IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 7 e 11
concernenti l'obbligo di risposta per i soggetti privati per le
rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico
nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale e' stato approvato il
programma statistico nazionale per il triennio 2002-2004, predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica;
Preso atto che il programma statistico nazionale per il triennio
2002-2004 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali
per il sistema informativo nazionale;
Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni
anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali
rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro
richiesti;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
Decreta:
E' approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche,
rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio
2002-2004, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di
fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 151
Allegato
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pag. 21
pag. 22
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato