Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 7 del 09 Gennaio 2002

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 21 dicembre 2001
Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che
assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli
animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra
l'uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di
tutela degli animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza
di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una
specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al
fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative
pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel
territorio nazionale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Viso l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ordina:
Art. 1.
1. E' vietato:
a) utilizzare cani (canis familiaris) e gatti (felis catus) per
la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di
abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in
tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie
animali;
b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto
delle specie di cui alla lettera a);
c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e
gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita' o
utilizzo, nonche' capi di abbigliamenti e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle
pellicce di dette specie animali.

Art. 2.
La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.
All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale
rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a
carico del soggetto interessato.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 14


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato