IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per l'anno 2001,
con le relative istruzioni:
- "Unico 2002 - PF, quadro IQ", riservato alle persone fisiche;
- "Unico 2002 - SP, quadro IQ", riservato alle societa' di persone
ed
equiparate;
- "Unico 2002 - SC, quadro IQ", riservato alle societa' di capitali,
enti commerciali ed equiparati;
- "Unico 2002 - ENC, quadro IQ", riservato agli enti non commerciali
ed equiparati;
- "Unico 2002 - AP, quadro IQ", riservato alle amministrazioni ed
enti pubblici.
1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai
fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai
modelli di cui al punto 1.1 contestualmente alla predetta
dichiarazione, barrando anche la casella "IRAP" nella sezione "Tipo
di dichiarazione" posta nel frontespizio del modello.
1.3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi
ai modelli di cui al punto 1.1 unendoli al frontespizio del modello
della dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere
interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata
la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione".
2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
2.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1 sono resi
disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato
elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti
Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, nel rispetto, in
fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato
1 al presente provvedimento.
2.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti
Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e rechino
l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al
presente provvedimento. A tal fine i modelli sono resi disponibili
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet
www.agenziaentrate.it in uno specifico formato elettronico, riservato
ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a
consentirne la riproduzione.
2.4. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei
modelli di cui al punto 1.1 alle banche convenzionate o agli uffici
della Poste italiane S.p.a., nei casi in cui tale modalita' di
presentazione e' consentita, devono essere osservate le
caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato 1 al provvedimento
21 dicembre 2001, di approvazione del modello IVA/2002, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 2002.
3. Modalita' per la trasmissione dei dati della dichiarazione.
3.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della
dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati
contenuti nei modelli di cui al punto 1.1 secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla
trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la
dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati con il presente provvedimento.
4. Caratteristiche grafiche e modalita' di indicazione degli importi.
4.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono predisposti in due versioni
grafiche, in euro o in lire, ciascuna corrispondente alla valuta
scelta dal contribuente per la compilazione della dichiarazione. Le
istruzioni sono uniche ed ambivalenti per la compilazione dei modelli
sia nella versione in euro che in quella in lire.
4.2. I modelli nella versione in euro devono contenere, nel
frontespizio, la scritta "EURO" con il logo grafico di tale valuta
e,
nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa
",00". I modelli nella versione in lire devono contenere, nel
frontespizio, la scritta "LIRE" e, nei campi per l'indicazione degli
importi, i caratteri di stampa "000".
4.3. Nella versione dei modelli in euro gli importi devono essere
indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiore a detto limite; nei modelli in lire gli
importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le
ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso
contrario.
4.4. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione
della dichiarazione con programmi informatici, gli elementi di cui al
punto 4.2 sono stampati direttamente con sistemi elettronici,
garantendo la chiarezza e la permanenza degli stessi nel tempo, ad
eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che puo'
essere omesso. Nei medesimi modelli i campi per l'indicazione degli
importi che non sono compilati possono essere privi dei caratteri di
stampa ",00" e "000" indicati nel punto 4.2.
Motivazioni:
Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 19 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e la relativa
dichiarazione dei soggetti passivi, nonche' all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione "Unico 2002 - PF,
quadro IQ", "Unico 2002 - SP, quadro IQ", "Unico 2002 -
SC, quadro
IQ", "Unico 2002 - ENC, quadro IQ", "Unico 2002 - AP, quadro
IQ", con
le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno
2001.
In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione della
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione.
I soggetti che, invece, non sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i
quadri relativi all'IRAP unendoli al frontespizio del medesimo
modello di dichiarazione. In ogni caso occorre barrare la casella
"IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione" inserita nel
frontespizio dei modelli.
Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di
modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini
dell'IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di
semplificarne la compilazione.
I quadri per la dichiarazione ai fini dell'IRAP possono essere
compilati indifferentemente in lire o in euro.
Al fine di agevolare i contribuenti, detti quadri sono stati
predisposti in due versioni grafiche di diverso colore: verde per
quelli in lire ed azzurro per quelli in euro. Le istruzioni, da
utilizzarsi per la compilazione di entrambe le versioni, sono invece
uniche e di colore azzurro e nero.
Nella versione in euro gli importi devono essere espressi con
arrotondamento all'unita' di euro (secondo le regole matematiche
stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n.
213/1998); nella versione in lire gli importi devono essere espressi
con arrotondamento alle migliaia di lire.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la
reperibilita' dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in
formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per
l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999,
nonche' dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente;
Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
Decreto 21 dicembre 2000: individuazione di altri soggetti incaricati
della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le
amministrazioni dello Stato
Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale dello Stato;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di
riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
Legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio
dell'economia;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la
semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002: approvazione
dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno 2001, con le
relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2002 ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA 74bis con le
relative istruzioni;
Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione
dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la compilazione,
concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonche' degli
intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai
sensi di specifiche disposizioni normative;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del
modello di dichiarazione "Unico 2002 - PF", con le relative
istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2002
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
nonche' in qualita' di sostituti d'imposta;
Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del
modello di dichiarazione "Unico 2002 - SP", con le relative
istruzioni, che le societa' semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2002
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
nonche' in qualita' di sostituti d'imposta;
Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del
modello di dichiarazione "Unico 2002 - SC", con le relative
istruzioni, che le societa' ed enti commerciali residenti nel
territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono
presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in qualita' di sostituti
d'imposta.
Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del
modello di dichiarazione "Unico 2002 - ENC", con le relative
istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio
dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono
presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in qualita' di sostituti
d'imposta.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2002
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA: Ferrara
ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono
essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite
ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un
esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da
riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine
devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di
separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare
all'atto della presentazione del modello".
E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli
meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le
facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i
lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata
l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del
modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi
deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il
modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento".
E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione
meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che
comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel
tempo.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con
quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto
riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Caratteristiche della carta dei modelli
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86
e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.
Caratteristiche grafiche dei modelli
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai
fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere
ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti
dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi
fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Colori
Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1.1 del
presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i
fondini il colore verde (pantone 347 U) nella versione dei modelli in
lire ed il colore azzurro (pantone 311 U) nella versione dei modelli
in euro.
Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero
e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
E' altresi' consentita la stampa monocromatica realizzata
utilizzando il colore nero in caso di riproduzione dei modelli
mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che
comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli
stessi nel tempo.
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al
punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che
ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini
grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
Persone Fisiche
Società di persone
Società di capitali
Enti non commerciali ed equiparati
Amministrazioni Pubbliche
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Ministero delle Finanze
(www.agenziaentrate.it)