1) Ambito di applicazione.
La presente regolamentazione si applica nei confronti di tutti i
soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell'erogazione del
servizio postale.
2) Preavviso e requisiti della proclamazione.
Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la
proclamazione di ciascuna azione di sciopero deve essere comunicata
con un preavviso non inferiore a dieci giorni e non superiore a
trentacinque giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, della
legge, nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.
3) Durata.
Ogni astensione dal lavoro non puo' avere durata superiore alle
ventiquattro ore, fermo restando quanto stabilito dal successivo
punto 10).
4) Intervallo tra azioni di sciopero.
Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da
soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio
finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un
intervallo di almeno quattro giorni consecutivi.
Al fine di consentire il rispetto della regola sulla rarefazione,
il datore di lavoro deve fornire adeguata e tempestiva informazione
alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali delle
astensioni dal lavoro di cui ha avuto conoscenza, secondo le
modalita' ritenute piu' congrue.
5) Franchigie ed esclusioni.
E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione
sindacale, comunque denominate, comportanti una riduzione del
servizio) nei seguenti giorni:
a) giorno di scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi modello unico (ordinariamente 31 luglio);
b) giorni di scadenza del termine per il pagamento dell'I.C.I.
(ordinariamente 30 giugno e 20 dicembre);
c) giorno della scadenza del termine per il pagamento degli
abbonamenti RAI-TV (ordinariamente 31 gennaio).
Qualora intervengano provvedimenti legislativi che dispongono la
modifica dei termini suindicati, essi si intendono automaticamente
adeguati alle nuove disposizioni. Di tali modifiche il datore di
lavoro deve dare adeguata e tempestiva comunicazione alle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria.
6) Sospensione o revoca.
La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero
proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data
prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento
di tale limite e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo
tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio
dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione
di garanzia o dell'autorita' competente alla precettazione ai sensi
dell'art. 8 della stessa legge.
Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data
comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della
legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le
informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.
In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di
calamita' naturali, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in
corso di effettuazione sono immediatamente sospesi.
7) Prestazioni indispensabili.
In caso di sciopero della durata di ventiquattro ore o, comunque,
per l'intero turno di servizio, sono assicurate le seguenti
prestazioni indispensabili:
a) accettazione delle raccomandate e delle assi-curate.
Il servizio da rendere all'utenza e' limitato alla sola fase
dell'accettazione e non anche a quella dell'inoltro degli oggetti.
Gli utenti devono essere informati della suddetta limitazione anche
al momento della richiesta del servizio;
b) pagamento dei ratei di pensione in calendario.
Qualora l'azione di sciopero coincida con la scadenza dei ratei di
pensione, il pagamento di questi e' anticipato al giorno precedente,
a meno che il giorno di pagamento coincida con il primo giorno del
mese, nel qual caso il pagamento viene posticipato al giorno
successivo;
c) accettazione e trasmissione dei telegrammi e telefax.
Il servizio da rendere all'utenza riguarda sia la fase
dell'accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sia quello
dell'inoltro.
Gli uffici prescelti per l'accettazione dei telegrammi devono
informare l'utenza, anche al momento della richiesta del servizio,
che il recapito degli oggetti potrebbe subire ritardi, fino a
ventiquattro ore, a causa dello sciopero.
Gli uffici come sopra individuati, qualora dispongano di servizio
faxsimile pubblico - bureau fax, dovranno assicurare anche
l'agibilita' di tale servizio;
d) servizio di accettazione, smistamento e recapito delle
cartoline precetto all'insorgere dell'emergenza segnalata dal
Ministero della difesa.
In tale evenienza, tutti gli uffici postali con servizio di
recapito devono assicurare la distribuzione delle cartoline, sia pure
con una limitata applicazione di personale, commisurata alle
particolari esigenze;
e) servizi di sorveglianza e di telesorveglianza per la sicurezza
delle persone, per la salvaguardia e la funzionalita' degli impianti,
per la custodia dei fondi e dei valori, per la efficienza dei mezzi e
delle attrezzature. Tali servizi devono essere assicurati anche in
caso di scioperi brevi.
8) Modalita' di erogazione delle prestazioni indispensabili e di
individuazione del personale comandato.
Ferme restando le modalita' di erogazione delle prestazioni
indispensabili indicate nei punti b), d) ed e) che precedono, ai fini
dell'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui ai punti a),
e c) la scelta degli uffici e' effettuata dalla direzione aziendale,
d'intesa con le organizzazioni sindacali, tenuto conto:
della dislocazione degli uffici stessi in relazione ai bacini di
utenza;
dell'esigenza di assicurare, in linea di massima, che gli uffici
prescelti siano raggiungibili dai centri serviti dagli uffici piu'
vicini in un tempo medio di percorrenza non superiore ad un'ora, in
base alla velocita' commerciale dei mezzi pubblici, in relazione ai
tempi di percorrenza riferiti alle caratteristiche della viabilita'
locale.
Le prestazioni indispensabili di cui ai punti a) e c) saranno
garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro
completa erogazione, individuato sulla base del criterio della
rotazione.
I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla
direzione aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione
in via generale dei contingenti di cui al precedente comma, l'Azienda
provvedera' all'individuazione dei contingenti almeno cinque giorni
prima del-l'inizio dell'astensione.
In ogni caso, non possono essere stabiliti contingenti superiori al
33% del personale in servizio.
9) Personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di
valori.
Negli uffici diversi da quelli individuati ai fini dell'erogazione
delle prestazioni indispensabili, data l'esigenza di conciliare il
diritto di sciopero del personale detentore di chiavi e/o
responsabile della custodia di valori con il diritto dei lavoratori
non scioperanti di accedere al proprio posto di lavoro, i direttori
degli uffici che intendano aderire allo sciopero dovranno, il giorno
dello sciopero o al termine dell'orario di ufficio del giorno
precedente, effettuare la consegna delle chiavi dell'ufficio e della
cassaforte presso la sede della filiale, ove non sia possibile
consegnarle direttamente all'ufficio stesso o ad altro viciniore.
Inoltre, il personale detentore di chiavi e responsabile della
custodia di valori, ove intenda aderire allo sciopero, e' tenuto a
svolgere, preliminarmente alla consegna delle chiavi, tutti gli
adempimenti necessari ad assicurare la custodia dei valori e a
consentire la normale erogazione del servizio.
10) Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione
sindacale.
La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione
sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del
servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli
utenti.
Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso
di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione
per la regola relativa alla durata massima, la quale non puo' essere
superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella
relativa all'intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta
e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente
intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della
successiva.
11) Informazione all'utenza.
Il datore di lavoro deve comunicare agli utenti, nelle forme di
legge, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, il
momento iniziale e finale dell'astensione, le motivazioni addotte
dalle organizzazioni sindacali proclamanti ed i servizi minimi che
saranno garantiti.
Dispone
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle
comunicazioni, alle Poste Italiane S.p.a., alle organizzazioni
sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL,
UGL-COM., SINDIP-QUADRI, TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI, COBAS P.T. CUB,
SLAI-COBAS.
Dispone inoltre
la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi
della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato