IL DIRETTORE GENERALE
dell'autotrasporto persone e cose
Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle
autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in
Svizzera;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000;
Visto il decreto dirigenziale del 12 novembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001;
Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;
Considerato che le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in
quota hanno gia' utilizzato la maggiorparte delle autorizzazioni
ottenute e che necessitano di ulteriori congrui quantitativi di
autorizzazioni per programmare l'attivita' di trasporto delle merci
senza soluzione di continuita';
Ritenuto opportuno modificare il numero di autorizzazioni da
attribuire in via precaria per garantire anche alle imprese che non
hanno ottenuto autorizzazioni in quota la possibilita' di programmare
meglio l'attivita' di trasporto;
Decreta:
Art. 1.
Le imprese che hanno ottenuto la quota di autorizzazioni per l'anno
2002 e che hanno restituito utilizzato l'80% della quota stessa
potranno richiedere ulteriori autorizzazioni a titolo precario.
Le imprese richiedenti potranno ottenere un numero di
autorizzazioni pari al 50% dell'intera quota attribuita per l'anno,
cioe' un numero uguale alla prima tranche.
Qualora l'attribuzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo risulti inferiore a quanto spetterebbe applicando la
distribuzione prevista nell'allegato 5 al decreto dirigenziale 12
novembre 2001, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto,
verra' distribuito un numero di autorizzazioni piu' favorevole
all'impresa.
Art. 2.
L'allegato n. 5 del decreto dirigenziale 12 novembre 2001 viene
modificato come segue:
"Le autorizzazioni verranno distribuite, fino ad esaurimento delle
scorte, con i seguenti criteri:
a) imprese che hanno in disponibilita' da uno a dieci veicoli:
fino ad un massimo di dieci autorizzazioni;
b) imprese che hanno in disponibilita' oltre dieci veicoli:
un'autorizzazione per ogni veicolo fino ad un massimo di cento
autorizzazioni".
Art. 3.
Il testo del presente decreto e' disponibile nel sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo:
www.infrastrutturetrasporti.it
Art. 4.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 marzo 2002
Il direttore generale: Ricozzi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato