IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e per il coordinamento dei servizi
di informazione e sicurezza
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri";
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante
"Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge
28 luglio 1999, n. 266";
Vista l'ipotesi di accordo relativa al quadriennio 2000-2003, per
gli aspetti normativi, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti
retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica,
sottoscritta, ai sensi dall'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed
integrazioni, in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte
pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del
personale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale
dipendenti Ministero affari esteri, e CGIL) Coordinamento esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n. 114, che recepisce il predetto accordo relativo al quadriennio
2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per
gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera
diplomatica;
Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che fissa, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unita' il
limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del
personale della carriera diplomatica;
Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale
prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di
tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi della normativa vigente provvede il Ministro per la funzione
pubblica, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo
quadrimestre di ciascun biennio;
Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2, dell'art. 9 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n.
114, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino
alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite al personale della carriera diplomatica
all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;
Visto l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale
prevede che la Direzione generale del personale del Ministero degli
affari esteri invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun
anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale;
Vista la nota con la quale il Ministero degli affari esteri ha
trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi
alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31
dicembre 2000, con riguardo alle organizzazioni sindacali
esponenziali degli interessi del personale della carriera
diplomatica;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi
titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro
qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della
normativa vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per
il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, on. Franco
Frattini, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare "... tutte le
competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al
Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica";
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
autorizzabili per il biennio 2000-2001, nell'ambito del personale
della carriera diplomatica
Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali
autorizzabili, per il biennio 2000-2001, ai sensi dell'art. 9, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n.
114, a favore del personale della carriera diplomatica, e' ripartito
tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
della normativa vigente, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 114/2001, in
rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la
riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della
carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di
esse alla data del 31 dicembre 2000;
a) SINDMAE - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari
esteri: due distacchi sindacali;
b) CGIL - Coordinamento esteri: un distacco sindacale.
Art. 2.
Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali
La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
Art. 3.
Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale
retribuito
Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera
diplomatica e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti
articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure
contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed esplichera' i suoi effetti dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 6 novembre 2001
Il Ministro: Frattini
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato