IL DIRETTORE GENERALE
della difesa del suolo
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Agenzia del demanio
Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 1971 -
Divisione X, con il quale e' stata accordata all'Azienda elettrica
municipale di Milano, oggi A.E.M. S.p.a., la concessione di derivare,
in base all'accordo internazionale 27 maggio 1957, protocollo
addizionale in pari data, i deflussi scolanti dell'alto bacino
imbrifero del torrente Spoel per un volume di mc 90 milioni di acqua
all'anno per uso idroelettrico;
Considerato che detta concessione, entrata in vigore il
15 settembre 1962, e' stata subordinata alle condizioni contenute nel
disciplinare principale 12 gennaio 1962, rep. n. 4533 e nel
disciplinare suppletivo 10 maggio 1962, repertorio n. 4569;
Che i lavori delle opere di derivazione sono stati ultimati in data
5 ottobre 1964, giusto certificato in pari data n. 8421/9174
dell'ufficio del genio civile di Sondrio e che e' stata accordata la
provvisoria autorizzazione all'esercizio integrale della derivazione
a far tempo dal 22 maggio 1963;
Che il disciplinare principale sopra citato stabiliva all'art. 8,
capoverso 4 che la concessionaria A.E.M. S.p.a. si impegnava "a
immettere in un cunicolo praticabile sotterraneo, da eseguire in
calcestruzzo, le acque di magra del torrente Spoel per evitare che
queste gelino e danneggino provocando allagamenti ai terreni
circostanti";
Che nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 8 del
disciplinare principale, l'A.E.M. ha presentato, in data 17 febbraio
1967, il progetto esecutivo del cunicolo e sul quale il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, con voto 16 marzo 1967 n. 431, ha
espresso parere favorevole relativamente a detto progetto esecutivo
che pertanto e' stato approvato e che in conseguenza di cio' l'A.E.M.
e' stata invitata ad eseguire le relative opere;
Considerato che l'A.E.M. e' stata impossibilitata a dare esecuzione
alle opere per l'opposizione del comune di Livigno che non riteneva
l'opera progettata coerente con i nuovi orientamenti e criteri emersi
circa la protezione idraulica dei terreni siti in sponda sinistra del
torrente Spoel, e che il sindaco del comune di Livigno, come risulta
dal verbale della dodicesima riunione della predetta commissione
italo-svizzera di vigilanza e sorveglianza dell'esercizio
dell'utilizzazione dello Spoel ed affluenti, tenutasi nei giorni 29 e
30 ottobre 1980, confermava l'opposizione impegnandosi a proporre
soluzioni alternative;
Vista l'istanza 28 dicembre 1983 dell'A.E.M. intesa ad ottenere la
modifica di quanto disposto dall'art. 8 del disciplinare principale
ed il collaudo della derivazione attuata;
Considerato che nel settembre 1984, l'A.E.M. ha dichiarato di aver
effettuato un deposito vincolato fruttifero, a favore del comune di
Livigno, presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Livigno,
dell'importo di L. 150.000.000 corrispondenti al costo dell'opera
(cunicolo acque invernali) all'anno 1980, rivalutato al 1982;
Considerato che nel maggio 1987 sono state collaudate le altre
opere previste dal citato decreto interministeriale 8 giugno 1962,
pur non essendo l'A.E.M. sollevata dall'obbligo previsto nell'art. 8
del disciplinare principale 12 gennaio 1962, rep. n. 4533 e di cui
non poteva essere considerata inadempiente;
Che in piu' riunioni successive della predetta commissione
internazionale e' stata evidenziata la disponibilita' dell'A.E.M. a
risolvere la problematica relativa al disposto del citato art. 8 e,
con riferimento al voto n. 293 del 25 luglio 1991 del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, e' stata espressa l'esigenza di una
puntuale individuazione delle opere sostitutive del cunicolo e della
necessita' della presentazione da parte del comune di Livigno di un
progetto alternativo, i cui elementi tecnico-idraulici dovevano
essere sottoposti alla valutazione dell'A.E.M. e della sezione
territoriale di Sondrio del provveditorato alle opere pubbliche, per
la Lombardia;
Che in occasione della riunione della Commissione internazionale
del 12 e 13 ottobre 1993 e' stata esplicitata la proposta del comune
di Livigno consistente nella realizzazione di una arginatura in sassi
a vista idonea a raccogliere le acque di magra al centro dell'alveo
in sostituzione dell'esecuzione del citato cunicolo;
Che nell'ottobre del 1994 l'A.E.M. ha predisposto un progetto di
massima di sistemazione dell'alveo dello Spoel a cavaliere del ponte
Le Ponti, cosi come richiesto dal comune di Livigno, progetto che ha
ottenuto parere di massima favorevole con prescrizioni tecniche da
parte dell'ufficio operativo di Cremona del Magistrato per il Po;
Che l'A.E.M. S.p.a., in accordo con il comune di Livigno, ha
predisposto, a firma dell'ing. Paolo Saccani, il progetto definitivo
ed esecutivo delle opere alternative a quelle di cui al disposto
dell'art. 8, capoverso 4, del disciplinare n. 453 del 12 gennaio
1962, dopo aver effettuato verifiche di compatibilita' con il
progetto dell'amministrazione comunale di Livigno relativo alla nuova
strada urbana Bondio-Lago, terzo stralcio;
Che l'istanza di modifica del citato art. 8 e l'allegato progetto
esecutivo dell'A.E.M. S.p.a. sono pervenuti alla Sezione acque del
Provveditorato alle opere pubbliche, per la Lombardia in data
31 marzo 1999;
Considerato che l'ufficio istruttore del Provveditorato, verificata
la rispondenza del progetto allo stato dei luoghi ed alle condizioni
richieste per la modifica del disciplinare e considerato il parere
favorevole, nei riguardi idraulici, espresso dal Magistrato per il Po
con nota 8 settembre 1999, n. 15333/1999, ha espresso parere
favorevole all'accoglimento e all'approvazione del progetto di
regimazione idraulica delle acque di magra del torrente Spoel
presentato dall'A.E.M. S.p.a. di Milano in data 20 marzo 1998 e che
di conseguenza alla modifica dell'art. 8, capoverso 4, del
disciplinare principale di concessione n. 4533 di repertorio del
12 gennaio 1962, sostituendo l'obbligo previsto dal predetto
capoverso 4, con la prescrizione della realizzazione della nuova
opera in progetto;
Ritenuto pertanto che nulla osta a che "l'obbligo di esecuzione
delle opere previste nel quarto capoverso dell'art. 8 del
disciplinare principale 12 gennaio 1962, n. 4533 di repertorio,
regolante la concessione di grande derivazione idroelettrica dal
torrente Spoel in oggetto, possa essere sostituito con la
prescrizione della esecuzione delle opere ed interventi di cui al
progetto a firma Paolo Saccani, presentato dall'A.E.M.", restando
validi gli altri obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare
principale 12 gennaio 1962, repertorio n. 4533 ed in quello
suppletivo 10 maggio 1962, repertorio n. 4569;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso
con il voto n. 474/1999 del 13 gennaio 2000;
Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque
pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
Visto il decreto legislativo sul riordino in materia di concessione
di acque pubbliche, 12 luglio 1993, n. 275;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
Decreta:
E' approvato il disciplinare modificativo 8 maggio 2000, n. 141 di
repertorio, sottoscritto presso il Provveditorato alle opere
pubbliche per la Lombardia dall'ing. Bruno Bazzoni per l'A.E.M.
S.p.a., registrato a Sondrio il 15 maggio 2000 al n. 956, serie 3,
con il quale il testo del capoverso 4 dell'art. 8 (condizioni
particolari cui dovra' soddisfare la derivazione) del disciplinare
principale 12 gennaio 1962, n. 4533 di repertorio, disciplinare
regolante la concessione assentita con il decreto interministeriale
8 giugno 1962, n. 1971, viene cosi' integralmente sostituito:
"La Concessionaria si impegna a realizzare un'arginatura in
pietrame locale a vista in modo da raccogliere le acque di magra al
centro dell'alveo del torrente Spoel per evitare che queste gelando
danneggino provocando allagamenti ai terreni circostanti, il tutto in
conformita' al progetto a firma ing. Paolo Saccani favorevolmente
esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n.
474/1999 del 13 gennaio 2000".
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per l'annullamento del
presente provvedimento si potra' ricorrere dinnanzi al tribunale
superiore delle acque pubbliche entro il termine perentorio di
sessanta giorni, decorrenti dalla data della relativa pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale o da quella di notificazione.
Roma, 7 marzo 2001
Il direttore generale
della difesa del suolo
Cappiello
Il direttore generale
dell'Agenzia del demanio
Spitz
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2001
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 5, foglio n. 338
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato