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Gazzetta Ufficiale N. 72 del 26 Marzo 2002

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 gennaio 2002
Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
ed
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI
ed
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente
attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e
suina;
Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21
gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto
riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del
sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in
particolare il titolo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437, recante modalita' per l'identificazione e la registrazione
dei bovini;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante
disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in
agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano
e, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute
ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione
delle tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le modalita'
e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della
banca dati nazionale di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 437/2000, nonche' per la trasmissione informatica dei
dati;
Ritenuta la necessita' di determinare le modalita' e le procedure
operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati
nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
437/2000 dinanzi citato;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute
del 20 dicembre 2001 e 31 gennaio 2002;
Decretano:
Art. 1.
Definizioni
1) Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione
degli animali della specie bovina;
b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di
una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati
o governati animali oggetto del presente regolamento;
c) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono
tenuti in una azienda come unita' epidemiologica e, in caso di piu'
allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare un'unita'
distinta avente la medesima qualifica sanitaria;
d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
di animali; anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel
mercato individuata mediante il codice fiscale correlato al codice
dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso
in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche
quest'ultimo e' individuato con il proprio codice fiscale correlato
al codice dell'azienda;
e) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie
Bison bison e Bubalus bubalus;
f) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese
le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto
ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere
avviato solamente alla macellazione;
g) stabilimento di macellazione: stabilimento autorizzato
dall'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
h) autorita' competente: il Ministero della salute, in quanto
autorita' competente ai sensi della normativa comunitaria, e,
ciascuno per la propria competenza, le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano, le Aziende unita' sanitarie locali, l'AGEA e gli
organismi pagatori;
i) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il
dato e' accettato e registrato nella Banca dati nazionale (BDN)
secondo quanto stabilito dal manuale operativo di cui all'art. 6,
comma 2;
j) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati
dalla autorita' competente al fine di garantire la congruenza
dell'informazione pervenuta in anagrafe con quanto rilevabile ad un
controllo;
k) certificato elettronico di identita': l'abilitazione per
l'accesso alla BDN.

Art. 2.
Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi
della specie bovina
1. Le principali finalita' dell'anagrafe bovina sono:
a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio
zootecnico (costituzione e funzionalita' della rete di
epidemiosorveglianza);
b) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al
consumatore di carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e
chiara del prodotto;
c) assicurare efficienza ed efficacia nella gestione,
nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitari.
2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi:
a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;
b) i passaporti per gli animali;
c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;
d) la banca dati informatizzata.
3. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma
1, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal
presente decreto:
a) i detentori degli animali,
b) i titolari degli stabilimenti di macellazione;
c) i produttori e i fornitori di marchi auricolari;
d) i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali;
e) AGEA e organismi pagatori;
f) le regioni e le province autonome;
g) il Ministero della salute.
4. L'anagrafe bovina si basa:
a) sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del
responsabile dello stabilimento di macellazione;
b) sulla registrazione in tempo reale e comunque nei tempi
previsti dalla normativa comunitaria degli eventi nella Banca dati
nazionale (BDN) prevista all'art. 6.
5. L'autorita' sanitaria competente a livello territoriale
certifica l'iscrizione del capo in banca dati nazionale e
conseguentemente rilascia e vidima il documento individuale degli
animali, denominato passaporto.

Art. 3.
Marchi auricolari
1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati
mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme
a quanto stabilito in allegato I. Sono fatte salve le diverse
modalita' di identificazione degli animali della specie bovina nati
prima del 1 gennaio 1998, non destinati agli scambi intracomunitari.
2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere
tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi
auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice
identificativo di quello smarrito.
3. In conformita' alle procedure operative di cui all'art. 6, comma
2, l'assegnazione dei codici individuali dei marchi auricolari
spettanti a ciascun allevamento e' effettuata dalla banca dati
nazionale in collaborazione con il servizio veterinario della ASL
competente.
4. Il fornitore di marchi auricolari consegna, previa registrazione
nella banca dati nazionale ed in conformita' alle procedure operative
di cui all'art. 6, comma 2, al detentore degli animali, i marchi
auricolari richiesti per l'allevamento e per ciascun marchio una
cedola identificativa del bovino prestampata con il numero della
marca ed i dati dell'allevamento stesso, conforme al modello
riportato nell'allegato II.
5. I marchi possono essere commercializzati solo previa
certificazione di conformita' del Ministero della salute. I criteri e
le modalita' per ottenere la certificazione sono emanati dal Ministro
della salute, con decreto entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.
Passaporto
I. Il servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale
competente provvede al rilascio e alla vidimazione del passaporto,
entro quattordici giorni dalla notifica del detentore di cui all'art.
7, comma 5, per gli animali identificati conformemente all'art. 3,
dopo l'iscrizione e la verifica del capo in banca dati nazionale. Il
modello del passaporto e' conforme al modello riportato nell'allegato
III.
2. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al
codice di identificazione della madre puo' essere omessa sul
passaporto previsto al comma precedente solo per gli animali nati
prima del 1 gennaio 1998.
3. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.

Art. 5.
Registrazione
1. Ogni azienda ed ogni allevamento, come definiti all'art. 1,
comma 1, lettere b) e c), devono essere registrati presso il servizio
veterinario territorialmente competente, conformemente a quanto
disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1996, n. 317, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e devono essere registrati nella
banca dati nazionale.
2. Il titolare dell'azienda deve comunicare al servizio veterinario
competente ogni variazione relativa alla propria azienda entro sette
giorni dall'evento.
3. Il servizio veterinario dell'A.U.S.L. competente registra presso
la BDN ogni variazione relativa alle aziende e agli allevamenti che
insistono sul territorio di competenza.
4. Ogni azienda deve avere un registro aziendale. Il registro
aziendale e' rilasciato e tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,
ed e' conforme al modello riportato nell'allegato IV al presente
decreto. Nel caso in cui in una stessa azienda siano presenti piu'
allevamenti a ciascun proprietario e' rilasciato un registro
aziendale.
5. Per gli animali della specie bovina il registro aziendale puo'
essere realizzato anche in via informatica, con modalita' dirette ad
impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalita' stabilite
nel manuale operativo previsto all'art. 6, comma 2.

Art. 6.
Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina
1. La Banca dati nazionale (BDN) informatizzata e' unica ed e'
realizzata in conformita' con quanto previsto dall'art. 12 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; garantisce le
funzionalita' citate al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento CE n. 1760/2000 del 17
luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono
predisposte dal comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale
operativo da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del
Ministero delle politiche agricole e forestali. Nelle procedure
operative sono determinate, tra l'altro, le modalita' di
accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di
identificazione del soggetto interessato al fine di garantire
l'interoperabilita' della BDN e del SIAN.

Art. 7.
Compiti del detentore
1. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione dei
trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro
previsto all'art. 5, comma 4, ove riporta entro tre giorni
dall'ingresso in stalla o dall'uscita dalla stessa o dalla marcatura
del capo, almeno le seguenti informazioni:
a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la
data di nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della
madre, il sesso e la razza;
b) la data del decesso per gli animali morti in azienda con
indicazione della causa di morte desumibile dal certificato
sanitario;
c) per gli animali che lasciano l'azienda: la data di partenza,
il codice di identificazione dell'azienda o il nome o la ragione
sociale e l'indirizzo dell'azienda di destinazione, ad eccezione del
trasportatore, ai quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei
certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4);
d) per gli animali che arrivano nell'azienda: la data di ingresso
in stalla, il codice di identificazione dell'azienda, ad eccezione
del trasportatore, dai quali l'animale proviene e gli estremi dei
certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).
2. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista,
presso i fornitori registrati nell'elenco previsto all'art. 12, comma
1, lettera b), i marchi auricolari. Il detentore puo' acquistare un
numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio
fabbisogno annuale.
3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti
diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.
4. Il detentore appone entro venti giorni dalla nascita i marchi
auricolari a ciascun orecchio dell'animale ed in ogni caso prima che
l'animale lasci l'azienda in cui e' nato.
5. Il detentore notifica alla BDN le nascite e le importazioni da
Paesi terzi, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi
auricolari.
6. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di
cui al comma 5 alla banca dati nazionale secondo le procedure
operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga
della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla
BDN, invia, per ciascun animale nato in azienda o importato da Paesi
terzi, la cedola identificativa prevista all'art. 3, comma 4,
completata in ogni sua parte, al servizio veterinario dell'azienda
unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla
marcatura dell'animale.
7. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi,
sottoposti ai controlli previsti dal decreto legislativo del 3 marzo
1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono
identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione,
mediante i marchi auricolari previsti all'art. 3, entro i venti
giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli
animali lascino l'azienda.
8. Non occorre identificare, con le modalita' di cui al comma 5,
gli animali importati da Paesi terzi, nel caso in cui l'azienda di
destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e
l'animale sia effettivamente macellato entro i venti giorni
successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo
1993, n. 93.
9. Il detentore:
a) e' responsabile della corretta tenuta dei passaporti, delle
cedole identificative, dei marchi auricolari e del registro
aziendale;
b) completa, all'arrivo di ciascun animale il passaporto,
inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice
aziendale e la propria firma negli spazi previsti;
c) compila la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi
comunitari;
d) puo' registrare direttamente - secondo le procedure operative
di cui all'art. 6, comma 2 - la morte di un animale nella banca dati
nazionale ed e' tenuto ad inviare il passaporto al servizio
veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro
sette giorni dalla data del decesso;
e) comunica la morte di un animale, ove non provveda
direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinano
dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni
dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca
dati nazionale;
f) comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali
e di quanto indicato alla lettera a) all'autorita' di polizia
giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unita'
sanitaria competente che provvedera' alla registrazione in BDN.
10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata
ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro
sette giorni dall'evento.
11. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di
cui al comma 10 nella BDN secondo le procedure operative di cui
all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL,
invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della
azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni, la
documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva
registrazione in BDN.

Art. 8.
Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione
1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione
preventivamente registrato nella BDN:
a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca
dati regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla
macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, cosi'
come definite nel manuale operativo;
b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla
distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.

Art. 9.
Compiti dei fornitori dei marchi auricolari
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 437/2000 l'elenco dei fornitori di
marchi auricolari e' registrato in BDN.
2. I fornitori di marchi auricolari sono cancellati dall'elenco nel
caso di produzione e distribuzione di marchi non conformi a quanto
richiesto all'art. 3 del presente decreto.
3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e
contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale l'elenco
dei marchi forniti a ciascun allevamento, contestualmente alla
consegna, secondo le modalita' definite nel manuale operativo.

Art. 10.
Compiti del servizio veterinario delle aziende unita' sanitarie
locali
1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria
locale:
a) e' connesso alla BDN;
b) rilascia e vidima il passaporto di cui all'art. 4;
c) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni previste
per l'identificazione e registrazione degli animali ed in particolare
effettua i controlli previsti dal regolamento (CE) 2630/1997 e
successive modifiche presso le aziende zootecniche e ne registra
l'esito nella BDN secondo le modalita' riportate nel manuale
operativo di cui all'art. 6, comma 2; il veterinario ufficiale annota
il proprio nome, la data del controllo e la propria firma sul
registro previsto all'art. 5;
d) registra ed aggiorna nella banca dati nazionale le
informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti;
e) registra, nella BDN le informazioni relative alle nascite,
alle movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi
membri e alle importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non
intendono avvalersi della facolta' di registrare direttamente i dati
o di avvalersi di convenzioni con altri organismi;
f) registra nella BDN il furto e lo smarrimento di animali, di
cedole identificative, dei passaporti e dei marchi auricolari;
g) stampa da sistema e rilascia il duplicato del passaporto
smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di
notifica. Il nuovo passaporto riporta l'indicazione "DUPLICATO";
h) invia, ai sensi del regolamento (CE) 132/1999 i verbali dei
controlli che evidenziano le irregolarita', all'organismo pagatore.
2. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria
locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti
di macellazione, controllano l'avvenuta distruzione dei marchi
auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello
stabilimento e custodiscono per tre anni ai sensi del regolamento
(CE) 1760/2000 i passaporti degli animali debitamente annullati.

Art. 11.
Compiti delle regioni e delle province autonome
1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV,
capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e
le province autonome:
a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di
identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza
ed in particolare organizzano, coordinano e verificano l'attivita'
prevista all'art. 10 da parte dei servizi veterinari delle AUSL;
b) disciplinano le modalita' e le procedure di cui all'art. 5,
comma 5.
2. Le regioni e le province autonome sono connesse alla BDN.
3. Ferma restando l'ufficialita' dei dati della BDN, le regioni e
le province autonome, nell'ambito delle procedure definite di cui
all'art. 6, comma 2, relative all'uniformita' dei tempi, dei flussi
informativi e dei controlli, possono stabilire criteri organizzativi
riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alla banca dati
regionale, garantendo in tempo reale l'aggiornamento della BDN.

Art. 12.
Compiti del Ministero della salute
1. Il Ministero della salute:
a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli
allevamenti e dei capi bovini prevista all'art. 6 e ne garantisce
l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Assegna ai detentori o loro
delegati il certificato elettronico di identita' che distribuisce per
il tramite del servizio veterinario delle AUSL;
b) redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e ne
certifica la conformita';
c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal
fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del
predetto fornitore da tale elenco;
d) comunica alle regioni e province autonome l'elenco dei
fornitori registrati e le eventuali modifiche;
e) comunica, per via informatica, ai servizi veterinari di
ciascuna azienda unita' sanitaria locale, alle regioni e alle
province autonome, le variazioni relative a ciascun azienda e ai capi
ivi detenuti, compresi i movimenti e i capi macellati, per
l'espletamento dei compiti previsti agli articoli 10 e 11.
2. Il Ministero della salute, in quanto autorita' competente ai
sensi della normativa comunitaria, verifica la corretta applicazione
della disciplina prevista dal presente decreto, all'uopo avvalendosi
di uno specifico organismo di ispezione.
3. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della
salute si avvale del Centro servizi nazionale attivato presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.
Caporale", con sede in Teramo.

Art. 13.
Obiettivi degli organismi pagatori
1. La banca dati nazionale deve contenere e rendere disponibili
all'AGEA ed agli organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE)
3887/92, del regolamento (CE) 1254/99, nonche' ai sensi del decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000,
per ogni azienda richiedente premi, almeno i seguenti dati:
a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
a1) tipo di produzione (da latte o da carne);
a2) iscrizioni ai libri genealogici di razza;
a3) codice del libro genealogico di iscrizione;
a4) allevamento sottoposto a campione;
a5) tipo del campione;
b) identificativo individuale degli animali della specie bovina:
b1) marca auricolare;
b2) data di nascita;
b3) sesso;
b4) razza o tipo genealogico;
b5) data di entrata in allevamento;
b6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine);
b7) codice della madre;
b8) data di presentazione e codice della domanda di premio;
c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente
identificato e registrato:
c1) data di uscita dall'allevamento;
c2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero;
c3) codice univoco aziendale della struttura di macellazione;
d) dati relativi alla morte di un animale identificato e
registrato:
d1) data di morte;
d2) causa della morte;
e) dati relativi alla macellazione:
e1) data di macellazione;
e2) marca auricolare;
e3) numero di macellazione attribuito alla carcassa;
e4) peso della carcassa;
e5) classificazione;
e6) categoria;
e7) codice univoco identificativo della struttura di
macellazione;
f) dati relativi ad animali macellati su disposizione
dell'autorita' sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o
di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi:
f1) data di macellazione;
f2) causa di macellazione;
f3) marca auricolare;
f4) esiti positivi test rapidi BSE;
g) anomalie rilevabili in BDN e codificate nel manuale operativo;
h) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e
registrazione rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed
eventuali sanzioni irrogate:
h1) codice aziendale;
h2) tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel
manuale operativo;
h3) data della sanzione;
h4) tipo di sanzione;
h5) importo della sanzione;
i) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' dalle
strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del
presente decreto:
i1) codice univoco dello stabilimento della struttura di
macellazione;
i2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate;
i3) data della sanzione;
i4) tipo di sanzione,
i5) importo della sanzione;
j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate
e ad effetto anabolizzante;
k) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita'
riscontrate nelle domande di premio:
k1) codice aziendale;
k2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate nel manuale
operativo;
k3) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.);
k4) importo della sanzione.
2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel
termine previsto dalla normativa comunitaria ovvero dal presente
decreto ovvero, in mancanza di termine nelle suddette disposizioni,
entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, da:
a) detentore per i dati di cui alle lettere a1), a2), a3), b),
c1), c2), d1), d2) del comma 1;
b) struttura di macellazione per i dati di cui alle lettere c3),
e) del comma 1;
c) AUSL per i dati di cui alle lettere f), h), i), j) del comma
1;
d) AGEA per i dati di cui alle lettere a4), a5), k) del comma 1,
e) BDN per i dati di cui alla lettera g) del comma 1;
3. L'AGEA e gli organismi pagatori regionali sono connessi alla
BDN.
4. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche
agricole e forestali, ciascuno per quanto di competenza, determinano
le modalita' di adeguamento del patrimonio informativo della BDN in
modo da garantirne l'adeguamento all'evoluzione della normativa
comunitaria concernente la politica agricola comune in materia
zootecnica.

Art. 14.
Assistenza
1. Il detentore ed il titolare dello stabilimento di macellazione,
per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto,
possono avvalersi dell'assistenza degli organismi di cui all'art. 4
del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari
riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera s), del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonche' dell'Associazione
italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti. Le regioni
possono individuare altri soggetti per l'adempimento dei compiti
suddetti.
2. Gli organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita
convenzione per le finalita' previste dal presente decreto con i
soggetti di cui al comma 1.

Art. 15.
Coordinamento
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, il comitato tecnico di
coordinamento e composto da:
a) un rappresentante del Ministero della salute;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) un rappresentante del Ministro delle innovazioni e delle
tecnologie;
d) un rappresentante del Centro servizi nazionale;
e) un rappresentante di AGEA area coordinamento;
f) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni.
2. Il comitato di cui al comma 1 predispone le procedure di cui
all'art. 6, comma 2, e propone le modifiche alla disciplina del
presente decreto da adottarsi con le medesime modalita' di emanazione
del presente decreto. Il comitato verifica la compatibilita' della
banca dati regionale con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, ai
fini del riconoscimento da parte del Ministero della salute della
operativita' della banca dati regionale.

Art. 16.
Disposizioni finali
1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in
maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni del
presente provvedimento a partire dal 1 luglio 2002.
2. Il presente decreto trova applicazione anche nella provincia
autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le
disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie
statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema
nazionale.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro degli affari regionali
La Loggia

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 170

Allegati
pag. 34
pag. 35
pag. 36
pag. 37
pag. 38
pag. 39


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato