale, in relazione a
percorsi predefiniti di sviluppo della prestazione, con particolare
riguardo alla capacita' di proporre soluzioni innovative, al grado di
coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze
dell'utenza ed alla capacita' di soluzione dei problemi;
c) dei titoli culturali e professionali coerenti e pertinenti.
4. Il finanziamento della progressione economica avviene attraverso
le risorse indicate all'art.64 in stretta correlazione con il
raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi,
di innovazione e di maggiore efficienza.

Art.54 - Progressione verticale nel sistema di classificazione
1. Nell'ambito del sistema di classificazione sono possibili passaggi
dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore,
prescindendo dalla posizione economica attribuita, secondo i criteri
e le procedure indicati nel comma seguente, nel limite dei posti non
destinati all'accesso dall'esterno nell'ambito della programmazione
dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997. I medesimi
criteri e procedure regolano anche il passaggio, all'interno della
categoria "Funzionari", ai profili professionali collocati nella
fascia corrispondente alla posizione economica tabellare C3.
2. Le procedure e i criteri per lo sviluppo professionale sono
finalizzati all'accertamento delle competenze e dei requisiti
attitudinali richiesti in relazione alla posizione da coprire. Essi
sono preventivamente individuati dall'ENAC secondo principi di
imparzialita', trasparenza, tempestivita', economicita' e celerita'
di espletamento.
3. Alle procedure selettive per l'accesso alla categoria superiore e'
consentita la partecipazione del personale interno della categoria
inferiore, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio
previsto per l'accesso esterno, qualora il dipendente sia in possesso
del titolo di studio immediatamente inferiore e di un'anzianita' di
servizio di almeno 4 anni nella categoria di appartenenza, fatti
salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in
materia.
4. I criteri e le procedure di cui al comma 2 tengono conto del
possesso delle capacita' e delle attitudini richieste per l'accesso
alla categoria superiore nonche' delle competenze professionali
acquisite e conseguenti all'esperienza professionale desumibili dalle
risultanze dei processi di valutazione del personale, dal curriculum
del dipendente e/o verificate da apposite prove dimensionate in
relazione ai livelli di professionalita' richiesta per ciascuna
categoria, con adeguato riconoscimento della formazione certificata
secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso, a decorrere
dall'applicazione della disciplina sull'assegnazione di mansioni
superiori di cui all'art.59, deve essere data una adeguata
valorizzazione al positivo espletamento di mansioni superiori
formalmente affidate e al possesso del titolo di studio previsto per
l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria.
5. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono oggetto di
informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art.11,
comma 1, e, se richiesta, di concertazione ai sensi dell'art.8.
6. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente
superiore ovvero ai passaggi ai profili della categoria funzionari
con trattamento tabellare in C3, sono coperti mediante accesso
dall'esterno se la selezione di cui al comma 3 ha avuto esito
negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalita' da
selezionare.

Art.55 - Incarichi di elevata responsabilita'
1. L'ENAC, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle
proprie esigenze organizzative, puo' conferire al personale della
categoria funzionari incarichi comportanti, con assunzione diretta di
elevata responsabilita' di prodotto e di risultato:
a) la direzione di unita' organizzative di particolare complessita'
di livello non dirigenziale, con elevato grado di autonomia
gestionale e organizzativa ovvero il coordinamento di strutture o
progetti intersettoriali;
b) lo svolgimento di attivita' ad elevata autonomia, con contenuti di
alta professionalita' e specializzazione, correlate a qualificate
funzioni istituzionali dell'Ente;
c) lo svolgimento di attivita' di staff e/o di studio, ricerca, di
vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed
esperienza.
2. Gli incarichi relativi alle posizioni di cui ai commi precedenti
possono essere conferiti esclusivamente a dipendenti della categoria
Funzionari. Il conferimento comporta l'attribuzione di una specifica
indennita' di posizione variabile, in relazione al grado di
complessita' organizzativa ed al rilievo delle responsabilita'
assunte, da un minimo di 6.197,48 euro ad un massimo di 15.493,71
euro (rispettivamente da 12 milioni a 30 milioni di lire) annui lordi
per tredici mensilita'. Detta indennita' assorbe le indennita' di cui
all'art. 65, comma 2, lettere i) e j).
3. Al finanziamento della indennita' di posizione di cui al comma 2
si provvede con le risorse previste dall'art. 64.

Art. 56 - Conferimento e revoca degli incarichi di elevata
responsabilita'
1. Gli incarichi di cui all'art. 55 sono conferiti per un periodo
determinato con atto scritto e motivato, secondo quanto previsto
nell'ordinamento dell'ENAC, previa determinazione di criteri
generali. I predetti criteri generali sono oggetto di informazione e,
a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui
all'art.11, comma 1. Gli incarichi possono essere rinnovati con le
medesime formalita'.
2. Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle
funzioni ed alle attivita' da svolgere, della natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali
e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacita'
professionali e dell'esperienza acquisite dai funzionari.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con
atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti
organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati
negativi.
4. I risultati dell'attivita' svolta dai dipendenti cui siano stati
attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di
valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati
dall'ENAC, ispirati ai principi di cui al d. lgs. 286/1999, di cui
deve essere data informazione ai soggetti sindacali di cui
all'art.11, comma 1. L'ENAC, prima di procedere alla definitiva
formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in
contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche
assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da persone di sua fiducia. La stessa procedura di
contraddittorio vale anche per la revoca dell'incarico di cui al
comma 3.
5. La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita della
connessa indennita' di posizione, fermo restando il diritto del
dipendente di essere adibito a mansioni proprie del profilo
professionale di appartenenza.

Art.57 - Valutazione delle prestazioni
1. La valutazione del personale e' finalizzata al continuo
miglioramento della prestazione individuale e dei risultati
complessivi dell'organizzazione. Degli esiti della valutazione si
tiene conto ai fini:
a) dell'applicazione del sistema di incentivazione del personale,
definito ai sensi dell'art.65;
b) della gestione della progressione economica, per quanto attiene la
valutazione dei criteri di cui all'art.53;
c) della gestione dello sviluppo professionale, nell'ambito delle
procedure e dei criteri di cui all'art.54;
d) della gestione di tutti gli strumenti di sviluppo del personale,
ivi compresa la formazione, volti a favorire il miglioramento e
l'accrescimento delle competenze dei dipendenti.
2. Fermi restando i criteri definiti per l'applicazione dei diversi
istituti e strumenti indicati al comma 1, nell'ambito dei modelli di
relazioni sindacali di cui al titolo II, la valutazione del personale
viene effettuata attraverso:
a) la comunicazione preventiva al personale di prestazioni attese,
obiettivi e criteri per la valutazione;
b) almeno una verifica periodica con lo stesso personale per valutare
l'avanzamento e l'evoluzione della prestazione e degli obiettivi;
c) una verifica finale per la comunicazione tempestiva agli
interessati degli esiti della valutazione e per la riassegnazione di
nuovi obiettivi di prestazione relativi all'anno successivo.
3. La valutazione e' effettuata dal responsabile della struttura in
cui l'interessato ha prestato la sua attivita' ed e' tempestivamente
comunicata al dipendente.
4. L'ENAC si impegna a promuovere e sostenere, anche attraverso
iniziative formative mirate, la diffusione ed il consolidamento delle
competenze direzionali nel campo dei sistemi di valutazione.
5. Ai fini di una corretta attuazione della disciplina del presente
articolo, l'ENAC definisce meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dai dipendenti in armonia con quanto previsto dal D. Lgs. n.
286 del 1999.

Art.58 - Clausole di inquadramento del personale in servizio nel
nuovo sistema di classificazione
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente CCNL sono
soppresse le aree ed i livelli di cui al CCNL RAI 14/7/97 del
personale non dirigente. Dalla stessa data il personale in servizio
e' inquadrato nel nuovo sistema di classificazione costituito dalle
tre categorie, con la attribuzione delle nuove categorie e posizioni
economiche nel rispetto delle indicazioni contenute nella tabella 1.
2. Per il personale dell'area operativa trova applicazione la
disciplina dell'art.60.

Art.59 - Mansioni superiori nel nuovo sistema di classificazione
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni
prevista dall'art.52, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n.165/2001 per la
parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale
previsto dal presente contratto, si considerano "superiori" le
mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta ovvero,
limitatamene ai funzionari con retribuzione tabellare iniziale, le
mansioni corrispondenti ai profili della categoria funzionari di cui
all'art.51, comma 3.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene
nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le
selezioni interne di cui all'art. 54;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza con
esclusione dell'assenza per ferie;
c) per esigenze organizzative e di risultato di carattere
straordinario, derivanti anche dall'attivazione di nuovi servizi o
dallo svolgimento di nuove funzioni, per non piu' di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
per la istituzione del posto in organico;
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi
precedenti e' comunicato per iscritto al dipendente incaricato,
mediante le procedure stabilite dall'ENAC sulla base di criteri,
coerenti con la propria organizzazione, da definire entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del
contenuto professionale delle mansioni conferite, sentite le
Organizzazioni sindacali di cui all'art. 11, comma 1.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2
ha diritto ad una integrazione retributiva pari alla differenza tra
il trattamento tabellare iniziale della categoria corrispondente alle
mansioni esercitate ed il trattamento tabellare iniziale della
categoria di appartenenza, fermo rimanendo quanto percepito a titolo
di retribuzione individuale di anzianita'.

Art. 60 - Classificazione del personale dell'area operativa
1. All'area operativa appartengono, secondo le norme statutarie, gli
ispettori di volo ed il personale che esplica attivita' di natura
operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nell'ambito della
legislazione e delle norme - nazionali ed internazionali - che
regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse
all'attivita' della navigazione aerea.
2. Il sistema di classificazione del personale dell'area operativa si
articola in due famiglie professionali:
a) la prima ricomprende le attivita' di natura operativa, di
ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale; i relativi
profili sono indicati, a titolo esemplificativo nell'allegato A;
ulteriori profili possono essere individuati in relazione alle
peculiari esigenze organizzative dell'ente, previa contrattazione
integrativa;
b) la seconda ricomprende gli ispettori di volo.
3. L'ente puo' collocare nella categoria Collaboratori, previa
contrattazione integrativa, particolari profili professionali
dell'area operativa, connessi a ruoli o funzioni di collaborazione
diretta al personale indicato nel precedente comma 1.
4. Il trattamento tabellare iniziale dei profili di cui alla lettera
a) del comma 1 si identifica nella posizione economica C1 di cui alle
tabelle 2 e 3; la relativa progressione economica, secondo la
disciplina dell'art. 53, si sviluppa sino alla posizione C3. Il
trattamento economico del profilo di cui alla lettera b) del comma 1
si identifica nella posizione economica C3 delle medesime tabelle 2 e
3, la relativa progressione economica, secondo la disciplina
dell'art. 53, si sviluppa sino alla posizione C5.
5. I posti vacanti nei profili delle due famiglie professionali di
cui al comma 1 sono destinati all'accesso dall'esterno o alle
selezioni interne, destinate anche al personale dell'area
tecnico-amministrativa, secondo le indicazioni della programmazione
dei fabbisogni di personale; l'ente determina, previa informazione e
concertazione ai sensi dell'art. 8, i criteri per le selezioni
interne avuto riguardo alla peculiarita' dei contenuti professionali
tipici di ogni profilo con la specificazione delle metodologie di
accertamento delle idoneita' richieste.
6. Al personale dell'area operativa si applicano tutte le precedenti
disposizioni sul sistema di classificazione previste per il personale
dell'area tecnico-amministrativa con particolare riferimento agli
incarichi di elevata responsabilita'.
7. Al personale dell'area operativa e' corrisposta una indennita'
professionale annua lorda di importo pari al 24% del trattamento
tabellare e della indennita' integrativa speciale; i relativi oneri
sono a carico delle risorse di cui all'art. 64.


TITOLO IX
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 61 - Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale dell'ENAC
appartenente all'area tecnica, economica ed amministrativa ed
all'area operativa si compone delle seguenti voci:
a) trattamento economico tabellare iniziale;
b) incrementi economici correlati alla progressione economica nella
categoria;
c) indennita' integrativa speciale;
d) tredicesima mensilita';
e) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
f) indennita' di posizione connessa agli incarichi di elevata
responsabilita';
g) indennita' di ente per il personale dell'area tecnica, economica e
amministrativa e per il personale dell'area operativa;
h) indennita' professionale per il personale dell'area tecnica,
economica ed amministrativa;
i) indennita' professionale per il personale dell'area operativa;
j) indennita' aeronautica per gli ispettori di volo;
k) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
l) compensi incentivanti ed altri compensi e indennita' previsti in
base al presente contratto, ove spettanti.
2. Per il personale dell'area dei professionisti si applicano gli
articoli 87 e seguenti.
3. Al personale e' corrisposto, ove spettante, l'assegno per il
nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. La retribuzione giornaliera si determina dividendo quella mensile
per 22; la retribuzione oraria si determina dividendo quella mensile
per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di
cui all'art. 47, il divisore per la retribuzione mensile e' fissato
in 21 ed il valore della retribuzione oraria e' fissato in 151.
5. Al personale viene corrisposta, nella prima decade di dicembre,
una tredicesima mensilita', costituita dalle voci della retribuzione
di cui alle lettere a), b), c), e) del comma 1 spettanti nel mese di
dicembre.
6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso
d'anno, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita'
maturata; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni
viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene
trascurata.
7. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa
per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti
la sospensione o la privazione del trattamento economico.
8. La retribuzione deve essere corrisposta entro il 25 di ogni mese.

Art. 62 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del
CCNL RAI 14/07/1997 biennio economico 1996-1997 del personale non
dirigente sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilita', indicati nella allegata tabella 4, alle scadenze ivi
previste.
2. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale, nonche' la
retribuzione individuale di anzianita' e relative maggiorazioni,
negli importi spettanti al personale in servizio alla data di
stipulazione del presente contratto.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente
contratto 1998-1999, gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella
..., ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e
dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennita' premio di fine
servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di
quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art.63 -Trattamento economico delle categorie nel nuovo sistema di
classificazione
1. Il trattamento tabellare del personale delle categorie OPERATORI,
COLLABORATORI e FUNZIONARI del nuovo sistema di classificazione e'
indicato nell'allegata tabella 5. Per la categoria Funzionari e'
previsto, oltre al tabellare iniziale, un tabellare in posizione C3
corrispondente ai profili caratterizzati da piu' elevati gradi di
complessita' e contenuto di cui all'art. 51 comma 3.
2. La progressione economica all'interno delle categorie, secondo la
disciplina dell'art.53, si sviluppa con l'acquisizione in sequenza
degli incrementi corrispondenti alle posizioni economiche di sviluppo
risultanti dalle tabelle 2 e 3 ; per i profili con tabellare C3, le
posizioni economiche di sviluppo corrispondono a C4 e C5.

Art.64 - Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la
produttivita'
1. Dal 1 gennaio 1999, sono annualmente destinate alla attuazione
della nuova classificazione del personale nonche' a sostenere le
iniziative rivolte a migliorare la produttivita', l'efficienza e
l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) un importo di 4.947,14 euro pro-capite (pari a L. 9.579.000),
riferito al personale in servizio al 31/12/1998, commisurato alla
somma delle risorse finanziarie storiche destinabili nell'anno 1998
alla corresponsione dei trattamenti accessori al personale confluito
nell'ENAC, proveniente dal Ministero dei Trasporti, dal RAI e
dall'ENGA, ivi compresa l'indennita' di amministrazione gia'
percepita dal personale proveniente dal Ministero dei Trasporti;
b) a decorrere dal 31/12/1999 e a valere dal mese successivo, un
importo pari a L. 33.000 mensili pro-capite per tredici mensilita'
per le unita' di personale ENAC in servizio al 31/12/1998, esclusa la
dirigenza e i professionisti, corrispondente all'incremento, in
misura pari ai tassi programmati di inflazione, dei trattamenti
economici accessori di cui alla precedente lett. a);
c) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n.
449/1997, secondo le indicazioni del comma 4;
d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1,
comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni
e modificazioni, realizzate successivamente all'anno 1999;
e) i risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001;
f) le economie derivanti dalla riduzione stabile di personale, fatte
salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del
fabbisogno complessivo, tenendo conto della effettiva capacita' di
spesa;
g) una frazione non inferiore al 40% dei ricavi derivanti dalla
tariffazione delle diverse attivita' trasferite dal Ministero dei
Trasporti, conseguenti agli incarichi conferiti al personale, da
ripartire tra il fondo di cui al presente articolo ed il fondo di cui
all'art. 101, previo accertamento dei correlati incrementi di
produttivita', stabilendo in sede di contrattazione integrativa i
criteri di riparto tra i suddetti fondi.
2. A decorrere dal 31/12/1999 e a valere dal mese successivo, l'ENAC
puo' destinare di anno in anno risorse aggiuntive al finanziamento
dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicita', nel rispetto dei limiti di bilancio, in
presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i
controlli interni e la valutazione dei risultati, secondo i principi
generali di cui al d. lgs. 286/1999, e comunque in misura non
superiore a 15,49 euro (pari a L. 30.000) mensili per tredici
mensilita' pro-capite per le unita' di personale ENAC in servizio al
31/12/1998, esclusa la dirigenza e i professionisti.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti,
ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, l'Ente,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valuta anche l'entita' delle
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attivita'
e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di
bilancio. Le risorse derivanti dalla attuazione della disciplina del
presente comma sono prioritariamente destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 56.
4. Le risorse previste dalla lett. c) del comma 1 possono derivare,
in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con
soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o
acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attivita' inseriti
nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi
di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a
titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o,
comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.

Art. 65 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttivita'
1. Le risorse di cui all'art. 64 sono prioritariamente destinate ad
incentivare i risultati, la qualita' delle prestazioni, la
valorizzazione di posizioni particolari per responsabilita' o per
gravosita'.
2. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di cui
all'art.61 sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica all'interno delle categorie secondo la
disciplina dell'art.53 ed utilizzando le risorse aventi carattere di
certezza e continuita'; resta comunque acquisito al fondo di cui
all'art.64, per le finalita' di cui alla presente lettera, il
differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore
iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal
servizio o che transitano nella categoria superiore;
b) corrispondere la retribuzione di posizione al personale cui siano
stati conferiti incarichi di elevata responsabilita' secondo la
disciplina dell'art. 56;
c) erogare compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi
correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo
quanto previsto dall'art. 66;
d) corrispondere le indennita' di turno, rischio, reperibilita',
maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, secondo
la disciplina definita in sede di contrattazione integrativa;
e) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che
comportano oneri, disagi o rischi particolarmente rilevanti, secondo
i criteri e le condizioni stabiliti in sede di contrattazione
integrativa;
f) compensare le prestazioni di lavoro straordinario secondo la
disciplina dell'art.44;
g) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilita', anche correlate all'affidamento di
responsabilita' di procedimenti complessi o interdisciplinari,
secondo la disciplina definita in sede di contrattazione integrativa
e per il periodo di effettivo espletamento delle relative funzioni;
h) corrispondere la indennita' di ente al personale dell'area
tecnica, economica ed amministrativa e dell'area operativa nelle
misure mensili lorde per dodici mensilita' indicate nell'allegata
tabella 9 ; limitatamente al personale ex-RAI ed ex ENGA, la
corresponsione della predetta indennita' avviene con decorrenza
retroattiva a partire dal gennaio 2000;
i) corrispondere l'indennita' professionale al personale dell'area
tecnica economica e amministrativa nella percentuale del 12% dello
stipendio tabellare e della indennita' integrativa speciale, con
decorrenza dicembre 1999;
j) corrispondere l'indennita' professionale al personale dell'area
operativa di cui all'art. 60 nella percentuale del 24% dello
stipendio tabellare e della indennita' integrativa speciale, con
decorrenza dicembre 1999;
k) corrispondere un compenso accessorio una tantum, avente carattere
di specialita', a fini di perequazione retributiva e diretto a
valorizzare e incentivare le professionalita' dell'area tecnica,
economica ed amministrativa e dell'area operativa, nelle misure lorde
stabilite, per ciascuna categoria e posizione giuridica,
nell'allegata tabella 10 ; il 50% del predetto compenso viene erogato
entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto ed il
restante 50% entro dicembre 2001; esso assorbe i maggiori trattamenti
economici per i turni e per gli altri compensi accessori commisurati
al trattamento tabellare, fino al 31/12/1999, derivanti dagli
incrementi stipendiali di cui all'art. 62; per la disciplina dello
straordinario vale invece la decorrenza di cui all'art. 44, comma 8;
l) corrispondere una specifica indennita' aeronautica agli ispettori
di volo nelle misure e secondo i criteri e le modalita' stabiliti per
l'indennita' aeronautica dei professionisti di cui all'art. 84 CCNL
14/7/1997 delle specifiche tipologie professionali;
m) corrispondere l'indennita' di mansione ai centralinisti telefonici
non vedenti di cui all'art. 47 del CCNL RAI 14/07/97 personale non
dirigente;
n) corrispondere l'indennita' di bilinguismo al personale in servizio
nelle regioni e province autonome in cui vige istituzionalmente,
secondo la disciplina di cui all'art. 74.bis;
o) corrispondere l'indennita' sostitutiva dell'indennita' aeronautica
di cui all'art. 93.
3. Le risorse di cui all'art.64 non utilizzate o non attribuite con
riferimento alle finalita' del corrispondente esercizio finanziario
sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.
4. Le risorse destinate ai compensi di cui alle lettere d) ed f) del
precedente comma 2 sono definite tenendo conto della pianificazione
delle attivita', a cui e' correlata l'attribuzione dei relativi
compensi, effettuata a inizio anno dalle competenti strutture
dell'Ente.
5. In sede di prima applicazione della disciplina sulle progressioni
economiche di cui all'art. 53, entro un mese dalla sottoscrizione del
presente contratto, la contrattazione integrativa, anche in deroga al
periodo di cui allo stesso art. 53 comma 3, attiva le procedure e le
relative decorrenze economiche, anche retroattive, per il passaggio
del personale della categoria C posizione economica C3 alla
successiva posizione economica C4. Le relative risorse sono prelevate
dal fondo di cui all'art. 64, nei limiti delle disponibilita'
derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Art. 66 - Collegamento tra produttivita' ed incentivi
1. La attribuzione dei compensi di cui all'art.65 comma 2, lett. c),
e' strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttivita' e
di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed e' quindi attuata,
in unica soluzione ovvero secondo modalita' definite a livello di
ente, dopo la necessaria verifica a consuntivo, mediante gli
strumenti di valutazione e controllo interno adottati in attuazione
dei principi di cui al d. lgs. 286/1999, dei risultati totali o
parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente
predeterminati, secondo la disciplina del d. lgs. 165/2001.

Art. 67 - Trattamento di trasferta
1. La lett. d), del comma 1, dell'art. 48, del CCNL 14/07/1997 e'
sostituita come segue:
d) una indennita' di trasferta di L. 4.200 per ogni ora di missione;
detta indennita' non compete per missioni espletate entro 15 Km.
dalla sede di ufficio o di abituale dimora e residenza ed e' ridotta
a L. 3.400 per quelle espletate in localita' oltre i 15 Km. e fino a
40 Km.; per le missioni all'estero, per ogni giornata o frazione di
giornata, compete l'indennita' giornaliera spettante per le missioni
in Italia aumentata del 50%; la diaria e' ridotta di un terzo qualora
il personale in missione chieda il rimborso delle spese di alloggio
e/o vitto.
2. L'art. 48, del CCNL RAI 14/07/1997 e' integrato dai seguenti
commi:
8. Il dipendente inviato in missione ai sensi del presente articolo
ha diritto ad un'anticipazione non inferiore al 75% del trattamento
complessivo presumibilmente spettante per la missione.
9. In alternativa ai rimborsi ed alle anticipazioni di cui al
presente articolo, sono definiti in sede di contrattazione
integrativa i casi e le modalita' per l'utilizzo, da parte del
personale in missione, di carte di credito aziendali.
10. Il personale inviato in missione al seguito e per collaborare con
personale di area dirigenziale o facente parte di delegazione
ufficiale dell'ente e' autorizzato a fruire dei rimborsi e delle
agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti della
predetta delegazione.
11. Per le missioni all'estero, l'Ente puo' incrementare la
percentuale di cui al comma 1, lett. d), nonche' i limiti massimi per
il rimborso delle spese di vitto di cui alla lett. c) dello stesso
comma, in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che
disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale
civile dell'Amministrazione dello Stato.
12. Al personale inviato in trasferta compete anche il compenso per
lavoro straordinario, nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede
della trasferta si protragga per un tempo complessivamente superiore
al normale orario di lavoro previsto per la medesima giornata. Si
considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne
che nel caso degli autisti per i quali si considera attivita'
lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello
impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo e nel caso del
personale ispettivo. Il tempo di viaggio puo' essere considerato
attivita' lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i
quali, in relazione alle modalita' di espletamento delle loro
prestazioni lavorative, e' necessario il ricorso all'istituto della
trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo,
l'ENAC - previa consultazione con le organizzazioni sindacali - sulla
base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti
gia' previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale
finalita', definisce, in un quadro di razionalizzazione delle
risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.
13. Il dipendente non puo' essere inviato in trasferta, per la
sostituzione di lavoratori addetti ai turni, per piu' di due volte
nell'arco di una settimana.
14. Ai soli fini del comma 1 lett. d), nel computo delle ore di
trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
15. Il rimborso delle spese di pernottamento compete per le missioni
di durata superiore alle 12 ore e, previa autorizzazione del
dirigente, in tutti i casi in cui il pernottamento risulti funzionale
all'ottimale espletamento della funzione richiesta.
16. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 8 a 15 integrano
anche la disciplina delle missioni dei professionisti dipendenti di
cui all'art. 90 del CCNL RAI Specifiche tipologie professionali del
14 luglio 1997 ed all'art. 99 CCNL RAI personale non dirigente del 14
luglio 1997.

Art.68 - Copertura assicurativa
1. L'ENAC assume iniziative per provvedere tempestivamente alla
copertura assicurativa collettiva del rischio di responsabilita'
civile a favore dei dipendenti ai quali sia attribuito uno degli
incarichi di cui all'art. 55, che operino in condizioni di autonomia,
con assunzione diretta di responsabilita' verso l'esterno, esposti a
detto rischio in funzione delle funzioni rivestite, per i danni
causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi
all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di
ufficio, con esclusione di fatti ed omissioni commessi con dolo o
colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tali finalita' sono
indicate nel bilancio, nel rispetto delle effettive capacita' di
spesa.
2. L'ENAC stipula apposita polizza assicurativa in favore dei
dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 e' rivolta alla copertura dei rischi,
non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al
mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e ai beni
trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta' dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura,
nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle
polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal
presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art.69 - Benefici di natura assistenziale e sociale
1. L'ENAC disciplina, in sede di contrattazione integrativa, la
concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale
in favore dei propri dipendenti:
a) sussidi;
b) borse di studio;
c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale;
d) prestiti;
e) libri scolastici;
f) polizza sanitaria;
g) mutui edilizi.
2. L'onere complessivo a carico del bilancio dell'ente per la
concessione dei benefici previsti dal punto a) al punto f) del comma
1, non puo' superare un importo pari all'1% delle spese per il
personale iscritte nel bilancio di previsione.

Art.70 - Modalita' di applicazione di benefici economici previsti da
discipline speciali
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale,
invalido o mutilato per causa di servizio e' riconosciuto un
incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e
dell'1,25% della retribuzione indicata nelle voci previste dalle
lettere da a) a d) dell'art.71, comma 1, in godimento alla data di
presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidita' sia
stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle
ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene
corrisposto a titolo di salario individuale di anzianita'.

Art.71 - Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le
relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva
durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora e' pari
alla misura oraria della retribuzione prevista dalle voci indicate
nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) dell'art.61, comma 1.

Art.72 - Struttura della busta paga
1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga in cui devono
essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il
nome, la categoria e la posizione economica del lavoratore, il
periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei
singoli elementi che concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione
individuale di anzianita', indennita' integrativa speciale,
straordinario, turnazione, assegni personali, indennita' varie,
produttivita', ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e di
contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota
applicata che nella cifra corrispondente.
2. In conformita' alle normative vigenti, il lavoratore puo' avanzare
reclami per eventuali irregolarita' riscontrate.
3. L'ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del
diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati
personali, ai sensi della normativa vigente.

Art.73 - Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la
disciplina contrattuale sul trattamento economico
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
del D.Lgs. n. 2165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi
che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli
previsti o confermati dal presente CCNL, i piu' elevati compensi,
assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di
fissita' e di continuita', eventualmente percepiti dal personale sono
riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.62; la
eventuale differenza viene mantenuta ad personam ed e' riassorbibile
con i futuri miglioramenti contrattuali.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1,
nonche' quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni
riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le
risorse dell'art.64 destinate alle politiche di sviluppo delle
risorse umane secondo la disciplina dell'art.65.

Art.74 - Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a base di calcolo per la
liquidazione del trattamento di fine rapporto ricomprende le seguenti
voci:
a) trattamento tabellare iniziale;
b) incrementi economici correlati alla progressione economica nella
categoria;
c) indennita' integrativa speciale;
d) tredicesima mensilita';
e) retribuzione individuale di anzianita';
f) retribuzione di posizione;
g) assegni ad personam non riassorbibili.

Art.74.bis - Bilinguismo
1. Al personale in servizio negli uffici dell'ENAC situati nelle
province di Bolzano e Trento, nonche' nelle altre regioni a statuto
speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di
obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e' attribuita una
indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella
stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale
della Regione interessata.
2. Il finanziamento della indennita' di cui al presente articolo e' a
carico del fondo di cui all'art. 64.


TITOLO X
SEZIONE DEI PROFESSIONISTI
CAPO I
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art.75 - Campo di applicazione
1. La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro
si applica ai professionisti dipendenti dell'ente, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, iscritti nei pertinenti ordini
professionali, registri o collegi.

Art. 76 - Premessa
1. I professionisti destinatari della presente sezione costituiscono
una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi
dell'ENAC. Conseguentemente, anche in ragione del duplice profilo di
"professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari
responsabilita', essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare
interesse sotto il profilo contrattuale.
2. I professionisti svolgono la loro attivita' in conformita' alle
normative che disciplinano le rispettive professioni ed esercitano in
tale contesto mansioni proprie della professione di appartenenza con
piena autonomia nell'esercizio della stessa, rispondendone a norma di
legge, secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione
delle conseguenti responsabilita'.
3. Al personale appartenente all'area dei professionisti e'
attribuita, in conformita' alle norme statutarie, ogni attivita' di
tipo professionale connessa ai compiti istituzionali dell'Ente.
4. Dell'esercizio del mandato professionale conferitogli il
professionista risponde secondo le previsioni delle normative
vigenti, del CCNL dell'ex RAI e delle norme di deontologia
professionale dei rispettivi ordini, registri o collegi. Pertanto, il
professionista assume direttamente la responsabilita' dei propri atti
professionali.
5. Corollario della personale responsabilita' e dell'autonomia
professionale e' la sostanziale autonomia ed unitarieta' delle
strutture professionali, all'interno delle quali il professionista
esplica la sua opera, anche dal punto di vista organizzativo.
6. Gli indirizzi sull'esercizio delle funzioni specifiche di ogni
area professionale sono preventivamente verificati in apposita
conferenza di servizio convocata dall'ente.
7. Ai professionisti possono essere attribuiti, in aggiunta alle
mansioni proprie dell'area professionale di appartenenza, incarichi
caratterizzati da alta e specifica responsabilita' di prodotto e di
risultato, secondo la disciplina di cui agli articoli 83 e 84.
8. Al fine di valorizzare l'autonomia professionale e la piena
responsabilita' degli atti non soggetti a condizionamenti gerarchici,
al personale dell'area dei professionisti e' corrisposta l'indennita'
professionale di cui all'art. 92, comma 2, lett. f).

Art. 77 - Qualifiche professionali
1. L'ordinamento del personale di cui all'articolo 78 di seguito
indicato con il termine "professionisti", e' articolato nelle
seguenti qualifiche professionali:
a) prima qualifica professionale;
b) seconda qualifica professionale.
2. Nella prima qualifica professionale operano i professionisti
laureati abilitati all'esercizio delle relative professioni, con
iscrizione ai pertinenti ordini o registri. I professionisti della
prima qualifica sono organizzati nelle seguenti aree professionali:
tecnica, legale, medica, psicologica e di revisione contabile.
3. Nella seconda qualifica professionale operano i professionisti
diplomati abilitati all'esercizio delle relative professioni, con
iscrizione ai pertinenti collegi. I professionisti della seconda
qualifica sono organizzati nelle seguenti aree professionali: periti,
geometri.

Art.78 - Impegno di lavoro e obblighi relativi
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i professionisti
assicurano la propria presenza in servizio e la propria
disponibilita' per il regolare svolgimento delle attivita',
organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in
correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilita'
connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli indirizzi
organizzativi generali formulati dai competenti organi dell'ENAC e in
armonia con le istanze di coordinamento, ai vari livelli, di ciascuna
area professionale.
2. Di norma, la presenza in servizio del professionista e' articolata
su cinque giorni a settimana.

Art. 78.bis - Periodo di prova per i professionisti
1. Il professionista dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova di sei mesi.
2. Al periodo di prova dei professionisti si applica la disciplina
stabilita per il restante personale dall'art. 17, commi da 2 a 10.

Art.79 - Responsabilita' civile e/o penale connessa alla prestazione
1. Il comma 5 dell'art. 79 del CCNL 14/07/1997 delle specifiche
tipologie professionali e' sostituito dal seguente:
"5. L'ENAC assume iniziative per provvedere tempestivamente alla
copertura assicurativa collettiva del rischio di responsabilita'
civile a favore dei professionisti esposti a detto rischio in
funzione delle funzioni rivestite, per i danni causati a terzi in
conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio
ed all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione di fatti ed
omissioni commessi con dolo o colpa grave. La disciplina del presente
comma decorre dalla data di efficacia dei nuovi contratti di
assicurazione stipulati dall'ente; sino a tale data, si conferma la
efficacia della previgente disciplina."
2. L'art. 79 del CCNL 14/07/1997 delle specifiche tipologie
professionali e' integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
"6. Il professionista che, ove si apra il procedimento di cui al
successivo comma 7, risolva il rapporto motivando il proprio recesso
con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di
fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennita' sostitutiva del
preavviso spettante in caso di licenziamento e ad un'indennita'
supplementare pari alla meta' del corrispettivo del preavviso
individuale maturato.
7. Il professionista consegue il diritto a percepire i trattamenti
previsti dal precedente comma sempreche' abbia formalmente e
tempestivamente comunicato all'ENAC la notifica, a lui fatta,
dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente
rinviato a giudizio.
8. Il rinvio a giudizio del professionista per fatti direttamente
attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce
di per se' giustificato motivo di licenziamento; in caso di
privazione della liberta' personale il professionista avra' diritto
alla conservazione del posto con sospensione della retribuzione per
la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato
restrittivo della liberta', salvo quanto disposto dall'art.89, del
CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente".


CAPO II
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art.80 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviene
in tutti i casi previsti dal CCNL RAI 14/7/97 del personale non
dirigente.
2. A tutti i professionisti ricompresi nella presente parte si
applicano le disposizioni in materia disciplinare previste dagli
articoli da 83 a 86 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente.

Art.81 - Termini di preavviso
1. I termini per la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso
o con la corresponsione della relativa indennita' sostitutiva sono
fissati come segue:
a) 8 mesi per professionisti con anzianita' di servizio fino a 2
anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno - o frazione di anno
pari o superiore a sei mesi - di anzianita', fino a un massimo di
altri 4 mesi di preavviso.
2. In caso di dimissioni del professionista i termini di cui al comma
1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno
di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di
cui al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra parte
un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il
periodo di mancato preavviso. L'ente ha diritto di trattenere su
quanto eventualmente dovuto al professionista l'importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui
non osservato.
5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di recesso
risolvere anticipatamente il rapporto, con il consenso dell'altra
parte, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso comunicato.
6. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da' luogo al pagamento
sostitutivo delle ferie non godute.
7. Il periodo di preavviso e' computato nella anzianita' lavorativa a
tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del professionista, l'ente corrisponde agli
aventi diritto l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto
stabilito dall'art. 2122 c.c., nonche' il corrispettivo dei giorni di
ferie maturati e non goduti.
9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando
le voci retributive di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b, c), d),
g) e h).
10. Qualora il professionista della prima qualifica professionale
presenti domanda di trasferimento ad altra amministrazione che vi
abbia dato assenso, il nulla osta dell'ente e' sostituito dal
preavviso di 4 mesi.

Art.82 - Relazioni sindacali per i professionisti
1. Nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali definito nel
titolo II, il presente articolo individua le ulteriori materie
riguardanti specificamente i professionisti.
2. Sono regolate in sede di contrattazione collettiva integrativa a
livello nazionale le seguenti materie:
a) criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse
finanziarie indicate nell'art.91 per le finalita' e secondo la
disciplina di cui all'art.92;
b) linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione e
aggiornamento dei professionisti;
c) criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la
retribuzione direttamente correlata ai risultati ed alla
realizzazione di specifici progetti;
d) criteri generali per la definizione degli standard formativi ai
fini dell'attribuzione della quota di retribuzione accessoria
collegata all'arricchimento professionale.
3. Sono oggetto di concertazione le seguenti materie:
a) criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi
di cui all'art.84;
b) criteri generali che informano le procedure di valutazione, di cui
all'art.85;
c) criteri generali che informano le procedure per l'attribuzione dei
livelli economici di professionalita', di cui all'art. 90.
4. Sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di
cui all'art.11, comma 1, le seguenti materie:
a) implicazioni delle innovazioni tecnologiche ed organizzative sulle
condizioni in cui si svolge l'attivita' professionale;
b) programmi di formazione e aggiornamento dei professionisti;
c) criteri generali che informano le procedure di valutazione, di cui
all'art. 85;
d) criteri generali per l'attribuzione dei livelli economici di
professionalita', di cui all'art.90.
5. Sono oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all'art.11, comma 1, le seguenti materie:
a) valutazione dell'attivita' dei professionisti e dei relativi
risultati;
b) assegnazione degli incarichi di coordinamento;
c) atti di gestione riguardanti l'organizzazione del lavoro, la
costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro
dei professionisti.


CAPO III
INCARICHI PROFESSIONALI E VALUTAZIONE

Art. 83 - Posizioni organizzative dei professionisti
1. L'ENAC, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle
proprie esigenze organizzative, conferisce ai professionisti
incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilita' di
prodotto e di risultato per l'espletamento delle seguenti funzioni
correlate a specifiche posizioni organizzative:
a) funzioni di direzione di unita' organizzative non dirigenziali o
di uffici professionali;
b) funzioni di elevata professionalita' connesse a specifici progetti
ed obiettivi, anche straordinari;
c) funzioni di coordinamento di un gruppo di professionisti.
2. Gli incarichi di direzione di unita' organizzative o di uffici
professionali di cui alla lettera a) del comma 1 sono conferiti ai
professionisti con riferimento alle posizioni organizzative istituite
dall'ente, nell'ambito del proprio modello organizzativo. Tali
incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di
particolare complessita' caratterizzate da elevato grado di autonomia
gestionale ed organizzativa.
3. Gli incarichi di elevata professionalita' di cui alla lettera b)
del comma 1 sono conferiti per l'espletamento di attivita' con
contenuti di alta professionalita' e specializzazione in relazione a
progetti ed obiettivi predefiniti dall'ente, anche straordinari e/o
in attuazione di rilevanti impegni istituzionali.
4. Gli incarichi di elevata professionalita' di cui alla lettera c)
del comma 1 sono conferiti per l'espletamento di funzioni di
coordinamento dell'attivita' svolta da un gruppo di professionisti.

Art.84 - Affidamento degli incarichi di posizione organizzativa
1. L'ENAC formula in via preventiva i criteri per l'affidamento degli
incarichi previsti dall'art.83, che sono oggetto di concertazione ai
sensi dell'art.82. Tali criteri devono tenere conto delle attitudini,
dei requisiti, delle esperienze e del curriculum del professionista.
2. L'attribuzione, la modifica e la revoca degli incarichi sono
disposte con atti scritti e motivati.
3. La revoca anticipata rispetto alla scadenza degli incarichi puo'
avvenire per ragioni organizzative o in conseguenza dell'accertamento
di risultati negativi nell'espletamento della funzione secondo la
disciplina dell'art. 86.
4. La durata degli incarichi e' definita dall'ente nel contesto dei
criteri generali di cui al comma 1. Alla scadenza, l'incarico puo'
essere motivatamente riconfermato.

Art.85 - Valutazione dei professionisti
1. La valutazione dell'attivita' dei professionisti, secondo la
disciplina del presente CCNL e nell'ambito delle procedure e dei
sistemi di valutazione e controllo di cui al d. lgs. 286/1999, e'
effettuata garantendo l'assoluta trasparenza del processo e l'apporto
determinante in sede valutativa delle necessarie competenze tecniche
sia sotto l'aspetto della conoscenza delle specifiche discipline e
delle regole che le governano, sia sotto quello della capacita' di
esprimere un giudizio rigorosamente obiettivo sulla base di metodiche
valutative adeguate alla specificita' delle aree professionali.
2. I criteri che informano le procedure di valutazione, prima della
definitiva determinazione, sono portati a conoscenza dei soggetti
sindacali di cui all'art.11, comma 1.
3. Ai fini della valutazione dell'operato dei professionisti, si
tiene conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente poste a disposizione, in relazione agli obiettivi
assegnati e ai carichi di lavoro, nonche' dell'impegno profuso dal
professionista, in relazione alla rilevanza degli incarichi
espletati.
4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una
valutazione ai fini della revoca degli incarichi di cui all'art.84 e
di provvedimenti sanzionatori, l'ente acquisisce in contraddittorio
le valutazioni del professionista interessato, il quale puo' essere
all'uopo assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
cui egli aderisce o comunque conferisce mandato ovvero da persona di
sua fiducia
5. L'esito della valutazione, al pari degli eventuali provvedimenti
adottati nei confronti del professionista interessato dall'ordine
professionale di appartenenza, e' riportato nel fascicolo personale
del medesimo professionista. Dell'esito stesso si tiene conto nelle
decisioni di affidamento degli incarichi.
6. L'esito negativo della valutazione ed i provvedimenti negativi
dell'ordine di appartenenza per demerito professionale, anche
disgiuntamente, possono determinare, a seconda della gravita' e
dell'incarico rivestito:
a) il differimento di un anno della valutazione dei titoli
professionali e di servizio ai fini dell'accesso ai successivi
livelli economici di professionalita' di cui all'art.91;
b) la revoca degli incarichi di cui all'art.84.
7. In caso di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e
reiterata del professionista si applica l'art.31 del CCNL RAI 14/7/97
del personale non dirigente.

Art.86 - Obiettivi e strumenti dell'aggiornamento professionale
1. L'aggiornamento professionale e' assunto dagli enti come metodo
permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle
competenze professionali all'evoluzione delle specifiche discipline e
dei relativi contesti di riferimento, nonche' ai mutamenti
organizzativi e tecnologici interni, nell'obiettivo di arricchire il
patrimonio cognitivo necessario a ciascun professionista, in
relazione alle responsabilita' attribuitegli, per la piu' efficace
esplicazione dell'apporto professionale nell'interesse dell'ente.
2. L'ente definisce annualmente la quota delle risorse da destinare
ad iniziative di aggiornamento dei professionisti anche in relazione
alle direttive impartite in materia dal Ministro per la Funzione
Pubblica.
3. L'ente definisce le politiche di aggiornamento e formazione
relative a ciascuna area professionale in conformita' alle proprie
linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono
realizzate, nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel CCNL RAI
14/7/97 del personale non dirigente, anche in collaborazione con
soggetti pubblici o societa' specializzate nel settore.
4. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale,
inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene
concordata dall'ente con i professionisti interessati ed e'
considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5. Il professionista puo' partecipare, senza oneri per l'ente, per un
periodo massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione e
aggiornamento professionale che siano in linea con le finalita'
indicate nei commi 1 e 3. Al professionista puo' inoltre essere
concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di
studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
6. Qualora riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di
aggiornamento professionale svolte dal professionista ai sensi del
comma 5 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, l'ente
puo' concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e
debitamente documentata.


CAPO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSIONISTI

Art.87 - Struttura della retribuzione
1. La retribuzione del professionista si articola nelle seguenti
voci:
a) stipendio tabellare correlato ai livelli economici di
professionalita';
b) indennita' integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianita' acquisita;
d) tredicesima mensilita';
e) retribuzione di posizione connessa all'espletamento degli
incarichi di cui all'art.83;
f) retribuzione di risultato;
g) indennita' aeronautica;
h) indennita' professionale;
i) altre indennita' spettanti in base a specifiche disposizioni di
legge o al presente contratto.
2. Resta confermato, come assegno personale, il valore annuo del
livello differenziato di cui all'art. 93, comma 2, del CCNL RAI
14.7.1997 per il personale non dirigente.
3. La retribuzione giornaliera si determina dividendo quella mensile
per 22; la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile
per 156.
4. Ai professionisti, ove spettante, e' corrisposto l'assegno per il
nucleo familiare, secondo le disposizioni vigenti.
5. Ai professionisti viene corrisposta, nella prima decade di
dicembre, una tredicesima mensilita', costituita dalle voci della
retribuzione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 spettanti
nel mese di dicembre.
6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso
d'anno, il professionista ha diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di
anzianita' maturata; la frazione di mese pari o superiore a quindici
giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene
trascurata.
7. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa
per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti
la sospensione o la privazione del trattamento economico.

Art.88 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi per i
professionisti
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del
CCNL RAI 14/07/1997 biennio economico 1996-1997 del personale delle
specifiche tipologie professionali sono incrementati degli importi
mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata
tabella 7, alle scadenze ivi previste. Tali incrementi assorbono
l'indennita' di vacanza contrattuale eventualmente corrisposta.
2. A seguito degli incrementi di cui al comma 1, i nuovi valori annui
lordi per dodici mensilita' del trattamento tabellare dei
professionisti sono indicati nell'allegata tabella 8, con le
decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale, nonche' la
retribuzione individuale di anzianita' e relative maggiorazioni,
negli importi spettanti al personale in servizio alla data di
stipulazione del presente contratto.
4. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente
contratto 1998-1999, gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella
7, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e
dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennita' premio di fine
servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di
quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art.89 - Livelli economici di professionalita'
1. La classificazione dei professionisti della prima e della seconda
qualifica professionale si articola in quattro distinti livelli
economici di professionalita', secondo la declaratoria delle mansioni
contenute nell'allegato A;
2. La dotazione organica della prima e della seconda qualifica
professionale e' determinata dall'ENAC nel rispetto delle previsioni
della programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge
449/1997; analogamente l'ENAC determina anche i contingenti delle
singole aree professionali presenti in ogni qualifica.
3. L'attribuzione, in successione, del secondo, del terzo e del
quarto livello economico di ogni qualifica professionale, avviene,
attraverso procedure selettive basate sui criteri generali di cui
all'art. 90. Ai fini della partecipazione a dette procedure selettive
gli interessati debbono aver maturato, rispettivamente, almeno 2
anni, 3 anni, 5 anni di servizio nel livello precedente.
4. E' in facolta' dell'ente ridurre di un anno i tempi minimi di
permanenza per l'accesso ai livelli superiori al primo, secondo
criteri prestabiliti che valutino le esperienze e le capacita'
professionali gia' acquisite dal professionista.
5. Il professionista dichiarato per due volte non idoneo per il
passaggio di livello, puo' partecipare alle successive selezioni con
cadenza biennale.
6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente
articolo, il requisito dei 5 anni di servizio nel livello precedente
stabilito al comma 3, ai fini della partecipazione alle valutazioni
selettive per l'attribuzione del quarto livello economico, e' ridotto
a 2 anni.

Art. 90 - Criteri generali per l'attribuzione dei livelli economici
di professionalita'
1. I criteri generali per la valutazione selettiva ai fini
dell'attribuzione del secondo, del terzo e del quarto livello
economico di professionalita', nel rispetto dei principi definiti
dall'art.85, si propongono di realizzare una equilibrata valutazione
dei titoli professionali e culturali e delle competenze acquisite e
dimostrate nello svolgimento del proprio lavoro, secondo le
specificita' delle singole professioni e dei contesti organizzativi
in cui l'attivita' e' stata svolta.
2. I criteri di cui al comma 1 tengono conto:
a) del conseguimento di titoli professionali attinenti allo specifico
albo professionale di appartenenza;
b) della formazione certificata e pertinente;
c) dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza
lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso
dell'anzianita', desumibile dal curriculum professionale e/o dalla
documentazione presentata dall'interessato;
d) dei titoli di servizio stabiliti dall'ente, per ciascuna area
professionale, tenendo conto delle relative specificita' e con
particolare riguardo alle esperienze formative maturate;
e) dei titoli culturali e professionali (per esempio: incarichi;
pubblicazioni; collaborazioni; docenza in convegni, seminari di
studio, corsi di perfezionamento o di specializzazione; dottorati di
ricerca)
3. I criteri di valutazione selettiva devono realizzare una
equilibrata combinazione di titoli professionali e di servizio che
garantisca, nell'ambito della valutazione complessiva, una adeguata
considerazione dei meriti professionali secondo la specificita' delle
singole professioni. Nella valutazione del curriculum professionale
del professionista saranno considerati, nell'ambito della valutazione
dei titoli di servizio, anche i contesti organizzativi in cui
l'attivita' e' stata svolta.
4. I criteri di cui al presente articolo, prima della definitiva
formalizzazione, sono oggetto di informazione, nonche', ove
richiesto, di concertazione.

Art. 91 - Costituzione e finanziamento del fondo per le politiche di
sviluppo dei professionisti
1. Dal 1 gennaio 1999, sono annualmente destinate a sostenere lo
svolgimento di funzioni comportanti specifiche professionalita', il
livello e la qualita' della prestazione professionale e dei risultati
conseguiti, le seguenti risorse:
a) un importo di 19.606,77 euro pro-capite (pari a L. 37.964.000),
pari alla media annua pro-capite riferita all'anno 1998 dei
trattamenti accessori percepiti dal personale ex-RAI, moltiplicato
per le unita' di personale presenti al 31/12/1998;
b) a decorrere dal 31/12/1999, e a valere dal mese successivo, un
importo pari a 62,49 euro pro-capite (pari a L. 121.000) mensili per
tredici mensilita' per le unita' di personale ENAC in servizio al
31/12/1998 appartenente all'area dei professionisti, corrispondente
all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione,
del trattamento economico accessorio del personale;
c) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge
n.449/1997, secondo le indicazioni del comma 4;
d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1,
comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni
e modificazioni;
e) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.
2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001;
f) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, tra le
quali quelle utilizzate secondo la disciplina dell'art. 94;
g) una frazione non inferiore al 40% dei ricavi derivanti dalla
tariffazione delle diverse attivita' trasferite dal Ministero dei
Trasporti, conseguenti agli incarichi conferiti ai professionisti, da
ripartire tra il presente fondo ed il fondo di cui all'art. 64,
previo accertamento dei correlati incrementi di produttivita',
stabilendo in sede di contrattazione integrativa i criteri di riparto
tra i suddetti fondi.
2. L'ENAC puo' destinare di anno in anno risorse aggiuntive al
finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto dei limiti di
bilancio, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che
consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati,
secondo i principi generali di cui al d. lgs. 286/1999, e comunque in
misura non superiore a 32,54 euro (pari a L. 63.000) mensili per
tredici mensilita' pro-capite per le unita' di personale ENAC in
servizio al 31/12/1998 appartenente all'area dei professionisti.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei
professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni
organiche dei professionisti, l'ente, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39
della legge 449/1999, valuta l'entita' delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei
professionisti da impiegare nelle nuove attivita' e ne individua la
relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio.
4. Le risorse previste dalla lett. b) del comma 1 possono derivare,
in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con
soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o
acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attivita' inseriti
nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi
di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a
titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o,
comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.

Art.92 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei
professionisti
1. Le risorse di cui all'art.91 sono finalizzate a promuovere
effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e
di efficacia dell'attivita' dell'ENAC e di qualita' dei servizi
istituzionali, basati su sistemi di programmazione e di controllo
quali-quantitativo dei risultati.
2. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di cui
all'art. 91 sono utilizzate per:
a) l'attribuzione della indennita' di posizione ai professionisti cui
siano stati conferiti i relativi incarichi ai sensi dell'art. 83; il
valore della predetta indennita' puo' variare da un minimo di
6.197,48 euro ad un massimo di 15.493,71 euro (rispettivamente da 12
milioni a 30 milioni di lire) annui lordi ed assorbe l'indennita' di
cui alla successiva lett. f), fino alla concorrenza delle misure
corrispondenti alla pregressa indennita' di impiego; al cessare dei
predetti incarichi, si riconferma la corresponsione dell'indennita'
di cui alla successiva lettera f);
b) l'attribuzione dei compensi correlati alla retribuzione di
risultato; i predetti compensi sono attribuiti ai professionisti
delle singole branche professionali sulla base della verifica del
grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati dall'ente,
nell'ambito di piani e programmi di attivita' che comunque comportino
la partecipazione attiva dei professionisti stessi e tenendo conto
del sistema di valutazione e controllo adottato secondo i principi
del d. lgs. 286/1999;
c) l'erogazione dei compensi correlati alle risorse di cui all'art.
91, comma 1, lett. f) previsti dall'art. 18 della legge 109/1994 e
successive modifiche e integrazioni e dall'art.103 del presente CCNL;
d) l'erogazione dell'indennita' aeronautica secondo la disciplina
dell'art. 95 del CCNL del 14.7.1997 per personale non dirigente e
dell'art. 84 del CCNL del 14.7.1997 per il personale delle specifiche
tipologie professionali;
e) l'erogazione di specifiche indennita', non cumulabili con
l'indennita' aeronautica di cui al precedente punto f), correlate
allo svolgimento prolungato di attivita' in condizioni di pericolo,
rischio o disagio particolarmente rilevanti; i relativi valori sono
stabiliti percentualmente, in sede di contrattazione integrativa, con
riferimento alle misure fissate per la predetta indennita'
aeronautica, tenendo conto delle specificita' professionali e della
conseguente rilevanza delle diverse aree di rischio, disagio o
pericolo;
f) l'erogazione dell'indennita' professionale, secondo la disciplina
ed i valori definiti in sede di contrattazione integrativa,
riutilizzando le risorse gia' destinate alla indennita' di impiego
secondo la disciplina dell'art. 95 del CCNL del 14.7.1997 per
personale non dirigente e dell'art. 84 del CCNL del 14.7.1997 per il
personale delle specifiche tipologie professionali, nonche' le
ulteriori risorse destinate in sede di contrattazione integrativa, al
fine di evidenziare, nei livelli apicali, una tendenza
all'allineamento economico all'area della dirigenza; sino
all'istituzione dell'indennita' professionale, continua ad essere
erogata l'indennita' di impiego, secondo la previgente disciplina;
g) l'erogazione della indennita' sostitutiva dell'indennita'
aeronautica di cui all'art.93;
h) corrispondere l'indennita' di bilinguismo al personale dell'area
dei professionisti in servizio nelle regioni e province autonome in
cui vige istituzionalmente, applicando la medesima disciplina
prevista per il restante personale di cui all'art. 74.bis.
3. Le indennita' percepite a qualunque titolo nel periodo di vigenza
del presente contratto non sono ripetibili ne' conguagliabili, anche
se di importo superiore a quelle previste dal presente CCNL.

Art.93 - Indennita' sostitutiva dell'indennita' aeronautica
1. E' stabilita una indennita' sostitutiva dell'indennita'
aeronautica in favore dei professionisti che abbiano svolto attivita'
di controllo in volo per almeno 5 anni e per i quali siano
successivamente venuti meno i requisiti di idoneita' fisica richiesti
per il volo.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in misura pari al
50% dell'indennita' aeronautica precedentemente percepita. Tale
misura e' elevata al 65% o al 75% nel caso di professionisti che
abbiano svolto attivita' di controllo in volo rispettivamente per
almeno 10 anni o per almeno 15 anni.
3. Le risorse per la corresponsione della indennita' di cui al
presente articolo sono prelevate dal fondo di cui all'art.91.
4. I requisiti di idoneita' fisica di cui al comma 1 sono sottoposti
ad accertamento, a cura dell'Enac, sulla base di un'apposita
disciplina.
5. La disciplina del presente articolo si applica anche agli
ispettori di volo.

Art. 94 - Disposizione speciale per l'Avvocatura
1. L'Ente disciplina la corresponsione dei compensi professionali
degli avvocati, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente,
secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578.


TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 - Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale pensione complementare ai sensi del d. lgs n. 124/1993,
della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare
per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20
dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta
di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno
definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori
appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a
condizione di reciprocita'.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del
predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure
previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti esprimono sin
d'ora l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a
carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia
determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a
base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine
rapporto (T.F.R.).

Art. 96 - Recesso consensuale
1. L'ente puo' proporre al personale dell'area
tecnico-amministrativa, dell'area operativa, nonche' ai
professionisti delle due qualifiche professionali la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro; analoga proposta puo' essere
formulata dal personale interessato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente, previa disciplina delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti, puo' erogare una indennita'
supplementare nell'ambito della effettiva capacita' di spesa. La
misura dell'indennita' puo' variare fino ad un massimo di 24
mensilita' del seguente trattamento economico: stipendio tabellare e
indennita' integrativa speciale.
3. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e' praticabile
in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui
sono correlate sostanziali modificazioni nella produzione e nella
erogazione dei servizi istituzionali con documentate esigenze di
nuove professionalita'; in nessun caso l'ente puo' formulare proposte
di recesso consensuale genericamente rivolte a tutto il personale
interessato.
4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei
requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di informazione
ai soggetti sindacali di cui all'art.11 comma 1.

Art. 97 - Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono inapplicabili,
nei confronti del personale dell'ENAC, tutte le norme previgenti con
esso incompatibili in relazione ai soggetti e alle materie dalle
stesse contemplate.
2. Resta confermata la disciplina dei CCNL del quadriennio 1994-97,
per le parti non in contrasto con il presente ENAC, e in particolare
le seguenti disposizioni:
a) CCNL RAI 14/07/97 del personale non dirigente
Art. 15 - Contratto individuale di lavoro
Art. 20 - Ferie
Art. 23 - Permessi brevi
Capo V - Estinzione del rapporto di lavoro
Capo VI - Norme disciplinari
Art. 36 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 38 - Lavoratori tossicodipendenti
Art. 39 - Tutela legale e assicurazioni
Art. 47 - Altri emolumenti
Art. 49 - Trattamento economico di trasferimento
Art. 54 - Servizi aziendali
Art. 70 - Interpretazione autentica contratto
Art. 95 - Indennita' aeronautica e di impiego
Art. 99 - Trattamento di missione
* Art. 100 - Trattamento economico di trasferimento
b) CCNL RAI 14/07/97 del personale delle specifiche tipologie
professionali
Art. 79 - Tutela legale e assicurazioni, confermato con integrazioni
e modificazioni
Art. 84 - Indennita' aeronautica e di impiego
Art. 85 - Brevetti e abilitazioni di volo
Art. 86 - Indumenti di lavoro
Art. 90 - Trattamento di missione
Art. 91 - Trattamento economico di trasferimento
3. Sono inoltre confermate con integrazioni e/o modificazioni le
seguenti disposizioni:
a) CCNL RAI 14/07/97 del personale non dirigente
Art. 21 - Permessi retribuiti
Art. 24 - Assenze per malattia
Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 48 - Trattamento di missione
b) CCNL RAI 14/07/97 del personale delle specifiche tipologie
professionali
Art. 79 - Tutela legale e assicurazioni

Tabelle
pag. 110
pag. 111
pag. 112
pag. 113
pag. 114
pag. 115
pag. 116
pag. 117
pag. 118
pag. 119
pag. 120
pag. 121

ALLEGATO A

DECLARATORIE DELLE CATEGORIE/QUALIFICHE PROFESSIONALI E RELATIVI
PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI

AREA TECNICA, ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA

CATEGORIA OPERATORI
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attivita'
caratterizzate da:
conoscenze di tipo operativo (la cui base teorica si sviluppa con la
scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla
mansione ed eventuali corsi di formazione specialistici;
contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilita' di risultati
parziali rispetto a piu' ampi processi produttivi/amministrativi;
problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra piu'
soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di
tipo indiretto e formale.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla
movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della
documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria
manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura
complessa.
Lavoratrice/lavoratore che provvede ad attivita' prevalentemente
esecutive o di carattere tecnico manuale, comportanti anche
gravosita' o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti
ed arnesi di lavoro.
Lavoratrice/lavoratore che, nel campo amministrativo, provvede alla
redazione di atti e provvedimenti utilizzando gli ordinari sistemi di
videoscrittura, fogli elettronici e software grafici, nonche' alla
spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in
partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli
schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili:
Autista, Manutentore, Operatore amministrativo
CATEGORIA COLLABORATORI
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attivita'
caratterizzate da :
conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze e'
acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza
pluriennale, con necessita' di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilita' di risultati relativi a
specifici processi produttivi/amministrativi;
problematiche lavorative di media complessita' da affrontare
attraverso modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle
soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche
con posizioni organizzative al di fuori delle unita' organizzative di
appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo
diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse
e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge attivita' di elaborazione e di
istruttoria su procedure amministrative, contabili con esame di
merito, anche mediante l'utilizzazione di strumenti di office
automation, di procedure automatizzate interattive.
Lavoratrice/lavoratore che svolge attivita' di elaborazione e di
istruttoria su processi tecnici con esame di merito, anche mediante
l'utilizzazione di strumentazione tecnica.
Lavoratrice/lavoratore che provvede alla ordinaria gestione dei
sistemi di elaborazione e delle applicazione informatiche in uso,
nonche' dei servizi di rete.
Lavoratrice/lavoratore che, anche coordinando altri addetti ed
utilizzando strumenti di office automation, cura le pubbliche
relazioni connesse con le attivita' istituzionali, organizza
riunioni, conferenze e convegni.
Appartengono, ad esempio, a questa categoria i seguenti profili:
Collaboratore amministrativo, Collaboratore tecnico, Collaboratore
informatico, Segretario di alta direzione
CATEGORIA FUNZIONARI
Il personale appartenente alla categoria Funzionari opera
strutturalmente nel processo produttivo ed e' responsabilizzato su
obiettivi gestionali e di prestazione. Puo' assumere il coordinamento
e la responsabilita' di moduli organizzativi, ottimizzando l'utilizzo
delle risorse umane e materiali assegnate. Puo' svolgere anche
funzioni di staff e di supporto, rispetto ad altri processi
organizzativi, assumendo il ruolo di "facilitatore di processo", ai
fini del raggiungimento di obiettivi prestabiliti. Possiede elevate
conoscenze su ambiti specialistici o plurispecialistici ed un grado
di esperienza pluriennale, con frequente necessita' di aggiornamento.
3.1 PROFILI CON TABELLARE CORRISPONDENTE ALLA POSIZIONE ECONOMICA C1
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono
attivita' caratterizzate da :
elevate conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze e'
acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado
di esperienza pluriennale, con frequente necessita' di aggiornamento;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilita'
di risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi e
con possibilita' di coordinamento, direzione e organizzazione di
gruppi informali di lavoro ed unita' organizzative semplici di
livello non dirigenziale;
problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare con modelli
teorici non immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza
delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e
complessa, gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella
di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli
utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che espleta attivita' di istruzione,
predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti
all'attivita' amministrativa e contabile dell'ente, comportanti un
significativo grado di complessita', nonche' attivita' di analisi,
studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Lavoratrice/lavoratore che espleta attivita' progettazione e gestione
del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati
dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di
applicazioni informatiche.
Appartengono, ad esempio, a questo gruppo i seguenti profili:
Funzionario amministrativo, Funzionario informatico
3.2 PROFILI CON TABELLARE CORRISPONDENTE ALLA POSIZIONE ECONOMICA C3
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attivita'
caratterizzate da :
elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di
conoscenze e' acquisibile con ...) ed un grado di esperienza
pluriennale, con frequente necessita' di aggiornamento;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilita'
di risultati relativi ad importanti e diversi processi
produttivi/amministrativi e con possibilita' di coordinamento e
organizzazione di unita' di media dimensione e complessita' di
livello non dirigenziale;
problematiche lavorative ad elevata complessita' da affrontare con
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza
delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne prevalentemente di natura negoziale e
complessa, gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella
di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto prevalentemente con rappresentanza istituzionale; relazioni
con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/Lavoratore che svolge attivita' gestionale o attivita'
amministrative di elevato livello, nei diversi ambiti di intervento
dell'ente, pianificando e controllando le attivita' di sua
responsabilita', anche mediante tecniche di project management,
integrando diversi contributi specialistici, organizzando e
coordinando il lavoro dei collaboratori, utilizzando tecniche
gestionali ed organizzative avanzate, interpretando ed applicando ai
casi concreti norme e prescrizioni di carattere generale, mediante la
ricerca dei piu' efficaci percorsi applicativi.
Appartengono, ad esempio, a questo gruppo i profili di Specialista
senior di sistemi informatici, Specialista senior di organizzazione e
gestione
AREA OPERATIVA
Il personale dell'area operativa appartenente alla categoria
Funzionari svolge attivita' di vigilanza e controllo in ambito
aeroportuale, nell'ambito della legislazione e delle norme speciali -
nazionali ed internazionali - che regolano le operazioni direttamente
o indirettamente connesse all'attivita' della navigazione aerea.
1. FAMIGLIA PROFESSIONALE DEGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO IN
AMBITO AEROPORTUALE (PROFILI CON TABELLARE CORRISPONDENTE ALLA
POSIZIONE ECONOMICA C1)
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono
attivita' caratterizzate da :
elevate conoscenze specialistiche nel campo dell'aeronautica
generale, del controllo del traffico aereo, della navigazione aerea e
della meteorologia ed un grado di esperienza pluriennale, con
frequente necessita' di aggiornamento; conoscenza della lingua
inglese; le predette conoscenze sono acquisite anche mediante
adeguata formazione d'ingresso;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilita'
di risultati relativi alla sicurezza in ambito aeroportuale e con
possibilita' di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi
informali di lavoro ed unita' organizzative semplici di livello non
dirigenziale;
problematiche lavorative di tipo complesso relativa alla sicurezza
dei voli e degli aeroporti, da affrontare con modelli teorici non
immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza delle soluzioni
possibili;
relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e
complessa, gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella
di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con i
direttori di aeroporti di natura diretta, anche complesse e
negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge: i) attivita' di vigilanza in
ambito aeroportuale, controllando in particolare il movimento degli
aeromobili in arrivo ed in partenza, i documenti tecnici ed
amministrativi sulle condizioni degli aeromobili e sulla idoneita'
dell'equipaggiamento, i programmi di volo e gli orari, la corretta
applicazione di norme e di regolamenti; ii) attivita' finalizzate
alla impostazione ed attuazione di piani e procedure riguardanti la
sicurezza del traffico
Appartiene, ad esempio, a questa famiglia professionale il profilo di
Addetto al traffico aereo
2. FAMIGLIA PROFESSIONALE DEGLI ISPETTORI DI VOLO (PROFILI CON
TABELLARE CORRISPONDENTE ALLA POSIZIONE ECONOMICA C3)
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono
attivita' caratterizzate da :
elevate conoscenze specialistiche nel campo dell'aeronautica
generale, del controllo del traffico aereo, della navigazione aerea e
della meteorologia, con particolare riferimento alle principali
normative italiane ed internazionali di riferimento (la base di
conoscenze e' acquisibile con precedenti esperienze di pilota e
relative abilitazioni) ed un grado di esperienza pluriennale, con
frequente necessita' di aggiornamento; elevata conoscenza della
lingua inglese;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilita'
di risultati relativi alla sicurezza del volo e con possibilita' di
coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di
lavoro ed unita' organizzative semplici di livello non dirigenziale;
problematiche lavorative di tipo complesso relativa alla sicurezza
dei voli e degli aeroporti, da affrontare con modelli teorici non
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni
possibili;
relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e
complessa, gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella
di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con i
soggetti che operano in ambito aeroportuale (ad esempio, compagnie
aeree, vettori ecc.) di natura diretta, anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge: i) attivita' di vigilanza relative
alla sicurezza dei voli, con particolare riferimento ai controlli
dell'organizzazione operativa e delle attivita' dei privati titolari
di concessione governativa, al controllo delle rotte e degli scali,
della capacita' dei piloti, dell'addestramento e dei manuali
operativi; ii) attivita' finalizzate alla formulazione di direttive,
pareri, studi ed alla elaborazione di normativa operativa
Appartiene, ad esempio, a questa famiglia professionale il profilo di
Ispettore di volo
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 comma 5 del d. lgs. 25
febbraio 1999, n. 66, ai Tecnici investigatori dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo e' attribuito il trattamento giuridico ed
economico stabilito per gli Ispettori di volo dell'ENAC. A tale
personale si applicano, conseguentemente, tutte le disposizioni
contrattuali, sia relative agli aspetti economici che normativi, di
cui siano destinatari i predetti ispettori di volo.
Le competenze e i principali contenuti lavorativi del profilo
professionale di Tecnico investigatore sono stabiliti come segue:
elevate conoscenze nel campo aeronautico, nell'ingegneria
aeronautica, nella condotta di aeromobili, nel controllo del traffico
aereo, nelle tematiche relative ai fattori umani, tecnici ed
ambientali in connessione con le tecniche di prevenzione ed
investigazione di incidenti o inconvenienti associati all'impiego
degli aeromobili, nonche' nel campo della navigazione aerea, della
meteorologia, della normativa nazionale ed internazionale di
riferimento, (la base di conoscenze e' acquisibile con laurea nei
campi disciplinari correlati all'esercizio delle attivita' o con
elevata esperienza nella condotta di aeromobili), con un grado di
esperienza pluriennale e frequente necessita' di aggiornamento;
elevata conoscenza della lingua inglese;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilita'
di risultati relativi all'assolvimento dei compiti istituzionali
dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, con particolare
riferimento alla conduzione delle inchieste sugli incidenti ed
inconvenienti aerei, alla individuazione delle cause degli stessi ed
alla predisposizione di raccomandazioni, alla prevenzione di
incidenti ed inconvenienti; capacita' di coordinamento, direzione e
organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unita' organizzative
semplici di livello non dirigenziale;
problematiche lavorative di tipo complesso, da affrontare con modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle
soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e
complessa, gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella
di appartenenza, relazioni esterne ( ad esempio con altre istituzioni
ed operatori aeronautici nazionali ed internazionali) di tipo diretto
anche con rappresentanza istituzionale; relazioni di natura diretta,
anche complesse e negoziali, con i soggetti che operano in ambito
aeronautico.

PROFESSIONISTI

I professionisti costituiscono una risorsa fondamentale per il
perseguimento degli obiettivi dell'ente. Essi rappresentano un'area
di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale che ne
giustifica l'inclusione in una separata sezione del contratto.
La particolare natura, lo spessore delle responsabilita' ed il grado
di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni
sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che tale
personale esplica attraverso la prestazione degli apporti
specialistici volti allo svolgimento delle attivita' istituzionali.
L'attivita' dei professionisti, sotto questo aspetto, e' rivolta al
continuo miglioramento e mantenimento della sicurezza del volo e si
svolge in conformita' alle normative che disciplinato l'esercizio
della professione. Di tale attivita' essi rispondono a norma di legge
con l'assunzione delle conseguenti responsabilita'.
I professionisti, pur nel rispetto delle norme deontologiche che
promanano dall'ordine professionale di appartenenza, si attengono,
nell'ambito della propria autonomia, alle regole e procedure
stabilite dall'ente al fine di assicurare l'uniformita' di indirizzo
dell'attivita' professionale in relazione alle linee programmatiche e
gestionali dell'ente.
Cio' posto, l'apporto dei professionisti, fermi restando gli ambiti
di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario che deve
orientarsi al risultato e coerentemente tendere, con il concorso di
tutte le componenti, al miglioramento dei livelli di efficienza,
efficacia e qualita' dei servizi istituzionali.
Tale aspetto postula la necessita' che l'attivita' dei
professionisti, pur nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia
sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che
governano l'attivita' dell'ente e con le dinamiche organizzative che
le sottendono.
1. PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono
attivita' caratterizzate da :
conoscenze approfondite e specialistiche di elevato livello
nell'ambito professionale di competenza (la cui base teorica e'
acquisibile mediante laurea ed iscrizione ad ordine o registro
professionale), ed un grado di esperienza pluriennale con necessita'
di aggiornamento continua;
attivita' professionale ad alto contenuto discrezionale ed attivita'
di supporto e consulenza interna, con assunzione diretta di
responsabilita' e possibilita' di coordinamento, direzione e
organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unita' organizzative
di livello non dirigenziale;
problematiche lavorative di elevata complessita' richiedenti
integrazione ed elaborazione di conoscenze, conoscenza di casi
concreti, ricerca ed individuazione di soluzioni innovative;
relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa,
gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella di
appartenenza, nonche' relazioni esterne (con altre istituzioni) di
tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge attivita' professionale nell'ambito
delle attribuzioni di ingegnere, nonche' attivita' di formazione e di
volo, attivita' peritale, investigazioni su inconvenienti in servizio
e che, nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi assegnati, assume
provvedimenti ed atti a rilevanza esterna ed intrattiene relazioni
con enti o autorita' nazionali o straniere, anche con funzioni di
rappresentanza dell'ente.
Appartiene, ad esempio, a questo gruppo il profilo di Ingegnere,
Architetto, Medico, Avvocato, Psicologo, Revisore contabile.
2. SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono
attivita' caratterizzate da :
conoscenze approfondite e specialistiche di elevato livello
nell'ambito professionale di competenza (la cui base teorica e'
acquisibile mediante diploma ed iscrizione ad ordine o registro
professionale), ed un grado di esperienza pluriennale con necessita'
di aggiornamento continua;
attivita' professionale a contenuto discrezionale ed attivita' di
supporto e consulenza interna, con assunzione diretta di
responsabilita' e possibilita' di coordinamento, direzione e
organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unita' organizzative
semplici di livello non dirigenziale;
problematiche lavorative di elevata complessita' richiedenti
integrazione ed elaborazione di conoscenze, conoscenza di casi
concreti, ricerca ed individuazione di soluzioni innovative;
* relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa,
gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella di
appartenenza, nonche' relazioni esterne (con altre istituzioni) di
tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge attivita' professionale nell'ambito
delle attribuzioni di perito, nonche' attivita' di formazione e di
volo, attivita' peritale, investigazioni su inconvenienti in servizio
e che, nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi assegnati, assume
provvedimenti ed atti a limitata o media rilevanza esterna ed
intrattiene relazioni con enti o autorita' nazionali o straniere.
Appartiene, ad esempio, a questo gruppo il profilo di Perito,
Geometra.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti concordano sulla esigenza di valorizzare, anche mediante la
individuazione di uno specifico incentivo economico, le funzioni di
"reggente" di uffici di livello dirigenziale che vengono svolte dal
personale non dirigente.
Per questa finalita' le parti ritengono che una specifica disciplina
in materia sara' individuata nell'ambito del rinnovo del contratto
collettivo dell'area della dirigenza utilizzando le risorse destinate
alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
dirigenziali temporaneamente vacanti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano sulla esigenza di procedere, in sede di rinnovo
del contratto relativo al prossimo quadriennio 2202-2005, alla
revisione ed all'aggiornamento del sistema di classificazione dei
professionisti dipendenti, sia per gli aspetti ordinamentali che
economici, in relazione all'evoluzione dei sistemi di classificazione
di tale personale in atto nell'ambito del lavoro pubblico, alle
necessita' organizzative e funzionali dell'ente ed alle innovazioni
che caratterizzano l'attuale assetto dell'area dirigenziale. A tale
fine, viene ritenuto prioritario l'obiettivo di una riconfigurazione
dell'assetto professionale mediante riduzione degli attuali livelli
di professionalita'.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In relazione al peculiare contenuto professionale del profilo di
ispettore di volo ed alle condizioni del mercato del lavoro relative
a tale profilo, le parti concordano sulla esigenza di attivare in
sede locale gli opportuni meccanismi per consentire, mediante lo
strumento della progressione orizzontale, lo sviluppo degli ispettori
di volo neoassunti, dopo un breve periodo di permanenza nella
posizione di ingresso C3, alla successiva posizione economica C4.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti concordano sulla necessita' di procedere entro breve tempo,
e comunque non oltre il 30/06/2001, alla indizione delle elezioni
delle R.S.U. presso i relativi ambiti territoriali, al fine di dare
piena attuazione alla disciplina sulla contrattazione integrativa a
livello territoriale di cui agli artt. 4 e 11.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti si danno reciprocamente atto che in materia di accesso alla
qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, sono
considerati equipollenti all'ex carriera direttiva i profili
professionali, corrispondenti alle posizioni economiche C1 e C3 della
categoria Funzionari, per l'accesso ai quali sia richiesto il
possesso del diploma di laurea.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti convengono che la prima applicazione della disciplina sulle
progressioni verticali di cui all'art. 54, dovra' consentire, anche
in deroga al periodo di cui allo stesso art. 54 comma 3, la
prioritaria valutazione e selezione:
a) del personale appartenente all'ex settimo livello della quarta
area ed agli ex sesto e settimo livello della terza area, per
l'eventuale passaggio alla posizione economica iniziale della nuova
categoria Collaboratore; a tal fine, entro trenta giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto sono attivati specifici
percorsi formativi e di riqualificazione professionale rivolti al
predetto personale;
b) delle posizioni di lavoro caratterizzate da esercizio prolungato
di mansioni di particolare complessita' e competenza, con particolare
riferimento al personale della ex seconda area, quarto livello; a tal
fine, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL sono
avviate, previa concertazione, le procedure selettive per il
passaggio alla categoria immediatamente superiore del personale
interessato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti concordano nel ritenere che i profili professionali
dell'area operativa collocati nella categoria Collaboratori, di cui
all'art. 60 comma 3, siano connessi a ruoli o funzioni ad
esaurimento, per i quali non si prevedono future assunzioni di
personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti condividono l'esigenza che l'ENAC individui, nel rispetto
dei principi generali vigenti in materia, specifici percorsi che
consentano la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale
con funzioni di Ispettore di volo ed il passaggio all'Area dei
Professionisti per il personale interno in possesso dei prescritti
requisiti per l'accesso a tale Area. A tal fine, l'Ente, previo
confronto con le Organizzazioni sindacali ed entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente contratto, adottera'
specifiche discipline che consentano di realizzare i relativi
percorsi di valorizzazione professionale, anche attraverso idonee e
mirate iniziative formative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti convengono sulla esigenza che nell'applicazione della
disciplina sulle posizioni organizzative dei professionisti di cui
agli artt. 83 e 84, siano riconosciute indennita' di posizione in
misure tali da incentivare e compensare adeguatamente le maggiori
responsabilita' derivanti dagli incarichi di nuova attribuzione e
comunque non inferiori ai trattamenti economici in godimento, tenuto
anche conto delle disponibilita' derivanti dall'art. 92, comma 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti condividono la necessita' che l'ente, previo confronto con
le Organizzazioni sindacali, verifichi le condizioni di mercato per
la stipulazione di idonee forme assicurative che consentanto una
completa copertura del rischio derivante da responsabilita' civile
dell'Enac verso terzi e che conseguentemente garantiscano la
copertura del rischio anche in favore del personale impegnato nelle
attivita' dalle quali possano derivare tali responsabilita'.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti assumono l'impegno a ridefinire, entro termini ravvicinati,
la disciplina sui diritti e sulle prerogative sindacali, in coerenza
con l'analoga regolamentazione introdotta nei comparti del lavoro
pubblico. Restano nel frattempo confermate le disposizioni
attualmente in vigore.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato