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Gazzetta Ufficiale N. 72 del 26 Marzo 2002

LEGGE 1 marzo 2002, n.39
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.


CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale
entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva
normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli
allegati A) e B).
Note all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. L'art. 14 recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- L'art. 117 della Costituzione, quinto comma, cosi'
recita:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza".

Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso
l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo
interessi diversi da q uelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e
21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il
disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita',
l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.


Note all'art. 2:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari". Gli articoli 5 e 21 cosi'
recitano:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1, si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748".
"Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - Quando i
decreti delegati di cui alla presente legge prevedano
misure di intervento finanziario non contemplate da leggi
vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede
a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio 2. L'art. 11-ter, comma 2, cosi'
recita:
"2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari".

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi
si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che
devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.


Note all'art. 3:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1994, n. 52 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1993".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104 reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge
comunitaria 1995-1997).
- Per quanto riguarda la legge 23 agosto 1988, n. 400
vedi le note all'art. 1.

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in
applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei
soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

Art. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono
essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo
esplicito,mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da
abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.

Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: "alle Camere per
l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonche'",
sono inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'inoltro";
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di
attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di
procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti dell'Italia;";


Note all'art. 6:
- La legge 9 marzo 1989, n. 86 reca: "Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari". Si riportano gli articoli 1-bis, comma 1 e 3,
comma 1, cosi' come modificati dalla presente legge:
"1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo
degli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee,
nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli
stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi,
contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per
l'assegnazione alle commissioni parlamentari competenti
nonche' alla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'inoltro, alle regioni anche a statuto speciale e alle
province autonome, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro competente per le politiche
comunitarie, indicando la data presunta per la loro
discussione o adozione da parte degli organi predetti".
"1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma, dalla
legge comunitaria annuale, mediante:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme
vigenti in contrasto con gli obblighi indicati nell'art. 1,
comma 1;
a-bis) disposizioni modificative o abrogative di
vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che
costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate
dalla Commissione delle Comunita' europee nei confronti
dell'Italia;
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o
assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al
Governo di delega legislativa;
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via
regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a
norma dell'art. 4".


CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA

Art. 7.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in
materia di prodotti cosmetici).
1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime
devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma".
Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono
essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione
superiore all'1 per cento".


Note all'art. 7:
- La legge 11 ottobre 1986, n. 713, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1986, n. 253 reca: "Norme per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica
europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici". Si
riporta il testo dell'art. 8, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. - 1. I prodotti cosmetici, ivi compresi i
campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti
di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se
il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di
seguito indicato come condizionamento primario, e
l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali
denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in
caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e
visibile:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del
produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato
del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'Unione
europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purche'
sia possibile l'identificazione dell'impresa;
b) il contenuto nominale al momento del
confezionamento, espresso in misure legali del sistema
metrico, per prodotti aventi peso o volume netto superiore
o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri.
L'indicazione non e' obbligatoria per i campioni gratuiti,
per le monodosi, nonche' per gli imballaggi preconfezionati
solitamente commercializzati per insieme di pezzi, per i
quali l'indicazione del peso e del volume non ha rilevanza
pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere
menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa
essere agevolmente determinato dall'esterno. In aggiunta
alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il
contenuto nominale puo' essere espresso anche in unita' di
misura diverse, purche' con caratteri di dimensioni non
superiori a quelle delle misure legali;
c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico,
che corrisponde a quella alla quale tale prodotto,
opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua
funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7. Essa e'
indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro ...",
seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto
dell'etichetta in cui figura. Se necessario, tale scritta
e' completata dall'indicazione delle condizioni la cui
osservanza consente di garantire la durata indicata. La
data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del
mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una
durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della
data di durata non e' obbligatoria;
d) le precauzioni particolari per l'impiego,
segnatamente quelle indicate nelle colonne degli allegati
III e V intitolate "Modalita' di impiego e avvertenze da
indicare obbligatoriamente sull'etichetta", le quali
debbono figurare sul condizionamento primario e
sull'imballaggio secondario nonche' le eventuali
indicazioni concernenti precauzioni particolari da
osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in
particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di
impossibilita' pratica, un foglio di istruzioni, una
fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali
indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato
mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo
raffigurato nell'allegato VI, che devono comparire sul
condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;
e) il numero del lotto di fabbricazione o il
riferimento che consenta la identificazione deiia
fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilita' pratica
dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale
menzione puo' figurare soltanto sull'imballaggio secondario
di detti prodotti;
f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in
Paesi non membri dell'Unione europea;
g) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla
presentazione dello stesso;
h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente
di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene
preceduto dal termine "ingredienti" o "ingredients". In
caso di impossibilita' pratica, queste indicazioni figurano
su un foglio di istruzioni o su una fascetta o un
cartellino allegati la cui presenza deve essere richiamata
sull'imballaggio secondario, se presente, ovvero sul
condizionamento primario mediante una indicazione
abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato
VI; tuttavia non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime
utilizzate;
2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella
fabbricazione, ma che non compaiono nella composizione del
prodotto finito;
3) le sostanze utilizzate nei quantitativi
assolutamente indispensabili come solventi o come vettori
di composti odoranti e aromatizzanti.
2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro
materie prime devono essere indicati con i termini
"profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in
concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere
menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione
superiore all'1 per cento.
3. I coloranti possono essere indicati in ordine
sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero
Color lndex o alla denominazione di cui all'allegato IV.
4. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi
quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato
in varie sfumature di colore puo' essere menzionato
l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione
di aggiungervi le parole "puo' contenere" o il simbolo
"+/-".
5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la
nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli
ingredienti cosmetici di cui alla decisione della
Commissione delle Comunita' europee dell'8 maggio 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 132 del 1 giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se
gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con
una delle altre denominazioni previste dal predetto
inventario.
6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia
impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere
d) ed h) del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato,
dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un
cartellino fissati al prodotto cosmetico.
7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno,
o a causa delle dimensioni o della forma del prodotto, sia
impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera
h) del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul
prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette
indicazioni devono figurare su un avviso collocato in
prossimita' del contenitore nel quale il prodotto cosmetico
e' esposto per la vendita.
8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su
richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della
loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 10, le diciture di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno
sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.
9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono
essere venduti unitamente ad un foglio riportante le
indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio
secondario dei prodotti cosmetici e' consentito l'uso di
espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a
sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi
contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale
o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli
stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a),
del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da
stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti
autorita' nazionali.
11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge
26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.
12. I prodotti cosmetici non sono altresi' assoggettati
alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e relative
norme di attuazione, concernenti la. classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi.
13. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) e g)
del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.
14. Le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1
possono essere riportate anche solo sull'imballaggio
secondario del prodotto.
15. Chiunque contravviene alle disposizioni del
presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattromilioni".

Art. 8.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del
presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie
prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino
al 31 marzo 2002".


Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1999, n. 231
reca "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le
acque minerali naturali, in attuazione della direttiva
96/70/CE". Si riporta il testo dell'art. 18, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 18 (Esaurimento scorte). - 1. I prodotti non
conformi alle disposizioni del presente decreto,
etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore dello stesso, possono essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in
vigore del presente decreto risultano conformi alle norme
igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996,
possono esser commercializzate fino al 31 marzo 2002"
- La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle
acque minerali naturali e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 novembre 1996, n. L 299.

Art. 9.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque
minerali naturali).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle
analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".


Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39
reca "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla
utilizzazione e alla commercializzazione delle acque
minerali naturali.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11 (Etichette). - 1. Sulle etichette o sui
recipienti delle acque minerali naturali debbono essere
riportate le seguenti indicazioni:
a) "acqua minerale naturale integrata, se del caso,
con le seguenti menzioni:
1) "totalmente degassata , se l'anidride carbonica
libera presente alla sorgente e' stata totalmente
eliminata;
2) "parzialmente degassata , se l'anidride
carbonica libera presente alla sorgente e' stata
parzialmente eliminata;
3) "rinforzata col gas della sorgente , se il
tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla
stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della
sorgente;
4) "aggiunta di anidride carbonica , se all'acqua
minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non
prelevata dalla stessa falda o giacimento;
5) "naturalmente gassata o "effervescente naturale
, se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a
250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto
della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride
carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento
dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle
operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle
tolleranze tecniche abituali;
b) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed
il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della
stessa;
c) l'indicazione della composizione analitica,
risultante dalle analisi effettuate, con i componenti
caratteristici;
d) la data in cui sono state eseguite le analisi di
cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale
dette analisi sono state effettuate;
e) il contenuto nominale;
f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5;
g) il termine minimo di conservazione;
h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo
quanto previsto all'art. 13, comma 6, lettera a), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di
cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d)".

Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia
di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di
beni immobili).
1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge
straniera). - 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente
devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste
dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del
contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea";
b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a),
b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e
6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
3.000 euro".


Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n.
291, reca: "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente
la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili". Si riporta il testo
dell'art. 12, come modificato dalla presente legge:
"Art. 12 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme
di cui agli articoli. 2, comma 1, lettere a), b), c), n.
1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3 comma 3, 4 e 6
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dall'esercizio dell'attivita' da quindici
giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una
ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e
dell'applicazione della sanzione si applica l'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".

Art. 11.
(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante
disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).
1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori,
all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
"5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal
provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti
dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su
domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni
giorno di ritardo rapportato alla gravita' del fatto. Tale somma e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da
istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per
finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori".


Note all'art. 11:
- La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori e' pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno
1998, n. L 166.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189 reca: "disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti".
- Si riporta il testo dell'art. 3, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione
europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire ai sensi
del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi
per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato (3).
2. Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e
le organizzazioni di cui al comma 1-bis possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta
giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi
stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al
comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di
cui al comma 4, il giudice, anche su domanda
dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro,
per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravita' del
fatto. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze al fondo da istituire
nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei
consumatori.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli
669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connesione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni".

Art. 12.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia
alimentare).
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei
prodotti alimentari.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi
si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere.


Note all'art. 12:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1993".
Il comma 1 dell'art. 50 cosi' recita:
"1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme
intese a rivedere e riordinare la materia della produzione
e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e
non, anche se disciplinata con legge".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
n. 400 del 1988:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo. della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n.
223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla
produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da
tavola).
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della decisione
n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi della decisione n. 2001/658/CE della
Commissione, del 10 agosto 2001";
b) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione n. 2001/658/CE
della Commissione, del 10 agosto 2001".


Note all'art. 13:
- Si riporta il testo all'art. 1 del d.lgs. 14 maggio
2001, n. 223 (Norme sanzionatorie in materia di aiuto
comunitario alla produzione di olio di oliva e alla
trasformazione delle olive da tavola), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 (Norme sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento
di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente
la contabilita' giornaliera di magazzino, omette o ritarda
il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione
di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del
regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del
30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a lire sei milioni. Nei casi piu' gravi si
applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal
regolamento (CEE) n. 226 1/1984 del Consiglio, del 17
luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa
sanzione prevista al comma 1, si applica al titolare di
stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che
omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera
di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio
dell'attestazione relativa ad ogni operazione di
trasformazione delle olive ai sensi della decisione n.
2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 ai fini
dell'aiuto previsto dall'art. 5, paragrafo 4, del
regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da
ultimo sostituito dall'art. 1, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore
di cui all'art. 10, paragrafo 1, del citato regolamento
(CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la
presentazione agli organismi competenti della dichiarazione
o documentazione di cui all'art. 10 dello stesso
regolamento relativa alla destinazione o alle scorte di
olio, per il quale sia stata presentata domanda di aiuto,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a lire trecentomila.
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al
produttore di olio in caso di violazione dell'art. 10,
paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonche' al
titolare di stabilimento di trasformazione di olive da
tavola per la mancata comunicazione dei dati ed
informazioni di cui alla decisione n. 2001/658/CE della
Commissione, del 10 agosto 2001.
5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di
sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha
ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie
olive, che violino gli obblighi di cui all'art. 30,
paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del
30 ottobre 1998, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato,
all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del
17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni,
che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai
relativi regolamenti di applicazione, tali da non
determinare la revoca del riconoscimento prevista dal
regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio
1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a
lire nove milioni.
7. Le regioni, nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e
5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche acricole e forestali del 21 giugno 2000, n. 217,
alle irrogazioni delle relative sanzioni".

Art. 14.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico
illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93
del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di
rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in
violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del
regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro
a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata
in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".


Note all'art. 14:
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 reca:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 53, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 53 (Traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque
effettua una spedizione di rifiuti, costituente traffico
illecito, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) n.
259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una
spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato
regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a),
b), c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena
dell'ammenda da 1. 549 euro a 25.822 euro e con l'arresto
fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione
di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i
reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al
trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3,
consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto".
- Il regolamento del Consiglio (CEE) del 1 febbraio
1993 n. 259 reca: "relativo alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della
Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo
territorio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee 6 febbraio 1993, n. L 30.

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie
esauste)
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o autorizzati, in
base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per
il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea";
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano
attivita' di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi,
devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione
di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione
stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime
sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato
articolo 11, comma 3".


Note all'art. 15:
- Il decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 reca:
"Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
industriali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 settembre 1988, n. 213 e convertito in legge, con
modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475 (Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264). Si riporta il testo
dell'art. 9-quinquies, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle
batterie esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo
smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo
esauste.
2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale
e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio
svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti
compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle
imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il
riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel
caso non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e
azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento
tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che
smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al
comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo
secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva
complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno
precedente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio,
adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese
partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o
rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al
consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla
normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la
facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed
i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della
Comunita' europea.
6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che
effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di
rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio,
contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, copia della comunicazione stessa.
Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime
sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al
citato art. 11, comma 3.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi
finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e'
istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in
relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da
parte dei produttori e degli importatori delle batterie
stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
successive fasi della commercializzazione. I produttori e
gli importatori verseranno direttamente al consorzio i
proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la
percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del
sovrapprezzo: le capacita' produttive delle singole
imprese, ed e' approvato lo stato del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni
nazionali e regionali che disciplinano la materia dei
rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in
attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie
esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in
apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti".

Art. 16.
(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante
libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea).
1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole:
"otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".


Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione dei servizi da
parte degli avvocati cittadini degli stati membri delle
comunita' europee), come modificato dalla presente legge:
"Art. 8 (Patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori). - Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi
al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle
altre giurisdizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del
regio decreto - legge 27 novembre 1993, n. 1578 convertito,
con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui
all'art. 33 del predetto regio decreto - legge n. 1578,
purche' dimostrino di aver esercitato la professione per
almeno dodici anni, ovvero di essere ammessi ad esercitare
la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad
autorita' giurisdizionali corrispondenti".

Art. 17.
(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante
legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida
alpina).
1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 12. (Maestri di sci stranieri). - 1. Le regioni disciplinano
l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attivita' di
maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati
da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali
italiani.
2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli
altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in
possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attivita' di
maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea
o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo,
l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata al
riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319, e successive modificazioni.
3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al
comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati,
l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata
all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni
l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti
all'abilitazione di cui all'articolo 6".


Note all'art. 17:
- La legge 8 marzo 1991, n. 81 reca: "Legge-quadro per
la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni
in materia di ordinamento della professione di guida
alpina".

Art. 18.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati e altri titoli).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il
comma 7 e' abrogato.


Note all'art. 18.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 cosi'
recita: "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CEE". Si riporta il testo
dell'art. 27, come modificato dalla presente legge:
"Art. 27. - 1. La formazione specifica in medicina
generale comporta la partecipazione personale del candidato
all'attivita' professionale e l'assunzione delle
responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Le attivita'
teoriche sono articolate in attivita' seminariali, studio
guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato
proposto dai coordinatori delle attivita' seminariali,
sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca,
riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area
didattica. Il programma delle attivita' teoriche e quello
delle attivita' pratiche si integrano tra loro a livello di
obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione
concreta.
2. Presso le strutture accreditate di cui all'art. 26,
comma 3, la funzione tutoriale per le attivita' didattiche
di natura pratica deve essere affidata a dirigenti medici
del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione
corrispondente qualora si tratti di docente universitario
con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile
della unita' operativa.
3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina
generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale
con un'anziantia' di almeno dieci anni di attivita'
convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonche'
possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella
misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e
operare in uno studio professionale accreditato ai sensi
dell'art. 26, comma 3. I medici che svolgono la funzione
docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un
elenco regionale all'uopo istituto.
4. I medici tutori di cui al comma 3 durante il periodo
di formazione di loro competenza, eseguono la valutazione
del livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del
percorso formativo il coordinatore delle attivita' pratiche
esprime, sulla base di giudizi analitici e motivati
espressi dai singoli tutori, un giudizio complessivo sul
profitto del partecipante al corso. Analoga certificazione
e' rilasciata dal coordinatore delle attivita' teoriche.
5. L'accesso alle varie fasi in cui il corso e'
articolato e' subordinato al superamento con esito positivo
della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante
alla formazione, a giudizio del medico preposto alla
formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo
apprendimento nel singolo periodo formativo, e' ammesso a
frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola
volta.
6. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base
dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle
varie attivita' formative, non abbia raggiunto gli
obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo
di apprendimento puo' recuperare, ove ne sussistano le
condizioni, nello stesso biennio le attivita' finalizzate
al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi
mancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla
base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle
varie attivita' formative, non abbia conseguito un idoneo
apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di
apprendimento, e' ammesso a frequentare nuovamente il
periodo stesso per una sola volta nel biennio successivo.
Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova
ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante
dalla frequenza del corso.
7. (abrogato)".

Art. 19.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle
procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio
1994, n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
prevedendo che, per talune tipologie di attivita' estrattive, con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto, ove
d'interesse, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, possano essere individuati i requisiti professionali
per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di
cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.


Note all'art. 19:
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 cosi'
recita: "Attuazione della direttiva 82/91 CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
- La legge 22 febbraio 1994 n. 146 cosi' recita:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993". Si riporta il testo degli articoli
1 e 34:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo
semestre dell'anno di cui al comma 1, la disciplina
risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
senza che siano introdotte nuove norme di principio, la
scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per
materia. Decorso tale termine i decreti son adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni
integrative e correttive, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi da essa fissati, con la procedura
indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 34 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il
lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare i decreti
legislativi di attuazione delle direttive particolari gia'
adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n.
142, e successive modificazioni, ad eccezione delle
direttive 92/57/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE e 92/104/CEE,
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B
richiamati dall'art. 1 della presente legge, o che saranno
adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge dal Consiglio delle comunita' europee,
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE, con le stesse modalita' e con gli stessi
criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge
19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni,
nonche' all'art. 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive
particolari gia' adottate ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE successivamente
alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive
modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I decreti
legislativi di attuazione delle direttive particolari che
saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge dal Consiglio delle comunita'
europee, ai sensi del citato art. 16, paragrafo 1, della
stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'art. 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, dopo le parole: "90/679/CEE" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' 91/383/CEE".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
6 febbraio 1996 n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994):
"Art. 6. - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene
all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26
28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33,
37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine
di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge
22 febbraio 1994, n. 146 (10), e' sostituito dal termine di
cui all'art. 1, comma 1, della presente legge limitatamente
all'attuazione della direttiva di cui all'art. 45 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142.
3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge
22 febbraio 1994, n. 146 (10), sono differiti di nove mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e
92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi
con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I decreti
per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma
sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), e
dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (11), e
successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del
20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni
parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto
art. 4 e applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1,
della medesima legge".
- L'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n.
624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee cosi'
recita:
"Art. 20. - Direttore responsabile e sorvegliante -
Denunce di esercizio.
1-2 (omissis).
3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.
4. Il direttore responsabile, nella pianificazione
dell'attivita' lavorativa deve attuare quanto previsto dal
DSS.
5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori
il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio,
i sorveglianti in possesso delle capacita' e delle
competenze necessarie.
6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.
7. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 128 del 1959 si applica a tutte le
attivita' estrattive di cui al titolo III.
8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della
denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte
del direttore responsabile e dei sorveglianti.
9. Il titolare puo' assumere egli stesso i compiti di
direttore responsabile qualora sia in possesso dei
requisiti.
10. Il titolare puo' assumere egli stesso i compiti di
sorvegliante qualora sia in possesso delle capacita' e
delle competenze necessarie.
11. Nell'intestazione del Titolo II del Capo I del
decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le
parole "Disposizioni relative alle miniere" sono soppresse
e l'art. 24 dello stesso decreto e' sostituito dal
seguente: (omissis).
12-18 (omissis)".

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).
1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, di
recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre
1995, concernente le attrezzature di lavoro, e' differito al 5
dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti
1.3 e 1.4 dell'allegato XV.


Note all'art. 20:
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 36 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro):
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature
di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo, allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente".

Art. 21.
(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa
C-49/00 e parziale attuazione).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1
dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante
le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai
principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il
decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti
nell'articolo 2.
2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, e' sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
lavoro".
3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e' sostituita dalla
seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).


Note all'art. 21:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 del
citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato
dalla presente legge:
"6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita'
dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far
ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentate per la sicurezza".

Art. 22.
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in
materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva
93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa
all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
del personale di volo nell'aviazione civile).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per
l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica
della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune
sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla
data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della
direttiva.
3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine
di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette
direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative, potra' apportare modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in
materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n.
335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n.
409, in materia di lavoro straordinario, nonche' alle singole
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa
da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo,
pubblici esercizi ed agricoltura.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.


Note all'art. 22:
- La direttiva del consiglio 23 novembre 1993, n.
93/104/CE cosi' recita: "taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro" e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 dicembre 1993, n. L 307.
- La direttiva del 22 giugno 2000 n. 2000/34/CE cosi'
recita "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio
che modifica la direttiva 93/104/CE del consiglio
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita'
esclusi dalla suddetta direttiva" e' pubblicata nella
G.U.C.E. 1 agosto 2000, n. L 195.
- La direttiva del 21 giugno 1999, n. 1999/63/CE cosi'
recita "Direttiva del consiglio relativa all'accordo
dell'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di
mare concluso dall'associazione armatori della Comunita'
europea (ECSA) e dalla federazione dei sindacati dei
trasporti dell'Unione europea (FST)" e' pubblicata nella
G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167.
- La direttiva del 27 novembre 2000, n. 2000/79/CE
cosi' recita: "Direttiva del consiglio relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione
civile concluso da Association of European Airlines (AEA),
European Transport Workers'Federation (EFT), European
Cockpit Association (ECA), European Regions Airline
Association (ERA) e International Air Carrier Association
(IACA)" e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 dicembre 2000, n.
L 302.
- Il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 reca
"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n.
16.

Art. 23.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai
medicinali veterinari).
1. Il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo volto a
riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori
modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale veterinario,
con riguardo, in particolare, agli aspetti della distribuzione, del
rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle
scorte, delle modalita' di prescrizione, della registrazione e dei
campioni gratuiti, nonche' agli aspetti comunque funzionalmente
connessi;
b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non
produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la
possibilita' e le modalita', da parte dei medici veterinari, di
approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di
medicinali ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e
case di cura;
c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai
procedimenti amministrativi.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel termine di cui
all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 2 e 4. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso,
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere.


Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, cosi'
recita "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n.
81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai
medicinali veterinari" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40. Il comma 5 dell'art. 3
e' il seguente:
"5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una
determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare
agli animali evidenti stati di sofferenza, il medico
veterinario puo' somministrare ad uno o piu' animali che in
una azienda determinata costituiscono gruppo, ovvero ad
animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:
a) un medicinale veterinario il cui impiego sia
autorizzato in Italia per un'altra specie animale o per
altri animali della stessa specie, ma per un'altra
affezione;
b) in mancanza di tale medicinale, un medicinale
autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso,
il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, e'
soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile;
c) se il medicinale di cui alla lettera b) non esiste
e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente,
un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un
farmacista conformemente alle indicazioni contenute nella
prescrizione veterinaria".

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante
istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione
europea).
1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, dopo le parole: "e' istituito", sono inserite le
seguenti: "per l'anno 2000";
b) al comma 6, le parole: "2.000 milioni di lire a decorrere dal
2000" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire per
l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001".


Note all'art. 24:
- La legge 23 giugno 2000, n 178, reca: "Istituzione
del centro nazionale di informazione e documentazione
europea" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2000, n. 153. Si riporta il testo dell'art. 1, come
modificato della presente legge:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' autorizzato a stipulare
un'intesa con la commissione delle Comunita' europee per
istituire il centro nazionale di informazione e
documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo
europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2137/1985, del consiglio, del
25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240.
2. Il Centro sara' finanziato dalla commissione delle
Comunita' europee e dallo Stato italiano quali soci
fondatori del GEIE e sara' disciplinato mediante l'intesa
di cui al comma 1, con la quale si provvedera' in
particolare:
a) a prevedere la possibilita' dell'ingresso, in
qualita' di soci ordinari, di persone fisiche, persone
giuridiche private ed enti pubblici;
b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento
in aggiunta alle quote dei soci fondatori;
c) a definire forme congiunte di indirizzo e
vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di
controllo previste dalle norme statali e comunitarie
vigenti.
3. Il centro opera in conformita' alla trasparenza che
deve informare le attivita' delle istituzioni dell'Unione
europea, con l'obiettivo:
a) di realizzare, anche attraverso le possibilita'
offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione,
programmi sistematici di diffusione dell'informazione e
documentazione europea destinati, sia direttamente, sia
attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a
determinate categorie di utenti;
b) di formare il personale per la diffusione e
gestione della documentazione comunitaria;
e) di coordinare e razionalizzare le attivita' di
documentazione, elaborazione e studio gia' esistenti
attraverso una serie di convenzioni con altri centri di
studio e documentazione con sede in Italia o negli altri
Stati membri dell'Unione europea.
4. In favore del centro trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986,
n. 390.
5. Le commissioni parlamentari competenti per gli
affari comunitari esprimono il parere sullo schema
dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive
modificazioni della stessa, sull'ingresso in qualita' di
soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a),
e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi
del centro da parte del Governo. Il Ministro per le
politiche comunitarie presenta annualmente alle predette
commissioni una relazione sull'attivita' svolta, sul
bilancio e sul programma di attivita' del centro.
5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di
integrazione europea e' istituito per l'anno 2000 un fondo
straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche
visive e su supporti magnetici ed informatici, di
informazione, comunicazione, studio, ricerca,
documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le
iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti
previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai
programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n.
3906/89 del Consiglio, del l8 dicembre 1989 e (CE) n.
1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive
modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di
riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino,
oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui
almeno uno membro dell'unione europea. Esse sono promosse
dal Centro, previo parere o proposta della delegazione
parlamentare presso gli organismi europei interessati.
6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al
presente articolo, nel limite massimo annuo di 2.000
milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire
a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
7. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.".

Art. 25.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in
materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in societa' per azioni).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le
parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla
legge" sono soppresse.


Note all'art. 25:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 "Norme per
l'accelerazione delle procedure di dimissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994,
n. 474 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177), come
modificato dalla presente legge:
"5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del
tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro
partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione
delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa'
di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di
conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a
societa' di provata esperienza e capacita' operativa
nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti
incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza
operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello
Stato e direzione delle operazioni di collocamento con
facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni
strumentali e complementari, fatte salve le
incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli
incarichi di valutazione non possono essere affidati a
societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di
consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei
due anni precedenti la data di entrata in vigore del
presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento
degli incarichi di cui al presente comma devono essere
previamente stabiliti dalle parti".

Art. 26.
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un
ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire
l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a
quelle transfrontaliere, il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi
di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.
2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sara', in particolare,
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo
633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel
termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;
b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del
codice di procedura civile;
c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del
codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati
europei, sia di cinquanta giorni, che puo' essere ridotto fino a
venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando concorrono
giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri
Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a
centoventi giorni; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del
secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;
d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma,
del codice di procedura civile, il giudice istruttore conceda
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in
relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi
aspetti procedurali;
e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di
subfornitura nelle attivita' produttive di cui alla legge 18 giugno
1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da
uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3,
comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli
interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in
materia di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettera d), della direttiva;
f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede
dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente
in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;
g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano
legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di
accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.


Note all'art. 26:
- La direttiva del 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE reca
"Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali" e' pubblica nella G.U.C.E. 8 agosto 2000.
- Si riporta il testo degli articoli 633, 641 e 648,
primmo comma del codice di procedura civile:
"Art. 633 (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda
di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una
determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha
diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il
giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
consegna:
1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per presentazioni
giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari
[c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in
occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte,
per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il
diritto dipende da una contro-presentazione o da una
condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della condizione.
L'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la
notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve
avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti
alla sovranita' italiana".
"Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono
le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la
somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose
chieste o in vece di queste la somma di cui all'art. 639
nel termine di quaranta giorni, con l'espresso puo' essere
fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in
mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione
forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.
L'intimato risiede nelle provincie libiche o in territori
soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo'
essere minore di trenta, ne' maggiore di centoventi giorni.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di
titolo che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le
vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le
competenze e ne ingiunge il pagamento".
"Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non
e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo'
concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione
provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata
concessa a norma dell'art. 642.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha
chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali
restituzioni, spese e danni".
- Si riporta il comma 3 dell'art. 3 della citata legge
18 giugno 1998, n. 192:
"3. In caso di mancato rispetto del termine di
pagamento il committente deve al subfornitore, senza
bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti
al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti
percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi
moratori in misura superiore e salva la prova del danno
ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta
giorni dal termine convenuto, il committente incorre,
inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in
relazione al quale non ha rispettato i termini.".

Art. 27.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e
la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa
pubblicita).
1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa
pubblicita', sara' informata al principio e criterio direttivo della
introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un
sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da
organismi di controllo riconosciuti dalla Comunita' europea, che
consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicita'
del prodotto commercializzato.


Note all'art. 27:
- La direttiva del 20 marzo 2000, n. 2000/13/CE reca
"Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita'" e' pubblicata
nella G.U.C.E. 6 maggio 2000, n. L 109.

Art. 28.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao
e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).
1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana, sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di
cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta
indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi
vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando
esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovra'
contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potra'
essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";
b) individuare meccanismi di certificazione di qualita' per i
prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la
produzione di cioccolato.


Note all'art. 28:
- La direttiva del 23 giugno 2000, n. 2000/36/CE reca
"Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa
ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana" e' pubblicata nella G.U.C.E.
3 agosto 2000, n. L 197.

Art. 29.
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della
parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti
legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le
disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni
per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o
l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle
norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi
gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto del principio della parita' di trattamento
fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine
etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga
conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono
avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di
forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in
modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni
basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando, a
causa della sua razza od origine etnica, una persona e' trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra
in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione
come "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono
persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione
di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano
giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualita'
ovvero, nel caso di attivita' di lavoro o di impresa, riguardino
requisiti essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette
definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che
disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi
e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano
considerate come di scriminazioni anche le molestie quando venga
posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un
comportamento indesiderato che persista, anche quando e' stato
inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come
offensivo, cosi' pregiudicando oggettivamente la sua dignita' e
liberta', ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi
confronti;
c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e
indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi
progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare
svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
d) prevedere l'applicazione del principio della parita' di
trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel
settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma
restando la normativa sostanziale di settore, la tutela
giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le
discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:
1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente
che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di
assunzione, nonche' gli avanzamenti di carriera;
2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale,
inclusi i tirocini professionali;
3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione;
4) attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei
datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni;
5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso
l'alloggio;
e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti
giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni
rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega
della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione
collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e
diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa
essere proposta dalle suddette associazioni;
f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva
rappresentativita' delle associazioni di cui alla lettera e);
g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla
discriminazione fornisce all'autorita' giudiziaria elementi di fatto
idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio
dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al
convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione; tale onere non e' previsto per i procedimenti
penali;
h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da
trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o
a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parita' di
trattamento;
i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per
le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri di
un ufficio di controllo e di garanzia della parita' di trattamento e
dell'operativita' degli strumenti di garanzia, diretto da un
responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da
un Ministro da lui delegato, che svolga attivita' di promozione della
parita' e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica, in particolare attraverso:
1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni
nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di
discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni
dell'autorita' giudiziaria;
3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o
privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni
positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una
determinata razza od origine etnica;
4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di
modifica della normativa vigente in materia;
5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;
6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento
sull'applicazione del principio di parita' di trattamento e
sull'operativita' dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonche' di una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attivita'
svolta nell'anno precedente;
7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni
vigenti in materia di parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i) possa avvalersi
anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi
magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonche' di esperti e
di consulenti.
2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma
1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal
2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei
criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere parlamentare.


Note all'art. 29:
- La direttiva del 29 giugno 2000, n. 2000/43/CE reca
"Direttiva del consiglio che attua il principio della
parita' di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etica" e' pubblicata nella
G.U.C.E. 19 luglio 2000, n. L 180.
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 44 del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998:
"Art. 43. (Discriminazione per motivi razziali, etici,
nazionali o religiosi. Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41).
- 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione
ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o
l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le prati