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Gazzetta Ufficiale N. 72 del 26 Marzo 2002

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 2002
Determinazione delle modalita' dell'estrazione a sorte dei distretti ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 24-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto
dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74, il quale prevede che
con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le
modalita' dell'estrazione a sorte dei distretti ai fini della
composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei
componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto, si indica con la parola "legge" la
legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Art. 2.
1. Ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali
per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore
della magistratura, l'ufficio elettorale centrale costituito pressa
la Corte di cassazione procede alle seguenti operazioni in
successione cronologica:
a) determina il numero dei magistrati effettivamente in servizio
sul territorio nazionale;
b) individua il numero dei magistrati effettivamente in servizio
in ciascun distretto, tenendo conto, per quelli collocati fuori
ruolo, del luogo in cui essi svolgono la loro attivita'; per i
magistrati in applicazione si tiene conto dell'ufficio di
provenienza; i magistrati destinati alla Corte di cassazione ed alla
Procura generale presso la Corte di cassazione sono considerati in
servizio nel distretto di Roma;
c) individua il numero dei magistrati che esercitano funzioni di
legittimita' e procede alla divisione per quattro di tale numero,
sommando il quoziente cosi' ottenuto al numero complessivo dei
magistrati rispettivamente in servizio nei distretti di Milano, Roma,
Napoli e Palermo, con le modalita' di cui all'art. 24-ter della
legge;
d) determina il rapporto percentuale in cui si colloca il numero
dei magistrati di ciascun distretto individuato ai sensi delle
lettere b) e c), rispetto a quello complessivo dei magistrati in
servizio sul territorio nazionale;
e) procede al sorteggio tra i distretti di Milano, Roma, Napoli e
Palermo ai fini del loro inserimento in ciascuno dei quattro collegi
circoscrizionali, ad iniziare dal primo; qualora la percentuale
relativa ad uno di tali distretti sia superiore a quella stabilita
dall'art. 24-bis, comma 3 della legge, il sorteggio per
l'assegnazione dello stesso e' limitato al terzo e quarto collegio;
f) procede a sorteggi successivi, ognuno di quattro distretti, ed
assegna ogni estratto ad un diverso collegio circoscrizionale ad
iniziare dal primo, fino a raggiungere, per i primi due collegi, la
percentuale minima tra quelle stabilite dall'art. 24-bis, comma 3
della legge; nel caso in cui il distretto estratto abbia un numero di
magistrati in servizio tale che, sommato a quelli dei distretti gia'
assegnati al collegio, determini il superamento della percentuale
massima stabilita dall'art. 24-bis, comma 3 della legge, si procede
ad estrazione suppletiva, limitatamente al collegio interessato;
g) procede agli ulteriori sorteggi per l'assegnazione dei
restanti distretti al terzo collegio circoscrizionale, fino a
raggiungere la percentuale stabilita nell'art. 24-bis, comma 4, della
legge;
h) assegna i restanti distretti al quarto collegio
circoscrizionale; qualora all'esito di tale operazione non si
raggiunga la percentuale stabilita dall'art. 24-bis, comma 4, della
legge, si procede alla ripetizione integrale delle operazioni di
sorteggio per la composizione dei quattro collegi.
Roma, 22 marzo 2002
Il Ministro: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato