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Gazzetta Ufficiale N. 88 del 15 Aprile 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 marzo 2002
Individuazione dei criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198,
recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di
vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del
10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998, con il quale sono stati
individuati i criteri generali per la determinazione della tariffa di
vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di
imposta di fabbricazione;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999, con il quale sono stati
iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i condizionamenti di
fiammiferi "KM Jolly" e "KM Jumbo";
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1999, con il quale sono stati
radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i condizionamenti di
fiammiferi "Lady-S" e "Minerva Giganti";
Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, concernente
le linee guida per l'introduzione dell'euro;
Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, con il quale,
tra l'altro, sono state stabilite le disposizioni transitorie valide
fino al 31 dicembre 2001;
Visti i regolamenti CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 e n.
1478/2000 del 19 giugno 2000, con i quali sono stati fissati
irrevocabilmente i tassi di conversione tra l'euro e le monete dei
dodici Stati membri che hanno adottato la moneta unica;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
concernente le disposizioni per la conversione in euro di valori
indicati in lire;
Considerata l'opportunita' di esprimere in euro, secondo le citate
disposizioni, sia gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi
ai fini dell'applicazione delle aliquote percentuali di imposta di
fabbricazione, sia l'imposta gravante sui fiammiferi pubblicitari
omaggio o nominativi;
Sentito in merito il comitato di cui all'art. 5 della citata legge
13 maggio 1983, n. 198;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 2002, le aliquote dell'imposta di
fabbricazione sui fiammiferi di ordinario consumo, stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1998, sono applicate
al prezzo di vendita al pubblico espresso in euro secondo le misure
percentuali gia' fissate nel predetto decreto:
a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a
0,258 euro la scatola;
b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore
a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;
c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore
a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;
d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore
a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;
e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore
a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di
0,3105 euro la scatola.

Art. 2.
A decorrere dal 1 gennaio 2002, le aliquote dell'imposta di
fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi
stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del
20 luglio 1998, per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, sono
applicate nelle misure di seguito indicate, espresse in euro:

   ===================================
   							| Euro
   ===================================
   Cerini.... 				| 0,0103
   Bossoli.... 				| 0,0103
   Familiari.... 			| 0,0083
   Cucina.... 				| 0,0114
   Maxi-box.... 			| 0,0083
   Svedesi.... 				| 0,0170
   Minerva.... 				| 0,0165
   Controvento.... 			| 0,0341
   Fiammiferone.... 		| 0,0501
   Caminetto.... 			| 0,0900
   KM Carezza.... 			| 0,0083
   KM Casa.... 				| 0,0083
   KM Superlungo.... 		| 0,0114
   KM Jolly.... 			| 0,0062
   KM Europa.... 			| 0,0165
   KM Super Mini.... 		| 0,0170
   KM Carezza Mini.... 		| 0,0170
   KM Camino.... 			| 0,0501
   KM Camino Maxi.... 		| 0,0900
   KM Jumbo.... 			| 0,0900
   Cuoco.... 				| 0,0083
   Lampo.... 				| 0,0170
   Flip.... 				| 0,0165
   Fiammata.... 			| 0,0501

Per i tipi di fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova
iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura
dell'aliquota di imposta di fabbricazione stabilita al precedente
comma per il prodotto funzionalmente similare.

Roma, 1 marzo 2002
Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 148


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato