Art. 1.
Premesse
1. Il presente avviso ha lo scopo di individuare progetti,
proposti da regioni ed enti locali, che possono accedere ai
finanziamenti previsti nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione
di e-government.
2. Sono finanziati i progetti che hanno come obiettivo la
realizzazione sia di servizi rivolti specificamente ai cittadini ed
alle imprese, sia di servizi di infrastruttura per gli enti locali.
3. Sono considerati di interesse prioritario i progetti, compresi
quelli in corso, che possono dare risultati operativi, anche
intermedi, entro 12 mesi dall'erogazione della prima tranche di
finanziamento, al fine di favorire la creazione di un patrimonio
condivisibile di "buone soluzioni" da diffondere in tutte le
amministrazioni.
4. In sede di valutazione, e' considerato titolo preferenziale il
progetto presentato da aggregazioni di amministrazioni e che sia
coerente con gli obiettivi dei piani d'azione territoriali per
l'e-government.
5. Il completamento dei progetti presentati deve avvenire entro e
non oltre 24 mesi dall'erogazione della prima tranche di
finanziamento.
Art. 2.
Obiettivi generali
1. Il presente avviso indica gli obiettivi, le modalita' ed i
termini per la presentazione di progetti per l'attuazione del piano
d'azione di e-government da parte delle regioni e degli enti locali,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2002.
2. I progetti oggetto del presente avviso hanno i seguenti
obiettivi di carattere generale:
a) utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche per
determinare un significativo innalzamento del livello di qualita' ed
efficienza dei servizi resi ai cittadini e alle imprese;
b) creare, sviluppare ed integrare servizi infrastrutturali
mediante reti territoriali che consentano l'interconnessione tra le
amministrazioni e lo scambio di informazioni e servizi.
Art. 3.
Obiettivi specifici
1. Il presente avviso e' relativo ai progetti delle regioni e
degli enti locali riguardanti servizi ai cittadini e alle imprese, e
servizi infrastrutturali.
2. Servizi ai cittadini e alle imprese:
a) per la realizzazione di servizi ai cittadini e alle imprese,
sono selezionati e finanziati progetti relativi all'erogazione di
servizi individuati secondo le indicazioni descritte nell'allegato n.
1 del presente avviso;
b) i progetti devono favorire la creazione o la trasformazione
dei servizi erogati dagli enti territoriali in servizi on-line e
comunque accessibili con modalita' multicanale;
c) i servizi, per cui e' previsto l'utilizzo di smartcard,
devono consentire l'accesso anche agli utenti dotati di carta
d'identita' elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS),
secondo le modalita' e le specifiche tecniche e funzionali definite
nell'allegato n. 4 al presente avviso.
3. Servizi infrastrutturali:
a) per la realizzazione di servizi infrastrutturali, sono
selezionati e finanziati progetti relativi a realizzazione e
potenziamento di:
servizi di trasporto delle reti della pubblica
amministrazione a livello regionale o territoriale, e loro
interconnessione con la Rete nazionale;
centri tecnici a livello regionale o territoriale per la
gestione dei servizi di trasporto, sicurezza, interoperabilita';
servizi sulle reti territoriali quali: servizi di
identificazione, servizi di qualificazione della rete (ad esempio
multicasting e sicurezza), servizi di interoperabilita' e
cooperazione applicativa, servizi di call-center;
servizi di cooperazione applicativa tra le regioni, gli enti
locali, e le amministrazioni centrali.
4. Le proposte progettuali devono essere aderenti alle linee
guida contenute nei seguenti documenti di riferimento:
per l'architettura del servizio, al documento "Front office e
servizi di e-government per cittadini e imprese" (allegato n. 1);
per i servizi di interconnessione di rete e di cooperazione
applicativa, al documento "Rete nazionale: caratteristiche e principi
di cooperazione applicativa" (allegato n. 2);
per gli aspetti di gestione documentale, al documento
"Interoperabilita' dei sistemi di protocollo e la posta certificata"
(allegato n. 3);
per gli aspetti di identificazione degli utenti e accesso ai
servizi, al documento "Accesso ai servizi con la carta di identita'
elettronica e la carta nazionale dei servizi" (allegato n. 4);
per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, al
documento "Linee guida sul trattamento dei dati personali" (allegato
n. 5).
Art. 4.
Soggetti ammessi
1. La presentazione di progetti e' aperta sia a singole
amministrazioni sia ad aggregazioni di amministrazioni. Nel caso di
aggregazioni, le amministrazioni possono far riferimento alle forme
associative previste dal titolo II, capo V del decreto legislativo
del 18 agosto 2000, n. 267 e dalle normative regionali vigenti. Una
delle amministrazioni svolge il ruolo di coordinatore
dell'aggregazione. La sede ed il referente dell'amministrazione
coordinatore hanno la funzione rispettivamente di sede
dell'aggregazione e di responsabile del progetto.
2. I beneficiari del finanziamento, di cui al successivo art. 5,
sono: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le
province, i comuni, le unioni di comuni, le comunita' montane, le
comunita' isolane o di arcipelago.
3. Il coordinatore dell'aggregazione dei soggetti coinvolti nel
progetto deve essere una delle amministrazioni elencate nel comma 2
del presente articolo.
4. Le amministrazioni proponenti si possono avvalere di partner e
sponsor pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente.
5. La finalita' dell'aggregazione tra amministrazioni puo' anche
essere esclusivamente quella del riuso. Tale situazione corrisponde
al caso in cui solo alcune delle amministrazioni partecipanti
all'associazione sviluppino ed implementino il progetto, garantendo
il riuso dei prodotti e dei risultati alle altre amministrazioni
partecipanti.
Art. 5.
Finanziamenti
1. Ammontare del finanziamento:
a) l'importo totale finanziabile dei progetti selezionati
nell'ambito del presente avviso e' di 120 milioni di euro, pari a
232.352.400.000 lire, secondo le finalita' indicate nell'allegato A
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
2002:
80 milioni di euro, pari a 154.901.600.000 lire, destinati ai
servizi ai cittadini ed alle imprese;
40 milioni di euro, pari a 77.450.800.000 lire, destinati ai
servizi infrastrutturali.
2. I rapporti tra il dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie e gli enti assegnatari dei finanziamenti sono regolate da
apposita convenzione, il cui schema e' definito nell'allegato n. 6.
3. Modalita' di finanziamento:
a) il finanziamento statale erogato ai progetti non puo'
superare il 50% del costo totale stimato di ciascun progetto, fermo
restando che la quota residua e' a carico del soggetto proponente;
b) nel caso in cui un progetto beneficia di ulteriori
finanziamenti il cofinanziamento erogato dal dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, sommato agli altri finanziamenti non
puo' superare il totale dei costi stimati di progetto;
c) l'erogazione del cofinanziamento avverra' solo previa
presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno, da
parte dei soggetti proponenti, della quota di finanziamento a loro
carico;
d) il finanziamento e' erogato in fasi successive:
il 30% alla firma della convenzione;
il 50% dopo la verifica degli stati di avanzamento lavori,
previsti nella convenzione;
il 20% al termine del progetto.
Le erogazioni intermedie e finali sono subordinate
rispettivamente alla verifica dell'effettiva realizzazione delle
attivita' e al completamento del progetto.
Art. 6.
Ammissibilita' dei progetti
1. I progetti sono ritenuti ammissibili se:
a) presentati entro e non oltre la data di scadenza indicata
nell'art. 7, comma 4;
b) compilati sull'apposita modulistica elettronica predisposta
dal dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, presente
all'indirizzo: http://www.pianoegov.it/avvisi/;
c) completi delle informazioni richieste;
d) presentati da uno dei soggetti indicati all'art. 4;
e) riferiti ad una popolazione amministrata dai soggetti
proponenti non inferiore alle 100.000 unita';
f) sono coerenti con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 7.
Presentazione dei progetti
1. I soggetti di cui all'art. 4, per richiedere i finanziamenti
di cui al presente avviso, debbono presentare la proposta di
progetto, redatta secondo la modulistica di cui al successivo art.
11.
2. La trasmissione delle proposte di progetto avviene
esclusivamente in forma elettronica mediante l'invio ad una casella
di posta certificata del pacchetto contenente tutte le informazioni
necessarie, secondo quanto stabilito nella "Guida alla presentazione
dei progetti".
3. Le proposte di progetto debbono essere firmate digitalmente
dal coordinatore dell'aggregazione che propone il progetto e inviate
secondo le modalita' prescritte nell'allegato "Guida alla
presentazione dei progetti".
4. Le proposte di progetto debbono pervenire alla casella di
posta certificata indicata nel sito del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie all'indirizzo http://www.mininnovazione.it entro le ore
12 del 31 maggio 2002. Quale data di sottomissione si considera la
data contenuta nella ricevuta rilasciata dal sistema di posta
certificata.
5. Nel caso di aggregazioni non ancora formalmente costituite
all'atto della presentazione del progetto, dovranno essere presentate
le lettere sottoscritte dal legale rappresentante delle
amministrazioni nelle quali si dichiara l'esplicita volonta' di
partecipare al progetto ed alla eventuale costituenda aggregazione.
La modalita' di presentazione di tali lettere e' stabilita nella
"Guida alla presentazione dei progetti".
6. La formalizzazione delle aggregazioni di cui al precedente
comma, deve comunque avvenire precedentemente alla erogazione della
prima tranche del finanziamento, mediante presentazione al
dipartimento innovazione e tecnologie dell'apposita documentazione.
7. I decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
cui all'art. 3, commi 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio 2002, di trasferimento dei fondi alle
aggregazioni non ancora formalmente costituite, di cui al comma 5 del
presente articolo, sono emanati entro quindici giorni dalla
formalizzazione delle aggregazioni, mediante presentazione al
dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dell'apposita
documentazione. La documentazione deve essere presentata entro
sessanta giorni dalla notifica della concessione del finanziamento,
pena la revoca dello stesso.
Art. 8.
Valutazione dei progetti
1. I progetti sono valutati dalla commissione di valutazione
definita all'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 febbraio 2002.
2. I progetti sono valutati sulla base dei criteri descritti
nella tabella seguente:
=====================================================================
Criteri |Punteggio
=====================================================================
1. Coerenza con gli obiettivi del Piano territoriale, ove |
esistente..... | 10
---------------------------------------------------------------------
2. Qualità del soggetto proponente in termini di bacino di |
utenza amministrata, numero degli enti e dei livelli |
istituzionali coinvolti, risorse organizzative e |
tecnologiche, competenza ed esperienza in progetti |
analoghi, collegamento e integrazione con realizzazioni già|
effettuate e quota di cofinanziamento richiesto.... | 35
---------------------------------------------------------------------
3. Qualità del progetto in termini di: utilizzo di |
metodologie di project management, di metodologie di |
analisi di requisiti dell'utenza.... | 10
---------------------------------------------------------------------
4. Qualità della soluzione proposta in termini di: coerenza|
con gli allegati al presente avviso, caratteristiche |
tecniche del progetto, tipologia e rilevanza dei servizi |
on-line realizzati, livelli di interattività, accessibilità|
e multicanalità previsti, controllo della soddisfazione |
dell'utenza, sostenibilità del piano di esercizio e |
caratteristiche delle tecnologie utilizzate.... | 35
---------------------------------------------------------------------
5. Modalità di riuso dell'esperienza progettuale e |
realizzativa in termini di esistenza di un piano di |
trasferimento del progetto, scalabilità della soluzione, |
economicità del trasferimento, supporto nell'attuazione di |
interventi analoghi in altre amministrazioni.... | 10
Art. 9.
Monitoraggio
1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie effettua il
controllo dello stato di avanzamento dei progetti anche sulla base
del piano di monitoraggio presentato dai proponenti il progetto
stesso.
Art. 10.
Riuso dei progetti
1. Il dipartimento innovazione e tecnologie, con la selezione dei
progetti presentati, intende favorire la creazione di un patrimonio
condivisibile di "buone soluzioni" da diffondere in tutte le
amministrazioni.
2. Le amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti si impegnano
a rendere disponibili alle altre amministrazioni pubbliche le
esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti
finanziati nel rispetto della normativa vigente, e sulla base di
specifici accordi.
Art. 11.
Documenti e informazioni
1. La modulistica, con la relativa guida alla compilazione, i
documenti di riferimento e qualunque altra informazione relativi al
presente avviso sono disponibili all'indirizzo
http://www.pianoegov.it/avvisi/
2. Per fornire eventuali chiarimenti sul testo del bando e degli
allegati e' istituito un servizio di Help Desk. Il servizio di Help
Desk opera per via telematica all'indirizzo
http://www.pianoegov.it/avvisi/
Art. 12.
Documentazione e normativa di riferimento
1. I progetti di cui al presente avviso debbono attenersi, cosi'
come anticipato nell'art. 2, ai seguenti documenti di riferimento:
allegato 1 - Front office e servizi di e-government per
cittadini e imprese;
allegato 2 - Rete nazionale: caratteristiche e principi di
cooperazione applicativa;
allegato 3 - Interoperabilita' dei sistemi di protocollo
informatico e la posta certificata;
allegato 4 - Accesso ai servizi con la carta di identita'
elettronica e la Carta nazionale dei servizi;
allegato 5 - Linee guida sul trattamento dei dati personali;
allegato 6 - Schema di convenzione.
2. Gli allegati, di cui al comma 1 del presente articolo, sono
disponibili presso il sito del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie all'indirizzo http://www.mininnovazione.it
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato