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Gazzetta Ufficiale N. 72 del 26 Marzo 2002

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 febbraio 2002
Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale. (Deliberazione n. 36/02/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 6 febbraio 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della
vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una
rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale
delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante
"Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita'
giornalistica";
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, relativo al
finanziamento del servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, recante "Regolamento recante norme per l'individuazione delle
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a
norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675";
Vista la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante
"Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori
(Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante
"Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e
disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000,
recante "Parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione
Telecom Italia Seat Pagine Gialle";
Vista la propria delibera n. 8/00/CIR del 1 agosto 2000, recante
"Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l'anno 1999", ed, in particolare, l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/1.0./CE, in materia di telecomunicazioni", ed, in particolare,
l'art. 20;
Vista la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante
"Disposizioni in tema di portabilita' del numero tra operatori del
servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number
Portabilita)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 143 del 22 giugno 2001;
Vista la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante
"Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di
informazione abbonati di Telecom Italia S.p.a.", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto
2001;
Vista la propria delibera n. 14/01/CIR del 12 luglio 2001, recante
"Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva
sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del
servizio universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 183 del 8 agosto 2001 e le relative
risultanze;
Vista la propria delibera n. 332/01/CONS del 1 agosto 2001, recante
"Consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sulle
regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di
un servizio di elenco telefonico generale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001, e le
relative risultanze;
Vista la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante
"Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di
reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number
Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 197 del 25 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante
"Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della
portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di
comunicazione mobili e personali", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;
Vista la propria delibera n. 23/01/CIR del 21 novembre 2001,
recante "Servizio Universale: applicabilita' del meccanismo di
ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2002;
Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali del
28 gennaio 2002, prot. n. 986/16395, avente ad oggetto il trattamento
dei dati personali con riferimento alla pubblicazione degli elenchi
abbonati in attuazione dell'art. 20 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Considerato quanto segue:
1. Le disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
servizi di telecomunicazione, recepite dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/1997, hanno sancito, a partire dal 1 gennaio
1998, l'abolizione di ogni diritto di esclusiva, anche di quelli
relativi alla predisposizione ed alla prestazione di servizi
concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca, nonche'
alla pubblicazione degli elenchi stessi, considerando tali attivita'
come centrali in relazione all'uso dei servizi di telecomunicazioni
in un contesto di mercato liberalizzato, anche in considerazione del
fatto che ad essi sono legati l'effettivo sviluppo commerciale
dell'accesso disaggregato alla rete locale e della portabilita' del
numero. Lo sviluppo della concorrenza, quindi, nei mercati relativi
ai servizi di informazione abbonati, in quello degli annuari
telefonici e in quello dei servizi di informazione sull'elenco
abbonati tramite operatore/risponditore automatico, presuppone la
disponibilita' delle informazioni relative agli abbonati al servizio
telefonico, informazioni che si rivelano essenziali anche per lo
svolgimento di una serie di altri servizi da parte di nuovi e diversi
operatori (annuari categorici, elenchi on-line, raccolta
pubblicitaria sull'annuaristica telefonica e categorica, servizi
legati ad Internet, ecc). In tal senso si e' espressa anche
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel
provvedimento n. 8545 con il quale e' stata autorizzata l'operazione
di concentrazione Telecom Italia-Seat Pagine Gialle e nel quale, come
condizione all'operazione, e' stata prevista, in primo luogo, la
cessione, da parte di Telecom Italia S.p.a., dell'intera base dati
degli abbonati al servizio telefonico - ivi inclusi i dati forniti
dagli OLO e relativi ai propri abbonati - a titolo gratuito e senza
vincolo di utilizzo ad alcuni soggetti (OLO, ISP, fornitori di
servizi di directory assistance, soggetti operanti nel settore degli
annuari telefonici e nel commercio elettronico) e a pagamento ai
restanti soggetti interessati. La base dati relativa agli abbonati,
comprendente, tra le altre, informazioni inerenti l'accesso
telefonico, la localita', i dati anagrafici e i dati accessori,
costituisce innanzitutto una risorsa chiave per ogni operatore di
telecomunicazioni, in quanto parte di un sistema integrato di
prestazioni e funzioni sottostanti allo specifico servizio fornito
(ad es. numerazione, segnalazione, fatturazione) ed e' anche il
principale fattore produttivo comune dei servizi di informazione
abbonati. D'altronde, la conoscenza dell'elenco di tutti gli abbonati
al servizio telefonico, indipendentemente dall'operatore che offre il
servizio stesso, e' uno strumento indispensabile sia per l'effettivo
utilizzo dei servizi telefonici da parte degli utenti, sia per la
garantire l'efficienza delle reti attraverso lo sviluppo delle
necessarie esternalita'. Inoltre, si tratta di un elemento la cui
disponibilita' ha acquisito notevole importanza anche per quanto
concerne i servizi offerti dagli operatori mobili, in considerazione
della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo del numero mobile come
numero primario di contatto. Con riferimento al citato provvedimento
n. 8545 va, peraltro, rilevato che l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato ha altresi' prescritto "[..] che Telecom
metta a gara la raccolta pubblicitaria per l'elenco ufficiale
abbonati al telefono di Telecom Italia a partire dal primo gennaio
2008", aggiungendo poi che "tale impegno non pregiudica le
determinazioni che potrebbero essere assunte dall'Autorita' di
settore nell'esercizio delle proprie funzioni regolamentari, in
conformita' alla normativa comunitaria e nazionale in materia di
liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, al fine di
anticipare l'apertura del mercato";
2. La necessita' di rendere disponibile un elenco generale degli
abbonati al servizio telefonico, accessibile anche tramite operatore,
ed il diritto degli abbonati stessi di essere inseriti negli elenchi
telefonici a disposizione del pubblico, nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita
privata nel settore delle comunicazioni, sono stati piu' volte
evidenziati dal legislatore comunitario e nazionale. Il decreto del
Presidente della Repubblica n. 318/1997 e il decreto del Presidente
della Repubblica n. 77/2001 recano specifiche disposizioni in tal
senso: l'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/1997, dispone che "L'Autorita' provvede
affinche' l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia
reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla
rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a
richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente", e, il
comma 2 del medesimo articolo, dispone che "Ogni organismo di
telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le
basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al
servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la
realizzazione di elenchi telefonici generali". L'art. 20, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, in attuazione
della direttiva 98/10/CE, integra le disposizioni succitate,
prevedendo la necessita' di armonizzare le disposizioni del medesimo
articolo con le garanzie che il legislatore ha introdotto con fonte
primari attraverso il decreto legislativo n. 171/1998 a tutela di
diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare del
diritto alla riservatezza nel settore delle comunicazioni. Tali
garanzie dovranno essere specificate in un apposito provvedimento
integrativo, da adottare nel quadro di una cooperazione con il
Garante per la protezione dei dati personali anche ai sensi dell'art.
31, commi 5 e 6, della legge n. 675/1996;
3. Pertanto, per realizzare gli obiettivi sopra evidenziati, gli
operatori devono rendere disponibili le proprie base dati relative
agli abbonati, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
Diviene prioritaria, conseguentemente, la creazione di un'unica base
di dati, anche al fine di evitare una frammentazione delle stesse
base dati, in considerazione dell'evoluzione del mercato rispetto
alla situazione in cui l'unico operatore telefonico provvedeva anche
alla pubblicazione degli elenchi e alla fornitura del servizio di
informazione abbonati ed in cui, quindi, esisteva un'unica base dati
degli abbonati. Tale frammentazione costituirebbe, in primo luogo,
una forte barriera all'accesso per i soggetti nuovi entranti che, in
assenza di una base dati unica, si vedrebbero costretti a negoziare
una molteplicita' di accordi bilaterali per essere in grado di
offrire un servizio completo e renderebbe, i secondo luogo, di
difficile realizzazione un servizio di informazione abbonati con una
accettabile qualita' del servizio per gli utenti finali, in
particolare in termini di tempi previsti per accedere ad
un'informazione completa. Una base dati unica consente, invece, di
prevedere una strutturazione dei dati univoca, con soluzioni tecniche
omogenee e flessibili che possano eventualmente consentire, anche in
relazione al mutare delle esigenze, l'inserimento di nuove categorie
di dati, garantendone, altresi', la completezza, la correttezza e
l'aggiornamento. L'esistenza di un'unica base dati, inoltre,
garantisce gli operatori e gli stessi utenti in merito al rispetto
della sicurezza dei dati ed alla gestione degli stessi secondo le
attuali previsioni normative in materia di protezione dei dati
personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni. Le
garanzie di cui sopra sussistono nel caso di un'unica base dati, sia
"fisica", sia "logica" intesa, nel primo caso, come infrastruttura
che raccoglie fisicamente in un unico luogo i dati forniti dagli
operatori e, nel secondo caso, come interconnessione delle base dati
degli operatori. Al riguardo, va peraltro evidenziato che la scelta
di una base dati "fisica" risulta piu' efficace e garantisce una
maggiore semplicita' di realizzazione e mantenimento per il minor
impatto sull'adeguamento tecnologico dei processi e dei sistemi degli
operatori. A favore di un'unica base dati "fisica" si puo' facilmente
argomentare che il rischio di accessi non autorizzati aumenta in
proporzione al numero delle base dati fisiche esistenti. La
definizione delle modalita' di gestione della base dati unica, le
modalita' di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie, e l'eventuale individuazione dell'organismo al quale
ne e' affidata la gestione si ritiene debbano realizzarsi attraverso
la stipula di un accordo quadro tra i soggetti titolari di servizi di
telecomunicazioni, ai quali risultino assegnate risorse di
numerazione effettivamente utilizzate;
4. Gli elementi e le caratteristiche della base dati sopra
indicati, relativi alla sua natura di principale fattore produttivo
comune dei servizi di informazione abbonati, ne evidenziano anche
l'importanza in relazione alle condizioni di accesso e utilizzo delle
informazioni ivi contenute da parte degli abbonati stessi, quale
condizione di garanzia di un servizio di natura pubblica e di
utilita' sociale. Le medesime disposizioni in materia di
liberalizzazione dei servizi in oggetto non escludono che alcuni
elenchi telefonici e servizi di informazione elenco abbonati siano
forniti in modo da risultare soggettivamente senza costi per gli
utenti, evidenziando in tal modo il particolare valore sociale degli
stessi. Tenuto conto inoltre del fatto che l'apertura alla
concorrenza non implica l'universalita' del servizio, tali servizi
sono inseriti nell'ambito di quell'insieme di servizi, di una data
qualita', a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla
localizzazione geografica, e offerti ad un prezzo abbordabile, che
compongono il servizio universale. Il citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/1997 all'art. 3, comma 1, lettera b) e c)
indica, quali componenti del servizio universale "[.....].b) la
fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana
di appartenenza; c) i servizi di informazione abbonati". Tale elenco,
che attualmente deve essere fornito dall'operatore incaricato del
servizio universale, deve avere specifiche caratteristiche. Il
richiamato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 prevede, infatti, che l'elenco riporti i numeri di tutti gli
abbonati al servizio di telefonia vocale, qualunque sia l'operatore
fornitore del servizio stesso: cio' comporta, necessariamente, che
sia rispettato il principio di non discriminazione nel trattamento e
nella presentazione delle informazioni e, quindi, che tale elenco non
rechi il marchio di un singolo operatore, ma tutte le informazioni
relative ai servizi degli operatori i cui utenti sono inseriti
nell'elenco. Tale elenco deve essere reso disponibile, in uso
gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di
appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e deve
essere aggiornato periodicamente. L'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 77/2001 - collocato nel capo IV,
sezione II "Fornitura di un insieme definito di servizi che possono
essere finanziati nel contesto del servizio universale" - specifica
ulteriormente le caratteristiche degli elenchi che devono essere
messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico,
o su entrambi, in una forma approvata dall'Autorita', includendovi,
oltre ai numeri dei telefoni fissi, anche i mobili ed i numeri
personali degli abbonati, apportando quindi una modifica all'ambito
oggettivo del contenuto del servizio universale. La medesima norma
dispone, inoltre, che almeno un servizio informazioni elenco
abbonati, che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco, sia
a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici
pubblici a pagamento;
5. Il sistema attuale di fornitura del servizio universale, pur
presentando il vantaggio relativo allo sfruttamento delle economie di
scala e di scopo realizzate dall'unico operatore che serve l'intero
mercato, presenta alcuni limiti, quali, ad esempio, la scarsa
presenza di incentivi per l'unico fornitore a ridurre il costo
complessivo del servizio e adeguare l'offerta alle preferenze degli
utenti, le difficolta' nella realizzazione della stima del costo
netto a causa delle asimmetrie informative presenti tra regolatore ed
imprese, le contestazioni, da parte degli operatori chiamati a
contribuire al pagamento del costo netto di erogazione del servizio
universale, dei risultati che determinano la ripartizione del costo
suddetto. Tali limiti potrebbero essere in parte superati
introducendo meccanismi alternativi di fornitura che facciano leva
sulla partecipazione di diversi soggetti. Sulla base delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997,
a partire dal 1 gennaio 1998 possono essere, infatti, incaricati
della fornitura del servizio universale anche altri organismi di
telecomunicazioni, previo conseguimento di licenza individuale o di
autorizzazione generale, anche in relazione a singoli servizi ovvero
per ambiti diversi dall'intero territorio nazionale. A tale fine,
occorre precisare che il paniere dei servizi facenti parte del
servizio universale puo' evolvere sulla base del progresso
tecnologico e dello sviluppo dei singoli mercati di riferimento e che
la valutazione del contenuto del servizio universale e la sua
eventuale revisione sono effettuate, almeno ogni due anni, dal
Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorita'. In relazione a
quanto previsto dalla legge n. 249/1997, l'Autorita' individua i
soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di fornitura del
servizio universale secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea;
6. Con riferimento ai servizi qui considerati, il mercato
rilevante nel quale si colloca il servizio di elenco telefonico
generale, come gia' anticipato, e' quello dei servizi di informazione
abbonati generale. Le aspettative dell'utenza sono progressivamente
divenute piu' sofisticate in relazione alla disponibilita' e
specialita' delle informazioni reperibili tramite il servizio di
informazione abbonati, garantendo quindi una domanda sufficiente
anche per servizi differenziati sia per contenuto, sia per modalita'
di accesso. Per quanto concerne il servizio di elenco telefonico
generale, sebbene il formato cartaceo continui, anche per il futuro,
ad essere quello maggiormente diffuso, in particolare in ambito
residenziale, la distribuzione elettronica, sia on line sia off-line,
risulta particolarmente interessante anche per i suoi bassi costi,
soprattutto in ambito business, e sara' quella maggiormente
interessata dagli sviluppi connessi alla diffusione di massa di
Internet. Attualmente, all'interno del mercato rilevante del servizio
di informazioni abbonati generale sono offerte due tipologie di
servizi che presentano un alto grado di sostituibilita': il servizio
di informazione abbonati tramite operatore o risponditore automatico
(Servizio 12) e il servizio di fornitura dell'elenco abbonati
cartaceo (Pagine Bianche). La base dati e', come gia' detto, il
principale fattore produttivo comune per la realizzazione, da parte
del soggetto incaricato del servizio universale, sia dell'elenco
cartaceo sia del servizio informazione abbonati. Tuttavia, il
finanziamento di tali servizi e' soggetto a diversi regimi di
controllo dei ricavi. Il servizio informazione abbonati associato
alla numerazione 12 e' fruibile dall'utente finale di telefonia fissa
dietro il pagamento di una tariffa controllata, fissata, fino al 4
luglio 2001, dal provvedimento del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni del 28 marzo 1992 e successivamente dalla delibera
dell'Autorita' n. 271/01/CONS. Il servizio di fornitura elenchi
abbonati e' finanziato principalmente attraverso la raccolta
pubblicitaria, che non e' soggetta ad alcun limite tariffario. Come
evidenziato nella citata delibera n. 466/00/CONS con riferimento ai
servizi di fornitura dell'elenco telefonico generale e di
informazioni abbonati, "l'evoluzione della regolamentazione da parte
dell'Autorita' settoriale e' finalizzata a creare la struttura di
incentivi che da una parte consenta la realizzazione dell'obiettivo
di garanzia di un servizio di pubblica utilita' fornito all'utenza a
condizioni favorevoli, dall'altra consenta di individuare le
modalita' di fornitura piu' efficienti e tali da ridurre i costi del
servizio (o ripartirne i profitti) a carico del sistema delle
telecomunicazioni", con l'obiettivo della minima distorsione del
mercato e della garanzia che le modalita' di copertura del costo
netto degli obblighi di servizio universale complessivamente
considerati siano tali da permettere la riduzione al minimo
dell'impatto dell'onere finanziario gravante sugli utenti finali, sia
soggettivamente, sia oggettivamente;
7. Nell'ambito dei servizi in questione, l'Autorita', secondo
quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 77/2001, puo' adottare misure specifiche per garantire
che consumatori disabili o con particolari esigenze sociali abbiano
accesso al servizio di informazioni telefoniche. Tali misure possono
prevedere prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali
condizioni di mercato;
Ritenuta l'opportunita' che la definizione delle modalita' di
gestione della base dati elenco abbonati sia condivisa dagli
operatori licenziatari di servizi di telecomunicazioni e considerato
che le modalita' per la gestione delle basi di dati della rete fissa
risultano piu' agevoli in conseguenza della maggiore maturita' del
mercato, mentre nel caso della rete mobile, stante il carattere di
novita' delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 77/2001, e' necessario prevedere l'operativita' delle
basi di dati secondo tempi differiti rispetto alla rete fissa;
Rilevato che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela
dei dati personali e' condizione necessaria per l'utilizzo delle base
di dati degli abbonati ai fini della fornitura di servizi di
informazione elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata e che
tale fornitura risulta pertanto soggetta al regime di autorizzazione
generale, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia
di prodotti editoriali;
Ritenuta altresi' la necessita' di un intervento di adeguamento del
servizio universale alla luce delle modifiche introdotte dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 77/2001, in adempimento ai compiti
di garanzia demandati da tali norme all'Autorita';
Ritenuto altresi', di segnalare al Governo, alla luce
dell'evoluzione del mercato e delle intervenute modifiche legislative
ed al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi
elettronici, l'opportunita' di una revisione del contenuto del
servizio universale ricomprendendo nell'ambito dei servizi ivi
previsti anche la fornitura dell'elenco abbonati in formato
elettronico;
Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Costituzione degli elenchi telefonici generali
1. La fornitura di elenchi abbonati e dei servizi di informazione
abbonati di cui al presente provvedimento avviene previo
conseguimento del necessario titolo abilitativo e salvo quanto
previsto in materia di prodotti editoriali ed e' subordinata al
rispetto delle disposizioni vigenti e delle altre disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.
2. L'elenco telefonico generale include i numeri degli abbonati ai
servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul
territorio nazionale ed i relativi elementi identificativi, in
conformita' al provvedimento di cui al successivo art. 5, ed in
particolare:
a) i numeri telefonici e di facsimile degli abbonati ai servizi
offerti dagli operatori titolari di licenze per servizi di telefonia
fissa;
b) gli elementi strettamente necessari all'identificazione degli
abbonati di cui alla lettera a);
c) i numeri telefonici degli abbonati e degli utenti dei servizi
offerti dagli operatori titolari di licenze per servizi di telefonia
mobile;
d) gli elementi strettamente necessari all'identificazione degli
abbonati e degli utenti di cui alla lettera c);
3. In fase di prima attuazione ed ai fini della costituzione degli
elenchi generali, gli operatori titolari di numerazione di rete fissa
e mobile, qualora non abbiano gia' provveduto a costituire una base
di dati conforme al presente provvedimento, sono tenuti a:
a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento
di cui al successivo art. 5, adeguare ed integrare la carta dei
servizi e le condizioni contrattuali prevedendo le modalita' relative
all'inserimento degli utenti negli elenchi generali;
b) comunicare agli abbonati esistenti le nuove condizioni di cui
al punto a);
4. In caso di portabilita' del numero l'operatore recipient
provvede a comunicare all'abbonato l'inserimento nella sua base dati
relativa agli elenchi abbonati al fine di verificare o modificare le
informazioni che l'abbonato intende inserire ovvero per permettere
allo stesso di poter negare l'autorizzazione ad apparire nella
base-dati stessa. L'operatore donor provvede alla cancellazione
dell'utente "portato" dalla propria base dati relativa agli elenchi
abbonati.

Art. 2.
Modalita' di gestione delle basi di dati
1. La base dati per la fornitura dei servizi di cui all'art. 1,
comma 2, e' costituita dall'insieme dei dati contenuti nelle base
dati di tutti gli operatori titolari di licenze per servizi di
telecomunicazioni ai quali risultino assegnate risorse di numerazione
effettivamente utilizzate. Gli operatori medesimi sono responsabili
dell'esattezza, della veridicita', integrita', conformita' alle
manifestazioni di volonta' degli interessati ed aggiornamento dei
dati trasmessi. L'aggiornamento avviene secondo le modalita'
stabilite negli accordi quadro di cui ai successivi commi 3 e 4 del
presente articolo.
2. Entro il 30 giugno 2002 gli operatori licenziatari di rete fissa
che offrono servizi di telefonia vocale realizzano e rendono
operativa la base-dati di cui al comma 1 mediante un accordo quadro
che stabilisce:
a) le modalita' di interconnessione ed aggiornamento delle base
dati relative agli abbonati;
b) i livelli di qualita' ed integrita' del servizio;
c) le condizioni economiche relative alla ripartizione dei costi
di interconnessione delle base dati;
d) le condizioni per la fornitura del servizio wholesale ai
soggetti autorizzati sia in forma di consegna di aggiornamenti
periodici, sia di fornitura dei dati su base transnazionale;
e) le modalita' tecniche, conformi al provvedimento di cui al
successivo art. 5, volte a garantire il rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, nonche' a
garantire la sicurezza, l'integrita' delle base dati ed i rapporti
con l'autorita' giudiziaria;
f) le procedure di aggiornamento delle base dati in caso di
portabilita' del numero;
g) le interfacce verso altre base dati relative ad elenchi
abbonati, in particolare verso quelle contenenti dati relativi ad
abbonati a reti mobili nazionali ovvero internazionali.
3. Entro il 31 dicembre 2002 gli operatori licenziatari di servizi
mobili e personali realizzano e rendono operativa la base dati di cui
al comma 1 del presente articolo mediante un accordo quadro relativo
alla gestione delle base dati degli abbonati al servizio radiomobile.
Tale accordo e' comprensivo dei punti da a) a g) di cui al comma 2
del presente articolo ed include le modalita' di gestione degli
utenti dei servizi prepagati.
4. Gli operatori possono stabilire, mediante gli accordi di cui al
presente articolo, di costituirsi in opportune forme associative per
la gestione di una base dati unica degli abbonati ovvero di
incaricare un soggetto terzo della gestione della base dati stessa.
5. Gli accordi quadro prevedono, qualora non venga incaricato della
gestione della base dati un soggetto terzo, che almeno un operatore
offra a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie l'accesso
alle base dati di tutti gli abbonati a tutti i soggetti che ne
facciano richiesta, ivi incluso il soggetto ovvero i soggetti
incaricati della fornitura dei servizi compresi nel servizio
universale.
6. Nel periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni
degli accordi quadro, ciascun operatore rende disponibile la propria
base dati abbonati a condizioni orientate al costo, ragionevoli e non
discriminatorie, anche al fine di garantire che almeno un servizio
informazioni elenco abbonati comprendente i numeri di tutti gli
abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai
posti telefonici pubblici a pagamento.
7. L'Autorita' si riserva di adottare i provvedimenti necessari per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento
qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso, non siano stati stipulati idonei accordi quadro secondo
quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3.
Elenco abbonati
1. I soggetti incaricati della fornitura dell'elenco abbonati
relativo alla rete urbana di appartenenza, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997, sono tenuti ad inserire le informazioni rispettando il
principio di non discriminazione nel trattamento e nella
presentazione delle informazioni, ed, in particolare, a:
a) includere tutti i numeri degli abbonati residenti a
prescindere dall'operatore utilizzato per il servizio telefonico
senza operare discriminazioni;
b) rendere disponibile a tutti gli abbonati, a prescindere
dall'operatore utilizzato, con le stesse modalita' e condizioni
l'elenco telefonico;
c) includere a condizioni eque e non discriminatorie le
condizioni di abbonamento ai servizi telefonici di tutti gli
operatori che ne facciano richiesta. Ciascun operatore ha diritto
all'inserimento gratuito in un'apposita sezione dei numeri del
servizio assistenza clienti. In tale sezione, che deve essere ben
visibile e facilmente individuabile dall'utente, non sono ammessi
caratteri differenziati di presentazione;
d) non indicare nel frontespizio il simbolo ovvero i simboli di
riconoscimento di specifici operatori del servizio telefonico: e'
ammessa la presentazione dei simboli di uguale misura di tutti gli
operatori che hanno abbonati al servizio telefonico presenti in
elenco;
e) a permettere le evidenziazioni a pagamento dei numeri degli
abbonati: sono vietate le forme di evidenziazione che possono indurre
il pubblico a preferire un particolare operatore del servizio
telefonico.
2. L'affidamento del servizio di cui al comma 1 del presente
articolo potra' avvenire mediante meccanismi di gara o altre
procedure selettive, anche su base regionale, che garantiscano
l'erogazione all'utenza di un servizio con modalita' efficienti e
tali da ridurre i costi di fornitura del servizio o ripartirne i
profitti. A tal fine, l'Autorita' potra' emanare, entro il 30 giugno
2002, linee guida per lo svolgimento di tali procedure.
3. I soggetti incaricati comunicano annualmente all'Autorita' le
forme di accessibilita', tenuto conto delle moderne tecnologie, degli
elenchi ai soggetti non vedenti o colpiti da altri gravi handicap che
impediscono la consultazione degli elenchi cartacei. In sede di prima
applicazione tale comunicazione e' inviata all'Autorita' entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 4.
Il servizio di informazioni abbonati
1. I soggetti incaricati della fornitura del servizio di
informazioni abbonati di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 (di seguito
informazioni abbonati) sono tenuti a fornire informazioni su tutti
gli abbonati, a prescindere dall'operatore utilizzato per il servizio
telefonico senza operare discriminazioni.
2. L'Autorita' rivede entro il 30 giugno 2002 il piano nazionale di
numerazione, in relazione alle numerazioni da rendere disponibili per
i servizi di informazione abbonati.
3. L'affidamento del servizio di cui al comma 1 del presente
articolo potra' avvenire mediante meccanismi di gara o altre
procedure selettive, in base ai vantaggi offerti agli utenti e al
costo netto minimo del servizio universale. In tal caso, entro il 30
giugno 2002, l'Autorita' potra' adottare delle linee guida per lo
svolgimento di tali procedure.
4. Il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo comunica
annualmente all'Autorita' le forme di accessibilita', tenuto conto
delle moderne tecnologie e delle esigenze dei soggetti portatori di
handicap sensoriali che impediscono la fruizione del servizio
ordinario. In sede di prima applicazione tale comunicazione e'
inviata all'Autorita' entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente provvedimento. L'Autorita' in ogni caso si riserva di
adottare le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o
con particolari esigenze sociali parita' di accesso ai servizi di
informazioni telefoniche, a costi accessibili.

Art. 5.
Protezione dei dati personali
1. L'Autorita' entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, in cooperazione con il Garante per la protezione dei dati
personali, anche ai sensi art. 31, commi 5 e 6, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, adotta le disposizioni relative alla raccolta
e il successivo trattamento dei dati personali utilizzati per la
formazione di elenchi telefonici generali e per la prestazione dei
relativi servizi di informazione all'utenza, con particolare
riferimento ai dati personali che possono essere trattati e le
finalita' del loro utilizzo in conformita' alle manifestazioni di
volonta' degli interessati, nonche' la disciplina transitoria
relativa alla fase di prima formazione degli elenchi oltre alle
modalita' di individuazione automatizzata di dati nominativi sulla
base di un numero disponibile.

Art. 6.
Ambito oggettivo del servizio universale
1. L'Autorita' segnala al Ministero delle comunicazioni
l'opportunita' di una revisione del contenuto del servizio
universale, con particolare riferimento all'inserimento nell'ambito
del servizio universale della distribuzione in forma elettronica
dell'elenco generale degli abbonati.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 6 febbraio 2002
Il presidente: Cheli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato