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Gazzetta Ufficiale N. 72 del 26 Marzo 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2002

Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche,
recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi
statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto
legislativo alle regioni a statuto ordinario";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana
e sanita' veterinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
novembre 2000 recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire
alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di salute umana e sanita' veterinaria;
Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire per l'esercizio
delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, a
ciascuna regione e ai propri enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
agosto 2001, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione del decreto
legislativo n. 112 del 1998;
Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla
Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente
modificato ed integrato;
Considerato che gli indennizzi di cui alla legge n. 210, del 1992
ineriscono a spese obbligatorie per le quali si e' ritenuto
necessario procedere alla riderminazione delle risorse finanziarie
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 26 maggio 2000, sulla base dei dati relativi alle pratiche per
indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;
Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla
rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanita'
veterinaria;
Acquisito, in data 8 agosto 2001, il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito, in data 29 novembre 2001, il parere delle commissioni
riunite V e XII del Senato della Repubblica e in data 29 novembre
2001, il parere della commissione XII della Camera dei deputati;
Sentiti il Ministro della sanita', il Ministro della funzione
pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo
1. Fermo restando quanto previsto dai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, del 13 novembre 2000 e del
22 dicembre 2000 citati in premessa, le risorse finanziarie per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112
del 1998 in materia di salute umana, sono integrate e trasferite ai
sensi del successivo art. 2.

Art. 2.
Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie
1. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per gli
arretrati dovuti sino al 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli
indennizzi di cui alla legge n. 210/1992, unitamente alle risorse di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 febbraio 2001, e' stimato in L. 510.458.814.182.
2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse,
stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli
enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono
tenuti a predisporre, entro e non oltre la data del 30 giugno 2002,
apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo criteri e modalita' da definire in sede di Conferenza
unificata.
3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma, il
Ministero dell'economia e delle finanze, effettua l'eventuale
conguaglio delle risorse da assegnare agli enti titolari e procede,
d'intesa con le regioni, alla rideterminazione delle risorse
finanziarie per l'esercizio della funzione di salute umana a regime.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sara' definita l'entita' delle risorse spettanti a ciascuna regione o
ente locale.

Art. 3.
Contenzioso
1. Restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000,
gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a
qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di
indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della
sanita', dalle aziende sanitarie locali.

Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli
indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui
pagamento continuano a provvedere i dipartimenti provinciali del
Tesoro.
2. Restano, altresi', nella competenza dello Stato i benefici
previsti della legge n. 210/1992, per gli indennizzi riconosciuti
sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art.
2, comma 3, della legge n. 210/1992, relativamente al caso di
decesso.
3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.
Roma, 8 gennaio 2002

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Frattini

Il presente atto non e' soggetto al "Visto" di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato